Art. 44 L. Fall. – Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione
Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione

Rapporti processuali
Quando si dona un immobile – che si tratti di un appartamento, di un terreno o di un altro bene immobile – non si applica l’imposta di registro come in una compravendita. Si applica invece l’imposta di donazione, che ha regole proprie in termini di aliquote e franchigie. A questa si aggiungono poi le imposte ipotecaria e catastale, che riguardano specificamente i trasferimenti di beni immobili.
L’imposta di donazione segue le stesse aliquote e franchigie dell’imposta di successione. Questo significa che il carico fiscale dipende in modo determinante dal grado di parentela tra chi dona (il donante) e chi riceve (il donatario). Più il rapporto è stretto, più la franchigia è alta e l’aliquota è bassa.
Le imposte ipotecaria e catastale, invece, si calcolano sul valore catastale dell’immobile (non sul valore di mercato): ipotecaria al 2%, catastale all’1%. Se il donatario soddisfa i requisiti per l’agevolazione prima casa, queste due imposte diventano fisse a 200 euro ciascuna.
La donazione di un immobile richiede la forma dell’atto notarile pubblico, con la presenza obbligatoria di due testimoni. Il notaio provvede alla registrazione e al versamento delle imposte. Non è possibile donare un immobile con una semplice scrittura privata: l’atto pubblico è un requisito di validità, non solo di forma.
| Beneficiario | Franchigia | Aliquota sull'eccedenza |
|---|---|---|
| Coniuge e figli (discendenti diretti) | 1.000.000 euro per ciascuno | 4% |
| Fratelli e sorelle | 100.000 euro per ciascuno | 6% |
| Altri parenti fino al 4° grado | nessuna franchigia | 6% |
| Estranei e altri soggetti | nessuna franchigia | 8% |
Tizio dona al figlio un appartamento. Il valore catastale è 90.000 euro, il valore di mercato è 200.000 euro. L’imposta di donazione si calcola sul valore di mercato indicato nell’atto (200.000 euro), ma poiché è inferiore alla franchigia di 1 milione di euro, è zero. L’imposta ipotecaria è 2% × 90.000 = 1.800 euro; quella catastale è 1% × 90.000 = 900 euro. Totale imposte: 2.700 euro. Se il figlio ha i requisiti prima casa, ipotecaria e catastale diventano 200 + 200 = 400 euro, con un ulteriore risparmio di 2.300 euro.
Scenario. Tizio, 70 anni, dona al figlio l’appartamento al mare del valore di mercato di 300.000 euro. La rendita catastale è 800 euro, quindi il valore catastale è 800 × 1,05 × 120 = 100.800 euro. Il figlio non ne farà la propria abitazione principale.
Come si applica. Il rapporto è genitore-figlio: franchigia 1.000.000 euro. Il valore della donazione (300.000 euro) è sotto la franchigia, quindi l’imposta di donazione è zero. Restano le imposte ipotecaria e catastale sul valore catastale: ipotecaria 2% × 100.800 = 2.016 euro; catastale 1% × 100.800 = 1.008 euro. Il figlio non ha i requisiti prima casa per questo immobile, quindi non si applicano le fisse. Costo fiscale complessivo: circa 3.024 euro.
Scenario. Caio vuole donare un monolocale del valore di mercato di 120.000 euro al nipote (figlio del fratello). La rendita catastale è 400 euro: valore catastale 400 × 1,05 × 120 = 50.400 euro. Il nipote lo userà come prima casa.
Come si applica. Il nipote è un parente di terzo grado. Non rientra tra fratelli (franchigia 100.000 euro e 6%) né tra coniuge/figli. Rientra nella categoria ‘altri parenti fino al 4° grado’: aliquota 6%, senza franchigia. L’imposta di donazione è quindi 120.000 × 6% = 7.200 euro. Il nipote ha i requisiti prima casa: le imposte ipotecaria e catastale diventano fisse a 200 euro ciascuna, per un totale di 400 euro. Costo fiscale complessivo: 7.600 euro.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Dipende dal contesto. La donazione evita la tassazione delle plusvalenze (che può essere rilevante in una vendita), ma comporta l’imposta di donazione e le ipocatastali. Inoltre, la donazione può creare problemi in caso di successione futura, perché i legittimari possono impugnarla. È sempre consigliabile valutare con un notaio.
No. La franchigia è personale e si riferisce all’insieme delle donazioni e dei lasciti che lo stesso donatario riceve dallo stesso donante nel corso della vita. Se Tizio ha già donato 600.000 euro al figlio, la franchigia residua per donazioni successive è 400.000 euro.
No. Il donatario non paga l’IRPEF sulla donazione. Le imposte applicabili sono solo quelle di donazione, ipotecaria e catastale. Tuttavia, se il donatario vende successivamente l’immobile, potrebbe dover calcolare la plusvalenza rispetto al valore catastale al momento della donazione.
No. La donazione di beni immobili richiede obbligatoriamente l’atto notarile pubblico con due testimoni. Una donazione immobiliare fatta con scrittura privata è nulla e non produce effetti giuridici.
Sì. Per i soggetti con handicap grave riconosciuto ai sensi della legge 104/1992, la franchigia è di 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela con il donante.
Sì. È possibile donare una quota di comproprietà (ad esempio il 50% di un appartamento). Le imposte si calcolano sul valore corrispondente alla quota donata, con le stesse aliquote e franchigie.
Vedi anche: Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Sistema del prezzo-valore, Imposta di registro su decreti ingiuntivi e sentenze, Imposta di registro, Imposta di registro sul preliminare e Imposta di registro sull’acquisto della prima casa.

