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La cassa integrazione ordinaria (CIGO) copre sospensioni per eventi transitori o situazioni temporanee di mercato; la cassa straordinaria (CIGS) si attiva per ristrutturazione, crisi aziendale o solidarietà. L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione persa, fino a un massimale INPS. Il periodo non è lavorato ma è coperto da contribuzione figurativa.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | CIGO | CIGS |
|---|---|---|
| Causali | Situazioni aziendali non imputabili al datore o ai lavoratori; eventi temporanei di mercato | Riorganizzazione, crisi aziendale, contratto di solidarietà |
| Datori ammessi | Imprese industriali e alcune categorie artigiane | Imprese con almeno 15 dipendenti in media nel semestre precedente |
| Durata massima | 13 settimane continuative, prorogabile fino a 52 settimane nel biennio mobile | 24 mesi nel quinquennio mobile (36 per solidarietà) |
| Importo | 80% della retribuzione persa fino al massimale INPS | 80% della retribuzione persa fino al massimale INPS |
| Procedura | Comunicazione preventiva alle RSA/RSU; esame congiunto su richiesta | Accordo sindacale o esame congiunto obbligatorio (7 giorni) |
L'importo dell'integrazione salariale
Durante la cassa integrazione il lavoratore percepisce un’integrazione salariale pari all’80% della retribuzione globale che avrebbe percepito nelle ore non lavorate. Questa integrazione è soggetta a un massimale INPS unico, aggiornato ogni anno: per il 2026 è pari a 1.423,69 euro lordi mensili (1.340,56 euro netti); per le sospensioni per intemperie stagionali nell’edilizia e nel settore lapideo sale a 1.708,44 euro lordi (circ. INPS n. 4/2026). Per le retribuzioni più alte, quindi, l’integrazione effettiva può risultare ben inferiore all’80% contrattuale. Sul trattamento si applica la normale tassazione IRPEF ed è assoggettato a contribuzione.
La contribuzione figurativa e gli effetti sul TFR
Le ore di cassa integrazione sono coperte da contribuzione figurativa: valgono ai fini pensionistici come se il lavoratore avesse lavorato. Tuttavia, il TFR matura solo sulla retribuzione effettivamente percepita (compresa l’integrazione INPS), non sull’intera retribuzione contrattuale perduta, salvo diversa previsione del CCNL. L’anzianità di servizio non è interrotta.
Obblighi del datore e informazione sindacale
Prima di richiedere la CIGO il datore deve informare le rappresentanze sindacali (RSA/RSU o sindacati comparativamente più rappresentativi); queste possono richiedere un esame congiunto entro 3 giorni. Per la CIGS è richiesto un accordo sindacale oppure l’esame congiunto (non oltre 7 giorni) in sede ministeriale o regionale. L’accordo e i relativi verbali sono allegati alla domanda all’INPS.
Casi pratici
La fabbrica di Tizio ha un calo ordini improvviso. Il datore attiva la CIGO per 4 settimane con riduzione dell’orario al 50%. Tizio percepisce lo stipendio normale per le ore lavorate più l’integrazione INPS per le ore sospese, fino al massimale.
L’azienda di Caia avvia un programma di ristrutturazione: viene attivata la CIGS per 12 mesi con contratto di solidarietà. Caia riduce l’orario del 30% e percepisce l’integrazione INPS per le ore ridotte.
Sempronio è in CIGS per 18 mesi. Il TFR matura sulla retribuzione effettivamente percepita (stipendio ridotto + integrazione INPS), non sull’intera retribuzione contrattuale; il CCNL potrebbe però prevedere una base di computo più favorevole.
Domande frequenti
Durante la cassa integrazione matura il TFR?
Sì, ma su base ridotta: matura sulla retribuzione effettivamente percepita (paga contrattuale per le ore lavorate più integrazione INPS per quelle sospese), salvo CCNL più favorevoli.
La cassa integrazione interrompe l'anzianità di servizio?
No. L’anzianità di servizio non viene interrotta dalla cassa integrazione, né ordinaria né straordinaria.
Il datore può licenziarmi durante la cassa integrazione?
Durante la fruizione della CIG il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo è sospeso; il divieto vige per la durata dell’integrazione salariale autorizzata.
