Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 182 Ter L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 Ter L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 Ter L. Fall. – Trattamento dei crediti tributari e contributivi

    R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – procedure pre-CCII pendenti

    1. Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonchè dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe.

    2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonchè delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L’agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorchè non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonchè dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all’agente della riscossione. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonchè a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

    3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall’ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, quarto comma.

    4. Il voto è espresso dall’agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.

    112.

    5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al RD 16.03.1942 n. 267 – Art. 182 ter comma 1 anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis. In tali casi l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L’adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del direttore dell’ufficio. L’atto è sottoscritto anche dall’agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.

    6. La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

  • Art. 182-bis L. Fall. – Accordi ristrutturazione

    Art. 182-bis L. Fall. – Accordi ristrutturazione

    Art. 182 Bis L. Fall. – Accordi di ristrutturazione dei debiti

    Accordi di ristrutturazione dei debiti

  • Art. 182 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 L. Fall. – Cessioni

    Cessioni

  • Art. 181 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 181 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 181 L. Fall. – Chiusura della procedura

    Chiusura della procedura

  • Art. 180 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 180 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 180 L. Fall. – Giudizio di omologazione

    Giudizio di omologazione

  • Art. 179 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 179 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 179 L. Fall. – Mancata approvazione del concordato

    Mancata approvazione del concordato

  • Art. 178 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 178 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 178 L. Fall. – Adesioni alla proposta di concordato

    Adesioni alla proposta di concordato

  • Redditi OnlyFans: come dichiararli nel 730

    In sintesi

    • Reddito imponibile a prescindere dall’importo: tutti i compensi ricevuti tramite OnlyFans sono redditi imponibili in Italia e vanno dichiarati ogni anno.
    • Attivita’ occasionale: se la pubblicazione di contenuti e’ sporadica, i proventi rientrano nei redditi diversi da attivita’ commerciale non abituale (rigo D5, codice 1, causale V1).
    • Attivita’ abituale: se publichi con continuita’ e l’attivita’ e’ strutturata, scatta l’obbligo di partita IVA. Il regime forfettario e’ applicabile se i ricavi dell’anno precedente non superavano 85.000 euro.
    • OnlyFans non e’ sostituto d’imposta italiano: i pagamenti arrivano al lordo, senza ritenuta. Sei tu a dover calcolare e versare le imposte.
    • Riservatezza: la dichiarazione dei redditi e’ un atto privato tra te e l’Agenzia delle Entrate. Non e’ necessario indicare il nome della piattaforma nei moduli; basta dichiarare correttamente il reddito nel rigo appropriato.
    • Regime forfettario: imposta sostitutiva del 15% (5% per nuove attivita’) sul reddito determinato applicando il coefficiente di redditivita’ al totale dei ricavi.

    OnlyFans e dichiarazione dei redditi: tutto quello che devi sapere

    I compensi ricevuti tramite OnlyFans – dagli abbonamenti mensili dei subscriber ai mance (tips) e ai contenuti su richiesta – sono redditi imponibili in Italia. Non dichiarare questi proventi costituisce evasione fiscale, con le conseguenze che ne derivano in caso di accertamento. La buona notizia e’ che la dichiarazione, nella pratica, e’ meno complicata di quanto sembri.

    Come per ogni altra attivita’ online, il punto di partenza e’ stabilire se la tua produzione di contenuti e’ occasionale o abituale. Se hai un profilo che aggiorni di rado, senza una programmazione regolare, e i guadagni sono modesti e discontinui, i proventi rientrano nei redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Li dichiari nel rigo D5 del quadro D del Modello 730 (codice 1) o nel quadro RL del Modello Redditi PF, senza dover aprire la partita IVA.

    Se invece pubblichi contenuti con cadenza regolare, hai subscriber abituali e l’attivita’ e’ strutturata come fonte di reddito continuativa, si configura un’attivita’ commerciale abituale: scatta l’obbligo di aprire la partita IVA. In questo caso puoi valutare il regime forfettario, se nell’anno precedente i ricavi non superavano 85.000 euro.

    Sul tema della riservatezza, molti hanno la preoccupazione che dichiarare i proventi significhi rendere pubblica la natura dell’attivita’. In realta’ la dichiarazione dei redditi e’ strettamente confidenziale. Nei moduli fiscali scrivi importi e codici, non descrizioni dell’attivita’. L’Agenzia delle Entrate non condivide queste informazioni con terzi. L’importante e’ dichiarare il reddito in modo corretto.

    OnlyFans: occasionale vs abituale a confronto
    Aspetto Occasionale (senza P.IVA) Abituale (con P.IVA)
    Partita IVA Non obbligatoria Obbligatoria
    Modello da usare 730 (quadro D, rigo D5) Modello Redditi PF (quadro LM o RE)
    Ritenuta d'acconto da OnlyFans Nessuna (soggetto estero) Nessuna (soggetto estero)
    Limite ricavi regime forfettario Non applicabile ≤ 85.000 euro nell'anno precedente
    Imposta sostitutiva forfettaria Non applicabile 15% (o 5% per nuove attivita')
    Cessazione regime forfettario nell'anno Non applicabile Se ricavi superano 100.000 euro nell'anno

    Esempio pratico

    • Caio ha un profilo OnlyFans che aggiorna ogni settimana. Nel 2025 ha incassato 22.000 euro da abbonamenti e contenuti su richiesta. Nell’anno precedente aveva incassato 15.000 euro (sotto i 85.000 euro). Ha la partita IVA con regime forfettario. Il suo codice ATECO rientra nelle ‘Altre attivita’ economiche’ con coefficiente di redditivita’ del 67%. Reddito imponibile: 22.000 x 67% = 14.740 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 2.211 euro. Non compila il 730 ma il Modello Redditi PF, quadro LM, e indica l’importo nel rigo LM22.

    Documenti necessari

    • Estratti pagamento da OnlyFans (scaricabili dal pannello del creator)
    • Estratti conto bancari o PayPal che mostrano gli accrediti ricevuti
    • Documentazione del cambio euro/valuta estera se i pagamenti non sono in euro
    • Eventuale Certificazione Unica di committenti italiani (per collaborazioni con brand italiani sostituti d’imposta)
    • Ricevuta di apertura partita IVA (se attivita’ abituale)

    Caso 1: profilo occasionale con bassi guadagni

    Scenario. Tizio ha aperto un profilo OnlyFans per curiosita’, lo aggiorna raramente e nel 2025 ha incassato 600 euro totali tra abbonamenti e tips. Non ha struttura organizzativa e non pubblicizza il profilo in modo sistematico.

    Come si applica. I 600 euro rientrano nei redditi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Tizio li dichiara nel rigo D5, codice 1, quadro D del Modello 730. Non ci sono ritenute da indicare perche’ OnlyFans (soggetto estero) non applica ritenute italiane. Il reddito concorre alla formazione del suo reddito complessivo ai fini IRPEF. Non e’ necessario indicare il nome della piattaforma nei moduli: basta il codice corretto e l’importo.

    In pratica

    • Rigo D5, codice 1, importo lordo 600 euro nel quadro D del 730
    • Colonna 4 ritenute: zero (OnlyFans non applica ritenute italiane)
    • Conservare gli estratti pagamento scaricati dal pannello OnlyFans

    Caso 2: creator con attivita' strutturata e regime forfettario

    Scenario. Sempronia gestisce il profilo OnlyFans come attivita’ principale: pubblica contenuti ogni giorno, fa promozione sui social, ha un piano editoriale e nell’anno 2024 aveva incassato 35.000 euro. Nel 2025 incassa 50.000 euro. Ha aperto la partita IVA con regime forfettario.

    Come si applica. Con ricavi 2024 di 35.000 euro (sotto i 85.000 euro), Sempronia resta nel regime forfettario nel 2025. Applica il coefficiente di redditivita’ del suo codice ATECO ai 50.000 euro di ricavi per determinare il reddito imponibile, poi applica l’imposta sostitutiva del 15%. Non compila il 730 ma il Modello Redditi PF, quadro LM.

    In pratica

    • Compilare il quadro LM del Modello Redditi PF (non il 730)
    • Verificare il codice ATECO corretto per il tipo di attivita’ esercitata
    • Se i ricavi nell’anno corrente superano 100.000 euro, il forfettario cessa nello stesso anno

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo davvero dichiarare i redditi da OnlyFans?

    Si’, senza eccezioni. I proventi da OnlyFans sono redditi imponibili in Italia a prescindere dall’importo. Non dichiararli espone al rischio di accertamenti fiscali.

    La mia attivita' su OnlyFans rimane riservata?

    La dichiarazione dei redditi e’ strettamente confidenziale tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate. Nei moduli fiscali si indicano codici e importi, non descrizioni dell’attivita’. L’Amministrazione finanziaria non condivide queste informazioni con terzi.

    OnlyFans trattiene le tasse in Italia?

    No. OnlyFans e’ un soggetto estero e non applica la ritenuta d’acconto italiana. I pagamenti arrivano al lordo: sei tu a dover calcolare e versare le imposte.

    Quando sono obbligato ad aprire la partita IVA?

    Quando l’attivita’ di produzione di contenuti diventa continuativa, strutturata e organizzata come fonte di reddito sistematica. Non esiste una soglia di importo fissa nella legge: si valuta la frequenza, la continuita’ e l’organizzazione. In caso di dubbio, rivolgiti a un commercialista.

    Cosa succede se non dichiaro i proventi da OnlyFans?

    L’omessa dichiarazione di redditi imponibili costituisce evasione fiscale e puo’ essere oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. I pagamenti dall’estero transitano spesso su conti bancari italiani e possono emergere in fase di controllo.

    Posso usare il 730 se ho la partita IVA per OnlyFans?

    No. Con la partita IVA (regime forfettario o ordinario) devi usare il Modello Redditi Persone Fisiche (quadro LM o RE), non il 730. Il 730 va bene solo per il regime occasionale senza partita IVA.

  • Redditi influencer e creator: come dichiararli nel 730

    In sintesi

    • Occasionale vs abituale: se l’attività non è svolta con continuità e non supera certi limiti, rientra nei redditi diversi (attività occasionale); altrimenti occorre la partita IVA.
    • Dove si dichiara: il reddito occasionale va nel rigo D5 del quadro D del Modello 730, con il codice 2 per lavoro autonomo occasionale.
    • Ritenuta d’acconto: se il committente è un sostituto d’imposta (azienda, agenzia), applica una ritenuta d’acconto sul compenso lordo che trovi indicata nella Certificazione Unica.
    • Omaggi e compensi in natura: i prodotti ricevuti in cambio di contenuti (beni ceduti senza corrispettivo monetario) hanno un valore normale che concorre al reddito.
    • Partita IVA obbligatoria quando l’attività diventa abituale e professionale: in quel caso il reddito si dichiara nel quadro RE (Redditi PF) o si valuta il regime forfettario (quadro LM).
    • Regime forfettario: con ricavi nell’anno precedente non superiori a 85.000 euro e i requisiti di legge, si applica un’imposta sostitutiva del 15% sul reddito forfettizzato.

    Influencer e content creator: come funziona la tassazione

    Fare contenuti sui social, collaborare con brand, ricevere omaggi in cambio di post: queste attivita’ generano redditi che vanno dichiarati. Il nodo principale e’ capire se la tua situazione rientra nel lavoro occasionale o in quello abituale, perche’ le regole cambiano in modo significativo.

    Se collabori sporadicamente con qualche azienda – un paio di campagne all’anno, senza un’organizzazione stabile – si tratta di attivita’ di lavoro autonomo non esercitata abitualmente, cioe’ un reddito occasionale. Questo tipo di reddito va indicato nel quadro D del Modello 730, oppure nel quadro RL del Modello Redditi Persone Fisiche, senza aprire la partita IVA.

    Se invece hai collaborazioni continue, un’agenda di brand fissi, pubblichi con cadenza regolare a fronte di compensi: l’attivita’ si considera abituale. In questo caso scatta l’obbligo di aprire la partita IVA e di scegliere il regime fiscale piu’ adatto (forfettario o ordinario). La linea di confine tra occasionale e abituale non e’ definita da una soglia di importo scritta nella legge, ma si valuta in concreto in base alla frequenza, all’organizzazione e alla continuita’ dell’attivita’. Se hai dubbi sul tuo caso specifico, vale la pena consultare un professionista.

    Gli omaggi, cioe’ i prodotti che ricevi senza pagare in cambio di contenuti, hanno un valore fiscale. Il loro valore normale – il prezzo di mercato – concorre alla formazione del reddito, esattamente come un compenso in denaro. Se il committente e’ un’azienda, dovrebbe rilasciarti una documentazione che indica il valore del bene ricevuto.

    Occasionale vs abituale: differenze principali
    Caratteristica Occasionale Abituale (con P.IVA)
    Partita IVA Non obbligatoria Obbligatoria
    Dove si dichiara Quadro D rigo D5 (730) o Quadro RL (Redditi PF) Quadro RE (Redditi PF) o Quadro LM (forfettario)
    Imposta sostitutiva forfettaria Non applicabile 15% (o 5% per le nuove attivita')
    Limite ricavi regime forfettario Non applicabile Non superiori a 85.000 euro nell'anno precedente
    Contributi INPS gestione separata Verificare obbligo caso per caso Si, da versare

    Esempio pratico

    • Tizio e’ un content creator con 50.000 follower. Nel 2025 ha ricevuto 3.000 euro da un brand per 5 post sponsorizzati e un omaggio di prodotti cosmetici del valore di mercato di 400 euro. Il suo reddito complessivo da questa attivita’ e’ 3.400 euro, da dichiarare nel rigo D5 del quadro D come reddito da attivita’ di lavoro autonomo non esercitata abitualmente (codice 2). Se il brand era un sostituto d’imposta, avra’ gia’ trattenuto la ritenuta d’acconto indicata nella Certificazione Unica.

    Documenti necessari

    • Contratti o lettere di incarico con i brand
    • Certificazione Unica rilasciata dal committente (se sostituto d’imposta)
    • Fatture o ricevute emesse per i compensi percepiti
    • Documentazione del valore degli omaggi ricevuti (listino prezzi, fattura del committente)
    • Estratti conto dei pagamenti ricevuti da piattaforme o agenzie

    Caso 1: creator con collaborazioni sporadiche

    Scenario. Caio gestisce un profilo Instagram e nel 2025 ha ricevuto 2.500 euro totali da tre brand diversi per altrettante campagne. Non ha una struttura organizzata, non ha un agente e collabora solo saltuariamente.

    Come si applica. L’attivita’ e’ occasionale: Caio non deve aprire la partita IVA. Il reddito di 2.500 euro va dichiarato nel rigo D5 del quadro D del Modello 730, colonna 1 codice 2 (lavoro autonomo non esercitato abitualmente). Le eventuali ritenute d’acconto gia’ trattenute dai committenti vanno indicate in colonna 4 del medesimo rigo.

    In pratica

    • Rigo D5, codice 2, reddito lordo 2.500 euro nel quadro D del 730
    • Riportare le ritenute dalla Certificazione Unica in colonna 4
    • Conservare contratti, ricevute e documentazione degli omaggi ricevuti

    Caso 2: creator con attivita' strutturata e partita IVA

    Scenario. Sempronia collabora stabilmente con 10 brand al mese, ha un’agente, pubblica contenuti sponsorizzati con cadenza settimanale e nel 2025 ha incassato 60.000 euro. Nell’anno precedente aveva incassato meno di 85.000 euro. Ha aperto la partita IVA con regime forfettario.

    Come si applica. Con ricavi del 2024 sotto i 85.000 euro, Sempronia applica il regime forfettario. Il reddito imponibile si calcola moltiplicando i compensi percepiti (60.000 euro) per il coefficiente di redditività del suo codice ATECO (per le attivita’ professionali scientifiche e tecniche il coefficiente è del 78%). Il reddito imponibile e’ quindi 46.800 euro, su cui si applica l’imposta sostitutiva del 15%. Se si tratta del primo anno di attivita’ o dei quattro anni successivi all’avvio, l’aliquota scende al 5%.

    In pratica

    • Compilare il quadro LM del Modello Redditi PF (non il 730)
    • Coefficiente di redditivita’ 78% per attivita’ professionali (verifica il tuo codice ATECO)
    • Imposta sostitutiva 15% (5% se attivita’ nuova e si rispettano le condizioni)

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo aprire la partita IVA come influencer?

    Dipende dalla continuita’ e dall’organizzazione della tua attivita’. Se fai collaborazioni sporadiche senza struttura, sei nel regime occasionale e non serve la partita IVA. Se invece l’attivita’ e’ abituale, strutturata e continua, l’apertura e’ obbligatoria. La valutazione si fa caso per caso: in caso di dubbio, rivolgiti a un commercialista.

    Come dichiaro gli omaggi ricevuti dai brand?

    Gli omaggi (prodotti, servizi) ricevuti in cambio di contenuti hanno un valore normale che concorre al reddito. Se il committente rilascia documentazione del valore, usa quella cifra. Il valore degli omaggi va sommato agli altri compensi e dichiarato nello stesso rigo dei tuoi redditi da creator.

    Dove trovo le ritenute d'acconto nella dichiarazione?

    Le ritenute d’acconto gia’ trattenute dal committente sono indicate nella Certificazione Unica che il committente ti rilascia entro il 31 marzo. Nel 730 vanno riportate in colonna 4 del rigo D5.

    Posso usare il regime forfettario come content creator?

    Si’, se nell’anno precedente i tuoi ricavi o compensi non hanno superato 85.000 euro e non ricadi in una delle cause di esclusione previste dalla legge (ad esempio avere un rapporto di lavoro dipendente con lo stesso committente). Con il regime forfettario paghi un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi anni).

    Cosa succede se supero 100.000 euro di incassi nell'anno?

    Se i ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno superano 100.000 euro, il regime forfettario cessa di applicarsi nello stesso anno. Il contribuente e’ tenuto a determinare il reddito con le modalita’ ordinarie per l’intero anno d’imposta.

    Il 730 va bene per i redditi da creator, o serve il Modello Redditi?

    Se hai solo reddito occasionale (senza partita IVA), puoi usare il Modello 730 compilando il quadro D. Se hai la partita IVA con regime forfettario o ordinario, devi usare il Modello Redditi Persone Fisiche (quadro LM o RE).

  • Art. 122 L. 689/1981 – Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio

    Art. 122 L. 689/1981 – Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L' articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.

    34. – (Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa). – La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori. La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile . La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile ".

  • Art. 177 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 177 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 177 L. Fall. – Maggioranza per l’approvazione del

    Maggioranza per l’approvazione del

  • Art. 240 D.Lgs. 209/2005 – Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione

    Art. 240 D.Lgs. 209/2005 – Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'impresa di assicurazione decade dall'autorizzazione quando: a) non dà inizio all'attività entro i primi dodici mesi; b) rinuncia espressamente all'autorizzazione; c) non esercita l'attività per un periodo superiore a sei mesi; d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione; e) si verifica una causa di scioglimento della società. Qualora l'impresa non abbia dato inizio all'attività entro i primi dodici mesi ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in presenza di giustificati motivi e su richiesta dell'impresa interessata, l' IVASS può consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.

    2. Se l'inattività, la rinuncia o la cessazione dell'attività riguardano soltanto alcuni dei rami per i quali l'impresa di assicurazione è stata autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami.

    ((

    3. L'IVASS accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento è comunicato dall'IVASS alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, per l'adozione da parte di tali Autorità di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attività sul loro territorio.

    ))

    ((

    3-bis L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso in cui un'impresa di assicurazione e riassicurazione decada dall'autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.

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    4. L'impresa di assicurazione limita l'attività alla gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o più rami di attività.

    5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all'anno il contraente può recedere, mediante comunicazione scritta all'impresa, con effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla pubblicazione del provvedimento di decadenza.

    6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l' IVASS , quando ricorrono le condizioni previste all'articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al Ministro dello sviluppo economico la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.

    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell'impresa di assicurazione, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.

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