Autore: Andrea Marton

  • Cognizione del giudice: casi pratici art. 2 c.p.p.

    L’art. 2 c.p.p. stabilisce che il giudice penale risolve ogni questione rilevante per la decisione, anche se appartiene a un altro ramo del diritto, ferma restando l’assenza di effetti vincolanti al di fuori del procedimento. Questo principio di cognizione piena ha ricadute operative concrete ogni volta che nel processo penale emerge una questione pregiudiziale di natura civile, amministrativa o familiare. I casi che seguono illustrano le situazioni più frequenti in cui parti e operatori si confrontano con questa norma.

    Quadro normativo

    L’art. 2 c.p.p. si colloca nel Titolo I del Libro I, dedicato alla giurisdizione penale. Il primo comma fissa la regola generale: il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che la legge disponga diversamente – come avviene, ad esempio, nell’art. 3 c.p.p. che prevede la sospensione quando la questione pregiudiziale civile o amministrativa è già oggetto di un processo pendente e la sua definizione sia necessaria. Il secondo comma introduce il limite simmetrico: la decisione resa in via incidentale non produce effetti di giudicato al di fuori del procedimento penale, neppure se pronunciata da un giudice ordinariamente competente per quella materia. Ne deriva un sistema bilanciato: piena cognizione interna al processo penale, ma impermeabilità verso gli altri ordini giurisdizionali.

    Ambito di applicazione

    La disposizione si attiva ogni volta che il giudice penale non può decidere il merito dell’imputazione senza prima risolvere una questione eterogenea. Le fattispecie più ricorrenti riguardano: (a) questioni di stato civile e famiglia – paternità, filiazione, matrimonio – che emergono in reati contro la famiglia o in cause di falsa attestazione; (b) questioni di diritto reale – proprietà, possesso, usufrutto – rilevanti nei reati contro il patrimonio; (c) questioni di legittimità di atti amministrativi – concessioni, autorizzazioni, deliberazioni – necessarie per qualificare il fatto come reato (si pensi all’abuso d’ufficio o ai reati edilizi); (d) questioni di imputabilità e capacità quando ancora controverse nei profili civilistici. In tutti questi casi il giudice decide incidentalmente, senza attendere la definizione della questione in altra sede.

    Profili operativi

    La parte – imputato, persona offesa o parte civile – non deve presentare una specifica istanza perché il giudice eserciti il potere di cui all’art. 2 comma 1: è un potere-dovere rilevabile d’ufficio. È invece essenziale produrre in giudizio i documenti idonei a risolvere la questione incidentale. Chi vuole un accertamento stabile con effetto di giudicato dovrà promuovere o proseguire un’autonoma azione nella sede competente: il giudicato penale incidentale non lo fornisce.

    Caso 1: Controversia sulla proprietà in un processo per furto

    Scenario. Tizio è imputato di furto aggravato per aver prelevato alcune attrezzature da un capannone. La difesa eccepisce che Tizio era comproprietario dei beni in forza di un contratto di società di fatto mai sciolto, circostanza che escluderebbe l’altruità della cosa e quindi il reato.

    Come si legge l’art. 2 c.p.p. Il giudice penale non può sospendere il processo in attesa di una sentenza civile sulla comproprietà: l’art. 3 c.p.p. consente la sospensione solo per questioni di stato e capacità della persona. Ai sensi dell’art. 2 comma 1, il tribunale risolve incidentalmente la questione di diritto reale, valutando i documenti prodotti. Se ritiene dimostrata la comproprietà, dichiarerà Tizio non punibile per insussistenza del fatto; in caso contrario, procederà alla condanna. La decisione incidentale sulla comproprietà non avrà efficacia in eventuali giudizi civili successivi.

    • Produrre tutti i documenti che attestano la società di fatto: corrispondenza, estratti conto, contratti, dichiarazioni dei redditi.
    • Richiedere l’esame di testimoni che confermino la condivisione degli utili e della gestione.
    • Valutare se avviare parallelamente un’azione civile per far accertare la comproprietà con effetto di giudicato stabile.
    • Segnalare al giudice che la questione incidentale è essenziale per la qualificazione del fatto.

    Caso 2: Validità di un’autorizzazione amministrativa e reato edilizio

    Scenario. Sempronio è imputato di costruzione abusiva ai sensi del D.P.R. 380/2001. La difesa sostiene che il permesso di costruire era valido e che il Comune lo aveva illegittimamente annullato in autotutela, rendendo così illegittima anche la contestazione penale. Il TAR non ha ancora deciso sul ricorso presentato contro l’annullamento.

    Come si legge l’art. 2 c.p.p. Il giudice penale non è vincolato all’esito del giudizio amministrativo pendente: salvo che l’art. 3 c.p.p. imponga la sospensione (qui non applicabile perché la questione non è di stato), può e deve risolvere incidentalmente se l’autorizzazione fosse ab origine valida o meno. Se ritiene l’annullamento legittimo, il fatto resta abusivo; se ritiene l’annullamento illegittimo, potrebbe escludere l’elemento oggettivo del reato. In ogni caso, la valutazione incidentale del giudice penale non vincola il TAR.

    • Depositare il permesso di costruire originale, i titoli progettuali e tutta la documentazione del procedimento di autotutela.
    • Produrre la copia del ricorso al TAR e degli atti istruttori già formati.
    • Chiedere l’acquisizione dei verbali del Comune tramite richiesta ex art. 234 c.p.p.
    • Valutare se l’eventuale annullamento del TAR, sopravvenuto durante il giudizio penale, costituisca elemento nuovo da portare all’attenzione del giudice.

