Autore: Andrea Marton

  • Art. 70-bis RD 12/1941

    Art. 70-bis RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 44 DPR 445/2000 – Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

    Art. 44 DPR 445/2000 – Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.

    2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.

  • Art. 48 L. 354/1975 – Regime di semilibertà

    Art. 48 L. 354/1975 – Regime di semilibertà

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
    I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili. 61

    COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.

  • Art. 883 Codice della Navigazione – Comando dell’aeromobile

    Art. 883 Codice della Navigazione – Comando dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comando dell'aeromobile può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione.

  • Art. 157 TUIR: Limiti all’esercizio dell’opzione ed alla sua efficacia

    Art. 157 TUIR: Limiti all’esercizio dell’opzione ed alla sua efficacia

    Art. 157 TUIR – Limiti all’esercizio dell’opzione ed alla sua efficacia

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 19

    “1. L’opzione di cui all’articolo 155 non può essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d’imposta in corso nel caso in cui oltre la metà delle navi complessivamente utilizzate viene locato dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo superiore, per ciascuna unità, al 50 per cento dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.

    2. In ogni caso il reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse sono locate a scafo nudo è determinato in modo analitico sulla base dei canoni realizzati e dei costi specifici, e secondo la proporzione di cui all’articolo 159 per quanto attiene a quelli non suscettibili di diretta imputazione.

    3. L’opzione di cui all’articolo 155 viene meno, altresì, nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei cadetti secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 161.(1)

    4. L’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 156 non comprende i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via esclusiva dall’esercizio delle navi di cui all’articolo 155 e delle attività di cui al comma 2 dello stesso articolo.

    5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia dell’opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto e, comunque, non prima del quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è venuta meno l’opzione di cui all’articolo 155.(2).”

    _________________________

    (1) Sull’applicabilita’ delle disposizioni del presente comma vedasi l’, e art. 24, commi 679 legge 7 luglio 2016 n. 122.

    (2) Comma cosi’ modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a) legge 7 luglio 2016 n. 122. Ai del medesimo art. 24, comma 2 legge n. 122 del 2016 tale disposizione si applica per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge.

    Commenti del professionista
    Come si esercita l’opzione: la forma conta

    Prima di parlare dei limiti, vale la pena chiarire come nasce l’opzione per la Tonnage Tax. L’adesione al regime si perfeziona mediante trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, attraverso la compilazione del quadro OP della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta a partire dal quale si intende applicare il regime. Per le società che non possono avvalersi del Modello Redditi perché, ad esempio, si trovano nel primo anno di attività esiste un apposito modello comunicativo previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 dicembre 2015.

    L’opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali e, dal 1° gennaio 2017, si rinnova automaticamente alla scadenza: chi non vuole proseguire deve comunicarlo esplicitamente nei termini previsti, con un’inversione rispetto al passato che semplifica notevolmente la gestione del regime per chi intende restare.

    Un aspetto spesso sottovalutato: anche la tardiva comunicazione dell’opzione può essere sanata tramite remissione in bonis, purché il contribuente possegga già i requisiti sostanziali, regolarizzi l’adempimento entro la prima dichiarazione utile e versi contestualmente la sanzione minima. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 28 settembre 2012 ha espressamente confermato questa possibilità per la Tonnage Tax.

    Il principio di attrazione: nell’opzione ci si entra tutti insieme

    L’opzione non è individuale: deve essere esercitata con riferimento a tutte le navi aventi i requisiti, gestite dall’intero gruppo d’imprese. Per “gruppo” si intende quello composto dalla controllante e dalle società legate da un rapporto di controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile.

    In pratica, non è possibile che, all’interno dello stesso gruppo, alcune società aderiscano alla Tonnage Tax e altre restino in regime ordinario: o si entra tutti, o nessuno. Questo meccanismo definito “principio di attrazione” opera automaticamente anche in caso di operazioni societarie: se una società esterna al regime acquisisce il controllo di un’altra già in Tonnage Tax (o viceversa), viene attratta nel regime a decorrere dal periodo d’imposta in cui si perfeziona il controllo. Non vale invece il caso speculare della semplice cessione di navi: acquistare un’unità navale già in Tonnage Tax da parte di una società terza non comporta l’ingresso automatico nel regime agevolato.

