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La guida
Il preavviso di dimissioni è il periodo di lavoro che il dipendente deve ancora prestare dopo aver comunicato le dimissioni. La durata non è fissata dalla legge: è il CCNL applicato a stabilirla in base alla categoria e all’anzianità di servizio. In mancanza di preavviso si deve corrispondere al datore un’indennità sostitutiva.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola generale |
|---|---|
| Chi fissa la durata | Il CCNL applicato, in base a categoria e anzianità |
| Decorrenza | Dal giorno in cui il datore riceve la comunicazione (o dalla validazione telematica) |
| Lavoratore in prova | Di norma nessun preavviso, salvo diversa previsione del CCNL |
| Assenza di preavviso | Obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva al datore |
| Retribuzione durante il preavviso | Paga piena; maturano TFR, ferie e ratei normalmente |
| Dispensa dal preavviso | Il datore può esonerare il lavoratore: il rapporto cessa subito |
Cos'è il preavviso e da dove nasce
Il preavviso di dimissioni è l’obbligo del lavoratore di continuare a svolgere la propria attività per un certo periodo dopo aver manifestato la volontà di lasciare il lavoro. La funzione è quella di consentire al datore di organizzare la sostituzione o la redistribuzione delle mansioni. L’art. 2118 del codice civile stabilisce il principio, ma rimanda ai contratti collettivi la determinazione della durata concreta.
Il preavviso decorre dalla data in cui la comunicazione di dimissioni giunge a conoscenza del datore, o dalla data di validazione nel caso delle dimissioni telematiche obbligatorie.
Come si determina la durata nel CCNL
Ogni CCNL suddivide i lavoratori in livelli o categorie (operai, impiegati, quadri, dirigenti) e in scaglioni di anzianità. La durata del preavviso cresce al crescere della qualifica e degli anni di servizio. Prima di dimettersi è indispensabile consultare il proprio contratto collettivo: i valori variano da pochi giorni per i livelli più bassi a diversi mesi per quadri e dirigenti con lunga anzianità.
Anche l’orario di lavoro incide: il CCNL può esprimere la durata in giorni di calendario o in giorni lavorativi. Il calcolo cambia in modo significativo nei due casi.
Esempio: nel CCNL Federdistribuzione (art. 236), per le dimissioni il preavviso è di 45, 20, 15 e 10 giorni di calendario fino a cinque anni di servizio, rispettivamente per Quadri e I livello, II-III, IV-V e VI-VII livello; sale a 60, 30, 20 e 15 giorni tra cinque e dieci anni e a 90, 45, 30 e 15 oltre i dieci anni, e decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese. Le tabelle complete sono nella scheda sul CCNL Federdistribuzione.
Cosa succede durante il preavviso
Durante il preavviso il rapporto è a tutti gli effetti in corso: il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena, maturano ferie, TFR e ratei di mensilità aggiuntive. Il datore può dispensare il lavoratore dall’obbligo di prestare servizio: in tal caso il rapporto cessa immediatamente, ma il datore deve comunque pagare l’indennità di mancato preavviso al lavoratore (o trattenerla, a seconda di chi rinuncia al preavviso). Se invece è il lavoratore a non lavorare il preavviso senza accordo, deve lui corrispondere l’indennità al datore.
Casi pratici
Tizio è impiegato di III livello nella grande distribuzione (CCNL Federdistribuzione) e ha 4 anni di anzianità: il preavviso per le dimissioni è di 20 giorni di calendario (art. 236). Consegna le dimissioni il 10 giugno: il preavviso decorre dal 16 giugno, primo termine utile del mese, e finisce il 5 luglio, salvo accordo diverso con il datore.
Caia è inquadrata come quadro nella grande distribuzione con 12 anni di anzianità. Il CCNL Federdistribuzione prevede per le dimissioni di Quadri e I livello oltre i dieci anni di servizio 90 giorni di calendario (art. 236). Se il datore la dispensa, il rapporto termina subito ma l’indennità le va corrisposta.
Sempronio vuole lasciare immediatamente. Se il CCNL prevede 15 giorni di preavviso (come per un IV o V livello con meno di cinque anni nel CCNL Federdistribuzione) e lui non li lavora, dovrà corrispondere al datore un’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione dei 15 giorni non lavorati, che di solito viene trattenuta dalla liquidazione finale.
Domande frequenti
Chi stabilisce la durata del preavviso di dimissioni?
La durata è fissata dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, in base alla categoria d’inquadramento e all’anzianità di servizio. La legge (art. 2118 c.c.) indica solo il principio generale.
Il preavviso di dimissioni vale anche durante il periodo di prova?
Di norma no: nel periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso, salvo che il CCNL preveda espressamente un termine anche in quella fase.
Il datore può rifiutare le dimissioni durante il preavviso?
No. Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore e producono effetti indipendentemente dall’accettazione del datore. Il datore può solo concordare una data di cessazione diversa.
Durante il preavviso maturano ferie e TFR?
Sì. Il rapporto è pienamente in corso, quindi maturano ferie, ratei di tredicesima, TFR e tutti gli altri istituti contrattuali.
Cosa succede se il datore mi dispensa dal preavviso?
Il rapporto cessa immediatamente ma il datore deve corrisponderti l’indennità equivalente al preavviso non lavorato, come se lo avessi prestato.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.