Autore: Andrea Marton

  • Art. 811 Codice della Navigazione – Obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo

    Art. 811 Codice della Navigazione – Obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza dell'aeromobile, delle persone imbarcate e del carico, fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di lanciarsi col paracadute o comunque di abbandonare l'aeromobile.

  • Art. 38 D.Lgs. 141/2024 – Poteri sostitutivi

    Art. 38 D.Lgs. 141/2024 – Poteri sostitutivi

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. In casi straordinari di necessità e di urgenza e limitatamente alla durata di tali evenienze, il direttore territoriale dell’Agenzia può disporre con proprio provvedimento l’esenzione dalla visita doganale delle merci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2.

    2. Con provvedimento dell’Agenzia sono disciplinati i presupposti, nonché i criteri e limiti per l’esercizio del potere di cui al comma 1.

    3. L’esercizio del potere di cui al comma 1 non comporta responsabilità, se non nei casi di dolo o di colpa grave.

  • Art. 43 DPR 445/2000 – Accertamenti d’Ufficio

    Art. 43 DPR 445/2000 – Accertamenti d’Ufficio

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L). (12)

    2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 , la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 . (L) 36

    3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L).

    4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)

    5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)

    6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)

  • Art. 31 D.Lgs. 231/2001 – Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o…

    Art. 31 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

    2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

    3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

    4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

  • Art. 79 Codice Civile: Effetti

    Art. 79 Codice Civile: Effetti

    Art. 79 c.c. – Effetti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

  • Art. 865 Codice della Navigazione – Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell’aeromobile

    Art. 865 Codice della Navigazione – Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili o loro quote sono resi pubblici mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale, ed annotazione sul certificato di immatricolazione o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare della Reale unione nazionale aeronautica. 71 Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande, per i quali il codice civile richiede la trascrizione. ————— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che "Al primo comma dell'articolo 865 del codice della navigazione le parole: «o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare dell'Aero club d'Italia» sono soppresse".

  • Art. 39 L. 218/1995 – Rapporto fra adottato e famiglia adottiva

    Art. 39 L. 218/1995 – Rapporto fra adottato e famiglia adottiva

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. I rapporti personali e patrimoniali fra l’adottato e l’adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell’adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 236 DPR 495/1992 – Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

    Art. 236 DPR 495/1992 – Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.,, o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio… della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio… della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

    2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; b) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio… della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

    3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata. 4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.

  • CCNL Energia e Petrolio: ferie, permessi e ROL

    CCNL Energia e Petrolio

    Ferie, permessi e diritti di assenza nel CCNL Energia e Petrolio

    Il CCNL Energia e Petrolio disciplina le ferie annue, i permessi retribuiti, il diritto allo studio e le assenze per eventi familiari. Il rinnovo 2025 ha migliorato alcune soglie, anticipando il passaggio alle 5 settimane di ferie a 5 anni di anzianità.

    In sintesi

    Il CCNL Energia e Petrolio garantisce 4 settimane di ferie (20 giorni) fino a 5 anni di anzianità e 5 settimane (25 giorni) oltre. Il rinnovo 2025 ha anticipato la soglia da 7 a 5 anni. Il congedo matrimoniale è di 15 giorni consecutivi retribuiti. Il diritto allo studio è di 150 ore nel triennio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Novità 2025
    Soglia 5 settimane anticipata da 7 a 5 anni di anzianità

    Tabella riepilogativa

    Ferie annue per anzianità — CCNL Energia e Petrolio (dal 2025)
    Anzianità di servizio Giorni lavorativi Settimane Note
    Fino a 5 anni 20 giorni 4 settimane Sabato escluso dal computo
    Oltre 5 anni 25 giorni 5 settimane Soglia abbassata da 7 a 5 anni con rinnovo 2025

    Il sabato non è considerato giornata lavorativa ai fini del computo delle ferie. Le ferie devono essere fruite entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione. Il datore di lavoro non può imporre la monetizzazione delle ferie in sostituzione del godimento (divieto ex D.Lgs. 66/2003), salvo in caso di cessazione del rapporto.