Iscrizione nel registro delle imprese
Il CCNL Elettrici consente apprendistato professionalizzante 18-29 anni, durata 36-60 mesi (60 per tecnici AT e operatori centrali). Sottoinquadramento parametrico 15-20%. Formazione 80h annue include conseguimento patentini PEI/PES/PAV, corsi specifici impianti, sicurezza. Alta formazione per laurea Ingegneria Energetica/Elettrica molto diffusa. Contributi azienda 10% ridotti.
Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL del settore elettrico è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: l’ipotesi di accordo è stata firmata l’11 febbraio 2025 da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera insieme ai gruppi maggiori (Enel, Terna, Sogin, GSE) con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL, per circa 60.000 addetti in poco meno di 130 imprese. L’aumento complessivo (TEC) è di 312 euro, quello sui minimi (TEM) di 290 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° aprile 2025, 65 dal 1° aprile 2026, 65 dal 1° aprile 2027 e 70 dal 1° ottobre 2027. Fra le novità normative: il confronto preventivo in azienda sull’intelligenza artificiale, la certificazione della rappresentanza, il comporto per i lavoratori con disabilità esteso da 12 a 18 mesi continuativi (da 18 a 24 non consecutivi nell’arco di 36 mesi) e il congedo per le vittime di violenza di genere portato da 6 a 12 mesi. Vedi l’hub CCNL Elettrici e le tabelle retributive.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Età ammessa | 18-29 anni |
| Durata professionalizzante operai qualificati | 36 mesi |
| Durata professionalizzante tecnici/operatori | 48-60 mesi |
| Durata professionalizzante tecnici AT | 60 mesi (con patentini) |
| Sottoinquadramento | 15-20% sotto parametro target |
| Formazione obbligatoria | 80h annue + patentini |
| Contributi INPS azienda | 10% ridotto |
| Alta formazione Ingegneria Energetica | 36-60 mesi molto diffusa |
Tutte e 3 utilizzate:
Apprendista sottoinquadrato 15-20% sotto parametro target:
Esempio operatore centrale param 180 (€2.250 atteso 2026):
80h annue retribuite + conseguimento patentini obbligatori:
Mancata formazione = conversione automatica + sanzioni.
10% azienda vs 30% standard. Esenzione 3 anni per piccole aziende (≤9 dip). Aliquota ridotta nei 12 mesi post-conferma.
L’apprendistato di alta formazione è molto diffuso nel settore:
Combinazione studio + lavoro retribuito. Al termine: laurea + qualifica + esperienza.
Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto, infortunio elettrico.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Funzioni del comitato

Compenso del curatore
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1 , 2 , 3 , 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 . Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo.

Responsabilità del curatore

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato
1. La rubrica del capo V del titolo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».
2. All’articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Revisione legale del bilancio»; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Se l’incarico di revisione legale è conferito ad una società di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori è un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. Se l’incarico di revisione legale è conferito ad un revisore legale, si applica l’articolo 103.»; c) al comma 2, le parole: «della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell’articolo 156 del testo unico dell’intermediazione finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell’intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.»; e) il comma 5 è abrogato.
3. L’articolo 103 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale). – 1. Se l’incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all’articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale.
2. L’incarico dell’attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l’incarico all’attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all’ISVAP. La revoca dell’incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell’incarico ad altro attuario.
3. L’incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall’ISVAP con regolamento o che si trovi, nei confronti dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell’attuario che presso l’impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall’ISVAP con regolamento.
4. L’attuario e il legale rappresentante dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all’ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell’incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l’assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, secondo le modalità fissate dall’ISVAP.».
4. L’articolo 104 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 104 (Accertamenti sulla gestione contabile). – 1. L’ISVAP può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell’esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell’impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale si avvalgono dell’attuario. Le spese sono a carico dell’impresa.».
5. All’articolo 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dalla società di revisione» sono soppresse; b) al comma 1, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»; c) al comma 2, dopo le parole: «103, comma 3,» sono inserite le seguenti: «, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall’articolo 103, comma 3,»; d) al comma 3, le parole: «alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla società di revisione legale»; e) al comma 3, le parole: «la società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale o la società di revisione legale».
6. All’articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modi- ficazioni: a) al comma 2, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»; b) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all’Isvap: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell’incarico; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata. 5-ter. L’Isvap stabilisce modalità e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l’ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.».
7. Al comma 1 dell’articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «190, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «190, commi 1 e 5-bis».
8. All’articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’ISVAP informa il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob informano l’ISVAP dei provvedimenti adottati.»; b) il comma 4 è abrogato.
9. All’articolo 322 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Doveri del revisore legale e della società di revisione legale».
10. All’articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «i legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale».
11. All’articolo 322, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «dei legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale».
12. All’articolo 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il numero: «3» del primo periodo è sostituito dal seguente: «4»; b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «All’attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l’articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresì, le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.».