Art. 20 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Scritture contabili degli enti non commerciali
In vigore dal 1/1/1974
1. Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 20 bis-22 18 all’imposta sul reddito della persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. 2. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108 [143], comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109- bis [145] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni [n.d.r. euro 15.493,71], relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni [n.d.r. euro 25.822,84] negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In sintesi
Ambito soggettivo: gli enti non commerciali
L’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 estende agli enti non commerciali le disposizioni sulle scritture contabili previste dagli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 dello stesso decreto, limitatamente alle attività commerciali eventualmente esercitate. I soggetti cui si riferisce la norma sono gli enti soggetti all’IRES (già IRPEG) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali: associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, enti ecclesiastici, enti di previdenza e assistenza, comitati, condomini e ogni altra forma di organizzazione collettiva senza scopo di lucro.
Il principio cardine dell’art. 20 è quello della separazione contabile: l’ente non commerciale che svolge anche attività di impresa deve tenere, per tale parte della propria attività, le stesse scritture contabili delle imprese commerciali. L’obbligo riguarda solo la componente commerciale e non l’intera attività istituzionale, che può essere documentata con scritture proprie della natura dell’ente (rendiconto finanziario, bilancio associativo, ecc.).
Obbligo di rendiconto per le raccolte pubbliche di fondi
Il comma 2 dell’art. 20 introduce un obbligo autonomo e specifico per gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi ai sensi dell’art. 143, comma 2-bis, lettera a), del TUIR (già art. 108, comma 2-bis). Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, questi enti devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto.
Tale rendiconto deve essere tenuto e conservato secondo le modalità di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 e deve evidenziare, anche mediante una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. La finalità è quella di garantire la trasparenza nell’utilizzo delle somme raccolte presso il pubblico, consentendo ai donatori e all’Amministrazione finanziaria di verificare che le raccolte siano state effettuate per le finalità dichiarate e che le relative somme siano state effettivamente destinate allo scopo indicato.
Regime semplificato per gli enti forfetari minori
Il comma 3 prevede una semplificazione per gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell’art. 145 del TUIR (già art. 109-bis) che abbiano conseguito nell’anno precedente ricavi non superiori a 15.493,71 euro per le prestazioni di servizi e a 25.822,84 euro negli altri casi. Tali enti assolvono gli obblighi contabili mediante le disposizioni semplificate di cui all’art. 18, secondo le modalità previste dall’art. 3, comma 166, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Va rilevato che le soglie indicate nel comma 3 non sono state aggiornate rispetto alla conversione originaria in euro delle vecchie lire (30 milioni di lire e 50 milioni di lire), per cui nella pratica sono applicabili solo agli enti di dimensioni molto ridotte. Gli enti non commerciali forfetari con ricavi superiori a tali soglie applicano le regole contabili ordinarie previste dall’art. 20, comma 1.
Coordinamento con il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ha introdotto, per gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), un sistema contabile specifico disciplinato dagli artt. 13 e 87 del medesimo decreto. Le disposizioni dell’art. 20 del D.P.R. n. 600/1973 continuano ad applicarsi agli enti non commerciali che non sono iscritti nel RUNTS o che non rientrano nella definizione di ente del Terzo settore (ETS). Per gli enti del Terzo settore, la normativa del Codice prevale su quella del D.P.R. n. 600/1973, fermo restando il coordinamento con le norme fiscali generali.
Domande frequenti
Un’associazione che svolge anche attività commerciale deve tenere la contabilità d'impresa?
Sì, ma solo per la parte commerciale. In base all’art. 20 del D.P.R. n. 600/1973, l’ente non commerciale deve applicare le stesse regole contabili delle imprese (artt. 14-18) limitatamente all’attività commerciale eventualmente esercitata. L’attività istituzionale può essere documentata con scritture proprie della natura dell’ente.
Quando un ente non commerciale deve redigere il rendiconto separato per le raccolte fondi?
Ogni volta che effettua raccolte pubbliche di fondi ai sensi dell’art. 143, comma 2-bis, lettera a), del TUIR. Il rendiconto deve essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e deve evidenziare le entrate e le spese per ciascuna campagna o celebrazione, in modo chiaro e trasparente.
Quali obblighi contabili ha un ente non commerciale in regime forfetario con ricavi minimi?
Gli enti in regime forfetario (art. 145 TUIR) con ricavi non superiori a 15.493,71 euro per i servizi o 25.822,84 euro per le altre attività possono assolvere gli obblighi contabili con le regole semplificate dell’art. 18, analoghe a quelle delle imprese minori. Per ricavi superiori si applicano le regole ordinarie.
Le associazioni iscritte nel RUNTS seguono le regole dell’art. 20?
No. Gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS sono disciplinati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), che prevede un sistema contabile proprio negli artt. 13 e 87. L’art. 20 del D.P.R. n. 600/1973 si applica agli enti non commerciali che non rientrano in quella categoria.