← Torna a Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 98 del Codice del Terzo settore introduce nel codice civile il nuovo art. 42-bis, che disciplina le operazioni straordinarie tra enti del Libro I: trasformazione, fusione e scissione tra associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute e fondazioni. Salvo esclusione espressa nell'atto costitutivo o nello statuto, tali enti possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di continuità dei rapporti giuridici di cui all'art. 2498 c.c. L'organo amministrativo deve predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata a non più di 120 giorni, con elenco dei creditori e relazione ex art. 2500-sexies, comma 2. Si applicano le norme del codice civile in materia di trasformazione e fusione societaria (artt. 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, 2500-quinquies, 2500-nonies) in quanto compatibili. Per gli ETS, gli atti relativi a queste operazioni si iscrivono nel RUNTS anziché nel Registro delle imprese.

Testo dell'articoloVigente

Art. 98 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Modifiche al codice civile

In vigore dal 03/08/2017

1. Dopo l' articolo 42 del codice civile , è inserito il seguente: «Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione). – Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo

2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.». Note all'art. 98: – Si riportano gli articoli 2498, 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, 2500-quinquies, 2500-sexies, 2500-nonies del codice civile : «Art. 2498 (Continuità dei rapporti giuridici). – Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.». «Art. 2499 (Limiti alla trasformazione). – Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.». «Art. 2500 (Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione). – La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato. L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.». «Art. 2500-bis (Invalidità della trasformazione). – Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.». «Art. 2500-ter (Trasformazione di società di persone). – Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso. Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'art. 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'art.

2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'art. 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.». «Art. 2500-quinquies (Responsabilità dei soci). – La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.». «Art. 2500-sexies (Trasformazione di società di capitali). – Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia. Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione. «Art. 2500-nonies (Opposizione dei creditori). – In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'art. 2445.».

Commento

L'art. 98 CTS, introducendo l'art. 42-bis nel codice civile, colma una lacuna storica del diritto degli enti non profit: prima del CTS, le operazioni di riorganizzazione tra associazioni e fondazioni erano prive di una disciplina organica, e la giurisprudenza doveva mutuare in via analogica le norme societarie, con esiti incerti. Il nuovo art. 42-bis crea un regime positivo e certo, costruito sul modello delle trasformazioni societarie ma adattato alle specificità degli enti del Libro I, valorizzandone la continuità giuridica (rinvio all'art. 2498 c.c.) e garantendo la tutela dei creditori.

Il presupposto di operatività è la mancanza di un'esclusione espressa nell'atto costitutivo o nello statuto: la norma è quindi derogabile in senso restrittivo, consentendo agli enti di blindare la propria forma giuridica originaria qualora lo ritengano coerente con la propria missione. La relazione sulla situazione patrimoniale — aggiornata a non oltre 120 giorni dalla delibera e comprensiva dell'elenco dei creditori — introduce una garanzia informativa rilevante per i terzi, in particolare per i finanziatori e i beneficiari dell'ente.

Il rinvio al meccanismo di iscrizione nel RUNTS anziché nel Registro delle imprese per gli ETS è una scelta sistematicamente coerente: le operazioni straordinarie degli enti non profit transitano attraverso il loro registro di riferimento, garantendo la continuità del controllo pubblico sulla qualità degli enti e sui requisiti di iscrizione. Questa scelta evita la frammentazione tra registri diversi e mantiene la tracciabilità delle vicende societarie degli ETS all'interno del RUNTS.

Domande frequenti

Le associazioni non riconosciute possono fondersi con una fondazione ai sensi del nuovo art. 42-bis c.c.?

Sì. L'art. 42-bis c.c., introdotto dall'art. 98 CTS, prevede che le associazioni riconosciute, le associazioni non riconosciute e le fondazioni possano operare reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto lo escludano espressamente. Le norme applicabili sono quelle del codice civile in materia di trasformazione societaria, in quanto compatibili.

Quali documenti deve predisporre l'organo di amministrazione prima di una trasformazione?

L'organo di amministrazione deve redigere una relazione sulla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione, aggiornata a non più di 120 giorni prima della delibera, contenente l'elenco dei creditori, e la relazione di cui all'art. 2500-sexies, comma 2 c.c. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme sugli effetti, limiti, opposizione dei creditori e tutela previste dagli artt. 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, 2500-quinquies e 2500-nonies c.c.

Dove si iscrivono gli atti di trasformazione di un ETS?

Per gli enti del Terzo settore, gli atti relativi a trasformazioni, fusioni e scissioni si iscrivono nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), anziché nel Registro delle imprese come previsto per le società. Nel caso di enti non ETS (associazioni e fondazioni del Libro I non iscritte al RUNTS), l'iscrizione avviene nel Registro delle Persone Giuridiche.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.