    Caso 3: Questione di filiazione in un processo per reati contro la famiglia

    Scenario. Caio è imputato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) per non aver corrisposto il mantenimento al figlio minore. La difesa contesta la paternità e afferma che il riconoscimento di filiazione sia stato frutto di un errore, invitando il giudice a sospendere il processo in attesa dell’esito del giudizio civile di disconoscimento.

    Come si legge l’art. 2 c.p.p. Qui si applica l’eccezione prevista dalla legge: l’art. 3 c.p.p. impone al giudice penale di sospendere il processo quando la controversia sullo stato di famiglia è già pendente davanti al giudice civile e la sua definizione è necessaria per decidere. Se il giudizio civile di disconoscimento non è ancora pendente, il giudice penale applica invece l’art. 2 comma 1 e risolve incidentalmente la questione, senza però creare cosa giudicata sullo stato di filiazione.

    • Verificare se un giudizio civile di disconoscimento sia già stato iscritto e produrne prova documentale.
    • In caso affermativo, depositare istanza formale di sospensione ex art. 3 c.p.p. con indicazione del numero di RG del giudizio civile.
    • In caso negativo, produrre tutti gli elementi documentali (test genetici, corrispondenza, atti dell’anagrafe) per supportare la tesi in via incidentale davanti al giudice penale.
    • Tener presente che la sospensione non è automatica: il giudice la dispone solo se la questione è ritenuta seria e necessaria.

    Caso 4: Imputabilità e procedimenti civili di interdizione

    Scenario. Mevia è imputata di truffa. Durante il dibattimento emerge che la persona offesa, Filano, è stata interdetta giudizialmente in un procedimento civile concluso dopo i fatti di reato. La difesa sostiene che l’interdizione dimostri l’incapacità di intendere e volere di Filano al momento del fatto, con riflessi sulla configurabilità della truffa per difficoltà a provare l’induzione in errore di una persona priva di discernimento.

    Come si legge l’art. 2 c.p.p. Il giudice penale non è vincolato al decreto di interdizione: la declaratoria civile di incapacità non ha effetti automatici nel processo penale in senso positivo né negativo. Applica l’art. 2 comma 1 e valuta autonomamente quale fosse lo stato psichico della persona offesa al momento del fatto. Il decreto di interdizione è un documento rilevante, non decisivo.

    • Richiedere l’acquisizione del decreto di interdizione e della documentazione clinica allegata al procedimento civile.
    • Formulare richiesta di perizia psichiatrica ex art. 220 c.p.p. per accertare la capacità della persona offesa al momento del fatto.
    • Distinguere la questione dell’incapacità di Filano (rilevante per l’elemento oggettivo del reato) da quella della capacità di Mevia (rilevante per l’imputabilità dell’imputata).
    • Ricordare che la perizia disposta dal giudice penale non fa stato nel giudizio civile eventualmente riaperto per la revisione dell’interdizione.

    Caso 5: Deliberazione societaria contestata e reato di abuso d’ufficio

    Scenario. Un dirigente comunale, Tizio, è imputato di abuso d’ufficio per aver favorito l’aggiudicazione di un appalto a una società controllata da un suo familiare. La difesa sostiene che la deliberazione di aggiudicazione fosse perfettamente conforme al bando e che il TAR, investito del ricorso da un concorrente escluso, non abbia ancora deciso.

    Come si legge l’art. 2 c.p.p. Il giudice penale non attende la pronuncia del TAR. Ai sensi dell’art. 2 comma 1, valuta incidentalmente la regolarità della procedura e la sussistenza del vantaggio indebito. Se il TAR annulla successivamente la deliberazione, la parte potrà farlo valere nelle impugnazioni; la pendenza del giudizio amministrativo non sospende il processo penale.

    • Produrre il bando integrale, i verbali di gara, le offerte pervenute e la documentazione della procedura comparativa.
    • Depositare l’eventuale ricorso al TAR e gli atti istruttori già formati in sede amministrativa.
    • Richiedere l’esame di testi tra i componenti della commissione di gara.
    • Monitorare la pronuncia del TAR: se sopravviene prima della sentenza penale di primo grado, valutare se depositarla come documento ex art. 234 c.p.p.

    Quando intervenire

    La parte deve attivarsi non appena emerge una questione eterogenea che potrebbe influenzare l’esito del processo. In fase di indagini preliminari è utile segnalarla al pubblico ministero. In udienza preliminare e in dibattimento è essenziale produrre i documenti pertinenti e formulare le richieste istruttorie nei termini. Chi vuole un accertamento con effetti di giudicato stabili deve promuovere un’azione autonoma nella sede competente, senza contare sull’accertamento incidentale penale.

    Norme e fonti

    • Art. 2 c.p.p. – Cognizione del giudice
    • Art. 3 c.p.p. – Questioni pregiudiziali e sospensione del procedimento
    • Artt. 8-16 c.p.p. – Competenza per territorio e connessione
    • Art. 234 c.p.p. – Documenti acquisibili in dibattimento
    • Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare
    • Art. 323 c.p. – Abuso d’ufficio
    • D.P.R. 380/2001, art. 44 – Sanzioni penali in materia edilizia
    • Artt. 102-113 Cost. – Indipendenza e autonomia della giurisdizione
    • Artt. 115-130 c.p.c. – Cosa giudicata civile (non estensibile al processo penale per effetto dell’art. 2 comma 2 c.p.p.)

    Domande frequenti

    Il giudice penale può ignorare una sentenza civile già passata in giudicato sulla stessa questione?

    In linea di principio sì, salvo le ipotesi in cui la legge attribuisce efficacia di giudicato alla pronuncia civile nel processo penale (artt. 652 e 654 c.p.p.). Al di fuori di tali ipotesi tassative, il giudice penale valuta autonomamente la questione anche se già decisa in sede civile; la sentenza civile passata in giudicato è un documento rilevante ma non vincolante.