    Ferie: maturazione, godimento e anticipazione

    Le ferie maturano per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio effettivo. Ogni mese intero di lavoro fa maturare 1/12 del monte ferie annuo. La maturazione avviene anche durante le assenze per:

    • malattia e infortunio;
    • maternità obbligatoria e facoltativa;
    • congedo matrimoniale;
    • ferie stesse (non si sospendono per le festività cadenti nel periodo feriale).

    Il lavoratore può richiedere l’anticipazione delle ferie non ancora maturate; la concessione è a discrezione del datore di lavoro. Le ferie godute in anticipo, in caso di cessazione del rapporto, vengono detratte dal trattamento di fine rapporto o dalle ultime retribuzioni.

    Permessi retribuiti e congedo matrimoniale

    Il CCNL Energia e Petrolio riconosce i seguenti permessi retribuiti:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni consecutivi, retribuiti con la normale retribuzione globale mensile. Va richiesto con preavviso adeguato; il datore non può negarlo.
    • Permessi per eventi familiari (lutti, nascite, ecc.): regolati dalla legge (D.Lgs. 151/2001 e L. 53/2000) con le integrazioni contrattuali eventualmente previste dagli accordi aziendali.
    • Permessi L. 104/1992: 3 giorni al mese (o frazionabili in ore) per assistenza a familiari con disabilità grave; programmabili con almeno 3 giorni di preavviso, salvo urgenze documentate.

    Diritto allo studio: 150 ore nel triennio

    Il CCNL Energia e Petrolio garantisce ai lavoratori il diritto di fruire di 150 ore di permesso retribuito nel triennio per la frequenza di corsi di studio, compresi quelli universitari e di formazione professionale. Le ore possono essere concentrate in un solo anno. Le modalità di fruizione tengono conto delle esigenze organizzative dell’azienda, che può scaglionarne l’utilizzo senza pregiudicarne la spettanza. Si applicano le disposizioni dell’art. 10 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e degli accordi interconfederali in materia.

    Congedo parentale e permessi per figli

    Il congedo parentale è disciplinato dalla legge (D.Lgs. 151/2001), che è la fonte primaria. Il CCNL Energia e Petrolio prevede la possibilità di fruire del congedo parentale anche a ore, con un minimo di 1 ora giornaliera, facilitando la conciliazione con i turni a ciclo continuo. Il rinnovo 2025 ha confermato e rafforzato questa flessibilità. Per la quota di congedo parentale retribuita al 30% ex legge, eventuali integrazioni a carico aziendale sono oggetto di contrattazione di secondo livello.

    Ferie e ciclo continuo: gestione nei turni

    Per i lavoratori turnisti degli impianti a ciclo continuo (raffinerie, E&P), il piano ferie è elaborato con maggiore anticipo rispetto ai giornalieri, per garantire la copertura dell’impianto. Il CCNL prevede che le modifiche ai piani ferie già comunicati possano avvenire solo per comprovate esigenze produttive e con adeguato preavviso, con possibilità per il lavoratore di ottenere compensazione o riprogrammazione entro l’anno.

