Autore: Andrea Marton

  • Art. 260 D.Lgs. 209/2005 – Ripartizione dell’attivo

    Art. 260 D.Lgs. 209/2005 – Ripartizione dell’attivo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza , alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

    2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

    3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

    4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.

    5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall'articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.

    6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell'articolo 256, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

  • Quota di riserva e categorie protette: gli obblighi del datore

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    La L. 68/1999 obbliga i datori di lavoro con più di 14 dipendenti a riservare una quota delle assunzioni a lavoratori disabili e categorie protette. La percentuale cresce con la dimensione aziendale e l’inadempimento comporta sanzioni amministrative.

    Riferimento normativo

    L. 68/1999

    Tabella riepilogativa

    Quote di riserva obbligatorie (L. 68/1999, art. 3)
    Dimensione aziendale Obbligo
    15 – 35 dipendenti 1 lavoratore disabile
    36 – 50 dipendenti 2 lavoratori disabili
    Oltre 50 dipendenti 7% dei dipendenti (disabili) + 1% categorie protette (orfani, vedove, ecc.)

    Come si calcola la base occupazionale

    Il conteggio dei dipendenti ai fini della quota di riserva include tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, compresi i part-time (con coefficiente proporzionale all’orario). Sono invece esclusi dal computo dirigenti, soci lavoratori di cooperative, apprendisti e lavoratori con contratto di reinserimento, nonché alcune categorie previste dai regolamenti settoriali. Il calcolo va aggiornato periodicamente e comunicato al Centro per l’Impiego.

    Categorie protette ammesse alla quota

    Oltre ai disabili, la L. 68/1999 include nel sistema di collocamento obbligatorio le categorie protette: orfani e coniugi superstiti di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, orfani di lavoratori invalidi permanenti o deceduti per causa di lavoro, profughi italiani rimpatriati, vedove o coniugi superstiti di caduti in guerra o per servizio. Queste categorie coprono la quota dell’1% nelle aziende con oltre 50 dipendenti.

    Sanzioni e sospensione dell'obbligo

    Il datore che non copre la quota di riserva è soggetto a una sanzione amministrativa per ogni giorno lavorativo di inadempimento per ciascun lavoratore disabile non assunto. È possibile richiedere la sospensione temporanea dell’obbligo in caso di ricorso a CIGS, CIG ordinaria o straordinaria, contratti di solidarietà o procedura di mobilità, presentando istanza al CPI competente.

    Casi pratici

    Tizio – azienda con 20 dipendenti

    La piccola impresa di Tizio ha 20 dipendenti: è obbligata ad assumere almeno 1 lavoratore con disabilità. Tizio si rivolge al CPI per ricevere la lista degli iscritti disponibili e avviare la procedura di selezione tramite collocamento mirato.

    Caia – azienda con 60 dipendenti, quota scoperta

    L’azienda di Caia ha 60 dipendenti: dovrebbe avere circa 4 disabili (7%) e 1 soggetto di categoria protetta (1%). Avendo solo 2 disabili in forza, riceve dalla DTL una diffida con contestazione della sanzione giornaliera per i posti scoperti. Per regolarizzarsi, attiva una convenzione con il CPI.

    Sempronio – sospensione per CIGS

    L’impresa di Sempronio entra in CIGS per 12 mesi: può richiedere la sospensione degli obblighi di copertura della quota per tutta la durata dell’ammortizzatore, presentando istanza al CPI con la documentazione INPS della cassa autorizzata.

    Domande frequenti

    Da quanti dipendenti scatta l'obbligo della quota di riserva?

    Da 15 dipendenti: le aziende con 15-35 dipendenti devono assumere 1 lavoratore disabile; da 36 a 50 dipendenti ne servono 2; oltre i 50 si applica la percentuale del 7% per disabili e 1% per categorie protette.

    I dirigenti si contano nella base occupazionale?

    No. I dirigenti sono esclusi dal computo della base occupazionale ai fini della quota di riserva.

    Cosa succede se l'azienda non copre la quota?

    Il datore incorre in una sanzione amministrativa per ogni giorno di inadempimento per ciascun posto scoperto. La Direzione Territoriale del Lavoro può effettuare ispezioni e irrogare le relative sanzioni.

    Si può coprire la quota con un lavoratore part-time?

    Sì, ma con un coefficiente proporzionale all’orario rispetto al tempo pieno: un part-time al 50% conta 0,5 unità ai fini della quota.

    Le convenzioni di inserimento consentono di rispettare la quota?

    Sì: le convenzioni con il CPI possono prevedere piani personalizzati di inserimento e periodi di tirocinio che, a determinate condizioni, vengono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Diritti consumatori: casi pratici art. 2 Codice del Consumo

    L’articolo 2 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) costituisce la norma-quadro che riconosce i diritti fondamentali di ogni consumatore: salute, sicurezza, informazione, trasparenza contrattuale, associazionismo e accesso a servizi pubblici efficienti. Comprendere come questa disposizione operi nella pratica è essenziale per chiunque voglia far valere le proprie prerogative nel rapporto con professionisti e imprese. Questa pagina illustra i casi applicativi più frequenti; per il testo e il commento sistematico vedi la scheda art. 2 Codice del Consumo.