    Le cause di decadenza: quando si perde il regime

    L’art. 157 individua tre fattispecie principali che determinano la perdita di efficacia dell’opzione.

    1. Locazione a scafo nudo eccessiva

    La prima e più tecnica causa di decadenza riguarda le navi locate a scafo nudo, ossia cedute in locazione senza equipaggio né gestione operativa. L’opzione viene meno se, al termine di un periodo d’imposta, risulta che più del 50% delle navi che usufruiscono del regime agevolato è locato a scafo nudo e, contemporaneamente, che delle navi locate risulta che più della metà sono state locate, nell’esercizio, per un numero di giorni superiore alla metà dei giorni di effettiva navigazione.

    Si tratta di una doppia condizione cumulativa: entrambe devono verificarsi contemporaneamente per provocare la decadenza. Le navi locate a scafo nudo verso società dello stesso gruppo non rilevano né al numeratore né al denominatore del calcolo, il che può avere un impatto significativo in strutture di gruppo complesse.

    Elemento critico: se questa condizione si verifica in capo anche a una sola società del gruppo, la decadenza opera per tutte le società del medesimo gruppo. Non è quindi un problema che riguarda solo chi lo causa, ma si propaga verso l’alto e verso il basso della catena di controllo.

    2. Mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei cadetti

    La seconda causa di decadenza meno immediata ma non meno rilevante nella pratica riguarda l’obbligo di formare i cadetti della marina mercantile. In base al decreto attuativo del 23 giugno 2005, tale obbligo si considera adempiuto se la società imbarca un allievo ufficiale per ciascuna nave agevolata oppure versa un importo annuo al Fondo Nazionale Marittimi o a istituzioni formative equivalenti.

    Anche qui vale il principio di gruppo: l’inadempimento di una sola società trascina la decadenza per tutte le altre. Il legislatore ha però attenuato la rigidità originaria della norma con la L. 122/2016, che ha introdotto una soglia di tolleranza per gli inadempimenti lievi (versamenti omessi inferiori al 10% del dovuto e comunque non superiori a €10.000, cui si applica una sanzione del 50%) e una procedura di ravvedimento entro un anno dalla scadenza, con sanzione ridotta al 20%.

    3. Liquidazione o difficoltà finanziaria dell’impresa

    Con la riforma del D.Lgs. 192/2024, è stato aggiunto un ulteriore limite: l’opzione non può essere esercitata e se già esercitata viene meno con effetto immediato per le imprese in stato di liquidazione, scioglimento o in difficoltà finanziaria come definita dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. Una scelta coerente con la natura del regime: la Tonnage Tax nasce per sostenere la competitività delle flotte operative, non per accompagnare le imprese nella loro fase terminale.

    La locazione a scafo nudo: il doppio binario (e il correttivo)

    Il comma 2 dell’art. 157 merita un approfondimento separato perché è stato profondamente riformato dal D.Lgs. 192/2024, ed è strettamente connesso a quanto già visto commentando l’art. 156.

    Il reddito prodotto dalla nave nei giorni in cui è locata a scafo nudo viene sempre determinato analiticamente, sulla base dei canoni percepiti e dei costi specifici diretti, mentre per i costi non imputabili direttamente si applica la proporzione di cui all’art. 159 del TUIR (rapporto tra ricavi non forfetari e ricavi complessivi). Questo vale indipendentemente dalla riforma.

    La novità del 2024 sta nel fatto che, come già spiegato nel commento all’art. 156, quei stessi giorni di locazione a scafo nudo rientrano anche nel calcolo del reddito forfetario. Si crea quindi una sovrapposizione: lo stesso periodo genera sia un imponibile analitico (sui canoni) sia un imponibile forfetario (sul tonnellaggio). Per evitare la doppia imposizione che ne deriverebbe, il nuovo art. 157-bis riconosce un credito d’imposta pari all’IRES calcolata sull’imponibile forfetario riferito ai giorni di locazione, sterilizzando così la componente duplicata.

