Autore: Andrea Marton

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: apprendistato professionalizzante

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato è lo strumento privilegiato per formare un cavatore, un operaio di segagione o un tecnico lapideo di nuova generazione. Il CCNL Lapidei Industria ne regola la durata, la progressione retributiva e gli obblighi formativi del datore.

    In sintesi

    Il CCNL Lapidei Industria disciplina l’apprendistato professionalizzante (d.lgs. 81/2015): durata da 2 a 3 anni in funzione del livello di arrivo. La retribuzione parte da circa il 70-75% del minimo tabellare del livello di destinazione, con progressione annuale. La formazione trasversale (40 ore/anno) e quella tecnico-professionale sono obbligatorie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Vigenza
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Riferimento legge
    D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)
    Età apprendista
    Da 18 a 29 anni (o da 17 anni se in possesso di qualifica IeFP)

    Il quadro normativo: apprendistato professionalizzante nel settore lapideo

    Il d.lgs. 81/2015 distingue tre tipologie di apprendistato. Quella più diffusa nelle imprese lapidee è l’apprendistato professionalizzante (art. 44), che consente di acquisire una qualifica contrattuale attraverso la formazione sul lavoro e la formazione trasversale. Può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (o dai 17 anni se già in possesso di qualifica professionale IeFP).

    Il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista: da un lato la prestazione lavorativa, dall’altro l’obbligo del datore di formare l’apprendista attraverso la formazione interna (tecnico-professionale) e quella trasversale (diritti e doveri del lavoratore, sicurezza, competenze relazionali). L’apprendistato si conclude con l’attribuzione del livello di inquadramento contrattuale previsto nel piano formativo individuale.

    Durata per livello di inquadramento

    Il CCNL Lapidei Industria fissa la durata dell’apprendistato professionalizzante in funzione del livello contrattuale di destinazione:

    • Livelli F ed E (operai comuni e semi-qualificati): durata di 2 anni;
    • Livelli D e C (operai qualificati e specializzati): durata di 3 anni;
    • Livelli CS (capo squadra): durata di 3 anni;
    • Livelli B, A, AS (impiegati tecnici, specializzati e alta qualificazione): durata di 3 anni.

    In nessun caso la durata può superare i 3 anni previsti dal d.lgs. 81/2015 (5 anni per le figure artigiane di alta specializzazione, ma non applicabili al CCNL Industria). La durata minima non può essere inferiore a 6 mesi.

    La retribuzione dell’apprendista: progressione per fasce

    La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella piena del livello di destinazione e cresce progressivamente nel corso del contratto. Il CCNL Lapidei Industria articola la progressione su base annuale:

    • 1° anno: retribuzione pari a circa il 70-75% del minimo tabellare (paga base + contingenza + EDR) del livello di arrivo;
    • 2° anno: retribuzione pari a circa il 80-85% del minimo tabellare del livello di arrivo;
    • 3° anno (ove previsto): retribuzione pari a circa il 90% del minimo tabellare del livello di arrivo.

    Le percentuali esatte per ogni livello sono fissate nelle tabelle del CCNL Lapidei Industria. Si raccomanda di verificare i valori aggiornati sul testo contrattuale ufficiale o tramite le organizzazioni sindacali di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) per evitare di basarsi su percentuali non aggiornate.

    La retribuzione dell’apprendista è pienamente imponibile ai fini contributivi e fiscali; concorre alla maturazione del TFR, degli scatti biennali (dal termine dell’apprendistato in avanti, ma il periodo è computato come anzianità) e della tredicesima mensilità.

    Obblighi formativi: formazione trasversale e tecnico-professionale

    Il d.lgs. 81/2015 e il CCNL Lapidei impongono al datore di garantire due componenti formative:

    • Formazione trasversale: almeno 40 ore annue (120 ore nel triennio), erogate internamente o attraverso enti di formazione accreditati. I contenuti riguardano i diritti e i doveri del lavoratore, la sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008: particolarmente rilevante nel settore lapideo per rischi da polveri di silice, rumore, vibrazioni), l’organizzazione aziendale;
    • Formazione tecnico-professionale: apprendimento delle specifiche competenze operative previste dal piano formativo individuale, effettuato direttamente sul posto di lavoro con l’affiancamento del tutor aziendale.

