Art. 20 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale] (1)
In vigore dal 1/1/1974
[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 102, comma 2, lett. b), DLgs. 3.7.2017 n. 117, pubblicato in G.U. 2.8.2017 n. 179, S.O. n. 43. Ai sensi dell’art. 104, comma 2, DLgs. n. 117/2017, come modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), DL 17.6.2025 n. 84, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2025 n. 108, “le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.“. Testo precedente: “Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). – 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall’articolo 22; b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni [n.d.r. euro 15.493,71], relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni [n.d.r. euro 25.822,84] negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile. 3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni [n.d.r. euro 51.645,69], modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all’articolo 20. 4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all’articolo 20. 5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire [n.d.r. 1.032.913,80 euro], modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.“. In precedenza, l’articolo era stato inserito dall’art. 25, DLgs. 4.12.1997 n. 460, pubblicato in G.U. 2.1.1998 n. 1, S.O. n. 1.
In sintesi
Stato della norma: articolo abrogato
L’art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato abrogato dall’art. 102, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). L’abrogazione è entrata pienamente in vigore con la progressiva applicazione delle disposizioni del Codice agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Ai sensi dell’art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dall’art. 8, comma 1, lettera b), del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito dalla L. 30 luglio 2025, n. 108, le disposizioni del Titolo X del Codice si applicano agli enti iscritti nel RUNTS a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Contenuto originario della norma
L’art. 20-bis disciplinava le scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), categoria introdotta dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. La norma prevedeva obblighi contabili specifici a pena di decadenza dei benefici fiscali riconosciuti alle ONLUS: la redazione di scritture contabili cronologiche e sistematiche relative all’attività complessivamente svolta, la predisposizione di un documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione (da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio), con distinzione tra attività istituzionali e attività direttamente connesse, nonché la conservazione delle scritture per il periodo indicato dall’art. 22.
Regime transitorio e disciplina attuale
Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, la figura giuridica delle ONLUS è destinata ad essere superata dalla nuova categoria degli enti del Terzo settore (ETS). Gli enti già qualificati come ONLUS che si iscrivono nel RUNTS sono assoggettati alla disciplina contabile del Codice (artt. 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017), che prevede la redazione del bilancio di esercizio (o del rendiconto finanziario per gli enti sotto soglia) secondo schemi ministeriali. Le ONLUS non ancora iscritte nel RUNTS continuano ad applicare le regole contabili del D.Lgs. n. 460/1997 fino all’iscrizione o fino alla scadenza del regime transitorio.
Domande frequenti
L’art. 20-bis è ancora in vigore?
No. L’art. 20-bis è stato abrogato dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). La disciplina contabile delle ONLUS è ora assorbita dal Codice, con applicazione piena agli enti iscritti nel RUNTS a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025.
Cosa disciplinava l’art. 20-bis prima dell’abrogazione?
Disciplinava le scritture contabili delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), prevedendo obblighi di redazione di scritture cronologiche e sistematiche, nonché di un documento patrimoniale annuale, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti per questa categoria.
Quali regole contabili si applicano ora alle ONLUS?
Le ONLUS iscritte nel RUNTS applicano la disciplina contabile del D.Lgs. 117/2017 (artt. 13 e 87). Le ONLUS non ancora iscritte continuano provvisoriamente ad applicare il D.Lgs. 460/1997, in attesa del completamento della fase di transizione al nuovo sistema.
La perdita della qualifica di ONLUS comporta la decadenza dai benefici fiscali pregressi?
La norma abrogata prevedeva che gli obblighi contabili fossero condizione per il mantenimento dei benefici fiscali ONLUS. Le ONLUS che non si iscrivono nel RUNTS entro il termine di transizione perdono la qualifica e i relativi benefici fiscali, indipendentemente dalla regolarità delle scritture contabili tenute in precedenza.