    Se il giudice penale decide incidentalmente una questione di proprietà, posso usare quella decisione in un futuro giudizio civile?

    No. L’art. 2 comma 2 c.p.p. chiarisce espressamente che la decisione incidentale del giudice penale non ha efficacia di giudicato al di fuori del procedimento penale. Per ottenere un accertamento della proprietà che faccia stato nel giudizio civile è necessario promuovere un’autonoma azione civile nelle forme ordinarie.

    Quando il giudice è obbligato a sospendere il processo invece di decidere incidentalmente?

    La sospensione è obbligatoria solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Il principale è l’art. 3 c.p.p.: se la definizione di una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza è necessaria e un giudizio civile è già pendente su di essa, il giudice penale sospende il processo e attende la pronuncia civile. Al di fuori di tali ipotesi, la sospensione non è prevista e il giudice decide incidentalmente.

    La parte può chiedere al giudice penale di non decidere incidentalmente e di attendere l’esito di un giudizio parallelo?

    Al di fuori delle ipotesi di sospensione obbligatoria, la parte non ha diritto di imporre al giudice penale di attendere. Può formulare istanza motivata, ma il giudice mantiene il potere-dovere di decidere ogni questione rilevante ai sensi dell’art. 2 comma 1. Eventuali sopravvenienze nel giudizio parallelo potranno essere valorizzate nelle impugnazioni o, in casi estremi, in sede di revisione.

  • Art. 29 D.Lgs. 198/2006 – Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera

    Art. 29 D.Lgs. 198/2006 – Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera ( legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 304 Cod. Amb. – azione di prevenzione

    Art. 304 Cod. Amb. – azione di prevenzione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.

    2. L’operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare . Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l’operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma

    1. Se l’operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l’autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.

    3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , in qualsiasi momento, ha facoltà di: a) chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente; b) ordinare all’operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire; c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.

    4. Se l’operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o se esso non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall’effettuato pagamento.

  • Art. 62 sexies CAD – Anagrafe nazionale digitale della gente di mare – AN…

    Art. 62 sexies D.Lgs. 82/2005 CAD – Anagrafe nazionale digitale della gente di mare – ANGEMAR

    In vigore dal 01/01/2006

    1. È istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), finalizzata alla gestione unitaria, digitale e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo. L'ANGEMAR, al raggiungimento della piena operatività, sostituisce le anagrafi, ((i registri e gli archivi)) previsti a legislazione vigente, ivi ((compresi quelli previsti dal)) codice della navigazione , di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , ((dal regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e ((dal regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231 .

    2. L'ANGEMAR è integrata con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli ((uffici)) d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonché dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per il tramite dei servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter, è costantemente aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'anagrafe di cui all'articolo 62 (ANPR), con le anagrafi di cui all'articolo 62-quater (ANIST) e all'articolo 62-quinquies (ANIS), con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) nonché, per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le ((basi di dati)) detenute da altre amministrazioni.

    3. Entro centottanta giorni dalla piena operatività dell'ANGEMAR, il libretto di navigazione di cui all' articolo 122 del codice della navigazione ((,)) di cui al regio decreto n. 327 del 1942 , è rilasciato sulla base delle informazioni contenute nell'ANGEMAR ed è reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo

    64-quater. Il libretto di navigazione, dotato di microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare e di quelle definite dai decreti di cui al comma 4, è carta valore ai sensi dell' articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e la sua produzione e fornitura sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla società di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 559 del 1966 .

    4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove nominata, sono definiti: a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonché le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ; b) le caratteristiche del libretto di navigazione di cui all' articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942 , rilasciato ai sensi del comma 3, nonché le modalità di verifica e consultazione dello stesso.

    5. Nelle more della piena operatività, ((l'ANGEMAR)) mette a disposizione un servizio informatico provvisorio per l'inserimento ((dei dati e delle informazioni essenziali da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati)) , secondo le modalità definite con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati e le informazioni di cui al primo periodo confluiscono nell'ANGEMAR e sono oggetto di successiva validazione secondo le modalità stabilite dai decreti di cui al comma 4.

  • Art. 120 D.Lgs. 174/2016 – Procedimento del regolamento di competenza

    Art. 120 D.Lgs. 174/2016 – Procedimento del regolamento di competenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’ordinanza che propone d’ufficio il regolamento di competenza territoriale dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla segreteria delle sezioni riunite ed è comunicata alle parti costituite che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria delle sezioni riunite memorie e documenti.

    2. Il ricorso per regolamento di competenza concernente l’ordinanza di sospensione del giudizio deve essere notificato, a cura della parte che lo propone, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che ha sospeso il processo.

    3. La parte che propone l’istanza, nei venti giorni successivi alla notificazione, che nel caso di pluralità di parti decorre dall’ultima notificazione, provvede al deposito del ricorso.

    4. La segreteria della sezione giurisdizionale davanti alla quale pende il processo sospeso trasmette il relativo fascicolo alla segreteria delle sezioni riunite.

    5. Il presidente, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito, fissa la data dell’udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.

    6. Il decreto di fissazione dell’udienza di discussione è comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.

  • Art. 18 D.Lgs. 504/1995 – Poteri e controlli

    Art. 18 D.Lgs. 504/1995 – Poteri e controlli

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. L’amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, e presso i destinatari registrati nonché presso gli altri impianti soggetti a denuncia, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del destinatario registrato ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia, l’attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l’installazione di strumenti di misura. Presso i depositi fiscali possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l’effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici. 1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all’attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1 è effettuata permanentemente da parte del personale dell’Amministrazione finanziaria che si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.

    2. I funzionari dell’amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all’ art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell’accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi di cui al presente testo unico; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.