    Quadro normativo

    L’art. 2 del D.Lgs. 206/2005 apre il Titolo I del Codice del Consumo e svolge una funzione di ancoraggio sistematico: enumera in via tassativa i diritti fondamentali del consumatore come categoria vulnerabile rispetto al professionista. Il comma 1 istituisce una tutela sia individuale che collettiva, aprendo la strada ad azioni associative e all’intervento delle autorità di regolazione (AGCM, AGCOM). Il comma 2, lettere a-g, individua i diritti specifici: salute e sicurezza (lett. a-b), informazione e pubblicità corretta (lett. c), educazione al consumo (lett. d), lealtà contrattuale (lett. e), associazionismo (lett. f), servizi pubblici efficienti (lett. g). Ciascuna lettera è autonoma e suscettibile di violazione distinta. Quando un comportamento commerciale non rientra puntualmente in altra norma speciale, l’art. 2 opera come clausola generale pro consumatore, applicabile direttamente.

    Ambito di applicazione

    La norma si applica ai rapporti tra consumatori – persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale – e professionisti, intesi come qualunque soggetto che operi nell’esercizio di un’attività economica organizzata. Non rileva il settore merceologico: si tratta di beni di consumo, servizi digitali, contratti di fornitura di energia, prodotti finanziari offerti al dettaglio o polizze assicurative. Il Codice del Consumo recepisce le direttive europee di settore; l’interpretazione dell’art. 2 va condotta in chiave eurounitaria, secondo il canone del «consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento» elaborato dalla Corte di Giustizia UE.

    Profili operativi

    Dal punto di vista operativo, l’art. 2 non genera di per sé un diritto al risarcimento direttamente azionabile in giudizio senza una norma attuativa. Funziona piuttosto come parametro interpretativo: il giudice – o l’autorità amministrativa – deve leggere le disposizioni specifiche del Codice in modo da assicurare la piena effettività dei diritti elencati. Il consumatore che intenda lamentare una violazione dovrebbe sempre indicare quale lettera del comma 2 è stata disattesa, collegandola alla norma speciale di sviluppo, per costruire un’argomentazione coerente davanti all’AGCM o in sede civile.

    Caso N. 1: dark pattern su piattaforma e-commerce

    Scenario. Tizio acquista un prodotto su una piattaforma di vendita online. Al momento del checkout compare un pulsante verde con la scritta «Continua», mentre l’opzione «Acquista solo questo» è in grigio tenue. Tizio si accorge solo dopo la conferma di aver attivato un abbonamento mensile a un servizio premium, pre-spuntato di default.

    Come si legge l’art. 2. Il comportamento della piattaforma viola il diritto all’informazione adeguata (lett. c) e alla lealtà nei rapporti contrattuali (lett. e). La pre-selezione del servizio a pagamento senza consenso esplicito è un dark pattern: anche se non espressamente disciplinato in ogni dettaglio da una norma speciale, lede il diritto fondamentale del consumatore a compiere scelte consapevoli. L’art. 2, in combinato con l’art. 22 (omissioni ingannevoli) e con l’art. 49 sui contratti a distanza, impone la massima chiarezza nella presentazione dei costi aggiuntivi.

    • Conservare le schermate del checkout (screenshot con data e ora visibile).
    • Inviare reclamo scritto all’operatore tramite PEC o raccomandata, richiedendo rimborso e disattivazione dell’abbonamento.
    • In assenza di risposta entro 15 giorni, presentare segnalazione all’AGCM tramite il modulo online sul portale dell’Autorità.
    • Valutare il ricorso all’arbitrato o alla mediazione presso l’organismo competente per il settore e-commerce.

    Caso N. 2: prodotto difettoso e diritto alla sicurezza

    Scenario. Caia acquista un caricabatterie certificato CE per smartphone. Dopo due settimane di utilizzo, il dispositivo si surriscalda causando una piccola ustione alla mano. Il produttore risponde che il danno è imputabile a «uso improprio».

    Come si legge l’art. 2. La lett. a) garantisce la tutela della salute e della sicurezza rispetto a prodotti potenzialmente pericolosi. Il consumatore che subisce un danno fisico può invocare l’art. 2 in combinato con gli artt. 102-113 del Codice del Consumo (responsabilità del produttore) e con il D.Lgs. 172/2023 (sicurezza generale dei prodotti). Il produttore non può esonerarsi adducendo genericamente l’«uso improprio» senza dimostrare che il consumatore abbia agito in modo chiaramente irragionevole e non prevedibile.

    • Documentare il danno con referto medico e fotografie del prodotto difettoso.
    • Conservare scontrino, confezione originale e istruzioni d’uso.
    • Presentare reclamo formale al produttore e al venditore (in solido ai sensi dell’art. 115 Cod. Consumo).
    • Segnalare il prodotto pericoloso al sistema nazionale di allerta rapida tramite il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
    • Valutare azione risarcitoria in sede civile se il danno supera la soglia di interesse economico.

    Caso N. 3: pubblicità ingannevole sui servizi telefonici

    Scenario. Sempronio sottoscrive un’offerta internet fibra «fino a 1 Gbps a 24,99 euro/mese senza costi nascosti». In bolletta, dopo tre mesi, compaiono contributi di attivazione e noleggio modem per complessivi 8 euro/mese mai menzionati nel contratto proposto in negozio.

    Come si legge l’art. 2. Viene in rilievo il diritto a un’informazione adeguata e a una pubblicità veritiera (lett. c) e alla trasparenza contrattuale (lett. e). Il gap tra il prezzo pubblicizzato e quello effettivamente applicato integra, in astratto, una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’art. 21 Cod. Consumo. L’art. 2, come clausola generale, rafforza la tutela anche per quegli oneri che non fossero stati oggetto di clausola scritta, applicando il principio della trasparenza delle condizioni economiche.

