Testo dell'articoloVigente
Art. 100 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Clausola di salvaguardia per le Province autonome
In vigore dal 03/08/2017
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall' articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . Note all'art. 100: – La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 . – Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 , si veda nelle note all'art. 82.
Commento
L'art. 100 CTS riproduce lo schema classico delle clausole di salvaguardia presenti in tutti i decreti legislativi che incidono su materie di competenza concorrente o esclusiva regionale. Il Terzo settore è materia che tocca l'organizzazione del volontariato, la promozione sociale, i servizi sociali, ambiti in cui le Regioni a statuto speciale e le Province autonome vantano competenze primarie o esclusive ai sensi dei rispettivi statuti. La clausola evita che l'applicazione indifferenziata del CTS possa ledere queste competenze costituzionalmente garantite.
La previsione specifica per la Provincia autonoma di Bolzano — unica citata nominativamente nell'art. 100 — riflette la particolare complessità del contesto altoatesino: la tutela della minoranza linguistica tedesca (e ladina) prevista dall'art. 6 Cost. e dallo Statuto di autonomia impone che anche la disciplina del Terzo settore tenga conto delle specificità linguistiche e culturali del territorio. La Provincia può dunque istituire un proprio registro e definire procedure di vigilanza autonome, purché rispettino i principi degli artt. 99 e 100 dello Statuto di autonomia di Bolzano.
Sul piano sistematico, la clausola di salvaguardia non significa esenzione dal CTS: gli enti del Terzo settore operanti nelle Regioni speciali e nelle Province autonome rimangono soggetti alle disposizioni del codice, ma la loro applicazione deve essere mediata dal rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione. In caso di conflitto, la competenza regionale o provinciale speciale prevale sulla norma statale ordinaria del CTS.
Casi pratici
Caso 1: Iscrizione al RUNTS di un'associazione di volontariato in Alto Adige
Caso 2: Conflitto tra norma CTS e competenza esclusiva regionale
Domande frequenti
Il CTS si applica integralmente nelle Province autonome di Trento e Bolzano?
Le disposizioni del CTS si applicano nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. In caso di conflitto tra una norma del CTS e una competenza statutaria, prevale la norma statutaria. La Provincia autonoma di Bolzano ha inoltre competenza specifica per disciplinare autonomamente il proprio registro del Terzo settore e le funzioni di vigilanza.
Perché l'art. 100 cita esplicitamente la Provincia autonoma di Bolzano?
La citazione esplicita dipende dalla tutela delle minoranze linguistiche prevista dall'art. 6 della Costituzione e dagli artt. 99 e 100 dello Statuto di autonomia (D.P.R. 670/1972). La Provincia di Bolzano deve disciplinare il registro del Terzo settore e le funzioni di vigilanza nel rispetto di questi principi, garantendo l'adeguato riconoscimento delle specificità linguistiche e culturali della comunità tedesca e ladina.
Gli ETS delle Regioni a statuto speciale hanno obblighi diversi rispetto agli altri?
Gli ETS delle Regioni a statuto speciale rimangono soggetti alle disposizioni del CTS, ma la loro applicazione deve essere compatibile con gli statuti regionali speciali e le norme di attuazione. Le Regioni speciali possono adattare le modalità attuative del CTS alle proprie competenze. Non si tratta di esenzione, ma di adattamento dell'applicazione alle specificità costituzionalmente tutelate.
Vedi anche