- Qualsiasi modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell'appendice V del Regolamento, o che comporti la trasformazione del telaio, richiede una visita e prova del veicolo presso l'ufficio della Motorizzazione civile competente in base alla sede della ditta esecutrice.
- Per le modifiche ai componenti più critici (massa, assi, impianto frenante, potenza motore, telaio) è necessario anche il nulla osta della casa costruttrice, sostituibile da una relazione tecnica firmata da professionista abilitato in caso di diniego non tecnico.
- A modifica approvata, l'ufficio della Motorizzazione emette un duplicato aggiornato della carta di circolazione, con i nuovi dati tecnici del veicolo.
- Quando la modifica è eseguita da più ditte in successione, la competenza per la visita e prova spetta all'ufficio nel cui territorio ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 236 DPR 495/1992 — Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.,, o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio… della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio… della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; b) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio… della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata. 4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.
Stesso numero, altri codici
- Art. 236 Cod. Amb. — Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati
- Art. 236 D.Lgs. 209/2005 — Adempimenti finali
- Art. 236 Codice Civile: Atto di nascita e possesso di stato
- Articolo 236 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 236 C.d.S.: Norme transitorie relative al titolo IV
- Articolo 236 Codice di Procedura Civile: Caso di revocabilità
Commento
Cosa sono le modifiche costruttive e quando scatta l'obbligo di omologazione
Il veicolo che circola su strada deve corrispondere in ogni momento alle caratteristiche indicate nella propria carta di circolazione. Quando il proprietario intende apportare modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo — ad esempio installare un gancio traino, aumentare la portata, sostituire il motore o trasformare la carrozzeria — non può farlo liberamente: l'articolo 236 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992) impone un preciso iter autorizzativo che culmina nell'aggiornamento della carta di circolazione.
Le modifiche soggette all'obbligo di visita e prova sono quelle indicate nell'appendice V al titolo del Regolamento relativo ai veicoli, identificate con decreto del Ministero dei trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Non tutte le modifiche ricadono in questa disciplina: quelle di natura puramente estetica (verniciatura, tappezzeria) o gli interventi di manutenzione ordinaria che non alterano le caratteristiche tecniche registrate non richiedono la procedura di cui all'art. 236.
Le modifiche che richiedono anche il nulla osta del costruttore
Il comma 2 individua una categoria di modifiche particolarmente critiche per le quali, oltre alla visita e prova presso la Motorizzazione, è necessario il nulla osta della casa costruttrice del veicolo. Si tratta delle modifiche che riguardano:
La ratio di questa previsione è chiara: si tratta di modifiche che incidono profondamente sulle prestazioni dinamiche e sulla sicurezza del veicolo. Il costruttore, che conosce il progetto originale, è il soggetto più qualificato a valutare se la modifica è compatibile con la struttura e i sistemi del veicolo.
Se il costruttore non rilascia il nulla osta per ragioni non tecniche (ad esempio per ragioni commerciali), il documento può essere sostituito da una relazione tecnica redatta e firmata da un professionista abilitato, che attesti la possibilità tecnica di eseguire la modifica. In questo caso, prima di procedere alla modifica, è necessaria una visita e prova preventiva presso la Motorizzazione per verificare quanto attestato nella relazione.
La competenza territoriale della Motorizzazione
Un profilo pratico spesso trascurato riguarda la competenza territoriale dell'ufficio della Motorizzazione. Il comma 1 stabilisce che la visita e prova deve essere effettuata presso l'ufficio competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica, non necessariamente quella del proprietario del veicolo o del luogo di immatricolazione.
Questa regola di competenza diventa più articolata quando la modifica è realizzata da più ditte in successione (ad esempio, una ditta che sostituisce il telaio e un'altra che modifica l'impianto frenante). In tal caso, la competenza per la visita e prova finale spetta all'ufficio nel cui territorio ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento. Tuttavia, in questa ipotesi la documentazione deve essere completa: il fascicolo deve contenere le certificazioni di ciascuna ditta che ha eseguito i diversi stadi della modifica, con firma del legale rappresentante autenticata.
L'aggiornamento della carta di circolazione
Una volta superata la visita e prova con esito favorevole, l'ufficio provinciale della Motorizzazione provvede all'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica. L'aggiornamento avviene mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione con i dati variati o integrati in conseguenza della modifica approvata.
L'ufficio competente per questo aggiornamento è quello cui viene esibito il certificato di approvazione definitivo della modifica, oppure l'ufficio che ha effettuato l'ultima visita e prova con esito favorevole. In entrambi i casi, il proprietario si ritrova con una nuova carta di circolazione che riflette le caratteristiche tecniche del veicolo modificato.
Circolare con un veicolo le cui caratteristiche costruttive sono state modificate senza aggiornare la carta di circolazione costituisce una violazione delle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), con le conseguenti sanzioni amministrative previste dalla norma primaria. In caso di sinistro stradale, la discrepanza tra le caratteristiche reali del veicolo e quelle risultanti dalla carta di circolazione può avere rilevanti conseguenze sia in sede civile (ai fini della responsabilità) sia in sede assicurativa.
Il ruolo della Direzione Generale MCTC nella definizione delle competenze interne
Il comma 4 affida alla Direzione Generale della MCTC (oggi Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT) la definizione delle competenze dei propri uffici periferici, tenuto conto della distribuzione dei carichi di lavoro, delle possibilità operative degli uffici e delle collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici. Si tratta di una norma organizzativa interna che consente all'amministrazione una certa flessibilità gestionale, mantenendo inalterata la cornice normativa fissata dai commi precedenti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Posso modificare il mio veicolo senza aggiornare la carta di circolazione?
No, per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell'appendice V del Regolamento è obbligatoria la visita e prova presso la Motorizzazione e il successivo aggiornamento della carta di circolazione. Circolare con dati non aggiornati costituisce una violazione del Codice della Strada.
Quando è necessario il nulla osta del costruttore per una modifica?
Il nulla osta del costruttore è richiesto per le modifiche che riguardano massa, assi, interassi, carreggiate, sbalzi, telaio, impianto frenante, potenza massima del motore e collegamento motore-struttura. Per tutte le altre modifiche soggette all'obbligo di visita e prova, il nulla osta non è necessario.
Cosa succede se il costruttore rifiuta di rilasciare il nulla osta?
Se il rifiuto non è motivato da ragioni tecniche (es. è un diniego commerciale), il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato. In questo caso è però necessaria una visita e prova preventiva presso la Motorizzazione prima di eseguire la modifica.
Quale ufficio della Motorizzazione è competente per la visita e prova?
È competente l'ufficio nel cui territorio ha sede la ditta che ha eseguito la modifica (o l'ultima ditta, se la modifica è stata eseguita da più soggetti in successione). Non è quindi l'ufficio del luogo di residenza del proprietario né quello di immatricolazione del veicolo.
Come si aggiorna la carta di circolazione dopo la visita favorevole?
L'ufficio provinciale della Motorizzazione emette un duplicato della carta di circolazione con i dati aggiornati. Il duplicato sostituisce la carta precedente e riflette le nuove caratteristiche tecniche del veicolo risultanti dalla modifica approvata.
Vedi anche