Cosa succede se supero i limiti di durata della CIGO?
Raggiunto il limite massimo (52 settimane nel biennio mobile per la CIGO) il datore non può rinnovarla; deve eventualmente passare alla CIGS o adottare altri strumenti (FIS, accordi sindacali).
L'integrazione salariale CIGO è tassata?
Sì. L’integrazione salariale è assimilata a reddito da lavoro dipendente ed è soggetta a tassazione IRPEF ordinaria e a contribuzione previdenziale.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La cassa integrazione e' lo strumento che consente all'impresa in difficolta' di sospendere o ridurre l'attività senza licenziare, sostenendo nel frattempo il reddito dei lavoratori. Per il dipendente e' importante capire come cambia la busta paga e cosa accade ad anzianita', TFR e contributi durante il periodo di integrazione.
CIGO e CIGS: due strumenti, causali diverse
La cassa ordinaria risponde a eventi transitori e non imputabili - cali temporanei di mercato, situazioni passeggere -, mentre la cassa straordinaria si attiva per processi più strutturali: riorganizzazione, crisi aziendale, contratti di solidarieta'. Cambiano le causali, i requisiti dimensionali dei datori ammessi e la durata massima, ma il meccanismo di calcolo dell'integrazione e' lo stesso.
L'importo dell'integrazione
Durante la cassa il lavoratore percepisce un'integrazione pari all'80% della retribuzione globale che avrebbe maturato nelle ore non lavorate, entro un massimale INPS aggiornato annualmente. Per le retribuzioni più alte il tetto fa si' che la percentuale effettiva risulti inferiore all'80% teorico. Per gli importi del massimale si rinvia alle circolari INPS aggiornate.
Contribuzione figurativa e anzianita'
Le ore di cassa integrazione sono coperte da contribuzione figurativa: ai fini pensionistici valgono come se fossero state lavorate. Allo stesso modo, l'anzianita' di servizio non si interrompe, né per la CIGO né per la CIGS. Il periodo di sospensione, dunque, non azzera il percorso del lavoratore.
L'effetto sul TFR
Un punto spesso frainteso riguarda il TFR: durante la cassa esso matura sulla retribuzione effettivamente percepita - paga per le ore lavorate più integrazione INPS per quelle sospese - e non sull'intera retribuzione contrattuale perduta, salvo che il CCNL preveda una base di computo più favorevole. Conviene quindi verificare le clausole del contratto applicato.
Tassazione e contribuzione
L'integrazione salariale e' assimilata al reddito di lavoro dipendente: e' soggetta a tassazione IRPEF e a contribuzione. Il netto percepito durante la cassa risente quindi sia del tetto del massimale sia del prelievo fiscale e contributivo ordinario.
Procedura e tutele del posto
L'attivazione richiede l'informazione e la consultazione sindacale - con tempistiche e formalita' diverse tra CIGO e CIGS - e la domanda all'INPS. Durante la fruizione della cassa il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e' di regola sospeso, a tutela dell'occupazione per la durata dell'integrazione autorizzata.
Domande frequenti
Durante la cassa integrazione matura il TFR?
Si', ma su base ridotta: matura sulla retribuzione effettivamente percepita - paga per le ore lavorate piu' integrazione INPS per quelle sospese -, salvo che il CCNL applicato preveda una base di computo piu' favorevole.
La cassa integrazione interrompe l'anzianita' di servizio?
No. L'anzianita' di servizio non si interrompe ne' con la CIGO ne' con la CIGS, e il periodo e' coperto da contribuzione figurativa valida ai fini pensionistici.
Il datore puo' licenziarmi durante la cassa integrazione?
Durante la fruizione della cassa il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e' di regola sospeso, per la durata dell'integrazione salariale autorizzata.
Quanto vale l'integrazione salariale?
E' pari all'80% della retribuzione persa nelle ore non lavorate, entro il massimale INPS aggiornato annualmente. Per le retribuzioni piu' elevate il tetto rende la percentuale effettiva inferiore all'80% teorico.
L'integrazione salariale e' tassata?
Si'. E' assimilata al reddito di lavoro dipendente ed e' quindi soggetta a tassazione IRPEF e a contribuzione, come la normale retribuzione.