Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 73 DPR 230/2000 – Isolamento

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. L'isolamento continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento, speciale cura è dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.

2. L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina. Anche in tal caso, l'isolamento si esegue in locali con le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge.

3. Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione dalle attività in comune, di cui al comma 2, è precluso di comunicare con i compagni.

4. L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose.

5. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua.

6. Le condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari che sono in isolamento non devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorità giudiziaria che procede.

7. La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

8. Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge.

In sintesi

  • L'isolamento sanitario è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa e deve cessare non appena venga meno lo stato contagioso; durante l'isolamento il personale dedica speciale cura anche al sostegno morale del detenuto.
  • L'isolamento come sanzione disciplinare (esclusione dalle attività in comune) si esegue in camera ordinaria, salvo comportamenti che arrechino disturbo all'ordine, e comporta il divieto di comunicare con i compagni.
  • L'isolamento diurno per i condannati all'ergastolo non preclude l'accesso al lavoro, alla formazione e alle funzioni religiose, in applicazione dell'art. 27 co. 3 Cost.
  • Durante qualsiasi forma di isolamento sono garantiti vitto ordinario e normale disponibilità d'acqua; le condizioni dei detenuti in custodia cautelare in isolamento non devono differire da quelle degli altri salvo limitazioni giudiziarie.
  • La situazione di isolamento è oggetto di controlli giornalieri da parte del medico, di un componente del gruppo di trattamento e di vigilanza continuativa della polizia penitenziaria.
  • La norma attua gli artt. 10, 36 e 39 L. 354/1975 in materia di sanzioni disciplinari e trattamento sanitario, presidiando l'art. 32 Cost. (salute) e l'art. 27 co. 3 Cost. (divieto di trattamenti inumani).
Indice dei contenuti

L'articolo 73 del DPR 230/2000 disciplina le modalità esecutive dell'isolamento nelle sue diverse forme: sanitario, disciplinare, e quello che accompagna le pene perpetue. Si tratta di una norma di dettaglio essenziale, perché l'isolamento - per quanto normativamente previsto - costituisce una misura che incide profondamente sulla condizione del detenuto e rischia, se mal gestita, di trasformarsi in trattamento contrario al senso di umanità vietato dall'art. 27 co. 3 Cost.

Il fondamento nella legge penitenziaria

L'art. 73 DPR 230/2000 attua principalmente tre disposizioni della L. 354/1975. L'art. 10 O.P. disciplina il trattamento sanitario dei detenuti, prevedendo l'isolamento medico nei casi di malattia contagiosa. L'art. 36 O.P. regolamenta l'esclusione dalle attività in comune come sanzione disciplinare: si tratta della sanzione più grave dopo l'isolamento in cella previsto in casi eccezionali, e comporta la separazione del detenuto dalla vita collettiva dell'istituto. L'art. 39 O.P. disciplina infine le sanzioni disciplinari in generale, prevedendo i principi che devono orientarne l'applicazione.

Il regolamento interviene a specificare le condizioni materiali e le garanzie procedurali di ciascuna forma di isolamento, rispondendo così all'esigenza costituzionale che anche le restrizioni più severe trovino attuazione concreta nel rispetto della dignità della persona.

L'isolamento sanitario: priorità medica e sostegno morale

Il primo comma disciplina l'isolamento continuo per ragioni sanitarie, che è di esclusiva competenza del medico: solo il medico può prescriverlo e solo nei casi di malattia contagiosa. L'esecuzione avviene nei locali dell'infermeria o in un reparto clinico, a seconda delle circostanze.

La norma introduce due garanzie importanti. La prima è quella del sostegno morale: «speciale cura è dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente». Un detenuto malato e isolato si trova in una condizione di particolare vulnerabilità; il legislatore ha ritenuto che il personale debba compensare l'isolamento fisico con una presenza umana più intensa. Questa previsione si ricollega all'art. 32 Cost. (diritto alla salute nella sua dimensione anche psicologica) e all'art. 27 co. 3 Cost.

La seconda garanzia è quella della temporaneità: «l'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso». Non è possibile protrarre l'isolamento sanitario oltre il necessario: il criterio della contagiosità è l'unico parametro che può giustificarlo, e quando questo cessa, cessa automaticamente anche l'isolamento.

L'isolamento disciplinare: modalità esecutive e limiti

Il secondo comma riguarda l'isolamento continuo come sanzione disciplinare (esclusione dalle attività in comune prevista dall'art. 36 O.P.). La regola generale è che si esegue in una camera ordinaria: il detenuto non viene trasferito in una cella di punizione, ma rimane nella propria cella o in una cella analoga a quelle ordinarie. Solo se il comportamento del detenuto arrechi disturbo o costituisca pregiudizio per l'ordine e la disciplina è possibile una diversa collocazione, ma anche in quel caso i locali devono avere le caratteristiche strutturali previste dall'art. 6 L. 354/1975, che stabilisce gli standard minimi delle camere detentive.

Il terzo comma specifica che durante l'esclusione dalle attività in comune il detenuto non può comunicare con i compagni. Questa limitazione è coerente con la natura della sanzione, che consiste proprio nella separazione dalla vita collettiva, ma non impedisce i contatti con il personale e gli operatori dell'istituto.