    Cosa resta fuori dal forfait: il comma 4

    Il comma 4 ha funzione delimitativa e opera “in negativo”: chiarisce che nell’imponibile forfetario non rientrano i ricavi e gli altri componenti positivi che non derivano in via esclusiva dall’esercizio delle navi agevolate. In altri termini, le attività estranee al perimetro della Tonnage Tax ad esempio il cabotaggio, che ne è escluso per definizione vengono determinate analiticamente secondo le regole ordinarie del TUIR.

    Un tema interpretativo interessante ha riguardato i titoli di efficienza energetica (TEE): con la risposta a interpello n. 196/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i componenti positivi derivanti dall’iscrizione in bilancio di tali titoli, per le imprese non obbligate agli obiettivi di risparmio energetico, rientrano nel regime forfetario in quanto direttamente connessi all’attività di trasporto marittimo agevolata. Un chiarimento utile in un settore dove la transizione energetica sta ridisegnando i modelli di business.

    Le conseguenze della decadenza: il blocco al rientro

    Se l’opzione viene meno per qualsiasi motivo le conseguenze non si esauriscono nel periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza. Il comma 5 prevede che il soggetto decaduto non possa rientrare nel regime prima che sia trascorso il maggiore tra due termini: il decorso del decennio originariamente previsto oppure il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è venuta meno l’opzione. In pratica, si applica sempre il termine più lungo tra i due.

    Esiste però una via d’uscita anticipata: il rientro prima di tale termine è possibile se la società decaduta, ripristinati i requisiti, diventa controllante o controllata di diritto di un’altra società già in regime Tonnage Tax. In quel caso opera nuovamente il principio di attrazione, e la durata dell’opzione coincide con quella dell’impresa che ha determinato il rientro nel regime.

    Considerazioni di sistema

    Leggendo insieme gli artt. 156 e 157 del TUIR emerge un quadro di regime agevolato sì generoso in termini di certezza e semplicità del carico fiscale ma tutt’altro che privo di vincoli. L’approccio “tutto il gruppo o nessuno”, le cause di decadenza a effetto domino, il meccanismo della locazione a scafo nudo con il suo intricato doppio binario analitico-forfetario: sono tutti elementi che impongono una gestione attenta e consapevole dell’opzione, tanto in fase di ingresso quanto nel corso dell’intera durata decennale. Il ruolo del professionista che assiste le imprese marittime non è quindi limitato alla fase dichiarativa, ma si estende al monitoraggio continuativo dei requisiti lungo l’intero ciclo di vita del regime.

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  • Art. 60 CTS – Attribuzioni

    Art. 60 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Attribuzioni

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti: a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore; b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti; c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore ((nonché sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore;)) ; d) designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale; e) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali; f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936 .

    2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.

  • Art. 36 D.Lgs. 141/2024 – Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare

    Art. 36 D.Lgs. 141/2024 – Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia può consentire lo svolgimento delle operazioni doganali relative a merci giunte o spedite via mare a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco o dopo l’imbarco.

    2. Le modalità per l’esercizio della facoltà di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento dell’Agenzia.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: ferie, permessi e ROL

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: ferie, permessi e ROL

    Il personale dipendente CRI ha diritto a 190 ore annue di ferie retribuite, a 26 ore di permessi per ex festività e a una serie di permessi straordinari per eventi familiari e diritto allo studio. Questa guida illustra tutti i tipi di assenza tutelata previsti dal CCNL.

    In sintesi

    Il CCNL CRI riconosce 190 ore annue di ferie retribuite e 26 ore di permessi per ex festività soppresse. I permessi straordinari includono 15 giorni per matrimonio, 3 giorni per lutto familiare, permessi per donazione di sangue e midollo osseo, visite mediche, elezioni. Il diritto allo studio garantisce da 50 a 150 ore annue.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Articoli di riferimento
    Art. 30 (ferie), art. 31 (permessi) CCNL

    Ferie: monte ore e fruizione

    Il CCNL CRI garantisce a ogni lavoratore dipendente 190 ore annue di ferie retribuite. Il diritto matura mese per mese (1/12 del totale per ciascun mese intero, computando come mese intero quello con almeno 15 giorni lavorati).

    Regole fondamentali sulla fruizione:

    • Periodo estivo: su richiesta del lavoratore, il datore deve garantire almeno il 50% del monte ferie nei mesi estivi (luglio-settembre), compatibilmente con le esigenze di servizio.
    • Accordo sulle date: l’epoca e la durata delle ferie sono stabilite di concerto tra lavoratore e datore di lavoro; per gli enti con più di 50 dipendenti la contrattazione di secondo livello può disciplinare criteri specifici.
    • Divieto di monetizzazione: durante il rapporto di lavoro le ferie non possono essere sostituite da un’indennità pecuniaria, salvo in caso di risoluzione del rapporto. Alla cessazione il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.
    • Malattia durante le ferie: se il lavoratore si ammala durante il periodo feriale, la malattia certificata da medico sospende le ferie e il lavoratore recupera i giorni di malattia come ferie non godute.

    Tabella riepilogativa: ferie, ROL e permessi

    Sintesi dei diritti a ferie e permessi nel CCNL CRI
    Tipologia Durata/monte Note
    Ferie annue 190 ore retribuite Proporzionali per l’anno di assunzione/cessazione (1/12 per mese intero)
    Permessi ex festività (ROL) 26 ore annue Sostitutive delle festività soppresse dalla L. 54/1977
    Matrimonio 15 giorni di calendario Da fruire in prossimità dell’evento
    Lutto familiare 3 giorni lavorativi Coniuge/convivente, genitori, figli, fratelli/sorelle
    Donazione sangue Giornata intera Giorno della donazione, ex L. 584/1967
    Visite mediche Ore necessarie Permesso retribuito per visite specialistiche non effettuabili fuori orario
    Diritto allo studio 50-150 ore/anno Variabile per dimensioni aziendali; per frequenza di corsi riconosciuti
    Assemblea sindacale 15 ore/anno 10 ore RSU + 5 ore organizzazioni sindacali firmatarie

    Permessi per ex festività soppresse (ROL)

    Con la legge 5 marzo 1977 n. 54 furono eliminate alcune festività civili dal calendario lavorativo ufficiale. In sostituzione, i contratti collettivi riconoscono al lavoratore un monte ore di permessi individuali retribuiti, generalmente chiamati ROL (Riduzione Orario di Lavoro) o «permessi ex festività».

    Il CCNL CRI prevede 26 ore annue a questo titolo. La fruizione è individuale, da concordare con il responsabile in base alle esigenze organizzative. Le ore non godute entro l’anno non si trasferiscono all’anno successivo, salvo quanto diversamente stabilito dalla contrattazione di secondo livello.

    Permessi straordinari per eventi familiari

    Il CCNL CRI riconosce permessi retribuiti per i seguenti eventi:

    • Matrimonio: 15 giorni di calendario, da fruire in coincidenza con la celebrazione civile o religiosa. È il cosiddetto «congedo matrimoniale», disciplinato anche dall’art. 1 del r.d.l. 1334/1937, che il CCNL conferma e applica al settore.
    • Lutto: 3 giorni lavorativi in caso di decesso del coniuge o del convivente more uxorio, dei genitori, dei figli, dei fratelli e delle sorelle. Il permesso decorre dal giorno del decesso.
    • Donazione di sangue: la giornata intera della donazione è permesso retribuito ai sensi della L. 584/1967.
    • Donazione di midollo osseo: le giornate necessarie per l’intervento di prelievo e la convalescenza post-donazione sono tutelate dalla L. 52/2001.
    • Visite mediche: il CCNL riconosce permessi retribuiti per le ore necessarie a effettuare visite specialistiche, esami diagnostici o terapie non effettuabili fuori dall’orario di lavoro, previa presentazione della documentazione medica.

    Diritto allo studio

    Il CCNL CRI garantisce ai lavoratori studenti il diritto allo studio con permessi retribuiti annui compresi tra 50 e 150 ore, a seconda delle dimensioni dell’ente (il numero minimo sale per enti con più dipendenti). I permessi sono concessi per:

    • frequenza di corsi universitari o di formazione professionale riconosciuti;
    • preparazione agli esami con permessi aggiuntivi rispetto a quelli per la frequenza.

    Il lavoratore che ne fa richiesta deve documentare l’effettiva frequenza del corso e il superamento degli esami. I permessi non utilizzati per cause non imputabili al lavoratore possono essere recuperati nell’anno successivo.

