Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 D.Lgs. 198/2006 – Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera ( legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 29 del D.Lgs. 198/2006 vieta ogni discriminazione tra uomini e donne nell'attribuzione di qualifiche e mansioni e nella progressione di carriera. Si tratta di una norma concisa ma di grande portata applicativa: presidia il momento in cui, nel corso del rapporto di lavoro, si prendono decisioni sull'avanzamento professionale, sul cambio di mansioni, sull'attribuzione di responsabilità e sulla progressione di categoria. Il fenomeno del «soffitto di vetro» - la barriera invisibile che impedisce alle donne di raggiungere le posizioni apicali - trova in questa disposizione uno dei principali strumenti giuridici di contrasto. La norma si applica sia nel lavoro privato sia nel lavoro pubblico e opera in sinergia con il divieto di discriminazione retributiva dell'articolo 28 e con le tutele processuali degli articoli 36-40.Indice dei contenuti
La progressione di carriera come diritto non discriminato
L'articolo 29 interviene in un momento specifico del rapporto di lavoro: quello in cui il datore di lavoro - o l'amministrazione pubblica - adotta decisioni relative all'attribuzione di qualifiche, di mansioni e alla progressione nella carriera. Queste decisioni condizionano in modo determinante la traiettoria professionale del lavoratore nel tempo, incidono sulla sua retribuzione, sulla sua posizione gerarchica e sulle sue opportunità future. Vietare la discriminazione in questo ambito significa non soltanto garantire la parità in un singolo atto, ma proteggere la possibilità stessa di costruire un percorso professionale non condizionato dall'appartenenza a un determinato sesso. L'articolo si inserisce nel quadro del Titolo I del D.Lgs. 198/2006, che disciplina la parità nel lavoro, e deve essere letto in combinato con le definizioni di discriminazione diretta e indiretta dell'articolo 25 e con le tutele processuali degli articoli 36-40.
Il fenomeno del «soffitto di vetro» e la segregazione verticale
Il «glass ceiling» - il soffitto di vetro - descrive la barriera invisibile che nelle organizzazioni impedisce alle donne di accedere ai livelli gerarchici più elevati, indipendentemente dalle loro competenze e prestazioni. I dati empirici mostrano che tale fenomeno è trasversale a settori e dimensioni aziendali: le donne sono sovra-rappresentate nelle posizioni di base e nelle qualifiche intermedie, ma la loro presenza diminuisce progressivamente all'aumentare del livello gerarchico. L'articolo 29 fornisce lo strumento normativo per contestare le decisioni di mancata promozione, di assegnazione di mansioni inferiori rispetto alle competenze possedute o di attribuzione di qualifiche meno elevate rispetto a colleghi maschi con profili analoghi. Il riferimento all'attribuzione delle «qualifiche» è particolarmente rilevante perché la qualifica determina il trattamento contrattuale complessivo, influenzando sia la retribuzione sia le prerogative professionali.
Attribuzione delle mansioni e il rischio di demansionamento discriminatorio
Il divieto si applica non soltanto alla progressione verso l'alto ma anche all'attribuzione di mansioni in senso orizzontale e alla possibile assegnazione di compiti deteriori. Un datore di lavoro che sistematicamente attribuisca alle lavoratrici mansioni meno qualificate, meno visibili o meno strategicamente rilevanti - indipendentemente dalle loro competenze - realizza una discriminazione nell'attribuzione delle mansioni. Analogamente, il demansionamento - ovvero l'assegnazione di compiti inferiori rispetto alla qualifica posseduta - praticato preferenzialmente nei confronti delle lavoratrici costituisce una discriminazione vietata dall'articolo 29. Occorre precisare che il demansionamento discriminatorio si distingue dal legittimo esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, il cui limite è costituito dall'articolo 2103 del codice civile oltre che dalle norme antidiscriminatorie.
Raccordo con la tutela delle lavoratrici madri e delle lavoratrici in congedo
Una delle applicazioni pratiche più frequenti del divieto dell'articolo 29 riguarda le conseguenze professionali del congedo di maternità, di paternità o parentale. È accaduto che lavoratrici, al rientro dal congedo, si trovassero assegnate a mansioni inferiori, escluse da promozioni deliberate durante la loro assenza, o private di responsabilità precedentemente ricoperte. L'articolo 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 198/2006 qualifica espressamente come discriminazione ogni modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione della maternità o paternità o dell'esercizio dei relativi diritti, ponga il lavoratore in posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori. L'articolo 29, letto in combinato con questa disposizione, offre una tutela completa contro le conseguenze discriminatorie dei congedi parentali sulla progressione di carriera.
Applicazione nel pubblico impiego
Il divieto di discriminazione nella progressione di carriera si applica integralmente anche ai rapporti di pubblico impiego. Le progressioni verticali tra aree o fasce retributive, le procedure di selezione interna per posizioni di responsabilità e l'attribuzione di incarichi dirigenziali devono rispettare il principio di parità di trattamento. Il D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) contiene a sua volta disposizioni in materia di pari opportunità, e le due normative operano in modo complementare. Le commissioni di valutazione per le progressioni interne devono adottare criteri trasparenti e oggettivi che non producano effetti discriminatori indiretti, anche inconsapevoli, a danno delle dipendenti donne.
Prova e rimedi processuali
Sul piano probatorio, la lavoratrice che lamenti una discriminazione nella progressione di carriera può avvalersi del meccanismo dell'articolo 40 del D.Lgs. 198/2006: deve fornire elementi di fatto - comparazioni con colleghi maschi di pari esperienza e competenza promossi, dati statistici sulla composizione di genere dei livelli gerarchici, documentazione sulle valutazioni ricevute - sufficienti a fare presumere la discriminazione. Il convenuto dovrà allora dimostrare che la mancata promozione o l'attribuzione di mansioni inferiori ha una giustificazione oggettiva e non discriminatoria. La tutela processuale comprende la cessazione del comportamento discriminatorio, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e - nelle discriminazioni collettive - l'adozione di un piano di rimozione ai sensi dell'articolo 37.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Una lavoratrice può impugnare la mancata promozione se ritiene che sia dipesa dal suo sesso?
Sì. Può agire in giudizio ai sensi degli articoli 36-38 del D.Lgs. 198/2006 fornendo elementi di fatto comparativi, come dati sulle promozioni dei colleghi maschi di pari livello. L'articolo 40 prevede l'inversione dell'onere della prova: il datore di lavoro dovrà dimostrare che la mancata promozione aveva una giustificazione oggettiva.
Il divieto vale anche per la progressione di carriera nel pubblico impiego?
Sì. Il divieto si applica integralmente anche ai rapporti di pubblico impiego. Le procedure di progressione verticale e l'attribuzione di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni devono rispettare il principio di non discriminazione.
Una lavoratrice tornata dal congedo di maternità può contestare l'assegnazione a mansioni inferiori?
Sì. L'articolo 25, comma 2-bis, qualifica come discriminazione qualsiasi modifica delle condizioni di lavoro connessa alla maternità o all'esercizio dei relativi diritti. L'assegnazione a mansioni inferiori al rientro dal congedo è quindi vietata dal combinato disposto degli articoli 25 e 29.
I dati statistici sulle promozioni aziendali possono essere usati come prova di discriminazione?
Sì. L'articolo 40 ammette esplicitamente elementi di fatto desunti da dati di carattere statistico relativi, tra l'altro, all'assegnazione di mansioni e qualifiche e alla progressione in carriera. Se i dati mostrano uno squilibrio sistematico, la prova è sufficiente a far scattare l'inversione dell'onere.