    Il datore deve nominare un tutor aziendale con adeguata competenza ed esperienza nel settore lapideo, responsabile del percorso formativo e della redazione della relazione finale. Il tutor non può seguire contemporaneamente più di 3 apprendisti.

    Il recesso al termine dell’apprendistato

    L’art. 42, d.lgs. 81/2015 prevede che al termine dell’apprendistato:

    • Se il datore non recede entro 30 giorni dalla scadenza, il contratto si converte automaticamente in un contratto a tempo indeterminato al livello contrattuale di arrivo;
    • Se il datore recede (con 30 giorni di preavviso, salvo diverso termine contrattuale), il rapporto cessa e l’apprendista ha diritto al TFR, alla tredicesima proporzionale e alle ferie residue. Non si applicano le tutele del licenziamento individuale.

    Il periodo di apprendistato è computato integralmente nell’anzianità aziendale se il rapporto viene confermato. Ciò ha rilevanza per il calcolo del comporto malattia, del periodo di preavviso e della maturazione degli scatti biennali.

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante – CCNL Lapidei Industria: sintesi
    Livello di arrivo Durata Retrib. 1° anno Retrib. 2° anno Retrib. 3° anno
    F (manovale comune) 2 anni ~70% minimo livello F ~80% minimo livello F N/A
    E (semi-qualificato) 2 anni ~70% minimo livello E ~80% minimo livello E N/A
    D (operaio qualificato) 3 anni ~70% minimo livello D ~80% minimo livello D ~90% minimo livello D
    C / CS (specializzato) 3 anni ~70-75% minimo ~80-85% minimo ~90% minimo
    B / A / AS (impiegati) 3 anni ~70-75% minimo ~80-85% minimo ~90% minimo

    Le percentuali sono indicative. I valori esatti sono fissati nel testo contrattuale. Il minimo di riferimento è la paga base + contingenza + EDR del livello di destinazione in vigore alla data di maturazione della singola fascia.

    Casi pratici

    Tizio – Giovane apprendista cavatore, livello D, primo anno
    Tizio, 20 anni, viene assunto il 3 settembre 2025 come apprendista per il livello D (operaio qualificato di cava, durata 3 anni). Il minimo del livello D dal 1° luglio 2025 è 2.019,40 €/mese. Nel primo anno la sua retribuzione è circa il 70% = circa 1.413 €/mese lordi. Partecipa ogni anno a 40 ore di formazione trasversale (sicurezza, normativa sul lavoro) e viene affiancato dal tutor della cava per imparare le tecniche di taglio e brillamento. Al termine del terzo anno, se non recede, viene confermato a tempo indeterminato al livello D pieno.
    Caia – Apprendista impiegata CAD, livello B, conferma a tempo indeterminato
    Caia, 24 anni, completa tre anni di apprendistato (livello B, disegnatrice CAD). Nel terzo anno la sua retribuzione è circa il 90% di 2.277,09 = circa 2.049 €/mese lordi. Alla scadenza del contratto il 2 settembre 2028, il datore non recede entro 30 giorni: il contratto si converte automaticamente in tempo indeterminato al livello B pieno (2.277,09 €/mese). I 3 anni di apprendistato sono computati nell’anzianità e concorrono al primo scatto biennale.
    Sempronio – Datore, ratio costi e agevolazioni contributive
    Sempronio gestisce una segheria con 8 dipendenti (meno di 10). Assume un apprendista al livello E (2 anni). I vantaggi economici sono: (1) retribuzione ridotta al 70-80% del minimo; (2) aliquota contributiva datoriale ridotta al 5% per i primi 3 anni. Su una retribuzione di circa 1.330 €/mese lordi, il risparmio contributivo rispetto all’aliquota ordinaria (∼23%) è significativo. Sempronio nomina un tutor e garantisce le 40 ore annue di formazione obbligatoria. Se al termine dei 2 anni decide di non confermare, dà 30 giorni di preavviso e liquida TFR, ferie e tredicesima.