    Casi pratici

    Tizio — Si sposa e vuole sapere i giorni di permesso
    Tizio, autista soccorritore (Area C3), si sposa il 15 giugno 2026. Ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito. Il congedo decorre dal 15 giugno e termina il 29 giugno. Tizio non deve presentare certificato medico ma solo la documentazione del matrimonio (copia dell’atto o del certificato di stato civile), da consegnare all’ufficio del personale.
    Caia — Ferie durante la malattia
    Caia (infermiera, Area D) fruisce di due settimane di ferie ad agosto 2026. Dal 5° giorno si ammala con febbre alta e presenta certificato medico. La malattia sospende le ferie dal giorno del certificato. Alla guarigione, Caia recupererà i giorni di malattia come ferie aggiuntive da concordare con il suo responsabile.
    Sempronio — Studente universitario part-time
    Sempronio, dipendente CRI part-time (Area B), frequenta un corso di laurea in scienze dell’educazione. Ha diritto ai permessi per il diritto allo studio (tra 50 e 150 ore annue secondo l’organico dell’ente). Presenta alla fine di ogni trimestre il registro firme di presenza alle lezioni e il libretto degli esami. I permessi sono retribuiti e non scalano dal monte ferie.

    Domande frequenti

    Quante ferie ho nel CCNL CRI?
    190 ore annue di ferie retribuite, pari a circa 25 giorni lavorativi basandosi su una settimana da 38 ore. Per i neoassunti o per chi cessa nel corso dell’anno il diritto è proporzionale (1/12 per mese intero).
    Posso convertire le ferie non godute in denaro?
    No, durante il rapporto di lavoro non è possibile monetizzare le ferie. Le ferie non godute devono essere fruite. Solo alla cessazione del rapporto il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non ancora godute.
    Cos’è la ROL?
    La ROL (Riduzione Orario di Lavoro) indica le ore di permesso individuale retribuito riconosciute in sostituzione delle festività civili soppresse dalla L. 54/1977. Nel CCNL CRI ammontano a 26 ore annue.
    Se mi ammalo durante le ferie, le perdo?
    No. La malattia certificata sospende le ferie. I giorni di malattia non vengono computati come ferie e potranno essere fruiti successivamente, previo accordo con il datore di lavoro.
    Ho diritto a permessi per visite mediche?
    Sì. Il CCNL prevede permessi retribuiti per le ore necessarie a effettuare visite specialistiche o esami diagnostici non effettuabili al di fuori dell’orario di lavoro. È necessario presentare la documentazione medica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (artt. 30, 31). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 98 CTS – Modifiche al codice civile

    Art. 98 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Modifiche al codice civile

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Dopo l' articolo 42 del codice civile , è inserito il seguente: «Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione). – Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo

    2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.». Note all'art. 98: – Si riportano gli articoli 2498, 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, 2500-quinquies, 2500-sexies, 2500-nonies del codice civile : «Art. 2498 (Continuità dei rapporti giuridici). – Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.». «Art. 2499 (Limiti alla trasformazione). – Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.». «Art. 2500 (Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione). – La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato. L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.». «Art. 2500-bis (Invalidità della trasformazione). – Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.». «Art. 2500-ter (Trasformazione di società di persone). – Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso. Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'art. 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'art.

    2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'art. 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.». «Art. 2500-quinquies (Responsabilità dei soci). – La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.». «Art. 2500-sexies (Trasformazione di società di capitali). – Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia. Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione. «Art. 2500-nonies (Opposizione dei creditori). – In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'art. 2445.».

  • Art. 234 CPI – Trasferimento e licenza del marchio

    Art. 234 CPI – Trasferimento e licenza del marchio

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , che disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi già concessi, ma non ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 . Nota all’art. 234: – Per il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , si veda la nota all’art. 231.

  • Art. 81 Codice Civile: Risarcimento dei danni

    Art. 81 Codice Civile: Risarcimento dei danni

    Art. 81 c.c. – Risarcimento dei danni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

    Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro.

    La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

  • Art. 97 RD 12/1941 – Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali

    Art. 97 RD 12/1941 – Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali. Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni. Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici. Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche. È vietato l’intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio. I provvedimenti di supplenza ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti.