Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 132 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 132 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 132 L. Fall. – [Intervento del pubblico ministero]

    [Intervento del pubblico ministero]

  • CCNL Elettrici: TFR, anticipazioni, Pegaso

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    Il TFR del CCNL Elettrici si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5. Si rivaluta al 75% indice ISTAT + 1,5% fisso. Anticipazioni 70% del maturato dopo 8 anni anzianità. Fondo pensione Pegaso come complementare di settore (1,55%+1,55% sul minimo + TFR maturando + contribuzione aggiuntiva azienda Enel 2,5%). TFR sostanzioso per settore alta retribuzione + 14 mensilità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 febbraio 2025: ipotesi di accordo per il rinnovo 2025-2027, firmata da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (CCNL settore elettrico 2025-2027)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL del settore elettrico è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: l’ipotesi di accordo è stata firmata l’11 febbraio 2025 da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera insieme ai gruppi maggiori (Enel, Terna, Sogin, GSE) con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL, per circa 60.000 addetti in poco meno di 130 imprese. L’aumento complessivo (TEC) è di 312 euro, quello sui minimi (TEM) di 290 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° aprile 2025, 65 dal 1° aprile 2026, 65 dal 1° aprile 2027 e 70 dal 1° ottobre 2027. Fra le novità normative: il confronto preventivo in azienda sull’intelligenza artificiale, la certificazione della rappresentanza, il comporto per i lavoratori con disabilità esteso da 12 a 18 mesi continuativi (da 18 a 24 non consecutivi nell’arco di 36 mesi) e il congedo per le vittime di violenza di genere portato da 6 a 12 mesi. Vedi l’hub CCNL Elettrici e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    TFR CCNL Elettrici
    Voce Valore
    Formula TFR annuo Retribuzione annua / 13,5
    Rivalutazione annua 75% ISTAT FOI + 1,5%
    Anticipazione max 70% del maturato
    Frequenza anticipazioni 1 volta nell’arco del rapporto
    Anzianità minima anticipazione 8 anni
    Fondo pensione Pegaso
    Contributo azienda Pegaso 1,55-2,5% del minimo (variabile per CCNL aziendale)
    Contributo lavoratore Pegaso 1,55% del minimo
    Pagamento cessazione 30 gg

    Calcolo TFR

    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5

    Calcolato su tutta la retribuzione (art. 2120): minimo parametrico + ISV + indennità fisse + 13ª + 14ª.

    La 14 mensilità rende il TFR più sostanzioso (~8% in più rispetto a CCNL con 13 mensilità).

    Rivalutazione

    75% ISTAT FOI + 1,5% fisso annuo. Imposta sostitutiva 17%.

    Anticipazioni

    Anticipazione 70% dopo 8 anni anzianità per: prima casa, salute, congedi, formazione, ristrutturazione.

    Pegaso: fondo pensione settore Elettrico

    Pegaso è il fondo pensione complementare contrattuale per i lavoratori del settore elettrico.

    Contribuzione:

    • Aziende del Gruppo Enel: 2,5% azienda + 1,55% lavoratore + TFR
    • Altre aziende del settore: 1,55% + 1,55% + TFR (CCNL standard)
    • Possibilità contributo aggiuntivo volontario

    Vantaggi:

    • Contributi deducibili fino €5.164,57/anno
    • Anticipazioni per casa, salute, formazione
    • Tassazione finale 15% calante fino 9%
    • Iscrizione automatica con silenzio-assenso

    TFR cessazione

    Tassazione separata (IRPEF media). Pagamento entro 30 giorni. Fondo Garanzia INPS in caso insolvenza azienda.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore centrale TFR 10 anni
    Tizio (operatore centrale) con retribuzione annua €36.000 (14 mens + indennità). TFR annuo €2.667. Dopo 10 anni TFR maturato ~€30.000 (incluse rivalutazioni).
    Caia – Anticipazione prima casa
    Caia (tecnica AT) con 12 anni e TFR €38.000. Anticipazione 70% (€26.600) per acquisto prima casa. Azienda approva.
    Sempronio – Cessazione Pegaso con contributo Enel
    Sempronio (direttore esercizio Enel) cessa con 20 anni. Pegaso accumulato €120.000 (con contributo 2,5% Enel + 1,55% lavoratore + TFR). Tassazione finale 13% (anzianità 20 anni).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR di un elettricista?
    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5. Su parametro base + ISV + indennità fisse + 13ª + 14ª. Settore alta retribuzione + 14 mens = TFR sostanzioso.
    Posso chiedere un'anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità, fino al 70% del maturato, una sola volta. Per: prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali, formazione, ristrutturazione abitazione.
    Cos'è Pegaso?
    È il fondo pensione complementare del settore elettrico. Contributo standard 1,55% az + 1,55% lav + TFR maturando. Aziende Gruppo Enel: contributo aziendale 2,5% (più alto). Iscrizione automatica. Tassazione finale 15% calante.
    Quanto tempo per ricevere il TFR alla cessazione?
    30 giorni dalla cessazione. Oltre: interessi legali. Se azienda fallisce (raro nel settore strategico), Fondo Garanzia INPS paga TFR + ultime 3 mensilità.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto, infortunio elettrico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 131 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 131 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 131 L. Fall. – Reclamo

    Reclamo

  • Art. 130 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 130 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 130 L. Fall. – Efficacia del decreto

    Efficacia del decreto

  • Art. 141-bis D.Lgs. 42/2004 – (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico)

    Art. 141-bis D.Lgs. 42/2004 – (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.

    2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.

    3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

    ))

  • Art. 129 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 129 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 129 L. Fall. – Giudizio di omologazione

    Giudizio di omologazione

  • Art. 199 Cod. Amb.: Piani regionali

    Art. 199 Cod. Amb.: Piani regionali

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Piani regionali) 1.

    Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti.

    L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS.

    Presso gli uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

    I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

    I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: a) l'indicazione del tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205; b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica; c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati; d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario; e) l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m); g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali più meritevoli, un sistema di premialità tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente; i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani; l) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino; n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani: o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto; p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6; q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ; r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo.

    Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione.

    Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

    Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori; r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all' articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato; r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi. r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti.

    Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi: a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti; b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno; c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

    Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

    Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 6-bis.

    Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico.

    Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

    La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis, a meno che non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea.

    In tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o

    Fonte: Normattiva.it.

  • Lavori straordinari in condominio: maggioranze e fondo speciale

    Rifacimento del tetto, della facciata, dell’ascensore, dell’impianto di riscaldamento: i lavori straordinari sono spesso costosi e fonte di contrasti. Per essere validi devono rispettare precise maggioranze e, nei casi rilevanti, prevedere un fondo speciale. Vediamo le regole, anche in rapporto ai bonus edilizi.

    Manutenzione straordinaria e innovazioni

    Occorre distinguere. Gli interventi di manutenzione straordinaria (riparare o sostituire ciò che esiste: tetto, facciata, impianti) si deliberano con le maggioranze ordinarie dell’assemblea, più elevate se l’opera è di notevole entità. Le innovazioni (art. 1120), che modificano o aggiungono qualcosa di nuovo, richiedono invece maggioranze più alte: di regola la maggioranza degli intervenuti con almeno i due terzi del valore.

    Il fondo speciale obbligatorio

    Per le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, l’assemblea deve costituire un fondo speciale di importo pari a quello dei lavori. Se i lavori sono affidati con un contratto che prevede pagamenti graduali in base allo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti. È una garanzia per l’impresa e una tutela contro l’avvio di cantieri senza copertura economica.

    La ripartizione delle spese

    Le spese dei lavori straordinari seguono i normali criteri di riparto: in proporzione ai millesimi di proprietà, salvo i criteri speciali per scale e ascensori (metà millesimi, metà altezza), lastrici e parti che servono solo alcuni condòmini. Le delibere di spesa devono indicare con chiarezza l’importo e il riparto, per non risultare impugnabili.

    Innovazioni agevolate

    Per favorire alcuni interventi, la legge prevede maggioranze ridotte: per le innovazioni dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche, al risparmio energetico, alla sicurezza e a finalità analoghe, è sufficiente la maggioranza degli intervenuti con almeno 500 millesimi. È un modo per non far naufragare interventi utili sull’opposizione di pochi.

    Lavori e bonus edilizi

    Quando i lavori beneficiano di detrazioni fiscali (bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus), restano ferme le regole condominiali su maggioranze e fondo. La delibera deve dare conto delle modalità di fruizione del beneficio (detrazione diretta o, ove ancora possibile, opzioni alternative) e della ripartizione delle quote tra i condòmini. Gli aspetti fiscali di dettaglio vanno verificati di anno in anno, perché la disciplina dei bonus cambia frequentemente.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quale maggioranza serve per i lavori straordinari?

    Le opere di manutenzione straordinaria si deliberano con le maggioranze ordinarie, più alte se di notevole entità; le innovazioni richiedono di regola la maggioranza con almeno due terzi del valore, ridotta a 500 millesimi per gli interventi agevolati.

    È obbligatorio il fondo speciale per i lavori?

    Sì. Per le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni l’assemblea deve costituire un fondo pari all’importo dei lavori, eventualmente in relazione ai pagamenti graduali previsti dal contratto.

    Chi non vota i lavori deve comunque pagarli?

    Sì, se la delibera è validamente approvata con le maggioranze di legge: la spesa grava su tutti i condòmini secondo i millesimi, anche su chi era assente o contrario.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 128 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 128 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 128 L. Fall. – Approvazione del concordato

    Approvazione del concordato

  • Art. 127 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 127 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 127 L. Fall. – Voto nel concordato

    Voto nel concordato

  • Art. 134 Codice del Processo Amministrativo – Materie di giurisdizione estesa al merito

    Art. 134 Codice del Processo Amministrativo – Materie di giurisdizione estesa al merito

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:

    a) l’attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell’ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV; b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa; c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti e quelle previste dall’articolo 123; d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali; e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all’articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161.

  • Art. 126 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 126 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 126 L. Fall. – Concordato nel caso di numerosi creditori

    Concordato nel caso di numerosi creditori

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.