Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

In sintesi

La cassa integrazione ordinaria (CIGO) copre sospensioni per eventi transitori o situazioni temporanee di mercato; la cassa straordinaria (CIGS) si attiva per ristrutturazione, crisi aziendale o solidarietà. L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione persa, fino a un massimale INPS. Il periodo non è lavorato ma è coperto da contribuzione figurativa.

Riferimento normativo

D.Lgs. 148/2015

Tabella riepilogativa

CIGO vs CIGS: principali differenze
Aspetto CIGO CIGS
Causali Situazioni aziendali non imputabili al datore o ai lavoratori; eventi temporanei di mercato Riorganizzazione, crisi aziendale, contratto di solidarietà
Datori ammessi Imprese industriali e alcune categorie artigiane Imprese con almeno 15 dipendenti in media nel semestre precedente
Durata massima 13 settimane continuative, prorogabile fino a 52 settimane nel biennio mobile 24 mesi nel quinquennio mobile (36 per solidarietà)
Importo 80% della retribuzione persa fino al massimale INPS 80% della retribuzione persa fino al massimale INPS
Procedura Comunicazione preventiva alle RSA/RSU; esame congiunto su richiesta Accordo sindacale o esame congiunto obbligatorio (7 giorni)

L'importo dell'integrazione salariale

Durante la cassa integrazione il lavoratore percepisce un’integrazione salariale pari all’80% della retribuzione globale che avrebbe percepito nelle ore non lavorate. Questa integrazione è soggetta a un massimale INPS unico, aggiornato ogni anno: per il 2026 è pari a 1.423,69 euro lordi mensili (1.340,56 euro netti); per le sospensioni per intemperie stagionali nell’edilizia e nel settore lapideo sale a 1.708,44 euro lordi (circ. INPS n. 4/2026). Per le retribuzioni più alte, quindi, l’integrazione effettiva può risultare ben inferiore all’80% contrattuale. Sul trattamento si applica la normale tassazione IRPEF ed è assoggettato a contribuzione.

La contribuzione figurativa e gli effetti sul TFR

Le ore di cassa integrazione sono coperte da contribuzione figurativa: valgono ai fini pensionistici come se il lavoratore avesse lavorato. Tuttavia, il TFR matura solo sulla retribuzione effettivamente percepita (compresa l’integrazione INPS), non sull’intera retribuzione contrattuale perduta, salvo diversa previsione del CCNL. L’anzianità di servizio non è interrotta.

Obblighi del datore e informazione sindacale

Prima di richiedere la CIGO il datore deve informare le rappresentanze sindacali (RSA/RSU o sindacati comparativamente più rappresentativi); queste possono richiedere un esame congiunto entro 3 giorni. Per la CIGS è richiesto un accordo sindacale oppure l’esame congiunto (non oltre 7 giorni) in sede ministeriale o regionale. L’accordo e i relativi verbali sono allegati alla domanda all’INPS.

Casi pratici

Tizio – sospensione per calo ordini (CIGO)

La fabbrica di Tizio ha un calo ordini improvviso. Il datore attiva la CIGO per 4 settimane con riduzione dell’orario al 50%. Tizio percepisce lo stipendio normale per le ore lavorate più l’integrazione INPS per le ore sospese, fino al massimale.

Caia – ristrutturazione aziendale (CIGS)

L’azienda di Caia avvia un programma di ristrutturazione: viene attivata la CIGS per 12 mesi con contratto di solidarietà. Caia riduce l’orario del 30% e percepisce l’integrazione INPS per le ore ridotte.

Sempronio – maturazione TFR durante la CIGS

Sempronio è in CIGS per 18 mesi. Il TFR matura sulla retribuzione effettivamente percepita (stipendio ridotto + integrazione INPS), non sull’intera retribuzione contrattuale; il CCNL potrebbe però prevedere una base di computo più favorevole.

Domande frequenti

Durante la cassa integrazione matura il TFR?

Sì, ma su base ridotta: matura sulla retribuzione effettivamente percepita (paga contrattuale per le ore lavorate più integrazione INPS per quelle sospese), salvo CCNL più favorevoli.

La cassa integrazione interrompe l'anzianità di servizio?

No. L’anzianità di servizio non viene interrotta dalla cassa integrazione, né ordinaria né straordinaria.

Il datore può licenziarmi durante la cassa integrazione?

Durante la fruizione della CIG il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo è sospeso; il divieto vige per la durata dell’integrazione salariale autorizzata.

Cosa succede se supero i limiti di durata della CIGO?

Raggiunto il limite massimo (52 settimane nel biennio mobile per la CIGO) il datore non può rinnovarla; deve eventualmente passare alla CIGS o adottare altri strumenti (FIS, accordi sindacali).

L'integrazione salariale CIGO è tassata?

Sì. L’integrazione salariale è assimilata a reddito da lavoro dipendente ed è soggetta a tassazione IRPEF ordinaria e a contribuzione previdenziale.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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