    3. Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all’acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono: a) invitare il responsabile d’imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all’attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione; b) richiedere, previa autorizzazione del comandante regionale, ad aziende ed istituti di credito o all’amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall’ art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell’accertamento in altri settori impositivi; c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali; d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.

    4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l’amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze.

    5. L’Amministrazione finanziaria può effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l’osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

    6. Il personale dell’amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all’art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: ferie, permessi e ROL

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    Ferie, ROL ed ex festività costituiscono il pacchetto di riposi retribuiti garantiti dal CCNL. Conoscere le regole su fruizione, scadenza e monetizzazione è fondamentale sia per il lavoratore sia per il datore.

    In sintesi

    Il CCNL Alimentari Panificazione Artigianato prevede 173 ore annue di ferie (circa 22 giorni su 5 gg lavorativi), 16 ore di ROL annue e 4 giornate di ex festività. Dal 2027 le ROL saliranno di 4 ore. I turnisti hanno 8 ore aggiuntive di riduzione dal giugno 2024. Le ferie devono essere godute in via continuativa, salvo diverso accordo tra le parti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Rinnovo
    6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Ferie annue
    173 ore (sia operai sia impiegati)

    Tabella riepilogativa: ferie, ROL ed ex festività

    Istituti di riduzione orario – CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
    Istituto Quantità Scadenza fruizione Note
    Ferie annue 173 ore Di regola entro l’anno, in via continuativa Sia operai sia impiegati; maturazione proporzionale
    ROL (riduzione orario) 16 ore/anno Impiegati: entro 31/3 anno successivo; residui liquidati ad aprile Dal 1.1.2027: +4 ore per tutti
    Ex festività 4 giornate/anno Entro il 31 dicembre Fruizione individuale o collettiva
    Riduzione aggiuntiva turnisti +8 ore/anno Dal 1° giugno 2024 Solo per lavoratori turnisti
    Permesso asilo nido Fino a 8 ore/anno Proporzionale alle esigenze Madre o padre alternativo; frazionabile; dal rinnovo 2024
    Congedo matrimoniale 15 giorni calendario Consecutivi; richiesta con 6 gg preavviso Con retribuzione normale di fatto

    Le ferie: monte ore e fruizione

    Il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato stabilisce che tutti i lavoratori (operai e impiegati, a prescindere dal livello) hanno diritto a 173 ore annue di ferie retribuite. In termini di giorni, considerando un divisore orario di 173 ore mensili e una settimana lavorativa di 5 giorni da 8 ore (40 ore settimanali), 173 ore corrispondono a circa 21,6 giornate lavorative, approssimabili a 22 giorni.

    Le ferie sono concesse in via continuativa, salvo diverso accordo tra le parti. Il datore di lavoro, nel fissare le ferie, deve tener conto delle esigenze dell’azienda e degli interessi del lavoratore. Il diritto alle ferie non è sostituibile con indennità durante il rapporto di lavoro (art. 36 Costituzione, D.Lgs. n. 66/2003).

    Le ferie maturano proporzionalmente all’anzianità di servizio: per ogni mese intero di lavoro (o frazioni superiori a 15 giorni) il lavoratore matura 173/12 ≅ 14,4 ore di ferie.

    ROL: riduzione dell’orario di lavoro

    Le ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie, destinati a compensare la flessibilità dell’orario e a ridurre gradualmente l’orario contrattuale. Il CCNL prevede:

    • 16 ore annue per tutti i lavoratori (giornalieri, turnisti 2×5, turnisti 2×6);
    • +8 ore aggiuntive per i soli lavoratori turnisti, dal 1° giugno 2024;
    • +4 ore per tutti i lavoratori dal 1° gennaio 2027 (previste dal rinnovo 2024).

    Per il personale impiegatizio, le ROL maturate dal 1° gennaio 2024 devono essere fruite entro l’anno. Quelle non godute possono essere usufruiti entro il 31 marzo dell’anno successivo. I permessi residui al 31 marzo vengono liquidati in denaro con la retribuzione di aprile, alla retribuzione in vigore al 31 dicembre dell’anno di maturazione. Per gli operai le modalità possono essere definite dalla contrattazione collettiva regionale o da accordi aziendali.

    Ex festività e festivita nazionali

    Oltre alle ferie e alle ROL, il CCNL riconosce 4 giornate di permessi retribuiti in sostituzione delle ex festività soppresse (quelle abolite dalla legge nel corso degli anni). Queste giornate devono essere fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno, individualmente o collettivamente (es. durante la chiusura estiva del laboratorio).

    Le festività nazionali e religiose tuttora vigenti (Capodanno, Epifania, Pasqua, ecc.) sono retribuite come giornate ordinarie. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con una festività nazionale o una domenica, la sostituzione con un’altra giornata è concordata nell’ambito dell’impresa. La festività civile del 4 novembre è retribuita come domenica.

    Permessi speciali e congedo matrimoniale

    Il CCNL prevede alcune ulteriori fattispecie di assenza retribuita:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario, da fruire consecutivamente, con la normale retribuzione di fatto mensile. La richiesta va presentata di norma almeno 6 giorni prima;
    • Permesso asilo nido (novità rinnovo 2024): fino a 8 ore annue frazionabili per l’inserimento del figlio/a all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia, concesse alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre;
    • Congedo per assistenza intergenerazionale (Parte II del CCNL, imprese non artigiane fino a 15 dip.): 3 mezze giornate retribuite all’anno per assistenza a genitori anziani (75 anni o più) in caso di ricovero, dimissioni o visite mediche specialistiche.

