Testo dell'articoloVigente
Art. 103 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Disposizioni finanziarie
In vigore dal 03/08/2017
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a 166,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Note all'art. 103: – Si riporta l' art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)): «Art.
1. –
187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».
Commento
L'articolo 103 svolge una funzione essenziale nell'architettura del CTS: assicura la compatibilità finanziaria della riforma con i vincoli di bilancio pubblico, garantendo che l'introduzione di un sistema articolato di agevolazioni fiscali per gli ETS non generi scoperture a carico dell'erario. La disposizione si inserisce nel solco dei principi costituzionali di copertura finanziaria delle leggi di spesa (art. 81 Cost.) e del coordinamento della finanza pubblica.
Gli oneri quantificati al comma 1 riguardano in particolare le agevolazioni fiscali del titolo X — detrazioni e deduzioni sulle erogazioni liberali, regime forfettario delle ODV e APS, esenzioni per le attività di interesse generale — nonché i costi di funzionamento dei CSV (centri di servizio per il volontariato) e le misure transitorie. L'incremento progressivo degli oneri (da 40 milioni nel 2017 a 163 milioni nel 2018 fino a 166,1 milioni a regime) riflette la gradualità dell'entrata in vigore del nuovo sistema fiscale, legata all'operatività del RUNTS. La copertura tramite riduzione dello stanziamento della legge 190/2014 è coerente con la natura della riforma: le risorse erano già state accantonate proprio per finanziare la modernizzazione del Terzo Settore. Il principio di invarianza finanziaria sancito dal comma 3 — applicabile a tutte le disposizioni non incluse nel comma 1 — è una clausola di salvaguardia standard che impone alle pubbliche amministrazioni di assorbire i nuovi adempimenti senza richiedere risorse aggiuntive.
Sul piano pratico, l'art. 103 incide indirettamente sulla tempistica di attuazione di alcune norme del CTS: la gradualità degli stanziamenti ha condizionato il ritmo di attivazione del RUNTS e dei relativi servizi, contribuendo a spiegare i ritardi registrati nell'operatività del sistema rispetto alle previsioni originarie del 2017.
Casi pratici
Caso 1: CSV e finanziamento pubblico
Caso 2: Ente pubblico e adempimenti CTS a costo zero
Domande frequenti
Quali disposizioni del CTS generano oneri coperti dall'art. 103?
Il comma 1 individua gli artt. 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96 e 101 del CTS, che riguardano principalmente le agevolazioni fiscali per gli ETS, il regime forfettario di ODV e APS, le disposizioni sui centri di servizio per il volontariato e le misure transitorie. Gli oneri stimati sono 40 milioni nel 2017, 163 milioni nel 2018 e 166,1 milioni annui dal 2019.
Come è finanziata la riforma del Terzo Settore?
La copertura è assicurata attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 187, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), che aveva già stanziato 190 milioni annui per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e del servizio civile universale.
Cosa significa il principio di invarianza finanziaria del comma 3?
Le disposizioni del CTS non comprese nel comma 1 non devono generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni devono attuare le relative norme utilizzando esclusivamente le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza poter richiedere stanziamenti aggiuntivi.
Vedi anche