Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Call Center e BPO: tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026

    CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

    CCNL Call Center e BPO: tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026

    La tredicesima mensilità, il premio di risultato e le mensilità aggiuntive nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO: quando spettano, come si calcolano i ratei e cosa prevede il rinnovo del novembre 2025.

    In sintesi

    Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO prevede la tredicesima mensilità corrisposta a Natale, pari a una mensilità piena della retribuzione. La quattordicesima non è contrattualmente prevista (salvo accordi aziendali). Il premio di risultato può essere istituito tramite accordo aziendale con tassazione agevolata al 5%. Il rinnovo 2025 ha raddoppiato la contribuzione al fondo bilaterale di solidarietà all’1,6%.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
    Istituto Previsione Note
    Tredicesima mensilità Obbligatoria (CCNL) Corrisposta entro il 24 dicembre, pari a 1 mensilità intera
    Quattordicesima mensilità Non prevista dal CCNL Possibile solo con accordo aziendale
    Premio di risultato Facoltativo, da accordo aziendale/territoriale Tassazione agevolata al 5% IRPEF entro i limiti di legge
    Fondo bilaterale di solidarietà 1,6% a carico azienda (rinnovo 2025) Raddoppiato rispetto alla percentuale precedente

    La tredicesima mensilità: quando e quanto spetta

    Il CCNL Telecomunicazioni impone al datore di corrispondere a ciascun lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo pari all’intera retribuzione mensile percepita. L’elemento si calcola considerando:

    • paga base tabellare;
    • contingenza;
    • terzo elemento (EDR, 10,33 €);
    • scatti di anzianità maturati;
    • eventuali superminimi individuali;
    • non si includono di norma le indennità variabili (turni, straordinari) calcolate a piede di lista, salvo diversa previsione aziendale.

    Il pagamento deve avvenire entro il 24 dicembre. Per i lavoratori che non hanno prestato servizio per l’intero anno (assunzioni o cessazioni in corso d’anno), spetta il rateo proporzionale: 1/12 per ogni mese intero di servizio; le frazioni pari o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

    La quattordicesima: non prevista dal CCNL

    Il CCNL Telecomunicazioni non prevede la quattordicesima mensilità. Il settore telecomunicazioni si differenzia in questo da altri CCNL (es. commercio, turismo) che riconoscono anche la quattordicesima. La quattordicesima può essere introdotta solo da:

    • accordi aziendali siglati con le RSA/RSU;
    • contratti individuali di miglior favore;
    • prassi aziendale consolidata che abbia acquisito natura di elemento retributivo fisso (giurisprudenza prevalente: sono necessari caratteri di abitualità e costanza).

    Il premio di risultato: tassazione agevolata e accordi aziendali

    Il CCNL incentiva la contrattazione di secondo livello per l’istituzione di premi di risultato collegati a indicatori di produttività, qualità, efficienza e innovazione organizzativa. I premi di risultato:

    • sono facoltativi e devono essere istituiti con accordo aziendale o territoriale depositato all’Ispettorato del Lavoro;
    • godono di tassazione agevolata: l’imposta sostitutiva IRPEF è al 5% (anziché la progressiva ordinaria), entro il limite annuo di 3.000 € (elevabile a 4.000 € per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro) ai sensi della legge 208/2015 e s.m.i.;
    • devono essere collegati a indicatori misurabili e verificabili (es. KPI del call center: FCR, NPS, AHT, riduzione assenteismo, qualità delle interazioni).

    Il fondo bilaterale di solidarietà

    Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha raddoppiato la contribuzione datoriale al fondo bilaterale di solidarietà del settore telecomunicazioni, portandola all’1,6% della retribuzione imponibile. Questo fondo è uno strumento fondamentale di tutela del reddito per i lavoratori del settore in caso di crisi aziendale: eroga assegni di integrazione salariale e sostegno al reddito a lavoratori che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (tipicamente le aziende sotto le 5 dipendenti o in situazioni particolari).

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima dopo assunzione a metà anno
    Tizio viene assunto il 1° luglio 2026 come operatore di livello 2. A dicembre matura 6 mesi di servizio (luglio-dicembre). La tredicesima che gli spetta è il rateo di 6/12, pari a metà della mensilità (circa 748 € lordi sul minimo tabellare di 1.496 €). I mesi con assenza per ferie, malattia o maternità non azzerano il rateo: le assenze tutelate non interrompono la maturazione.
    Caia – Premio di risultato in un call center con accordo aziendale
    Caia lavora in un call center che ha siglato un accordo aziendale con il sindacato, prevedendo un premio di risultato massimo di 1.200 € annui collegato al raggiungimento di KPI qualitativi (soddisfazione clienti superiore al 90%) e di presenza (assenze inferiori al 5%). Caia raggiunge entrambi gli obiettivi: percepisce i 1.200 € con tassazione al 5% invece dell’aliquota IRPEF ordinaria, risparmiando diverse centinaia di euro rispetto a un’erogazione ordinaria.
    Sempronio – Rinnovo senza quattordicesima
    Sempronio arriva da un’esperienza nel settore commercio, dove godeva di quattordicesima. Nel nuovo call center TLC la quattordicesima non è prevista dal CCNL. Prima di firmare il contratto, Sempronio verifica se l’azienda ha accordi aziendali integrativi che la prevedano. In assenza, si confronta con il sindacato e negozia un superminimo individuale non assorbibile che, pur non equivalendo a una quattordicesima strutturata, migliora il trattamento economico complessivo.

    Domande frequenti

    Il CCNL Telecomunicazioni prevede la quattordicesima?
    No. Il CCNL Telecomunicazioni prevede esclusivamente la tredicesima. La quattordicesima può essere istituita solo da accordo aziendale o contratto individuale di miglior favore.
    Quando viene pagata la tredicesima?
    Entro il 24 dicembre di ogni anno. L’importo è pari a una mensilità intera della retribuzione (paga base, contingenza, terzo elemento, scatti). Per chi non ha lavorato l’anno intero spetta il rateo proporzionale.
    Come si calcola il rateo di tredicesima?
    Un dodicesimo per ogni mese intero di servizio. Le frazioni ≥15 giorni valgono come mese intero. Durante ferie, malattia, maternità e infortunio la tredicesima matura regolarmente.
    Il premio di risultato è obbligatorio?
    No. È istituito volontariamente tramite accordo aziendale o territoriale, con tassazione agevolata al 5% IRPEF entro i limiti annui di legge.
    Cosa sono i contributi al fondo bilaterale di solidarietà?
    Il fondo bilaterale di solidarietà del settore TLC eroga sostegno al reddito in caso di crisi aziendale. Il rinnovo 2025 ha portato la contribuzione datoriale all’1,6% della retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 168 L. Fall. – Effetti protettivi concordato

    Art. 168 L. Fall. – Effetti protettivi concordato

    Art. 168 L. Fall. – Effetti della presentazione del ricorso

    Effetti della presentazione del ricorso

  • Art. 167 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 167 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 167 L. Fall. – Amministrazione dei beni durante la

    Amministrazione dei beni durante la

  • Art. 166 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 166 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 166 L. Fall. – Pubblicità del decreto

    Pubblicità del decreto

  • Art. 165 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 165 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 165 L. Fall. – Commissario giudiziale

    Commissario giudiziale

  • Art. 164 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 164 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 164 L. Fall. – Decreti del giudice delegato

    Decreti del giudice delegato

  • Sicurezza sul lavoro: gli obblighi del datore verso il dipendente

    Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

    In sintesi

    Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), informare e formare i dipendenti, fornire i dispositivi di protezione individuale e nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Gli obblighi non sono delegabili in modo assoluto: la responsabilità di vertice rimane in capo al datore.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)

    Tabella riepilogativa

    Obblighi principali del datore di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
    Obbligo Contenuto Non delegabile?
    Valutazione dei rischi (DVR) Analisi di tutti i rischi presenti; redazione e aggiornamento del documento
    Nomina RSPP Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
    Informazione Comunicare al lavoratore i rischi specifici della mansione e le misure adottate No (delegabile)
    Formazione Addestrare il lavoratore prima dell’assunzione e in caso di cambio mansione o rischio No (delegabile)
    Fornitura DPI Consegnare gratuitamente i dispositivi di protezione individuale adeguati al rischio No (delegabile)
    Sorveglianza sanitaria Attivare la visita medica preventiva e periodica ove prevista No (delegabile)

    La valutazione dei rischi e il DVR

    Il cardine del sistema è la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell’ambiente di lavoro. L’esito confluisce nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), obbligatorio per ogni datore a prescindere dalle dimensioni dell’impresa. Il DVR deve essere redatto in collaborazione con il medico competente (ove nominato) e con il RSPP, e aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni lavorative o insorgono nuovi rischi.

    La redazione del DVR e la nomina dell’RSPP sono i due unici obblighi che il legislatore definisce non delegabili: qualsiasi altra delega formale non fa venir meno la responsabilità datoriale se non rispetta precisi requisiti di legge.

    Informazione e formazione dei lavoratori

    Il datore deve informare ciascun dipendente sui rischi specifici della propria mansione, sulle misure di prevenzione adottate e sulle procedure da seguire in caso di emergenza. La formazione deve essere adeguata, specifica e periodicamente rinnovata; deve svolgersi preferibilmente durante l’orario di lavoro, a spese del datore, e prima dell’effettiva adibizione alla mansione o a seguito di ogni significativo cambiamento del processo produttivo.

    Nomina del medico competente e RSPP

    Il medico competente va nominato nelle attività per cui è prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria (lavori con esposizione a rischi specifici quali agenti chimici, rumore, vibrazione ecc.). L’RSPP può essere lo stesso datore di lavoro (per aziende fino a certi limiti dimensionali e di rischio), un dipendente interno o un professionista esterno qualificato. Entrambe le figure collaborano alla redazione e all’aggiornamento del DVR.

    Responsabilità e sanzioni

    Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 comporta conseguenze sia in sede penale (reati contravvenzionali con arresto o ammenda) sia in sede civile (risarcimento del danno in caso di infortuni o malattie professionali). La responsabilità non si trasferisce integralmente con la delega se questa non è formalizzata nei modi di legge e se al delegato non sono stati attribuiti i poteri e le risorse necessari.

    Casi pratici

    Tizio – piccola impresa senza DVR

    Tizio è titolare di un’officina con tre dipendenti. Non avendo mai redatto il DVR, è esposto a sanzioni penali contravvenzionali. Anche in assenza di infortuni l’omissione è sanzionata: deve provvedere immediatamente, coinvolgendo un RSPP esterno se non ha le competenze interne.

    Caia – cambio di mansione senza nuova formazione

    Caia viene spostata da un ufficio amministrativo a un reparto di assemblaggio con uso di macchinari. Il datore è tenuto a erogare una formazione specifica prima dell’adibizione alla nuova mansione: procedere senza formazione integra una violazione degli obblighi di sicurezza.

    Sempronio – infortunio per mancanza di DPI

    Sempronio si ferisce a una mano perché il datore non aveva fornito guanti idonei nonostante il rischio fosse stato rilevato nel DVR. Il datore risponde sia penalmente (violazione dell’obbligo di fornitura DPI) sia civilmente per il danno subito dal lavoratore.

    Domande frequenti

    Chi deve redigere il DVR?

    Il DVR è redatto dal datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e il medico competente (ove nominato), sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. La redazione e la firma del DVR non sono delegabili ad altri soggetti.

    Il datore può essere il proprio RSPP?

    Sì, entro i limiti fissati dal D.Lgs. 81/2008: è possibile per alcune categorie di aziende a rischio basso o medio-basso e con un numero di dipendenti contenuto. Per le aziende a rischio elevato o di grandi dimensioni è obbligatorio nominare un RSPP esterno o interno qualificato.

    La formazione sulla sicurezza si svolge in orario di lavoro?

    Sì. La formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 deve svolgersi preferibilmente durante l’orario di lavoro e a carico del datore; non può essere imputata al dipendente come obbligo personale da assolvere fuori orario.

    Cosa succede se il datore non adempie agli obblighi di sicurezza?

    Il D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni penali (arresto o ammenda, a seconda della violazione) e, in caso di infortuni o malattie professionali, il datore può essere chiamato a rispondere in sede civile per il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore.

    I lavoratori hanno obblighi di sicurezza?

    Sì. Anche i lavoratori hanno obblighi: devono prendersi cura della propria salute e di quella delle persone presenti, utilizzare correttamente i DPI e le attrezzature, segnalare le condizioni di pericolo e non rimuovere i dispositivi di sicurezza.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 163 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 163 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 163 Bis L. Fall. – Offerte concorrenti

    Offerte concorrenti

  • Operazioni esenti IVA: cosa sono (art. 10)

    In sintesi

    • Nessuna IVA in fattura, ma la fatturazione e la registrazione restano obbligatorie.
    • Le operazioni esenti rientrano nell’art. 10 del DPR 633/1972 (decreto IVA).
    • Rientrano nell’esenzione: prestazioni sanitarie, educative, finanziarie, assicurative e locazioni di abitazioni.
    • Chi emette operazioni esenti non può detrarre liberamente l’IVA sugli acquisti: scatta il meccanismo del pro-rata.
    • Le esenti sono diverse dalle non imponibili (esportazioni, art. 8): queste ultime danno pieno diritto alla detrazione.
    • Alcune imprese possono essere esonerati dalla dichiarazione IVA annuale se effettuano solo operazioni esenti art. 10.

    Operazioni esenti IVA: cosa significa davvero

    Nel sistema IVA italiano non tutte le vendite o le prestazioni di servizi finiscono nella stessa categoria. Alcune operazioni sono imponibili (si applica l’aliquota IVA ordinaria o ridotta), altre sono esenti, altre ancora sono non imponibili oppure fuori campo IVA. Confondere queste categorie è uno degli errori più frequenti e può avere conseguenze sia sul diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti sia sugli obblighi formali.

    Le operazioni esenti sono disciplinate dall’art. 10 del DPR 633/1972, il decreto che istituisce e regola l’IVA in Italia. La parola ‘esente’ non significa che l’operazione ignori l’IVA: significa che l’IVA non viene addebitata al cliente, ma l’operazione esiste comunque agli occhi della legge. Chi la effettua deve emettere fattura e registrarla; deve compilare il quadro VE della dichiarazione IVA annuale; ma non incassa IVA e – questa è la conseguenza più rilevante – subisce una riduzione del diritto a detrarre l’IVA che ha pagato sui propri acquisti.

    Questa riduzione avviene attraverso il meccanismo del pro-rata, descritto all’art. 19, commi 5 e seguenti, del DPR 633/1972. In sintesi: se la tua attività genera sia ricavi soggetti a IVA sia ricavi esenti, non puoi detrarre tutta l’IVA sugli acquisti, ma solo la quota proporzionale alla parte ‘imponibile’ della tua attività. Ne parliamo in modo approfondito nell’articolo dedicato al pro-rata.

    Importante: le operazioni esenti art. 10 non vanno confuse con le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie, servizi internazionali, disciplinate dagli artt. 8, 8-bis, 9 DPR 633 e dall’art. 41 del DL 331/93). Le non imponibili non addebitano IVA al cliente proprio come le esenti, ma – a differenza di queste – danno pieno diritto alla detrazione e concorrono al cosiddetto ‘plafond degli esportatori’. Vedremo questa differenza più avanti.

    Categorie principali di operazioni esenti art. 10 DPR 633/1972
    Categoria Esempi tipici Obbligo fattura/registrazione
    Prestazioni sanitarie Medici, odontoiatri, fisioterapisti (per prestazioni terapeutiche)
    Prestazioni educative Scuole paritarie, lezioni private riconosciute, corsi di formazione
    Operazioni finanziarie Concessione di crediti, operazioni su conti correnti, titoli
    Operazioni assicurative Premi di assicurazione e riassicurazione
    Locazioni abitative Affitto di fabbricati a uso abitativo (salvo opzione per l'imponibilità)

    Esempio pratico

    • Alfa Srl gestisce una scuola di formazione professionale e, nello stesso anno, affitta alcune aule ad altre società (operazioni imponibili). Nel corso dell’anno emette fatture esenti art. 10 per 80.000 euro e fatture imponibili per 20.000 euro. Il totale delle operazioni è 100.000 euro. La percentuale di pro-rata è 20.000 / 100.000 = 20%. Alfa Srl può quindi detrarre solo il 20% dell’IVA pagata sugli acquisti generali (affitto sede, cancelleria, utenze), mentre per i beni usati in modo esclusivo nell’attività imponibile potrebbe applicare regole specifiche. Se nell’anno ha pagato 10.000 euro di IVA su acquisti promiscui, ne detrae solo 2.000.

    Documenti necessari

    • Fatture emesse per le operazioni esenti (conservazione obbligatoria)
    • Registro delle fatture emesse e registro degli acquisti
    • Dichiarazione IVA annuale (quadri VE e VF)
    • Documentazione relativa al calcolo del pro-rata (prospetto riepilogativo delle operazioni)
    • Eventuale comunicazione LIPE trimestrale

    Caso 1 – Tizio, medico di base con studio privato

    Scenario. Tizio è un medico di medicina generale che esercita la libera professione. Emette ricevute o fatture ai pazienti per le prestazioni mediche: visite, certificati, referti.

    Come si applica. Le prestazioni sanitarie rese da medici rientrano tra le operazioni esenti art. 10 del DPR 633/1972. Tizio non addebita IVA ai pazienti, ma deve comunque emettere fattura (o ricevuta fiscale nei casi previsti) e tenere i registri IVA. Poiché svolge solo attività esente, non ha diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti (strumenti medici, materiali di consumo, canone locazione studio). Essendo in presenza esclusiva di operazioni esenti art. 10, Tizio rientra tra i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

    In pratica

    • Nessuna IVA addebitata al paziente: la prestazione medica è esente art. 10.
    • Obbligo di fatturazione e registrazione rimane invariato.
    • IVA sugli acquisti (attrezzature, affitto studio) non detraibile.
    • Esonero dalla dichiarazione IVA annuale se l’attività è esclusivamente esente.

    Caso 2 – Caio, agente assicurativo con attività mista

    Scenario. Caio è un agente assicurativo che percepisce provvigioni dalle compagnie (operazioni esenti art. 10) ma eroga anche consulenze organizzative a imprese (operazioni imponibili al 22%).

    Come si applica. Caio svolge un’attività mista: parte dei suoi ricavi è esente, parte imponibile. Non può detrarre liberamente tutta l’IVA sugli acquisti (computer, software, abbonamenti professionali): deve calcolare il pro-rata sulla base del rapporto tra operazioni imponibili e totale delle operazioni. La presenza di operazioni esenti riduce la quota di IVA recuperabile. Caio non è esonerato dalla dichiarazione IVA annuale perché ha anche operazioni imponibili.

    In pratica

    • Le provvigioni assicurative sono esenti art. 10: nessuna IVA addebitata alla compagnia.
    • Le consulenze organizzative sono imponibili al 22%: IVA regolare.
    • L’IVA sugli acquisti si detrae solo in proporzione (pro-rata): se il 30% del fatturato è imponibile, si detrae il 30%.
    • Dichiarazione IVA annuale obbligatoria perché l’attività non è esclusivamente esente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi effettua solo operazioni esenti deve presentare la dichiarazione IVA?

    No. Il DPR 633/1972 prevede che i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti art. 10 siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale. Se invece l’attività è mista (esenti + imponibili), la dichiarazione è obbligatoria.

    Le operazioni esenti richiedono comunque la fattura?

    Sì. L’esenzione riguarda l’imposta (non si applica l’aliquota IVA), non gli obblighi formali. La fattura va emessa e registrata come per le operazioni imponibili, con l’indicazione ‘operazione esente art. 10 DPR 633/1972’ al posto dell’aliquota.

    Qual è la differenza tra esente e non imponibile?

    È una distinzione fondamentale. Le operazioni esenti (art. 10) non addebitano IVA e limitano la detrazione sull’IVA degli acquisti (scatta il pro-rata). Le operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 e art. 41 DL 331/93) non addebitano IVA ma danno pieno diritto alla detrazione e concorrono al plafond degli esportatori. Confonderle porta a errori nel calcolo dell’IVA detraibile.

    Qual è la differenza tra esente e fuori campo IVA?

    Le operazioni fuori campo (o escluse) mancano di uno dei presupposti dell’IVA: oggettivo, soggettivo o territoriale. Non entrano nemmeno nel perimetro della legge IVA e non compaiono nella dichiarazione come operazioni rilevanti. Le esenti invece rientrano nel campo IVA ma godono di un’esenzione specifica prevista dall’art. 10.

    Se faccio operazioni sia esenti sia imponibili, perdo tutto il diritto alla detrazione?

    No. Perdi solo la quota di detrazione proporzionale alle operazioni esenti. Il meccanismo si chiama pro-rata: si calcola la percentuale delle operazioni con diritto a detrazione sul totale e si applica quell’aliquota all’IVA sugli acquisti. Se il 70% dell’attività è imponibile, si detrae il 70% dell’IVA sugli acquisti generali.

    Un proprietario che affitta un appartamento è esente IVA?

    Di regola sì: la locazione di fabbricati a uso abitativo rientra tra le operazioni esenti art. 10. Tuttavia la legge prevede la possibilità di optare per il regime di imponibilità in alcuni casi specifici, come per le locazioni a soggetti che non esercitano attività d’impresa. È bene verificare la situazione concreta con un professionista.

    Le operazioni esenti compaiono nella dichiarazione IVA annuale?

    Sì, se il soggetto non è esonerato. Le operazioni esenti vanno indicate nel quadro VE della dichiarazione IVA annuale, nella sezione dedicata alle operazioni non soggette a IVA, distinte dalle non imponibili. Concorrono anche al calcolo del pro-rata nel quadro VF.

    Vedi anche: Esterometro, Quadro VE, Operazioni non imponibili, art. 6 T.U.IVA, Cessioni di beni IVA e Quando si considera effettuata un’operazione IVA.

  • Art. 260 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 260 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 260 L. Fall. – Concordato preventivo

    Concordato preventivo

  • Art. 163 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 163 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 163 L. Fall. – Ammissione alla procedura e proposte

    Ammissione alla procedura e proposte

  • Art. 162 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 162 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 162 L. Fall. – Inammissibilità della proposta

    Inammissibilità della proposta

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.