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere, ferie nel mese di agosto
    Tizio lavora a tempo pieno in un panificio artigianale. Nel corso dell’anno ha maturato 173 ore di ferie. Il titolare chiude il laboratorio per 2 settimane ad agosto: sono 10 giorni lavorativi × 8 ore = 80 ore. Tizio ne usufruisce senza problemi. Le restanti 93 ore di ferie possono essere godute in periodi concordati durante l’anno. Se a fine rapporto restassero ferie non godute, queste verrebbero liquidate in denaro.
    Caia – Impiegata contabile, ROL non godute
    Caia è un’impiegata di livello 2° in un pastificio artigianale. Ha maturato 16 ore di ROL nel 2025 ma non le ha fruite. Entro il 31 marzo 2026 deve ancora usufruire di quelle 16 ore. Se non lo fa entro tale data, il datore è obbligato a liquidarle con il cedolino di aprile 2026 alla retribuzione in vigore al 31 dicembre 2025. Non è possibile «perdere» le ROL senza compensazione.
    Sempronio – Operaio assunto in corso d’anno, ferie proporzionali
    Sempronio viene assunto il 1° luglio. Lavorerà 6 mesi (luglio-dicembre). Le ferie maturate sono proporzionali: 173 ore × 6/12 = 86,5 ore (arrotondabili a 87 ore). Se usufruisce di alcune ferie durante l’anno, le ore residue vengono liquidate alla cessazione o godute l’anno successivo secondo accordo con il datore.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
    Tutti i lavoratori hanno diritto a 173 ore annue di ferie. Distribuendo l’orario su 5 giorni lavorativi (8 ore/giorno), corrispondono a circa 21-22 giorni lavorativi. Su 6 giorni (6h40min) corrispondono a circa 26 giorni.
    Quando maturano le ferie nel CCNL Artigianato Alimentare?
    Le ferie maturano proporzionalmente all’anzianità di servizio nell’anno. Per chi lavora l’intero anno solare matura 173 ore. Per chi viene assunto o lascia nel corso dell’anno, le ferie si calcolano in proporzione ai mesi (o frazioni superiori a 15 giorni) di servizio.
    Le ferie non godute possono essere monetizzate?
    In linea generale no: la legge (D.Lgs. n. 66/2003) prevede che le ferie non possano essere monetizzate durante il rapporto di lavoro. Le ROL impiegatizie non godute entro il 31 marzo dell’anno successivo vengono liquidate con il cedolino di aprile. Alla cessazione del rapporto, le ferie residue vengono sempre indennizzate.
    Cosa sono le ex festività nel CCNL Artigianato Alimentare?
    Sono 4 giornate di permessi retribuiti che sostituiscono alcune festività soppresse dalla legge. Devono essere fruite individualmente o collettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno.
    I permessi per inserimento all’asilo nido sono previsti?
    Sì. Il rinnovo del 2024 ha introdotto un permesso retribuito fino a 8 ore annue frazionabili per agevolare l’inserimento del figlio/a all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia, concesso alla madre lavoratrice o in alternativa al padre lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Polizza decennale acquirenti: casi pratici art. 386 CCII

    L’art. 386 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha riformato in profondità le tutele dell’acquirente di immobile da costruire, incidendo sul d.lgs. 122/2005. In questa raccolta di casi pratici sull’art. 386 CCII si esaminano le situazioni concrete più frequenti: dalla nullità relativa per mancata consegna della polizza al ruolo del notaio, dall’escussione della fideiussione fino all’inadempimento del costruttore. Per il testo integrale dell’articolo e il commento sistematico si rinvia alla scheda Articolo 386 CCII su leggeinchiaro.it.

    Quadro normativo

    L’art. 386 CCII modifica l’art. 4 del d.lgs. 122/2005, che obbliga il costruttore a consegnare all’acquirente, contestualmente al rogito, una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma a copertura dei danni da rovina o gravi difetti costruttivi ex art. 1669 c.c. La novella rafforza quell’obbligo su tre fronti: introduce la nullità relativa del contratto in caso di mancata consegna; delega a un decreto interministeriale la fissazione di un modello standard per la polizza; coordina l’inadempimento con il meccanismo di escussione della fideiussione ex art. 3 d.lgs. 122/2005. L’obiettivo è garantire all’acquirente una tutela effettiva e non meramente formale contro il rischio di crisi del costruttore.

    Ambito di applicazione

    Le norme si applicano ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento di immobili «da costruire» (acquirente persona fisica, costruttore imprenditore, versamento di acconti) ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 122/2005. Sono esclusi gli immobili già ultimati e le vendite tra privati. Sul piano oggettivo, la polizza deve coprire i danni materiali diretti all’immobile per dieci anni dal completamento. Il contenuto e il modello standard sono fissati dal decreto interministeriale MISE-Giustizia-MEF da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore; sino a quel momento valgono i requisiti minimi già ricavabili dalla disciplina previgente.

    Profili operativi: nullità relativa e ruolo del notaio

    La modifica più rilevante è l’inserimento della clausola «a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente» nel comma 1 dell’art. 4 d.lgs. 122/2005. Si tratta di una nullità di protezione: la legittimazione attiva spetta esclusivamente al soggetto protetto; il costruttore non può invocarla per liberarsi dal vincolo. La nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma nell’esclusivo interesse dell’acquirente, in analogia con le nullità bancarie (art. 127 TUB) e consumeristiche (art. 36 cod. cons.). Il notaio, ai sensi del nuovo comma 1-quater, deve menzionare nell’atto gli estremi identificativi della polizza e attestarne la conformità al decreto attuativo; omettere tale verifica espone il pubblico ufficiale a responsabilità disciplinare.