L'isolamento diurno per i condannati all'ergastolo

Il quarto comma affronta il caso particolare dei condannati all'ergastolo, che ai sensi dell'art. 72 c.p. sono sottoposti all'isolamento diurno nei primi tre anni di esecuzione della pena. La norma chiarisce che questo isolamento non preclude l'ammissione al lavoro, alle attività di istruzione e formazione, e alle funzioni religiose. Si tratta di una disposizione di grande rilievo costituzionale: l'art. 27 co. 3 Cost. impone che la pena tenda alla rieducazione anche per i condannati all'ergastolo. Il divieto assoluto di partecipare ad attività lavorative, formative o religiose sarebbe in contrasto con questo precetto, trasformando l'isolamento diurno in una forma di isolamento totale incompatibile con la finalità rieducativa della pena.

Le garanzie minime: vitto, acqua e parità di trattamento

Il quinto comma stabilisce una garanzia inderogabile: durante qualsiasi forma di isolamento, al detenuto sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità d'acqua. La privazione del cibo o dell'acqua come aggravamento dell'isolamento è espressamente esclusa dalla norma, in linea con il divieto costituzionale di trattamenti contrari al senso di umanità e con l'art. 32 Cost. sul diritto alla salute.

Il sesto comma introduce il principio di parità di trattamento per gli imputati in custodia cautelare: la loro condizione durante l'isolamento non deve differire da quella degli altri detenuti, salvo le limitazioni specificamente disposte dall'autorità giudiziaria procedente. Questo comma è significativo perché gli imputati - che godono della presunzione di innocenza ex art. 27 co. 2 Cost. - non possono essere sottoposti a condizioni deteriori rispetto ai condannati in ragione del loro status, ma solo in ragione di specifiche esigenze cautelari valutate dal giudice.

I controlli durante l'isolamento: medico, trattamento e polizia

Il settimo comma introduce un sistema articolato di controlli quotidiani sulla situazione dei detenuti in isolamento, che coinvolge tre soggetti distinti:

  • Il medico effettua controlli giornalieri nel luogo di isolamento, verificando le condizioni di salute fisica e psichica del detenuto. L'obbligo è giornaliero e non può essere soddisfatto da una semplice consultazione cartolare: richiede la presenza fisica del medico nel luogo di isolamento.
  • Un componente del gruppo di osservazione e trattamento (l'educatore, lo psicologo o altro operatore del trattamento) verifica le condizioni psicologiche e relazionali del detenuto, segnalando eventuali stati di sofferenza che potrebbero rendere l'isolamento contrario alle prescrizioni di legge.
  • Il personale della polizia penitenziaria esercita vigilanza continuativa e adeguata, garantendo la sicurezza del detenuto e prevenendo episodi di autolesionismo o di aggressione.

Il triplice sistema di controllo riflette la consapevolezza del legislatore che l'isolamento è la misura detentiva più rischiosa per la salute psicofisica del detenuto: senza un'adeguata sorveglianza, può degenerare in condizioni disumane e degradanti in violazione dell'art. 3 della CEDU e dell'art. 27 Cost.

L'ottavo comma chiude la norma con un divieto assoluto: le sezioni o i reparti di isolamento non possono essere utilizzati per casi diversi da quelli previsti per legge. L'uso improprio di strutture di isolamento - per esempio come misura di contenimento informale di detenuti problematici o come punizione non formalmente irrogata - è espressamente vietato.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

L'isolamento in carcere può essere disposto dalla direzione senza un provvedimento dell'autorità giudiziaria?

Dipende dal tipo di isolamento. L'isolamento sanitario è prescritto dal medico senza necessità di provvedimento giudiziario. L'isolamento disciplinare (esclusione dalle attività in comune) è irrogato dalla direzione con le procedure disciplinari dell'O.P. L'isolamento giudiziario richiede invece un provvedimento espresso e motivato dell'autorità giudiziaria (art. 22 DPR 230/2000).

Quanto può durare l'esclusione dalle attività in comune come sanzione disciplinare?

La durata massima è stabilita dall'art. 39 L. 354/1975 e dal regolamento disciplinare: non può superare i quindici giorni. Durante questo periodo si applicano le garanzie di cui all'art. 73 DPR 230/2000, inclusi i controlli giornalieri del medico e dell'educatore.

Un detenuto in isolamento ha diritto a ricevere il medico?

Sì. L'art. 73 co. 7 DPR 230/2000 prevede l'obbligo di controlli giornalieri da parte del medico nel luogo di isolamento. L'obbligo è inderogabile e si applica a tutte le forme di isolamento previste dalla legge.

L'ergastolano sottoposto all'isolamento diurno può lavorare?

Sì. L'art. 73 co. 4 DPR 230/2000 stabilisce espressamente che l'isolamento diurno per i condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione al lavoro, né alle attività di istruzione e formazione, né alle funzioni religiose. Un divieto assoluto in tal senso sarebbe contrario all'art. 27 co. 3 Cost.

È possibile che un detenuto venga messo in isolamento informalmente, senza provvedimento scritto?

No. L'art. 73 co. 8 DPR 230/2000 vieta esplicitamente l'utilizzo di sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge. Qualsiasi isolamento deve basarsi su un titolo giuridico preciso (sanitario, disciplinare o giudiziario) e può essere impugnato dal detenuto con reclamo al magistrato di sorveglianza.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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