Testo dell'articoloVigente
Art. 102 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Abrogazioni
In vigore dal 03/08/2017
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4: a) la legge 11 agosto 1991, n. 266 , e la legge 7 dicembre 2000, n. 383 ; (( a-bis) l' articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2 , e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476 ; )) b) gli articoli 2 , 3 , 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438 ; c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177 ; d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»; e) l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . (1)
2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4; b) l' articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ; e) l' articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 ; f) l' articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ; g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 ; h) l' articolo 14, commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 .
3. Le disposizioni di cui all' articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 , all' articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e all' articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma
1. 4. Le disposizioni di cui all' articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266 , agli articoli 7 , 8 , 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471 , sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53.
Commento
L'articolo 102 costituisce la norma di chiusura del sistema transitorio disegnato dal Codice del Terzo Settore: esso elimina formalmente l'architettura normativa preesistente — nata tra gli anni Novanta e i Duemila — sostituendola con il regime unificato del CTS. Le abrogazioni si articolano su due livelli temporali, riflettendo la complessità del passaggio al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Le abrogazioni immediate (comma 1) riguardano le leggi quadro sul volontariato e sull'associazionismo di promozione sociale e alcune disposizioni del TUIR relative alle detrazioni e deduzioni fiscali per erogazioni liberali. In loro vece subentra il titolo X del CTS (artt. 77-89), che ridisegna l'intero sistema di agevolazioni fiscali per gli ETS: detrazioni al 30% (35% per le ODV) sulle erogazioni liberali, regime forfettario opzionale per ODV e APS, esenzione da imposte dirette per le attività di interesse generale svolte in forma non commerciale. Le abrogazioni differite (comma 2) colpiscono invece il cuore del regime ONLUS: gli artt. da 10 a 29 del D.Lgs. 460/1997 cessano di applicarsi solo quando il RUNTS diventa pienamente operativo, permettendo agli enti già iscritti di non trovarsi privi di un regime fiscale durante la migrazione. L'art. 150 TUIR, che riconosceva la non commercialità delle attività associative conformi agli statuti, viene parimenti abrogato in via differita, poiché la sua funzione è assorbita dalle nuove norme del titolo X. Questo schema di doppio binario temporale è cruciale per la pianificazione degli enti: fino all'operatività del RUNTS, le ONLUS, le ODV e le APS già iscritte nei rispettivi registri continuano ad applicare il vecchio regime, poi transitano obbligatoriamente al nuovo.
Dal punto di vista sistematico, l'art. 102 evidenzia come la riforma del Terzo Settore non sia stata una mera sostituzione formale, ma una revisione sostanziale delle politiche fiscali per il non profit: il legislatore ha scelto di mantenere la continuità operativa durante la transizione, evitando soluzioni di continuità che avrebbero penalizzato gli enti più strutturati.
Casi pratici
Caso 1: ODV che transita al RUNTS
Caso 2: ONLUS e fine del regime 460/1997
Domande frequenti
Cosa prevede l'abrogazione immediata dell'art. 102 CTS?
Il comma 1 abroga subito la legge 266/1991 sul volontariato, la legge 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale e alcune disposizioni del TUIR (artt. 100 e 15) che riconoscevano deduzioni e detrazioni fiscali per le erogazioni liberali agli enti del previgente sistema. In loro luogo si applicano direttamente le agevolazioni del titolo X del CTS.
Quando si applicano le abrogazioni differite del comma 2?
Le abrogazioni differite — tra cui la soppressione degli artt. 10-29 del D.Lgs. 460/1997 sulle ONLUS e dell'art. 150 TUIR — decorrono dall'operatività del RUNTS, ossia dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, come stabilito dall'art. 104, comma 2 del CTS.
Gli enti già iscritti come ONLUS perdono subito le agevolazioni fiscali?
No. Grazie al regime transitorio, le ONLUS, le ODV e le APS già iscritte nei rispettivi registri continuano ad applicare il vecchio regime fiscale fino all'iscrizione nel RUNTS. Solo al momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore il regime CTS diventa applicabile e quello previgente cessa.
Vedi anche