    Caso N. 1: Rogito senza consegna della polizza decennale

    Scenario. Tizio acquista un appartamento in costruzione dall’impresa Alfa S.r.l. Al momento del rogito il costruttore dichiara che la polizza assicurativa decennale postuma è in fase di emissione e verrà consegnata entro trenta giorni. Il notaio procede comunque all’atto.

    Come si legge l’art. 386 CCII. L’art. 386 CCII ha modificato l’art. 4 d.lgs. 122/2005 introducendo la nullità relativa per mancata consegna della polizza all’atto del trasferimento. La promessa di consegna futura non sana il vizio: la polizza deve essere fisicamente trasmessa all’acquirente contestualmente al rogito. Tizio può quindi agire per far dichiarare la nullità del contratto, o – se preferisce mantenere l’acquisto – rinunciare alla nullità senza che Alfa possa opporsi.

    • Conservare tutta la documentazione relativa all’atto (rogito, eventuale dichiarazione del costruttore sulla polizza «in corso di emissione»).
    • Diffidare formalmente Alfa alla consegna immediata della polizza, fissando un termine congruo.
    • Valutare con un professionista abilitato se far valere la nullità o attendere la regolarizzazione.
    • Verificare se la fideiussione ex art. 3 d.lgs. 122/2005 è ancora in essere e se l’inadempimento legittima l’escussione.

    Caso N. 2: Polizza consegnata ma non conforme al modello standard

    Scenario. Sempronio acquista un’unità in un complesso residenziale. Al rogito gli viene consegnata una polizza decennale postuma, ma la stessa presenta massimali inferiori al valore dell’immobile, franchigie elevate e clausole di esclusione per «vizi preesistenti» non meglio definiti. Il decreto interministeriale previsto dall’art. 386 CCII è stato nel frattempo adottato e fissa requisiti minimi precisi.

    Come si legge l’art. 386 CCII. Il nuovo comma 1-bis dell’art. 4 d.lgs. 122/2005 impone che la polizza rispetti il contenuto e le caratteristiche fissate dal decreto interministeriale. Una polizza formalmente rilasciata ma sostanzialmente difforme dal modello standard è equiparabile, ai fini del presidio sanzionatorio, a una polizza non consegnata: la nullità relativa può comunque essere fatta valere da Sempronio. Il comma 1-quater impone al notaio di attestare la conformità al modello; il mancato riscontro di tale conformità in atto è già un segnale di irregolarità.

    • Acquisire copia del decreto interministeriale e confrontarlo clausola per clausola con le condizioni di polizza ricevute.
    • Richiedere all’assicuratore una dichiarazione scritta di conformità al modello standard ministeriale.
    • Se la difformità è confermata, valutare la domanda di nullità del contratto di compravendita o la richiesta di sostituzione della polizza adeguata.
    • Conservare la corrispondenza con il costruttore e con l’assicuratore come prova in caso di contenzioso.

    Caso N. 3: Recesso dell’acquirente ed escussione della fideiussione

    Scenario. Caia ha stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un appartamento da Beta S.r.l., versando un acconto di 60.000 euro garantito da fideiussione ex art. 3 d.lgs. 122/2005. Al momento del rogito Beta non consegna la polizza decennale postuma. Caia vuole recedere dal contratto e recuperare le somme versate.

    Come si legge l’art. 386 CCII. L’art. 386 CCII ha coordinato l’inadempimento relativo alla polizza con il meccanismo di escussione della fideiussione. Il nuovo art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 122/2005 prevede che l’acquirente il quale receda ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto possa escutere la fideiussione di cui all’art. 3, comma 3, lett. b). Caia, esercitando il recesso, ha diritto a che il fideiussore le restituisca tutte le somme versate al costruttore a titolo di acconto.

    • Inviare al costruttore Beta S.r.l. una raccomandata a/r o PEC di recesso ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 122/2005, indicando espressamente il motivo (mancata consegna della polizza).
    • Notificare contestualmente la dichiarazione di escussione alla banca o all’assicuratore garante, allegando copia del contratto, delle ricevute di pagamento e della comunicazione di recesso.
    • Conservare la prova dell’inadempimento del costruttore (es. verbale notarile che attesta la mancata consegna della polizza al rogito).
    • In caso di rifiuto del fideiussore, rivolgersi a un professionista abilitato per l’azione esecutiva.

    Caso N. 4: Il costruttore entra in crisi prima del rogito

    Scenario. Tizio ha acquistato in via preliminare un appartamento da Gamma S.r.l., versando acconti per 80.000 euro. Prima della firma del rogito Gamma apre una procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi del CCII. La polizza decennale postuma non è stata ancora rilasciata.

    Come si legge l’art. 386 CCII. La ratio dell’art. 386 CCII è proprio quella di rafforzare la posizione dell’acquirente in scenari di crisi del costruttore. In questo caso la polizza non può essere consegnata perché l’atto non è ancora perfezionato; tuttavia la fideiussione rilasciata ex art. 2 d.lgs. 122/2005 a garanzia degli acconti rimane escutibile. Tizio può recedere dal contratto preliminare a causa della situazione di crisi e attivare la fideiussione. Se invece sceglie di attendere il perfezionamento del rogito nell’ambito della procedura, dovrà esigere la consegna della polizza conforme prima di firmare.

    • Verificare l’esistenza e la validità della fideiussione rilasciata ex art. 2 d.lgs. 122/2005 per gli acconti versati.
    • Seguire l’evoluzione della procedura di composizione negoziata tramite la piattaforma telematica CCII e valutare l’opportunità di recedere tempestivamente.
    • Se si opta per il rogito nell’ambito della procedura, pretendere la produzione della polizza decennale postuma conforme al modello standard prima di firmare.
    • Consultare un professionista abilitato per coordinare il recesso con l’escussione della fideiussione.