    • Richiedere per iscritto all’operatore la copia del contratto firmato e la documentazione dell’offerta ricevuta.
    • Presentare reclamo all’operatore; in assenza di risposta entro 45 giorni, ricorrere al CO.RE.COM. o all’arbitrato AGCOM.
    • Segnalare la pratica all’AGCM se si ritiene che l’offerta fosse sistematicamente ingannevole.
    • Valutare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) e restituzione dei costi extra.

    Caso N. 4: associazione di consumatori e azione collettiva

    Scenario. Un’associazione di consumatori riceve segnalazioni da duecento utenti di un’app di streaming che, senza preavviso, ha aumentato i prezzi del 40% modificando le condizioni contrattuali via notifica push appena 24 ore prima dell’applicazione della variazione.

    Come si legge l’art. 2. L’art. 2, comma 1, prevede esplicitamente la tutela in forma associativa e collettiva. La lett. f) garantisce il diritto all’associazionismo consumeristico come strumento di difesa collettiva. L’associazione può agire ai sensi degli artt. 137-141 Cod. Consumo (azioni inibitorie), richiedere all’AGCM l’avvio di un’istruttoria per pratica commerciale scorretta e, ove ricorrano i presupposti, promuovere l’azione di classe di cui al D.Lgs. 28/2023.

    • Raccogliere le segnalazioni degli utenti in forma documentata (screenshot della notifica push e delle condizioni originarie).
    • Verificare che l’associazione sia iscritta nell’elenco di cui all’art. 137 Cod. Consumo o abbia i requisiti di legittimazione.
    • Presentare diffida all’operatore richiedendo il ripristino delle condizioni originarie o un congruo preavviso.
    • Proporre ricorso al giudice competente per l’inibitoria e, se del caso, avviare l’azione di classe.

    Caso N. 5: servizio pubblico inefficiente e diritto alla qualità

    Scenario. Filano, residente in un comune del Sud Italia, subisce interruzioni del servizio idrico per oltre 80 ore consecutive, senza che il gestore fornisca comunicazioni preventive né indennizzi automatici previsti dalla Carta dei Servizi.

    Come si legge l’art. 2. La lett. g) riconosce il diritto a servizi pubblici di qualità ed efficienza. In combinato con la disciplina settoriale (delibere ARERA per il servizio idrico integrato), l’art. 2 costituisce il fondamento per richiedere l’indennizzo automatico previsto dalla Carta dei Servizi e per segnalare la violazione all’autorità regolatoria. Il consumatore non deve dimostrare un danno specifico: la sola interruzione oltre le soglie stabilite dà diritto all’indennizzo ex lege.

    • Documentare le interruzioni con annotazioni scritte e, ove possibile, comunicazioni ricevute dal gestore.
    • Presentare reclamo al gestore con richiesta di indennizzo automatico ai sensi della Carta dei Servizi e delle delibere ARERA vigenti.
    • In caso di diniego o silenzio, ricorrere allo Sportello Unico per i Servizi di Rete (SUSR) attivato da ARERA.
    • Valutare segnalazione al Difensore Civico regionale per gestori a partecipazione pubblica.

    Quando intervenire

    Il consumatore deve attivarsi tempestivamente non appena percepisce una discrepanza tra quanto promesso e quanto effettivamente ricevuto. I termini di prescrizione variano: due anni per i vizi dei beni di consumo (art. 132 Cod. Consumo), due anni dalla scoperta del danno per la responsabilità del produttore (art. 125 Cod. Consumo), cinque anni per le azioni contrattuali ordinarie. La segnalazione all’AGCM non è soggetta a termini stringenti per il singolo, ma un intervento tempestivo aumenta le probabilità che l’Autorità avvii un procedimento. Prima di ricorrere alla via giudiziaria, è opportuno esperire la mediazione o la conciliazione paritetica prevista dai protocolli di settore.

    Norme e fonti

    • Art. 2, D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo (diritti fondamentali del consumatore)
    • Artt. 5-9, D.Lgs. 206/2005 – obblighi di informazione precontrattuale
    • Artt. 20-26, D.Lgs. 206/2005 – pratiche commerciali scorrette (ingannevoli e aggressive)
    • Artt. 34-37, D.Lgs. 206/2005 – trasparenza e clausole abusive nei contratti
    • Artt. 49-65, D.Lgs. 206/2005 – contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali
    • Artt. 102-113, D.Lgs. 206/2005 – responsabilità del produttore per prodotti difettosi
    • Artt. 137-141, D.Lgs. 206/2005 – azioni inibitorie e tutela collettiva
    • D.Lgs. 28/2023 – azione di classe per i consumatori
    • D.Lgs. 172/2023 – sicurezza generale dei prodotti (recepimento Reg. UE 2023/988)
    • Art. 3, Cost. – uguaglianza sostanziale (base costituzionale della tutela del contraente debole)
    • Art. 41, Cost. – libertà di iniziativa economica con limiti di utilità sociale

    Domande frequenti

    L’art. 2 Cod. Consumo si applica anche agli acquisti effettuati online da un privato su un altro privato?

    No. Il Codice del Consumo disciplina esclusivamente i rapporti tra un consumatore e un professionista. Se entrambe le parti sono privati (ad esempio una vendita tra particulari su una piattaforma di annunci), si applicano le norme ordinarie del codice civile sulla compravendita e sulla garanzia per vizi. La tutela rafforzata dell’art. 2 scatta solo quando la controparte agisce nell’esercizio di un’attività economica.

