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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L’art. 59 del D.Lgs. 231/2001 disciplina la contestazione dell’illecito amministrativo all’ente, atto processuale con cui il PM esercita formalmente l’«azione» nei confronti dell’ente collettivo. Quando non dispone l’archiviazione, il PM contesta all’ente l’illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione è contenuta in uno degli atti indicati dall’art. 407-bis comma 1 c.p.p. (richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione diretta a giudizio, richiesta di applicazione della pena, richiesta di decreto penale). La norma impone requisiti di contenuto rigorosi: la contestazione deve indicare gli elementi identificativi dell’ente, l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, il reato da cui l’illecito dipende con l’indicazione degli articoli di legge, e le fonti di prova. Il requisito della chiarezza e precisione replica la garanzia costituzionale della contestazione penale (art. 111 Cost.), adattata alla responsabilità dell’ente. Vizi formali nella contestazione possono essere eccepiti come nullità processuali. Il MOG e l’OdV sono rilevanti in questa fase: la loro documentazione è già nelle mani del difensore al momento della contestazione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 59 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Contestazione dell’illecito amministrativo

In vigore dal 04/07/2001

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati ((dall' articolo 407-bis) ) , comma 1, del codice di procedura penale .

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Commento

L’art. 59 traduce nel sistema 231 il concetto di «azione» penale, che nel procedimento ordinario è esercitata con la richiesta di rinvio a giudizio o atti equipollenti. Il legislatore ha scelto di non creare un atto autonomo per gli enti, ma di innestare la contestazione dell’illecito all’interno degli atti del procedimento penale contro la persona fisica: la contestazione all’ente è contenuta negli stessi atti previsti per l’esercizio dell’azione penale verso il presunto autore del reato-presupposto.

Questo raccordo processuale ha una conseguenza importante: le sorti del procedimento contro l’ente sono strettamente legate all’iter del procedimento penale. Se la richiesta di rinvio a giudizio riguarda il reato-presupposto, la contestazione all’ente è contestuale. Se il PM opta per il decreto penale o per la citazione diretta, la contestazione all’ente segue gli stessi binari. Il difensore dell’ente deve quindi tenere sotto controllo l’evoluzione del procedimento penale per prepararsi a rispondere alla contestazione nei tempi processuali previsti.

Il requisito delle «fonti di prova» nella contestazione è un elemento difensivo prezioso: l’ente sa già da questo atto su quali prove intende fare affidamento il PM, e può predisporre la controdeduzione. Il D.Lgs. 24/2023 (whistleblowing) incide anche qui: segnalazioni anonime non verificate non possono costituire fonti di prova autonome, e la loro illegittima acquisizione può essere eccepita in sede di riesame.

Domande frequenti

La contestazione dell’illecito all’ente ex art. 59 è un atto autonomo rispetto alla contestazione penale verso la persona fisica?

No: la contestazione all’ente è contenuta negli stessi atti con cui il PM esercita l’azione penale verso la persona fisica (richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione diretta, ecc.), come previsto dall’art. 407-bis comma 1 c.p.p. Non esiste un atto processuale distinto e autonomo per la contestazione all’ente nel sistema del D.Lgs. 231/2001.

Quali elementi deve contenere la contestazione dell’illecito all’ente?

La contestazione deve indicare: gli elementi identificativi dell’ente; l’enunciazione chiara e precisa del fatto; il reato-presupposto da cui l’illecito dipende con gli articoli di legge; le fonti di prova. L’omissione di uno di questi elementi può determinare la nullità della contestazione, eccepibile dal difensore dell’ente in udienza preliminare o nel corso del giudizio.

Le segnalazioni di whistleblowing possono essere «fonti di prova» nella contestazione ex art. 59?

Le segnalazioni ricevute attraverso i canali di whistleblowing obbligatori (D.Lgs. 24/2023) possono in teoria essere citate come spunti investigativi, ma non costituiscono prove autonome. L’utilizzo diretto di segnalazioni anonime non verificate come fonte di prova nella contestazione può essere eccepito dal difensore come acquisizione illegittima, soprattutto se ottenute violando le garanzie di riservatezza del segnalante.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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