    Domande frequenti

    Quanti anni dura l’apprendistato nel CCNL Lapidei Industria?
    2 anni per i livelli F ed E (operai comuni/semi-qualificati); 3 anni per i livelli D, C, CS (qualificati/specializzati) e per i livelli B, A, AS (impiegati). Non si può superare il massimo di 3 anni previsto dal d.lgs. 81/2015.
    Quanto guadagna un apprendista lapideo?
    La retribuzione parte da circa il 70-75% del minimo tabellare del livello di destinazione nel primo anno, sale all’80-85% nel secondo e al 90% nel terzo. Le percentuali esatte sono fissate nel CCNL e si applicano al minimo vigente alla data di maturazione della fascia.
    Il datore deve formare l’apprendista?
    Sì. Il CCNL prevede almeno 40 ore di formazione trasversale annue (sicurezza, normativa, competenze relazionali) e la formazione tecnico-professionale sul lavoro con affiancamento di un tutor aziendale.
    Cosa succede se il datore non licenzia l’apprendista alla scadenza?
    Il contratto si converte automaticamente in tempo indeterminato al livello di inquadramento previsto nel piano formativo. Non serve alcuna comunicazione formale di conferma.
    Il periodo di apprendistato conta per l’anzianità aziendale?
    Sì, se il rapporto viene confermato dopo l’apprendistato, il periodo è computato nell’anzianità aziendale a tutti gli effetti: comporto malattia, preavviso, scatti biennali, ferie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025) e alle disposizioni di legge vigenti (d.lgs. 81/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 25 CAD – Firma autenticata

    Art. 25 D.Lgs. 82/2005 CAD – Firma autenticata

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell' articolo 2703 del codice civile , la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma ((elettronica)) avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

    2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

    3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma

    2. 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23 ((…)) .

  • Art. 73 DPR 230/2000 – Isolamento

    Art. 73 DPR 230/2000 – Isolamento

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'isolamento continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento, speciale cura è dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.

    2. L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina. Anche in tal caso, l'isolamento si esegue in locali con le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge.

    3. Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione dalle attività in comune, di cui al comma 2, è precluso di comunicare con i compagni.

    4. L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose.

    5. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua.

    6. Le condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari che sono in isolamento non devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorità giudiziaria che procede.

    7. La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

    8. Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge.

  • CCNL Formazione Professionale: ferie, permessi e ROL

    CCNL Formazione Professionale

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Quanti giorni di ferie spettano, come funzionano i permessi retribuiti per eventi familiari e il diritto allo studio: la guida completa per i dipendenti degli enti di formazione professionale.

    In sintesi

    Il CCNL Formazione Professionale riconosce 32 giorni lavorativi di ferie annue. Sono previsti permessi retribuiti per matrimonio del lavoratore (15 giorni), lutto (2-3 giorni a seconda del grado di parentela), nascita o adozione di figli (2 giorni), e altri eventi familiari. Il diritto allo studio garantisce 150 ore di permesso retribuito per triennio. Le ferie non fruite vanno recuperate entro 18 mesi.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Ferie annue
    32 giorni lavorativi
    Permessi diritto allo studio
    150 ore per triennio

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi retribuiti – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
    Istituto Durata Condizioni
    Ferie annue 32 giorni lavorativi Maturano durante il corso dell’anno; proporzionali per chi ha lavorato meno di 12 mesi
    Permesso matrimoniale 15 giorni di calendario Per matrimonio del lavoratore; documentato con atto di matrimonio
    Permesso nascita/adozione figlio 2 giorni Per nascita o adozione di un figlio
    Permesso lutto (coniuge/genitori/figli) 3 giorni Per decesso di coniuge, genitori o figli
    Permesso lutto (nonni/fratelli/suoceri) 2 giorni Per decesso di nonni, fratelli o suoceri
    Permessi non retribuiti Max 48 ore/anno Per esigenze personali documentate; non influiscono su ferie e TFR
    Diritto allo studio 150 ore per triennio Per frequenza di corsi scolastici/universitari; concorrenti con altri lavoratori (quota max 3%)
    Aspettativa non retribuita 1 mese per ogni anno di anzianità (max 6 mesi) Per gravi motivi personali o familiari

    I giorni di permesso retribuito per eventi familiari sono giorni di calendario (non lavorativi). Per il matrimonio del lavoratore, la decorrenza inizia di norma dal giorno del matrimonio o da quello immediatamente precedente.

    Le ferie: maturazione, fruizione e scadenza

    Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione (art. 36) e dalla legge (d.lgs. 66/2003). Il CCNL Formazione Professionale riconosce 32 giorni lavorativi di ferie annue, superiori ai 4 settimane previste come minimo dalla normativa europea.