    Cosa si intende per “pubblicità corretta” ai sensi dell’art. 2, lett. c)?

    Per pubblicità corretta si intende qualsiasi comunicazione commerciale che non induca in errore il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto o servizio, sul prezzo, sulle condizioni di vendita o sull’identità del venditore. Sono vietate le omissioni rilevanti (art. 22 Cod. Consumo) e le indicazioni false o idonee a ingannare anche se tecnicamente veritiere (art. 21). Il parametro di riferimento è il consumatore medio del pubblico destinatario del messaggio.

    Posso invocare l’art. 2 direttamente in giudizio senza indicare una norma speciale violata?

    È possibile, ma la strategia è meno efficace. L’art. 2 opera principalmente come clausola interpretativa e di principio. I giudici tendono a richiedere che la violazione sia collegata a una norma speciale di attuazione (ad es. artt. 21-22 per le pratiche ingannevoli, artt. 33-36 per le clausole abusive). Ciononostante, in presenza di comportamenti atipici non espressamente disciplinati, alcuni tribunali hanno applicato l’art. 2 direttamente come fonte autonoma di tutela, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

    Qual è il ruolo dell’AGCM rispetto ai diritti riconosciuti dall’art. 2?

    L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è il principale organo amministrativo che vigila sul rispetto delle norme del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole. Può irrogare sanzioni fino a 10 milioni di euro (o al 4% del fatturato per i servizi digitali ai sensi del Digital Services Act) e ordinare la cessazione delle condotte illecite. Il consumatore singolo può presentare segnalazione, ma non è parte formale del procedimento; l’inibitoria giudiziaria rimane la via per ottenere tutela individuale diretta.

  • Art. 252 D.Lgs. 209/2005 – Accertamento del passivo

    Art. 252 D.Lgs. 209/2005 – Accertamento del passivo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.

    2. La comunicazione è effettuata all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa. È onere del creditore interessato, in caso di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa, la comunicazione è effettuata presso la cancelleria del tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali mediante inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso la comunicazione può essere redatta in un unico documento. 45 56 60 64

    3. L'informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica, comprese le pubbliche amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalità indicate all'articolo 253.

    4. L'IVASS può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.

    5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. Negli stessi termini e modalità i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.

    6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti. Con le stesse modalità e termini, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo. I medesimi creditori segnalano, inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.

    7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre i novanta giorni successivi, presentano all'IVASS l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i diritti e l'ordine di prelazione, e l'elenco di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. È accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.

    8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo averne data comunicazione all'IVASS, nella cancelleria del tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali , a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con l'indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali è stato negato il riconoscimento delle pretese. 45 56 60 64

    9. Successivamente i commissari, con le stesse modalità di cui al comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.

    10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa esecutivo.

  • Art. 102 CTS – Abrogazioni

    Art. 102 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Abrogazioni

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4: a) la legge 11 agosto 1991, n. 266 , e la legge 7 dicembre 2000, n. 383 ; (( a-bis) l' articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2 , e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476 ; )) b) gli articoli 2 , 3 , 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438 ; c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177 ; d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»; e) l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . (1)

    2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4; b) l' articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ; e) l' articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 ; f) l' articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ; g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 ; h) l' articolo 14, commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 .

    3. Le disposizioni di cui all' articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 , all' articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e all' articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma

    1. 4. Le disposizioni di cui all' articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266 , agli articoli 7 , 8 , 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471 , sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53.

  • Art. 100 CTS – Clausola di salvaguardia per le Province autonome

    Art. 100 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Clausola di salvaguardia per le Province autonome

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .

    2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall' articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . Note all'art. 100: – La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 . – Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 , si veda nelle note all'art. 82.

  • Art. 11 D.Lgs. 201/2022 – Promozione e sostegno degli utenti

    Art. 11 D.Lgs. 201/2022 – Promozione e sostegno degli utenti

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all’articolo 10, comma 4, non risulti necessaria l’istituzione di un servizio pubblico, l’ente locale può comunque promuovere iniziative per assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti, ferma restando la libertà di impresa degli operatori. Tali iniziative possono includere, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione e della normativa europea sugli aiuti di Stato, il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici, titoli o altre agevolazioni ai fini della fruizione del servizio. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: ferie, permessi e ROL

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Ferie, permessi e ROL: quanti giorni spettano e come si fruiscono

    Quattro settimane di ferie retribuite, permessi per ex festività abolite e possibili ore di riduzione d’orario: questa guida illustra tutti gli istituti del riposo nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento, dalla maturazione alla liquidazione finale.

    In sintesi

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento garantisce 4 settimane di ferie annue per ogni anno di servizio, maturate mensilmente in ragione di un dodicesimo per mese. Si aggiungono permessi retribuiti per ex festività abolite. Il lavoratore deve fruire delle ferie per almeno 2 settimane consecutive entro l’anno di maturazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Ferie annue
    4 settimane (28 giorni di calendario o 20 giorni lavorativi su settimana a 5 giorni)
    Minimo obbligatorio per legge
    4 settimane (D.lgs. n. 66/2003, art. 10)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
    Istituto Durata / Importo Regola principale
    Ferie annue 4 settimane (20 giorni lavorativi su sett. a 5 gg.) Almeno 2 settimane consecutive entro l’anno; resto entro 18 mesi
    Ferie maturate al mese 1/12 del periodo annuo per mese lavorato La frazione >15 gg. equivale a un mese intero
    Permessi ex festività Ore corrispondenti alle festività soppresse (4 giornate) Fruizione individuale su accordo con l’azienda
    Festività nazionali 11 festività retribuite per legge Legge 27/05/1949 n. 260 e successive modifiche
    Permesso matrimonio 15 giorni consecutivi retribuiti Congedo matrimoniale ex art. 2 L. 27/07/1961 n. 741 (diritto di legge)

    Il CCNL può essere integrato dalla contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale, che può prevedere ulteriori permessi retribuiti, ore di ROL aggiuntive o modalità di fruizione più flessibili.