    Caso N. 5: L’atto menziona la polizza ma il documento è intestato a un soggetto diverso

    Scenario. Sempronio acquista un appartamento e il notaio menziona nell’atto gli estremi della polizza decennale postuma. Tuttavia, esaminando il documento, Sempronio constata che la polizza è intestata a Gamma S.p.a. – società controllante del costruttore – e non all’acquirente come beneficiario designato.

    Come si legge l’art. 386 CCII. Il comma 1-quater dell’art. 4 d.lgs. 122/2005 impone che l’atto menzioni gli estremi identificativi della polizza e la sua conformità al decreto attuativo; la polizza deve però coprire specificamente l’immobile trasferito e tutelare l’acquirente come beneficiario (o comunque come soggetto legittimato a far valere le garanzie). Una polizza intestata a un soggetto terzo non realizza la funzione protettiva della norma: Sempronio può contestare la conformità e, in caso di mancata regolarizzazione, azionare la nullità relativa di cui al comma 1.

    • Richiedere copia integrale della polizza e verificare il nominativo del contraente, del beneficiario e dell’immobile assicurato.
    • Contestare per iscritto al costruttore l’irregolarità entro un termine ragionevole, chiedendo la sostituzione con una polizza correttamente intestata.
    • Segnalare al notaio rogante l’anomalia, ai fini della sua responsabilità disciplinare per il mancato controllo di conformità.
    • Valutare con un professionista abilitato l’azione di nullità relativa o la richiesta di risarcimento del danno.

    Quando intervenire

    La parte acquirente deve attivarsi al momento del rogito, senza attendere il manifestarsi di danni all’immobile. La nullità relativa è imprescrittibile, ma agire subito impedisce il consolidarsi della situazione. In concreto: se la polizza manca al rogito, documentare la mancanza e riservarsi l’azione di nullità; se la polizza è difforme dal modello standard, verificarla prima di firmare; se il costruttore entra in crisi dopo il preliminare, attivare tempestivamente la fideiussione sugli acconti. In ogni caso è essenziale conservare tutta la documentazione: preliminare, ricevute di acconto, polizza, fideiussione e corrispondenza.

    Norme e fonti

    • Art. 386, D.Lgs. 14/2019 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII)
    • Art. 4, D.Lgs. 122/2005 – Polizza assicurativa decennale postuma (come modificato dall’art. 386 CCII)
    • Art. 2, D.Lgs. 122/2005 – Obbligo di fideiussione a garanzia degli acconti
    • Art. 3, D.Lgs. 122/2005 – Escussione della fideiussione
    • Art. 6, D.Lgs. 122/2005 – Diritto di recesso dell’acquirente
    • Art. 1669, Codice Civile – Rovina di edifici e gravi difetti costruttivi
    • Art. 36, D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) – Nullità di protezione consumeristica
    • Art. 127, D.Lgs. 385/1993 (TUB) – Nullità relativa bancaria (per analogia sistematica)

    Domande frequenti

    Il costruttore può far valere la nullità per mancata consegna della polizza?

    No. La nullità introdotta dall’art. 386 CCII è una nullità di protezione, azionabile esclusivamente dall’acquirente. Il costruttore non può invocarla per liberarsi dal vincolo contrattuale: lo scopo della norma è tutelare la parte debole, non consentire al costruttore di eludere le proprie obbligazioni.

    Cosa succede se il decreto interministeriale sul modello standard non è ancora stato adottato?

    Sino all’adozione del decreto interministeriale previsto dal nuovo comma 1-bis dell’art. 4 d.lgs. 122/2005, la polizza deve rispettare i requisiti minimi ricavabili dalla disciplina previgente e dalla prassi assicurativa. L’obbligo di consegna al rogito rimane pienamente efficace; l’assenza del modello standard non esime il costruttore dall’obbligo né sana la mancata consegna.

    La fideiussione sugli acconti copre anche il caso in cui la polizza decennale non venga consegnata?

    Sì, ma in modo indiretto. Il nuovo art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 122/2005 consente all’acquirente che receda per mancata consegna della polizza di escutere la fideiussione ex art. 3, c. 3, lett. b), per recuperare le somme versate. La fideiussione non sostituisce la polizza, ma garantisce la restituzione degli acconti in caso di inadempimento del costruttore.

    Il notaio è obbligato a rifiutare il rogito se la polizza non è conforme?

    Il notaio deve menzionare nell’atto gli estremi della polizza e la sua conformità al modello standard (comma 1-quater). Se la polizza è assente o non conforme, deve renderne edotto l’acquirente; procedere senza annotare l’irregolarità espone il notaio a responsabilità disciplinare. L’acquirente mantiene comunque il diritto di azionare la nullità relativa.

  • Cassa integrazione CIGO e CIGS: cosa cambia per il dipendente

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    La cassa integrazione ordinaria (CIGO) copre sospensioni per eventi transitori o situazioni temporanee di mercato; la cassa straordinaria (CIGS) si attiva per ristrutturazione, crisi aziendale o solidarietà. L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione persa, fino a un massimale INPS. Il periodo non è lavorato ma è coperto da contribuzione figurativa.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 148/2015

    Tabella riepilogativa

    CIGO vs CIGS: principali differenze
    Aspetto CIGO CIGS
    Causali Situazioni aziendali non imputabili al datore o ai lavoratori; eventi temporanei di mercato Riorganizzazione, crisi aziendale, contratto di solidarietà
    Datori ammessi Imprese industriali e alcune categorie artigiane Imprese con almeno 15 dipendenti in media nel semestre precedente
    Durata massima 13 settimane continuative, prorogabile fino a 52 settimane nel biennio mobile 24 mesi nel quinquennio mobile (36 per solidarietà)
    Importo 80% della retribuzione persa fino al massimale INPS 80% della retribuzione persa fino al massimale INPS
    Procedura Comunicazione preventiva alle RSA/RSU; esame congiunto su richiesta Accordo sindacale o esame congiunto obbligatorio (7 giorni)