    Casi pratici

    Tizio — Matura le 5 settimane al 5° anno
    Tizio lavora in raffineria dal 1° gennaio 2020. Dal 1° gennaio 2025, con il compimento del 5° anno di servizio, matura 25 giorni di ferie all’anno (5 settimane) grazie alla modifica introdotta dal rinnovo. Prima del rinnovo avrebbe dovuto aspettare fino al 7° anno. L’azienda aggiorna automaticamente il piano ferie di Tizio applicando la nuova soglia contrattuale.
    Caia — Congedo matrimoniale e turni
    Caia lavora su turni a ciclo continuo in una raffineria. Si sposa a luglio e richiede 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito. Il responsabile turni deve garantire la copertura dell’impianto: può richiedere a Caia di comunicare la data con almeno 30 giorni di anticipo per organizzare la sostituzione, ma non può negare il congedo né ridurlo. I 15 giorni non si computano nelle ferie ordinarie.
    Sempronio — 150 ore per laurea triennale
    Sempronio, operatore di livello 4/4, sta frequentando la laurea triennale in ingegneria chimica. Ha già usato 80 ore nel primo anno del triennio. Può ancora richiedere 70 ore nei restanti due anni del triennio contrattuale. Se volesse invece usarle tutte nel secondo anno, il datore può concordare una distribuzione che limiti l’impatto sull’operatività dell’impianto, ma non può azzerargli il diritto.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano nel CCNL Energia e Petrolio?
    Fino a 5 anni di anzianità spettano 20 giorni lavorativi (4 settimane); oltre i 5 anni spettano 25 giorni (5 settimane). Il rinnovo 2025 ha abbassato la soglia da 7 a 5 anni di anzianità. Il sabato non è giornata lavorativa ai fini del computo.
    Entro quando devono essere fruite le ferie?
    Le ferie devono essere fruite entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione. Il datore non può sostituire le ferie con denaro (indennità sostitutiva), salvo in caso di cessazione del rapporto.
    Quante ore di permesso per diritto allo studio?
    Il CCNL riconosce 150 ore nel triennio per il diritto allo studio, utilizzabili anche concentrate in un unico anno, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori.
    Come si gestiscono i permessi L. 104 nel settore energia e petrolio?
    I permessi L. 104/1992 devono essere programmati con almeno 3 giorni di preavviso, salvo urgenze. La fruizione è garantita per legge (3 giorni al mese o frazionabili in ore).
    Il congedo matrimoniale è retribuito?
    Sì, il congedo matrimoniale è di 15 giorni consecutivi, interamente retribuiti. Non si computa nel monte ferie ordinario.
    Le ferie maturano durante la malattia?
    Sì, le ferie maturano durante le assenze per malattia, infortunio, maternità e congedi tutelati dalla legge o dal contratto. Non maturano durante le aspettative non retribuite.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025 (vigenza 2025-2027). Per la disciplina dettagliata di ferie e permessi fare riferimento al testo contrattuale disponibile tramite Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil o Confindustria Energia. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 10 D.Lgs. 502/1992 – Controllo di qualità

    Art. 10 D.Lgs. 502/1992 – Controllo di qualità

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Allo scopo di garantire la qualità dell’assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché del loro costo, al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario nazionale.

    2. Le regioni, nell’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’art. 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi, verificano il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con particolare riguardo alla introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica di qualità dei servizi e delle prestazioni. Il Ministro della sanità interviene nell’esercizio del potere di alta vigilanza.

    3. Con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti, sono stabiliti i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alle verifiche dei risultati conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di indicatori.

    4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente.

  • Art. 861 Codice della Navigazione – Norme applicabili all’aeromobile

    Art. 861 Codice della Navigazione – Norme applicabili all’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In quanto non sia diversamente stabilito, gli aeromobili sono soggetti alle norme sui beni mobili.

  • Territorialità legge penale: casi pratici art. 3 CP

    L’articolo 3 del Codice Penale pone la regola fondamentale di obbligatorietà e territorialità della legge penale italiana: essa vincola chiunque si trovi nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale. Per un’analisi sistematica del testo e della ratio della norma, si rimanda alla scheda dell’art. 3 c.p.. I casi che seguono illustrano come il principio opera in situazioni concrete, dalla presenza di un soggetto straniero sul suolo italiano ai profili di immunità diplomatica, fino all’applicazione extraterritoriale della legge penale italiana.

    Quadro normativo

    L’art. 3 c.p. si articola su due criteri di collegamento. Il primo comma esprime il principio di territorialità: la legge penale italiana obbliga chiunque si trovi nel territorio dello Stato, cittadini e stranieri indistintamente, salve le eccezioni del diritto pubblico interno e del diritto internazionale. Il secondo comma introduce il principio di personalità, consentendo l’applicazione della legge italiana anche a fatti commessi all’estero, nei casi tassativamente stabiliti dalla legge. La norma va letta con gli artt. 4-10 c.p. (territorio, reati nel territorio, reati all’estero) e con le fonti sulle immunità: artt. 68 e 90 Cost. per le immunità interne, Convenzione di Vienna del 1961 per quelle diplomatiche e Convenzione di Vienna del 1963 per quelle consolari.

    Ambito di applicazione

    Il perimetro dell’art. 3 c.p. riguarda qualunque situazione in cui occorra stabilire se l’autorità giudiziaria italiana abbia potestà punitiva su un fatto. La regola è inclusiva: chiunque si trovi nel territorio italiano – turisti, lavoratori stranieri, apolidi – è soggetto alla legge penale italiana, indipendentemente da nazionalità o status giuridico. La territorialità segue la presenza fisica nel luogo di consumazione del reato o, per il criterio dell’ubiquità (art. 6 c.p.), dove anche una sola parte dell’azione si compie. Le eccezioni (immunità parlamentari, diplomatiche, consolari) operano in modo tassativo e non si interpretano estensivamente.

    Profili operativi

    Nella pratica, l’art. 3 c.p. rileva in due direzioni. Per i fatti commessi in Italia da soggetti stranieri, basta accertare la presenza fisica nel territorio: la regolarità del soggiorno è irrilevante ai fini penali. Per i fatti commessi all’estero da cittadini italiani, occorre invece verificare se ricorra uno dei casi degli artt. 7-9 c.p. – in particolare la perseguibilità per reati puniti con pena edittale superiore a tre anni (art. 9 c.p.) in presenza di querela o richiesta ministeriale. Le immunità, infine, non escludono il fatto-reato ma impediscono la perseguibilità: richiedono sempre una verifica puntuale dello status del soggetto e della fonte normativa che le attribuisce.

    Caso 1: cittadino straniero che commette una rapina a Milano

    Scenario. Tizio, cittadino di uno Stato extraeuropeo privo di regolare permesso di soggiorno, viene arrestato in flagranza di reato dopo aver commesso una rapina in una farmacia di Milano. La difesa sostiene che Tizio, non avendo mai ottenuto il permesso di soggiorno, non potrebbe essere sottoposto alla legge penale italiana.

    Come si legge l’art. 3 c.p. Il primo comma stabilisce che la legge penale italiana obbliga «chiunque si trova nel territorio dello Stato». La presenza fisica nel territorio italiano al momento del fatto è l’unico criterio rilevante; la regolarità del titolo di soggiorno è irrilevante ai fini dell’applicazione della legge penale. Tizio è pertanto soggetto alla legge penale italiana per il fatto commesso a Milano.

    • Verificare che il fatto sia stato consumato nel territorio italiano (luogo della farmacia).
    • Accertare l’identità del soggetto anche in assenza di documenti, attraverso le procedure di identificazione delle forze di polizia.
    • Procedere all’arresto in flagranza secondo le norme del codice di procedura penale.
    • Non rilevare ai fini penali la mancanza del permesso di soggiorno, che può costituire separata violazione amministrativa.

    Caso 2: diplomatico straniero coinvolto in un incidente stradale con lesioni

    Scenario. Caio, funzionario dell’ambasciata di uno Stato estero accreditato in Italia, provoca un grave incidente stradale a Roma causando lesioni personali a un pedone. La procura apre un’indagine, ma il Ministero degli Affari Esteri comunica che Caio gode dell’immunità diplomatica ai sensi della Convenzione di Vienna del 1961.

    Come si legge l’art. 3 c.p. Il primo comma dell’art. 3 c.p. fa salve le eccezioni previste dal diritto internazionale. L’immunità diplomatica garantita dalla Convenzione di Vienna del 1961 è esattamente una di tali eccezioni. Il soggetto si trovava nel territorio italiano e il fatto è stato commesso in Italia, ma la perseguibilità penale è impedita dall’immunità, che copre sia gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni sia quelli privati per i diplomatici accreditati.