    Le ferie: maturazione e calcolo

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento garantisce al lavoratore 4 settimane di ferie per ogni anno intero di servizio. La maturazione è mensile: il lavoratore acquisisce 1/12 del periodo per ogni mese lavorato.

    Per un lavoratore con settimana su 5 giorni, le 4 settimane corrispondono a 20 giorni lavorativi; per chi lavora su 6 giorni, a 24 giorni lavorativi. In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, spetta il rateo proporzionale: la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.

    Il calcolo della retribuzione durante le ferie avviene sulla retribuzione globale di fatto: non solo il minimo tabellare e la contingenza, ma tutte le voci fisse o continuative della busta paga (scatti di anzianità, superminimo, eventuali indennità fisse).

    Fruizione delle ferie: regole e vincoli

    Il D.lgs. n. 66/2003 (recepimento della direttiva europea 2003/88/CE) stabilisce alcune regole inderogabili sulla fruizione delle ferie:

    • Almeno 2 settimane consecutive devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione, se richieste dal lavoratore.
    • Le restanti 2 settimane possono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.
    • Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto. Il datore che non consente la fruizione nei termini previsti può incorrere in sanzioni amministrative.

    Il periodo di ferie collettive (tipicamente agosto o il periodo natalizio) è fissato dal datore, sentita la RSU o le organizzazioni sindacali. Il lavoratore può chiedere ferie individuale nei periodi non coperti dalle ferie collettive, previa comunicazione con ragionevole preavviso.

    Ex festività e permessi aggiuntivi

    Con la L. n. 54/1977, quattro festività furono soppresse come giorni festivi sul calendario nazionale (es. SS. Pietro e Paolo il 29 giugno, Epifania, ecc.; alcune furono poi ripristinate). Il CCNL Laterizi trasforma le festività ancora soppresse in permessi retribuiti aggiuntivi, da fruire individualmente su accordo con l’azienda nell’arco dell’anno lavorativo.

    I permessi non fruiti entro l’anno, per impossibilità imputabile all’azienda, devono essere o recuperati nell’anno successivo o liquidati con la retribuzione oraria corrispondente.

    Malattia durante le ferie

    Se il lavoratore si ammala durante il periodo di ferie già in corso, può sospendere le ferie e convertire i giorni di malattia certificata in assenza per malattia. Ciò presuppone che:

    • la malattia sia certificata dal medico e comunicata tempestivamente al datore;
    • il medico certifichi l’incapacità al godimento delle ferie (es. degenza ospedaliera).

    Al termine della malattia il lavoratore riprende le ferie. Le giornate di malattia che si sono sovrapposte alle ferie non vengono conteggiate come ferie fruite e il lavoratore conserva il diritto a fruirle successivamente.

    Casi pratici

    Tizio – Assunzione a luglio, ferie proporzionali
    Tizio viene assunto il 1° luglio 2026 in una fornace di laterizi. Al 31 dicembre 2026 ha lavorato 6 mesi interi. Le ferie maturate sono 6 × (20/12) = 10 giorni lavorativi. Se ne fruisce 5 ad agosto e 5 a dicembre, non ha ferie residue da riportare. Se invece ne frui solo 8, i 2 giorni residui possono essere goduti entro il 30 giugno 2028.
    Caia – Malattia durante le ferie estive
    Caia fruisce di 3 settimane di ferie in agosto 2026. Il 10 agosto si ammala con febbre alta e viene ricoverata 4 giorni. Invia il certificato medico al datore e comunica la sospensione delle ferie. I 4 giorni di ricovero non si conteggiano come ferie: Caia potrà recuperare quei 4 giorni in un momento successivo, concordato con l’azienda.
    Sempronio – Permessi ex festività non fruiti
    Sempronio ha accumulato 4 ore di permessi per ex festività non fruite entro dicembre 2026. L’azienda non gli ha concesso di prenderle durante l’anno per esigenze produttive. In sede di chiusura dell’anno, il datore è tenuto a liquidarle alla retribuzione oraria ordinaria, o a consentirne la fruizione entro i termini concordati nel contratto aziendale.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano nel CCNL Laterizi?
    Il CCNL prevede 4 settimane di ferie retribuite per ogni anno di servizio. In caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno, spetta 1/12 del periodo feriale per ogni mese di servizio (la frazione superiore a 15 giorni è conteggiata come mese intero).
    Quando devono essere fruite le ferie?
    Il lavoratore deve fruire di almeno 2 settimane consecutive di ferie nel corso dell’anno di maturazione. Le restanti 2 settimane possono essere godute entro 18 mesi dalla maturazione. Il datore fissa il periodo feriale tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore.
    Le ferie possono essere monetizzate?
    No: le ferie non possono essere sostituite da indennità economica, tranne che in caso di cessazione del rapporto di lavoro (liquidazione delle ferie residue maturate e non godute).
    Cosa sono le ex festività e come si fruiscono?
    Le ex festività sono le feste soppresse dalla legge nel 1977. Il CCNL Laterizi le trasforma in permessi retribuiti aggiuntivi: il lavoratore ne ha diritto come ore di permesso da fruire individualmente previo accordo con l’azienda.
    Le ferie maturano durante la malattia?
    Sì, le ferie maturano regolarmente durante la malattia e l’infortunio, poiché si tratta di assenze retribuite per causa protetta. Se il lavoratore si ammala durante le ferie già in corso, può sospendere le ferie e convertire i giorni di malattia certificata in assenza per malattia.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 868 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità

    Art. 868 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi domanda la pubblicità deve consegnare all'ufficio competente i documenti indicati negli articoli 253, 254.