    L'importo dell'integrazione salariale

    Durante la cassa integrazione il lavoratore percepisce un’integrazione salariale pari all’80% della retribuzione globale che avrebbe percepito nelle ore non lavorate. Questa integrazione è soggetta a un massimale INPS unico, aggiornato ogni anno: per il 2026 è pari a 1.423,69 euro lordi mensili (1.340,56 euro netti); per le sospensioni per intemperie stagionali nell’edilizia e nel settore lapideo sale a 1.708,44 euro lordi (circ. INPS n. 4/2026). Per le retribuzioni più alte, quindi, l’integrazione effettiva può risultare ben inferiore all’80% contrattuale. Sul trattamento si applica la normale tassazione IRPEF ed è assoggettato a contribuzione.

    La contribuzione figurativa e gli effetti sul TFR

    Le ore di cassa integrazione sono coperte da contribuzione figurativa: valgono ai fini pensionistici come se il lavoratore avesse lavorato. Tuttavia, il TFR matura solo sulla retribuzione effettivamente percepita (compresa l’integrazione INPS), non sull’intera retribuzione contrattuale perduta, salvo diversa previsione del CCNL. L’anzianità di servizio non è interrotta.

    Obblighi del datore e informazione sindacale

    Prima di richiedere la CIGO il datore deve informare le rappresentanze sindacali (RSA/RSU o sindacati comparativamente più rappresentativi); queste possono richiedere un esame congiunto entro 3 giorni. Per la CIGS è richiesto un accordo sindacale oppure l’esame congiunto (non oltre 7 giorni) in sede ministeriale o regionale. L’accordo e i relativi verbali sono allegati alla domanda all’INPS.

    Casi pratici

    Tizio – sospensione per calo ordini (CIGO)

    La fabbrica di Tizio ha un calo ordini improvviso. Il datore attiva la CIGO per 4 settimane con riduzione dell’orario al 50%. Tizio percepisce lo stipendio normale per le ore lavorate più l’integrazione INPS per le ore sospese, fino al massimale.

    Caia – ristrutturazione aziendale (CIGS)

    L’azienda di Caia avvia un programma di ristrutturazione: viene attivata la CIGS per 12 mesi con contratto di solidarietà. Caia riduce l’orario del 30% e percepisce l’integrazione INPS per le ore ridotte.

    Sempronio – maturazione TFR durante la CIGS

    Sempronio è in CIGS per 18 mesi. Il TFR matura sulla retribuzione effettivamente percepita (stipendio ridotto + integrazione INPS), non sull’intera retribuzione contrattuale; il CCNL potrebbe però prevedere una base di computo più favorevole.

    Domande frequenti

    Durante la cassa integrazione matura il TFR?

    Sì, ma su base ridotta: matura sulla retribuzione effettivamente percepita (paga contrattuale per le ore lavorate più integrazione INPS per quelle sospese), salvo CCNL più favorevoli.

    La cassa integrazione interrompe l'anzianità di servizio?

    No. L’anzianità di servizio non viene interrotta dalla cassa integrazione, né ordinaria né straordinaria.

    Il datore può licenziarmi durante la cassa integrazione?

    Durante la fruizione della CIG il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo è sospeso; il divieto vige per la durata dell’integrazione salariale autorizzata.

    Cosa succede se supero i limiti di durata della CIGO?

    Raggiunto il limite massimo (52 settimane nel biennio mobile per la CIGO) il datore non può rinnovarla; deve eventualmente passare alla CIGS o adottare altri strumenti (FIS, accordi sindacali).

    L'integrazione salariale CIGO è tassata?

    Sì. L’integrazione salariale è assimilata a reddito da lavoro dipendente ed è soggetta a tassazione IRPEF ordinaria e a contribuzione previdenziale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 19 DPR 487/1994 – Concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche

    Art. 19 DPR 487/1994 – Concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al capo I.

    2. Con le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.

    3. Le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l’indizione dei concorsi unici di cui all’articolo 21, comma 1, e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni.

    4. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante il Portale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

    5. Per l’applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell’anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

    6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

    7. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall’ articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in otto e venti giorni.

    8. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi unici il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione per ciascun candidato non superiore a 10 euro per i concorsi per il personale non dirigenziale e di importo compreso tra i 10 e i 15 euro per i concorsi per il personale dirigenziale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 237 DPR 495/1992 – Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

    Art. 237 DPR 495/1992 – Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell'appendice VIII al presente titolo.

    2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie.

    3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta appendice VIII, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosità e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosità ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità. Nota all'art. 237: – Per la legge 3 marzo 1987, n. 59, si veda in nota all'art. 227.

  • Art. 243 D.Lgs. 209/2005 – Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo

    Art. 243 D.Lgs. 209/2005 – Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. La revoca dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l'attività della sede secondaria nel territorio della Repubblica, è disposta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 242.

    2. La revoca è altresì disposta quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell'impresa un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze nella costituzione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo . Nei casi previsti dal presente comma la revoca è disposta per il complesso dei rami esercitati.

    3. La revoca può altresì essere disposta quando le autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha sede legale hanno operato in violazione della condizione di parità e reciprocità di trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le medesime autorità hanno imposto restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti in Italia dall'impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari all'impresa di assicurazione per il normale esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica.

    4. L' IVASS può tuttavia consentire che l'impresa ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di revoca è adottato per i motivi indicati al comma precedente. Il Ministro dello sviluppo economico , su proposta dell' IVASS , dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina dei liquidatori non è iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato.