Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 189 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 189 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 189 L. Fall. – [Adunanza dei creditori]

    [Adunanza dei creditori]

  • Art. 228 CPI – Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

    Art. 228 CPI – Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. All’inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attività produttive può concedere l’esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l’inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l’inventore non è tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.

  • Art. 188 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 188 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 188 L. Fall. – [Ammissione alla procedura]

    [Ammissione alla procedura]

  • Art. 57 TUPI: Articolo 57

    Art. 57 TUPI: Articolo 57

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    ( Art.61 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall' art.29 del d.lgs n.546 del 1993 , successivamente modificato prima dall' art.43, comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387 del 1998 ) 01.

    Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

    02.

    Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

    Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

    03.

    Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.

    Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

    04.

    Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

    05.

    La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

    Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) ; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5 ; b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 187 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 187 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 187 L. Fall. – [Domanda di ammissione alla procedura]

    [Domanda di ammissione alla procedura]

  • Art. 186 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 186 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 186 Bis L. Fall. – Concordato con continuita’ aziendale

    Concordato con continuita’ aziendale

  • Art. 207 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione all’impianto ed all’esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili

    Art. 207 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione all’impianto ed all’esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all’impianto ed all’esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 186 L. Fall. – Risoluzione concordato

    Art. 186 L. Fall. – Risoluzione concordato

    Art. 186 L. Fall. – Risoluzione e annullamento del concordato

    Risoluzione e annullamento del concordato

  • Art. 185 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 185 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 185 L. Fall. – Esecuzione del concordato

    Esecuzione del concordato

  • Art. 184 L. Fall. – Effetti del concordato

    Art. 184 L. Fall. – Effetti del concordato

    Art. 184 L. Fall. – Effetti del concordato per i creditori

    Effetti del concordato per i creditori

  • Art. 183 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 183 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 183 L. Fall. – Reclamo

    Reclamo

  • Art. 182 decies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 decies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 Decies L. Fall. – Coobbligati e soci illimitatamente

    Coobbligati e soci illimitatamente

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