  • Art. 839 Codice della Navigazione

    Art. 839 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • CCNL Pubblici Esercizi: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi garantisce la conservazione del posto per malattia fino a 180 giorni nell’arco di 12 mesi (comporto secco) o 270 giorni in caso di malattia a più riprese in 36 mesi. L’indennità INPS è integrata dal datore fino al 100% della retribuzione nei primi giorni, con percentuali decrescenti. L’infortunio sul lavoro è tutelato dall’INAIL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Integrazione malattia CCNL Pubblici Esercizi – Percentuali per periodo
    Periodo di malattia Indennità INPS Integrazione datore Totale lordo percepito
    Dal 1° al 3° giorno (carenza) 0% A carico del datore (CCNL) 50% della retribuzione
    Dal 4° al 20° giorno 50% (INPS) Integrazione al 100% 100% della retribuzione
    Dal 21° al 180° giorno 66,67% (INPS) Integrazione al 100% 100% della retribuzione
    Oltre il 180° giorno Nessun obbligo INPS Nessuna integrazione contrattuale Comporto: rischio licenziamento

    Le percentuali INPS sono indicative e soggette a massimali. L’integrazione datore è calcolata sulla retribuzione globale di fatto. Verificare le disposizioni aggiornate dell’INPS per il settore turismo/pubblici esercizi.

    Il periodo di comporto: secco e per sommatoria

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il datore non può licenziare il lavoratore per superamento dei limiti di malattia. Il CCNL Pubblici Esercizi distingue:

    • Comporto secco: una singola malattia continuativa. Il lavoratore conserva il posto per 180 giorni nell’arco di 12 mesi consecutivi. Superato tale limite, il datore può procedere al licenziamento con preavviso.
    • Comporto per sommatoria: somma di più eventi morbosi distinti in un arco temporale esteso. Il CCNL fissa il limite in 270 giorni nell’arco di 36 mesi (3 anni).

    Il lavoratore ha diritto a essere informato del raggiungimento imminente del limite di comporto (comunicazione preventiva da parte del datore). Il superamento non determina la risoluzione automatica del rapporto: il datore deve procedere al licenziamento con atto formale.

    Integrazione dell'indennità di malattia

    Durante la malattia, il lavoratore riceve l’indennità economica dall’INPS (a carico del sistema previdenziale) che il datore integra contrattualmente fino al 100% della retribuzione. Il meccanismo funziona così:

    • Il datore anticipa l’intera integrazione in busta paga e poi recupera la quota INPS tramite conguaglio DM10.
    • I primi 3 giorni (carenza INPS) sono a carico del datore nella misura del 50% della retribuzione normale.
    • Dal 4° giorno al 20°, l’INPS eroga il 50%: il datore integra al 100%.
    • Dal 21° giorno al termine del comporto, l’INPS eroga il 66,67%: il datore integra alla retribuzione piena.

    La retribuzione di riferimento per il calcolo è quella globale di fatto, comprensiva di scatti di anzianità, superminimo e EDR, ma esclusiva delle maggiorazioni variabili (straordinari, premi).

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la tutela economica è fornita dall’INAIL (non dall’INPS). Le prestazioni INAIL partono dal giorno successivo all’infortunio:

    • Dal 4° giorno: indennità INAIL pari al 60% della retribuzione giornaliera (media degli ultimi 15 giorni).
    • Dal 91° giorno: indennità INAIL sale al 75%.

    Il CCNL Pubblici Esercizi prevede l’integrazione datoriale anche per l’infortunio, portando la retribuzione al 100% per i primi 180 giorni. Il periodo di assenza per infortunio non si computa nel comporto per malattia ordinaria.

    Nel settore della ristorazione gli infortuni più frequenti riguardano tagli, ustioni, scivolamenti e movimentazione manuale di carichi. Il datore ha l’obbligo di adottare le misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).

    Obblighi del lavoratore durante la malattia

    Il lavoratore assente per malattia deve:

    • Trasmettere telematicamente il certificato medico all’INPS entro il giorno lavorativo successivo all’inizio dell’assenza (il medico lo invia direttamente in via telematica).
    • Rispettare le fasce di reperibilità per le visite fiscali INPS: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 nei giorni feriali (incluso sabato).
    • Comunicare tempestivamente al datore l’assenza e la durata presunta.

    L’assenza ingiustificata durante le fasce di reperibilità può determinare la perdita dell’indennità INPS per i giorni di assenza al controllo (salvo giustificato motivo: ricovero ospedaliero, visita medica documentata, forza maggiore).

    Casi pratici

    Tizio – Malattia lunga e avvicinamento al comporto
    Tizio (4° livello, ~1.540 €/mese) si ammala il 15 gennaio e torna il 30 giugno: 166 giorni consecutivi. Si avvicina al limite di comporto secco (180 giorni). Il datore gli invia comunicazione preventiva. Tizio recupera la salute e rientra. Se avesse superato i 180 giorni, il datore avrebbe potuto licenziarlo con preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso se la malattia è causa unica.
    Caia – Calcolo integrazione nei primi 10 giorni
    Caia (3° livello, ~1.620 €/mese, retribuzione giornaliera ~62 €) si ammala per 10 giorni. Giorni 1-3 (carenza): INPS 0%, datore paga 50% × 62 € × 3 = ~93 €. Giorni 4-10 (7 giorni): INPS 50% × 62 = 31 € × 7 = 217 €; datore integra al 100%: altri 31 € × 7 = 217 €. Totale percepito: 93 + 434 = ~527 € lordi per 10 giorni di malattia.
    Sempronio – Infortunio da scivolamento in cucina
    Sempronio, aiuto cuoco (4° livello), scivola su un pavimento bagnato e si frattura un polso. Assenza: 45 giorni. Dal giorno 4: INAIL eroga il 60% della retribuzione giornaliera media. Il CCNL prevede integrazione datoriale al 100% per infortuni. Sempronio percepisce la retribuzione piena per tutto il periodo. L’infortunio viene segnalato all’INAIL entro 2 giorni dall’evento (obbligo del datore, art. 53 D.P.R. 1124/1965).

    Domande frequenti

    Dopo quanti giorni di malattia il datore può licenziare?
    Dopo 180 giorni nell’arco di 12 mesi (comporto secco) o 270 giorni in 36 mesi (comporto per sommatoria). Il licenziamento non è automatico: richiede atto formale del datore. Il lavoratore ha diritto a comunicazione preventiva sull’avvicinamento al limite.
    I primi 3 giorni di malattia sono pagati?
    Parzialmente: il CCNL Pubblici Esercizi prevede che il datore corrisponda il 50% della retribuzione per i giorni di carenza (1°-3° giorno). L’INPS non eroga nulla in questo periodo. Dal 4° giorno scatta l’indennità INPS integrata dal datore al 100%.
    L'infortunio rientra nel comporto?
    No. L’assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computa nel periodo di comporto per malattia comune. Ha una disciplina autonoma con tutela INAIL e integrazione datoriale separata.
    Cosa sono le fasce di reperibilità?
    Le fasce orarie in cui il lavoratore in malattia deve essere presente al proprio domicilio per eventuali visite fiscali INPS: 10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali, incluso il sabato. L’assenza ingiustificata può comportare la perdita dell’indennità per quel giorno.
    Il periodo di malattia matura ferie e ROL?
    Sì. L’assenza per malattia è equiparata al servizio attivo ai fini della maturazione di ferie, ROL, scatti di anzianità e TFR. Non incide sulla maturazione della tredicesima mensilità (si computa in proporzione ai mesi lavorati inclusi quelli di malattia).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Spettacolo dal Vivo: apprendistato e contratti formativi 2024

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Spettacolo dal Vivo: apprendistato e contratti formativi

    Il settore dello spettacolo dal vivo offre percorsi di ingresso nel lavoro attraverso l’apprendistato professionalizzante (per le figure tecnico-amministrative) e la figura dell’allievo artista (per i profili artistici). Questa guida illustra le differenze, le regole retributive e gli obblighi di formazione.

    In sintesi

    Il CCNL ammette l’apprendistato professionalizzante per le figure tecnico-amministrative (D.Lgs. 81/2015), con retribuzioni indicativamente al 70-85% del minimo e obbligo di formazione. La figura dell’allievo artista è distinta: è uno scritturato con compenso ridotto, non soggetto alle norme sull’apprendistato. Al termine dell’apprendistato senza recesso, il rapporto diventa a tempo indeterminato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FEDERVIVO · AGIS · ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Tipologia apprendistato
    Professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015)
    Durata massima (legge)
    3 anni (5 anni per qualifiche artigianali specifiche)
    Norma di legge di riferimento
    D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47

    L’apprendistato professionalizzante nel settore teatrale

    Il D.Lgs. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro) disciplina tre tipologie di apprendistato. Per il settore dello spettacolo la più rilevante è quella professionalizzante (art. 44), che consente di assumere giovani (dai 15 ai 29 anni) per farli formare e acquisire una qualifica professionale mediante l’affiancamento di un tutor aziendale.

    Nel CCNL Spettacolo dal Vivo, l’apprendistato professionalizzante si applica principalmente a:

    • Tecnici di palcoscenico (macchinisti, elettricisti, fonici) in ingresso.
    • Figure amministrative e di biglietteria.
    • Personale di sala e di backstage.

    L’apprendistato non è utilizzabile per le figure artistiche (attori, danzatori, cantanti lirici, musicisti), per le quali il settore ha sviluppato figure contrattuali specifiche come l’allievo artista.

    Tabella riepilogativa – Apprendistato professionalizzante nel settore spettacolo

    Caratteristiche dell’apprendistato professionalizzante (valori indicativi CCNL settore)
    Parametro Prima metà apprendistato Seconda metà apprendistato
    Retribuzione (% del minimo qualificato) Indicativamente 70-75% Indicativamente 80-85%
    Formazione interna obbligatoria Almeno 60 ore/anno (D.Lgs. 81/2015) Almeno 60 ore/anno
    Tutor aziendale Obbligatorio (art. 42 D.Lgs. 81/2015) Obbligatorio
    Contribuzione previdenziale Agevolata (aliquote ridotte per il datore) Agevolata
    Recesso al termine Preavviso di 30 giorni (o come CCNL) Preavviso di 30 giorni

    Le percentuali retributive sono indicative. Le misure esatte sono quelle del testo contrattuale vigente e possono variare per livello di destinazione. Se al termine dell’apprendistato nessuna delle parti recede, il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.