    Le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati nell’anno: chi ha lavorato 6 mesi ha diritto a 16 giorni. La fruizione avviene di norma nel corso dell’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze organizzative dell’ente. Le ferie non fruite possono essere spostate all’anno successivo, ma devono essere godute entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione (termine stabilito dalla normativa comunitaria, recepita dalla giurisprudenza italiana).

    La mancata fruizione delle ferie entro il periodo consentito non determina automaticamente la perdita del diritto se dovuta a esigenze datoriali: il lavoratore può far valere il diritto all’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.

    Permessi retribuiti per eventi familiari

    Il CCNL prevede una serie di permessi retribuiti per eventi della vita familiare del lavoratore. Questi permessi non si decurtano dalle ferie e non incidono sul TFR:

    • Matrimonio del lavoratore: 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale, retribuito al 100%.
    • Nascita o adozione di figlio: 2 giorni di permesso retribuito (in aggiunta al congedo di paternità obbligatorio previsto dalla legge).
    • Lutto: 3 giorni per decesso di coniuge, genitori o figli; 2 giorni per decesso di nonni, fratelli o suoceri. I giorni decorrono dal giorno del decesso.
    • Gravi motivi familiari: il CCNL rinvia alla legge 53/2000 per i congedi per gravi motivi familiari (malattia grave di un familiare, invalidità ecc.).

    Diritto allo studio

    Il CCNL garantisce ai lavoratori il diritto di frequentare corsi di studio riconoscendo permessi retribuiti per 150 ore nel triennio. Possono usufruirne i lavoratori che frequentano regolarmente corsi scolastici, di formazione professionale o universitari finalizzati al conseguimento di un titolo di studio. La percentuale massima di lavoratori che possono contemporaneamente usufruire del diritto allo studio è del 3% della forza occupata.

    La richiesta va presentata con congruo anticipo, documentando l’iscrizione al corso e, al termine, l’effettiva frequenza. L’istituto tutela in modo specifico i lavoratori del settore che vogliano aggiornare le proprie qualifiche.

    Casi pratici

    Tizio – Formatore che non ha fruito di tutte le ferie
    Tizio ha accumulato 10 giorni di ferie residue al 31 dicembre 2025 a causa di un periodo intenso di attività formative richiesto dall’ente. L’ente gli comunica che le ferie residue devono essere fruite entro il 30 giugno 2027 (18 mesi dal termine dell’anno di maturazione). Tizio le programma per aprile 2026, in un periodo di minor attività didattica.
    Caia – Coordinatrice che si sposa
    Caia si sposa il 12 luglio 2026. Ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito. Presenta domanda all’ente con un mese di anticipo allegando la data di matrimonio; al rientro porta il certificato di matrimonio. Il congedo matrimoniale non incide sul conteggio delle ferie annue e viene retribuito normalmente nel cedolino di luglio.
    Sempronio – Impiegato che vuole conseguire la laurea triennale
    Sempronio è impiegato amministrativo al livello III e si è iscritto a un corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione. Presenta domanda per usufruire del diritto allo studio: 150 ore per triennio, distribuite su tre anni accademici. L’ente verifica che la quota del 3% di lavoratori non sia già saturata e approva la richiesta. Sempronio utilizza i permessi per sostenere gli esami universitari.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Formazione Professionale?
    32 giorni lavorativi annui, superiori ai 4 settimane di minimo previste dalla legge. Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati.
    Cosa sono i permessi per ex festività (ROL)?
    Sono permessi retribuiti derivanti dalla soppressione di alcune festività civili. Il CCNL Formazione Professionale prevede un monte ore annuo di permessi ROL da fruire individualmente su richiesta, non monetizzabili salvo accordo.
    Quanti giorni di permesso retribuito si hanno per lutto familiare?
    3 giorni per il decesso di coniuge, genitori o figli; 2 giorni per il decesso di nonni, fratelli o suoceri. I giorni decorrono dal giorno del decesso.
    Il diritto allo studio è previsto nel CCNL Formazione Professionale?
    Sì, il CCNL prevede 150 ore di permesso retribuito per triennio per la frequenza di corsi scolastici o universitari finalizzati al conseguimento di titoli di studio. Ne possono usufruire al massimo il 3% dei lavoratori contemporaneamente.
    Le ferie non fruite possono essere monetizzate?
    In linea generale no: l’indennità sostitutiva delle ferie è consentita solo alla cessazione del rapporto. Il lavoratore ha il diritto-dovere di fruire delle ferie durante il rapporto, entro 18 mesi dall’anno di maturazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: apprendistato professionalizzante

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante è lo strumento principale per l’ingresso dei giovani nelle imprese artigiane chimiche e ceramiche. Il CCNL definisce durata, retribuzione progressiva e obblighi di formazione.

    In sintesi

    Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro l’apprendistato dura 5 anni per i livelli 2°-4°, 4 anni per il 5° livello e 3 anni per il 6°. La retribuzione inizia al 70% del minimo e sale progressivamente. Dal 1° gennaio 2025 anche gli apprendisti maturano scatti di anzianità (6 € biennali). La formazione professionalizzante minima è di 80 ore medie annuali.

    Dati contrattuali

    Fonte
    D.Lgs. 81/2015 (T.U. contratti) + CCNL Area Tessile-Moda Chimica-Ceramica Artigianato
    Durata minima
    6 mesi
    Durata massima (chimica, Gr. 1)
    5 anni (livelli 2°-4°)
    Formazione obbligatoria
    80 ore medie annuali
    Scatti apprendisti
    6 € biennali (dal 1° gennaio 2025)
    Una tantum apprendisti 2024
    77 € (70% dell’una tantum ordinaria)

    Tabella riepilogativa

    Durata apprendistato per gruppo e livello – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
    Settore Gruppo Livelli di destinazione Durata massima
    Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Gruppo 1 2°, 3°, 4° 5 anni
    Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Gruppo 2 4 anni
    Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Gruppo 3 3 anni
    Ceramica / Terracotta / Gres Gruppo 1 2°, 3° 5 anni
    Ceramica / Terracotta / Gres Gruppo 2 4°, 5° 4 anni
    Ceramica / Terracotta / Gres Gruppo 3 3 anni

    Nota: la durata indicata è quella massima. Le parti possono definire durate inferiori in relazione al grado di istruzione o all’esperienza pregressa dell’apprendista. Il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta e indicare il piano formativo individuale (PFI).

    Retribuzione progressiva dell’apprendista

    La retribuzione dell’apprendista si sviluppa progressivamente nel corso del percorso, avvicinandosi gradualmente al minimo contrattuale del livello di destinazione. Il meccanismo prevede percentuali crescenti semestre per semestre.

    Per il Gruppo 1 (5 anni, livelli 2°-4°) la progressione orientativa è:

    • 1° e 2° semestre: 70% del minimo tabellare del livello di destinazione;
    • 3° e 4° semestre: circa 75%;
    • 5° e 6° semestre: circa 80%;
    • 7° e 8° semestre: circa 85-90%;
    • 9° semestre: circa 95%;
    • 10° semestre (ultimo): 100%.

    Per i gruppi con durata inferiore (3-4 anni) il percorso è compresso in meno semestri, con progressione analoga.

    Le ore di formazione professionalizzante svolte fuori orario ordinario su richiesta del datore sono retribuite al 10% della retribuzione ordinaria spettante all’apprendista in quella fase.

    Novità del rinnovo 2024: scatti di anzianità agli apprendisti

    Una novità significativa del rinnovo del 16 luglio 2024 riguarda gli apprendisti: dal 1° gennaio 2025, la disciplina degli scatti biennali di anzianità è estesa a tutti gli apprendisti del settore, con un valore di 6 € per ogni scatto biennale maturato durante il periodo di apprendistato. Prima di questa modifica, gli scatti non erano riconosciuti durante l’apprendistato.

    Inoltre, l’una tantum corrisposta per il periodo di carenza contrattuale 2023-2024 è stata riconosciuta agli apprendisti nella misura del 70% rispetto ai lavoratori ordinari (77 € invece di 110 €).

    Sospensione e proroga del contratto di apprendistato

    Per i contratti stipulati dopo il 16 luglio 2024, i periodi di sospensione superiori a 60 giorni (malattia, infortunio, congedo parentale) prolungano automaticamente la durata dell’apprendistato di altrettanti giorni. Questo garantisce che la formazione programmata venga effettivamente svolta.

    La sospensione può avvenire anche in caso di ricorso alla FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato): in questo caso il contratto di apprendistato non si interrompe ma si sospende, riprendendo al termine della sospensione.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista al 3° livello, calcolo della retribuzione
    Tizio inizia un apprendistato per il 3° livello in un’azienda artigiana di vernici (Gruppo 1, durata 5 anni). Il minimo tabellare del 3° livello è 1.649,46 €. Al 1° semestre Tizio percepisce il 70%: 1.649,46 € × 70% = 1.154,62 € lordi mensili. Al 10° semestre (ultimo anno) percepirà il 100%: 1.649,46 €, pari al minimo contrattuale pieno. Dal 2025 matura anche uno scatto da 6 € ogni 2 anni.
    Caia – Apprendista ceramista, sospensione per maternità
    Caia è in apprendistato per il 4° livello in una ceramica artigiana (Gruppo 2, durata 4 anni), con contratto stipulato il 1° settembre 2024. Al 2° anno si assenta per maternità (5 mesi obbligatori). Il contratto di apprendistato viene sospeso per 150 giorni e prorogato di altrettanti giorni. Il piano formativo individuale (PFI) viene aggiornato di conseguenza, garantendo il completamento del percorso formativo.
    Sempronio – Fine apprendistato, conferma o recesso
    Sempronio termina il suo percorso di apprendistato per il 6° livello in una piccola azienda di gomma-plastica (Gruppo 3, 3 anni). Il datore non esercita il recesso: il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato al 6° livello con il minimo pieno di 2.048,42 €. L’intera durata dell’apprendistato (3 anni) viene computata nell’anzianità di servizio ai fini di scatti, ferie, TFR e comporto.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
    Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro: 5 anni per i livelli 2°-4°, 4 anni per il 5° livello, 3 anni per il 6°. Nel settore ceramica: 5 anni per i livelli 2°-3°, 4 anni per i livelli 4°-5°, 3 anni per il 6°. La durata minima è 6 mesi.
    Quanto viene pagato un apprendista?
    La retribuzione parte dal 70% del minimo del livello di destinazione nei primi semestri e aumenta progressivamente fino al 100% nell’ultimo semestre. Dal 1° gennaio 2025 si maturano anche scatti biennali di 6 €.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie?
    Almeno 80 ore medie annuali di formazione professionalizzante, che possono essere svolte in azienda (on the job) o presso enti formativi accreditati. Le ore di formazione esterna rientrano nell’orario di lavoro.
    Il datore artigiano può assumere molti apprendisti?
    Esistono limiti legali: in generale non più di 3 apprendisti ogni 2 qualificati. Per imprese artigiane con meno di 10 dipendenti il rapporto è 1:1. Imprese senza qualificati (fino a 3 dipendenti) possono assumere fino a 3 apprendisti.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Se nessuna parte recede, il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato si computa integralmente nell’anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Le percentuali retributive per semestre sono orientative e vanno verificate sul testo contrattuale e sulle tabelle ufficiali. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o Confartigianato/CNA.

  • Art. 41 T.U. Stupefacenti – Modalità di consegna delle sostanze controllate

    Art. 41 T.U. Stupefacenti – Modalita’ di consegna

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzate a commerciarle, deve essere fatta: a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identita', qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto; b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identita' di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto; c) a mezzo pacco postale assicurato; d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I, II, III e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al piu' vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.

    1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo puo' essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantita' terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuita' assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

    2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantita' degli stupefacenti trasportati. Una delle copie e' trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda e' da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

    3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 516 a euro 10.329.

    4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonche', ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione. Torna al sommario

  • Art. 59 D.Lgs. 231/2001 – Contestazione dell’illecito amministrativo

    Art. 59 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Contestazione dell’illecito amministrativo

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati ((dall' articolo 407-bis) ) , comma 1, del codice di procedura penale .

    2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

  • Art. 71 DPR 230/2000 – Compiti di animazione e di assistenza

    Art. 71 DPR 230/2000 – Compiti di animazione e di assistenza

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. A singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi dell'istituto, possono essere affidate dalla direzione mansioni che comportino compiti di animazione nelle attività di gruppo, di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonché di assistenza nelle attività di lavoro in comune.

    2. Le mansioni suddette sono espletate

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): ferie, permessi e ROL

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Somministrazione

    La disciplina delle ferie nella somministrazione ha caratteristiche specifiche legate alla frammentazione delle missioni: è fondamentale capire come maturano, quando spettano e come vengono liquidate in caso di interruzione anticipata della missione.

    In sintesi

    Le ferie del lavoratore somministrato maturano per missioni di durata pari o superiore a 3 mesi; per le missioni più brevi spetta almeno 1 giorno di ferie. I ROL e i permessi per festività soppresse seguono le regole del CCNL dell’utilizzatore, in applicazione del principio di parità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Ferie minime (per legge)
    4 settimane/anno (d.lgs. 66/2003, art. 10)

    Maturazione delle ferie nelle missioni

    Le ferie sono un diritto irrinunciabile garantito dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 10 del d.lgs. 66/2003 (minimo 4 settimane l’anno). Nella somministrazione il meccanismo di maturazione è adattato alla natura discontinua delle missioni:

    • Missioni di durata uguale o superiore a 3 mesi: le ferie maturano proporzionalmente in base ai mesi di servizio, secondo le stesse regole del CCNL dell’utilizzatore.
    • Missioni di durata inferiore a 3 mesi: spetta almeno 1 giorno di ferie, indipendentemente dalla durata effettiva.
    • Le ferie maturate ma non godute entro la fine della missione sono liquidate con l’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione giornaliera ordinaria.

    Il godimento delle ferie nel corso della missione deve essere concordato tra lavoratore, Agenzia e utilizzatore, tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali.

    ROL e permessi per ex festività soppresse

    I Riposi Aggiuntivi (ROL) e i permessi per le ex festività soppresse dalla legge n. 54/1977 sono istituti tipici di molti CCNL di settore. In forza del principio di parità di trattamento, se il CCNL dell’utilizzatore prevede tali istituti, il lavoratore somministrato ne beneficia nella stessa misura del dipendente diretto dello stesso livello, proporzionalmente alla durata della missione.

    I ROL non goduti durante la missione sono generalmente liquidati al termine, salvo diversa previsione nel contratto di missione.

    Permessi sindacali e assemblee

    Il CCNL Somministrazione riconosce ai lavoratori somministrati il diritto a partecipare alle assemblee sindacali retribuite presso l’utilizzatore, per un monte ore annuo garantito di almeno 2 ore. L’utilizzatore non può impedire la partecipazione alle assemblee indette dalle organizzazioni sindacali (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) che rappresentano i lavoratori somministrati.

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi nel CCNL Somministrazione – schema di maturazione
    Istituto Durata missione Spettanza Liquidazione a fine missione
    Ferie Meno di 3 mesi Almeno 1 giorno Indennità sostitutiva se non godute
    Ferie 3 mesi o più Proporzionale secondo CCNL utilizzatore Indennità sostitutiva se non godute
    ROL / ex festività Qualsiasi Proporzionale se previsti da CCNL utilizzatore Liquidazione a fine missione
    Assemblee sindacali retribuite Qualsiasi Almeno 2 ore/anno N/A (diritto da fruire durante la missione)
    Permessi per eventi familiari Qualsiasi Secondo CCNL utilizzatore (parità) N/A

    Nota: la durata esatta delle ferie e dei ROL dipende in ogni caso dal CCNL di settore applicato dall’utilizzatore. I valori sopra indicati rappresentano la struttura minima garantita dal CCNL Somministrazione, in applicazione del principio di parità di trattamento.

    Festività nazionali e ferie collettive

    Le festività nazionali (1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc.) sono giorni non lavorativi retribuiti per legge. Il lavoratore somministrato ha diritto alla retribuzione nelle giornate di festività, esattamente come i dipendenti diretti dell’utilizzatore. Se la festività cade in un giorno di normale orario di lavoro e l’utilizzatore chiude, il lavoratore non perde retribuzione.

    Alcune aziende applicano periodi di ferie collettive (es. chiusura di agosto): in tal caso, il lavoratore somministrato deve aver maturato un numero di giorni di ferie sufficiente per coprire il periodo. In mancanza, le giornate non maturate possono essere anticipate, previo accordo.

    Casi pratici

    Tizio – Missione di 45 giorni, ferie non godute
    Tizio conclude una missione di 45 giorni. Avendo lavorato meno di 3 mesi, gli spetta almeno 1 giorno di ferie. Non avendo potuto godere di questo giorno durante la missione, l’Agenzia gli liquida l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione giornaliera ordinaria nel cedolino finale.
    Caia – Missione di 6 mesi, ferie proporzionali
    Caia lavora in missione per 6 mesi presso un’azienda del commercio. Il CCNL Commercio prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue per il suo livello. Caia matura proporzionalmente 13 giorni (6 mesi su 12). Ne gode 10 durante la missione; i restanti 3 vengono liquidati con l’indennità sostitutiva al termine.
    Sempronio – Ferie collettive in azienda metalmeccanica
    Sempronio è in missione dal 1° giugno presso un’industria metalmeccanica che chiude per ferie collettive dal 4 al 18 agosto (2 settimane). Al momento della chiusura Sempronio ha maturato circa 10 giorni di ferie. Il periodo copre i 10 giorni; i restanti 4 vengono anticipati previo accordo con l’Agenzia.

    Domande frequenti

    Come maturano le ferie nelle missioni brevi (meno di 3 mesi)?
    Per missioni di durata inferiore a 3 mesi il CCNL Somministrazione riconosce almeno 1 giorno di ferie. La maturazione proporzionale in rapporto ai mesi o alle ore lavorate è la regola per le missioni più lunghe.
    Il lavoratore somministrato ha diritto ai ROL (riposi aggiuntivi)?
    Sì, in base al principio di parità di trattamento. Se il CCNL dell’utilizzatore prevede ROL o permessi per ex festività soppresse, gli stessi spettano al somministrato nella stessa misura dei dipendenti diretti dello stesso livello.
    Le ferie maturate ma non godute vengono monetizzate?
    In caso di conclusione della missione senza aver potuto godere le ferie maturate, l’Agenzia deve corrispondere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, calcolata sulla retribuzione giornaliera ordinaria.
    Il somministrato ha diritto ai permessi per assemblee sindacali?
    Sì. Il CCNL Somministrazione garantisce almeno 2 ore annue di assemblea sindacale retribuita. L’utilizzatore deve consentire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati.
    I periodi di assenza per malattia durante la missione riducono le ferie maturate?
    No. I periodi di malattia e infortunio non riducono le ferie maturate, in coerenza con la disciplina legale (art. 2109 c.c.) e la giurisprudenza consolidata. Il periodo di malattia si computa nell’anzianità di servizio utile ai fini delle ferie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 864 Codice della Navigazione – Forma degli atti relativi alla proprietà dell’aeromobile

    Art. 864 Codice della Navigazione – Forma degli atti relativi alla proprietà dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali sull'aeromobile o quote di esso devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti all'estero devono essere ricevuti dall'autorità consolare. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96 .

  • Art. 30 T.U. Stupefacenti – Eccedenze di produzione

    Art. 30 T.U. Stupefacenti – Eccedenze di produzione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantita' consentite purche' siano denucniate al Ministero della sanita' entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

    2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

    3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantita' superiore a quelle consentite o tollerate e' punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni. Torna al sommario

  • Art. 302 Cod. Amb. – definizioni

    Art. 302 Cod. Amb. – definizioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1 Lo stato di conservazione di una specie è considerato favorevole quando: a) i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali; b) l’area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile; c) esiste, e verosimilmente continuerà ad esistere, un habitat sufficientemente ampio per mantenerne la popolazione a lungo termine.

    2. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato favorevole quando: a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento; b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile; e c) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole, ai sensi del comma

    1. 3. Per “acque” si intendono tutte le acque cui si applica la parte terza del presente decreto.

    4. Per “operatore” s’intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un’attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività.

    5. Per “attività professionale” s’intende qualsiasi azione, mediante la quale si perseguano o meno fini di lucro, svolta nel corso di un’attività economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di servizi, pubblica o privata.

    6. Per “emissione” s’intende il rilascio nell’ambiente, a seguito dell’attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi.

    7. Per “minaccia imminente” di danno si intende il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale.

    8. Per “misure di prevenzione” si intendono le misure prese per reagire a un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno.

    9. Per “ripristino”, anche “naturale”, s’intende: nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l’eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall’autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati.

    10. Per “risorse naturali” si intendono specie e habitat naturali protetti, acqua e terreno.

    11. Per “servizi” e “servizi delle risorse naturali” si intendono le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico.

    12. Per “condizioni originarie” si intendono le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili.

    13. Per “costi” s’intendono gli oneri economici giustificati dalla necessità di assicurare un’attuazione corretta ed efficace delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, compresi i costi per valutare il danno ambientale o una sua minaccia imminente, per progettare gli interventi alternativi, per sostenere le spese amministrative, legali e di realizzazione delle opere, i costi di raccolta dei dati ed altri costi generali, nonché i costi del controllo e della sorveglianza.