    • Richiedere conferma dello status diplomatico al Ministero degli Affari Esteri tramite il Ministero della Giustizia.
    • Verificare se l’immunità sia di tipo pieno (diplomatici accreditati) o funzionale (personale tecnico-amministrativo e consolare).
    • In caso di immunità piena, dichiarare la improcedibilità e – se del caso – richiedere allo Stato accreditante la rinuncia all’immunità (art. 32 Conv. Vienna 1961).
    • Valutare l’eventuale espulsione come persona non grata (art. 9 Conv. Vienna 1961).
    • La vittima può agire civilmente contro lo Stato accreditante secondo le regole del diritto internazionale privato.

    Caso 3: cittadino italiano che commette una truffa all’estero ai danni di un altro italiano

    Scenario. Sempronia, cittadina italiana residente in Spagna, induce in errore Mevio, anch’egli cittadino italiano in vacanza a Barcellona, consegnandogli un orologio contraffatto in cambio di duemila euro. Il fatto avviene interamente in Spagna. Mevio si chiede se possa sporgere denuncia in Italia.

    Come si legge l’art. 3 c.p. Il secondo comma dell’art. 3 c.p. consente l’applicazione della legge penale italiana anche per fatti commessi all’estero, nei casi stabiliti dalla legge. L’art. 9 c.p. (cittadino che commette reato all’estero ai danni di cittadino italiano) consente la perseguibilità in Italia se la pena edittale è superiore a un anno di reclusione, la persona si trova nel territorio dello Stato e vi è richiesta del Ministro della Giustizia ovvero querela della persona offesa. La truffa (art. 640 c.p.) è punita con reclusione da sei mesi a tre anni, condizione sufficiente sul piano edittale. La querela di Mevio abilita il PM a procedere.

    • Presentare querela presso qualsiasi autorità di polizia giudiziaria in Italia entro tre mesi dalla conoscenza del fatto.
    • Indicare nella querela gli elementi che attestano la cittadinanza italiana di entrambi i soggetti.
    • Verificare che Sempronia sia reperibile in Italia o che possa essere richiesta la cooperazione con l’autorità spagnola.
    • Conservare la documentazione della transazione (ricevute, messaggi, foto dell’orologio) come prova del fatto.

    Caso 4: membro del Parlamento europeo e immunità interna

    Scenario. Filano, europarlamentare italiano, rilascia a Roma dichiarazioni che un imprenditore ritiene diffamatorie. L’imprenditore sporge querela. La difesa eccepisce l’immunità prevista dall’art. 68 Cost. per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Come si legge l’art. 3 c.p. Il primo comma fa salve le eccezioni del diritto pubblico interno. L’art. 68, primo comma, Cost. tutela i parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni, ma si tratta di un’immunità funzionale: copre gli atti connessi al mandato, non le dichiarazioni rese a titolo privato. Occorre verificare se le parole di Filano siano state pronunciate in contesto parlamentare o extraparlamentare.

    • Verificare il contesto in cui sono state rese le dichiarazioni (aula, commissione, atti parlamentari, o dichiarazioni private).
    • Se il contesto è extraparlamentare, l’immunità non si applica e il procedimento penale può proseguire.
    • In caso di dubbio, il giudice può sollevare conflitto di attribuzioni avanti alla Corte Costituzionale (art. 134 Cost.).
    • La parte lesa può in ogni caso agire in sede civile per risarcimento del danno, indipendentemente dall’esito penale.

    Caso 5: reato commesso a bordo di una nave italiana in acque internazionali

    Scenario. A bordo di una nave da carico battente bandiera italiana che naviga in acque internazionali nell’Atlantico, un marinaio straniero aggredisce il comandante provocandogli lesioni gravi. Il fatto non avviene nel territorio italiano, ma sulla nave italiana. Si pone il problema della giurisdizione penale.

    Come si legge l’art. 3 c.p. L’art. 4 c.p. estende la nozione di territorio italiano alle navi battenti bandiera italiana ovunque si trovino, salvo che si trovino nel territorio di un altro Stato. Una nave italiana in acque internazionali è territorio italiano a tutti gli effetti penali: il reato commesso a bordo rientra nel primo comma dell’art. 3 c.p., indipendentemente dalla nazionalità dell’autore.