    L’allievo artista: la via di ingresso al lavoro artistico

    Nel settore dello spettacolo dal vivo esiste una figura contrattuale specifica per i giovani artisti in formazione: l’allievo artista. Questa figura non è un apprendista nel senso tecnico del D.Lgs. 81/2015, ma un artista scritturato con compenso minimo ridotto rispetto all’artista professionista.

    Le caratteristiche principali:

    • Viene scritturato con contratto a termine per singola produzione o stagione.
    • Il compenso minimo giornaliero è inferiore a quello dell’artista professionista della stessa categoria (per gli attori allievi il compenso minimo è indicativamente nell’ordine del 60-80% di quello dell’attore scritturato con contratto continuato).
    • La qualifica di allievo artista è temporanea: dopo due stagioni nel ruolo, l’artista acquisisce normalmente la qualifica professionale piena e il diritto ai compensi minimi corrispondenti.
    • I contributi previdenziali sono versati al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS-INPS, ex-ENPALS) già dalla prima giornata di scrittura.

    Obblighi di formazione nell’apprendistato

    Il D.Lgs. 81/2015 impone per l’apprendistato professionalizzante un monte ore minimo di formazione. Il piano formativo individuale (PFI), allegato al contratto di apprendistato, definisce:

    • Le competenze da acquisire al termine dell’apprendistato (in coerenza con la qualifica di destinazione).
    • Il contenuto della formazione (tecnica, normativa sulla sicurezza, regolamento di palcoscenico, ecc.).
    • Il nominativo del tutor aziendale responsabile dell’affiancamento.

    La mancata erogazione della formazione obbligatoria è sanzionata dalla legge e può comportare la requalificazione del contratto di apprendistato come contratto a tempo indeterminato ordinario.

    Agevolazioni per il datore e incentivi

    L’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante offre al datore di lavoro significative agevolazioni:

    • Contribuzione previdenziale ridotta: il datore versa aliquote contributive inferiori rispetto al contratto ordinario, per tutta la durata dell’apprendistato.
    • Incentivi INPS: per la conferma dell’apprendista a tempo indeterminato al termine del periodo, il CCNL e la legge prevedono ulteriori agevolazioni.
    • Esclusione dal computo organico: l’apprendista non è conteggiato nell’organico dell’impresa per alcune soglie dimensionali rilevanti (es. accesso alla CIGS).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista macchinista in un teatro stabile
    Tizio (22 anni) viene assunto come apprendista macchinista in un teatro stabile con contratto di apprendistato professionalizzante di 3 anni finalizzato al livello 4b. Nella prima metà dell’apprendistato (18 mesi) riceve circa il 70-75% del minimo del livello 4b; nella seconda metà circa l’80-85%. Al termine dei 3 anni, senza recesso da nessuna delle parti, il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato al livello 4b e la retribuzione sale al 100% del minimo tabellare.
    Caia – Allieva attrice: due stagioni per diventare professionista
    Caia (21 anni, diplomata alla scuola di teatro) ottiene la sua prima scrittura come allieva attrice. Il compenso giornaliero minimo è inferiore a quello dell’attrice professionista. Dopo due stagioni consecutive come allieva, acquisisce il diritto alla qualifica di attrice professionista con il compenso minimo contrattuale pieno. I contributi FPLS-INPS maturano già dalla prima giornata di allieva.
    Sempronio – Apprendista tecnico audio: formazione obbligatoria mancante
    Sempronio è apprendista fonico in un centro di produzione. Al secondo anno, il tutor aziendale non ha erogato le ore di formazione previste dal piano formativo individuale (PFI). Sempronio lo segnala a FISTEL-CISL. Se la mancanza è accertata, il contratto può essere requalificato come rapporto a tempo indeterminato ordinario, con obbligo per il datore di pagare la differenza contributiva e retributiva retroattiva.

    Domande frequenti

    Il CCNL Spettacolo dal Vivo prevede l’apprendistato?
    Sì. Il CCNL ammette l’apprendistato professionalizzante per le figure tecnico-amministrative. L’apprendistato non si applica alle figure artistiche (attori, musicisti, danzatori), per le quali esiste la figura dell’allievo artista.
    Quanto guadagna un apprendista nel settore spettacolo?
    La retribuzione dell’apprendista è ridotta rispetto al minimo del lavoratore qualificato: indicativamente 70-75% nella prima metà del periodo e 80-85% nella seconda. Al termine dell’apprendistato, con la conferma, la retribuzione sale al 100% del livello di destinazione.
    Cosa è l’allievo artista e come si distingue dall’apprendista?
    L’allievo artista è un artista in formazione scritturato con compenso ridotto, distinto dall’apprendista. Non è soggetto alle norme del D.Lgs. 81/2015, ma a quelle specifiche del CCNL per la categoria artistica. Dopo due stagioni nel ruolo acquisisce normalmente la qualifica professionale piena.
    Qual è la durata massima dell’apprendistato professionalizzante nel settore spettacolo?
    La durata massima è di 3 anni per i profili tecnico-amministrativi standard (5 anni per qualifiche artigianali di alto livello). Il CCNL può prevedere durate inferiori in base al livello di destinazione.
    L’apprendistato può essere interrotto?
    Sì, durante l’apprendistato entrambe le parti possono recedere con preavviso (di norma 30 giorni). Al termine, senza recesso entro il preavviso, il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.