    • Il comandante, che ha poteri di polizia giudiziaria a bordo, documenta il fatto e procede al fermo dell’aggressore.
    • Al primo approdo in porto italiano, la denuncia va presentata all’autorità di polizia giudiziaria portuale.
    • Il registro di bordo e le dichiarazioni dei testimoni costituiscono la principale fonte di prova.

    Quando intervenire

    L’art. 3 c.p. diventa rilevante subito dopo il fatto, quando occorre stabilire se l’autorità italiana possa procedere. Per la parte lesa in Italia, la regola è immediata: denuncia o querela in Italia, indipendentemente dalla nazionalità dell’autore. Per fatti commessi all’estero da italiani, è necessario verificare le condizioni degli artt. 7-9 c.p. e la presenza del soggetto in Italia prima di procedere. Chi ritiene di godere di un’immunità – parlamentare, diplomatica o consolare – deve verificarne i limiti precisi: agire al di fuori di essi espone a piena responsabilità penale. In situazioni transfrontaliere complesse, è opportuno consultare un professionista abilitato nel diritto penale internazionale prima di assumere decisioni irreversibili.

    Norme e fonti

    • Art. 3 c.p. – Obbligatorietà della legge penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
    • Art. 4 c.p. – Territorio dello Stato
    • Art. 6 c.p. – Reati commessi nel territorio dello Stato
    • Artt. 7-10 c.p. – Reati commessi all’estero: casi di perseguibilità
    • Art. 68 Costituzione – Immunità parlamentare
    • Art. 90 Costituzione – Immunità del Presidente della Repubblica
    • Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, 18 aprile 1961 (ratificata con L. 9 agosto 1967, n. 804)
    • Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, 24 aprile 1963 (ratificata con L. 3 agosto 1966, n. 804)
    • Art. 4 c.p. in combinato con artt. 3 e 6 c.p. – Estensione del territorio alle navi e aeromobili battenti bandiera italiana

    Domande frequenti

    Un turista straniero che commette un reato in Italia può essere processato secondo la legge italiana?

    Sì. L’art. 3, primo comma, c.p. stabilisce che la legge penale italiana obbliga chiunque si trovi nel territorio dello Stato, senza distinzione di nazionalità. Il turista straniero che commette un reato in Italia è soggetto alla legge penale italiana esattamente come un cittadino italiano, salvo che non goda di immunità diplomatica o altra eccezione prevista dal diritto internazionale o dal diritto pubblico interno.

    Se un italiano commette un reato all’estero, può essere processato in Italia?

    Dipende dal tipo di reato. L’art. 7 c.p. prevede la perseguibilità incondizionata per i delitti contro la personalità dello Stato. L’art. 9 c.p. consente la perseguibilità per reati puniti con più di tre anni di pena, se il colpevole si trova in Italia e vi è querela della persona offesa o richiesta ministeriale. Per reati meno gravi le condizioni sono più restrittive: occorre verificare caso per caso la norma applicabile.

    L’immunità diplomatica esclude qualsiasi responsabilità penale del diplomatico?

    No. Impedisce la perseguibilità in Italia ma non la responsabilità davanti ai tribunali dello Stato accreditante. Lo Stato accreditante può rinunciare all’immunità (art. 32 Conv. Vienna 1961), riaprendo la strada al procedimento italiano. Il personale tecnico-amministrativo e il personale consolare godono di immunità più limitate, circoscritte agli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni.

    Cosa si intende per “territorio dello Stato” ai fini penali?

    Ai sensi dell’art. 4 c.p., il territorio comprende il territorio geografico della Repubblica, il mare territoriale (12 miglia dalla costa), lo spazio aereo sovrastante e le navi e aeromobili italiani ovunque si trovino (purché non in territorio straniero). Le ambasciate e i consolati italiani all’estero non sono territorio italiano ai fini penali: si tratta di un luogo comune privo di fondamento nel diritto positivo.