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Categoria: Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006)

  • Art. 1 D.Lgs. 198/2006 — Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell’obiettivo della parità tra donne e uomini in tu

    Art. 1 D.Lgs. 198/2006 — Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell’obiettivo della parità tra donne e uomini in tu

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

    2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione.

    3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

    4. L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività. articolo successivo

  • Art. 2 D.Lgs. 198/2006 — Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità

    Art. 2 D.Lgs. 198/2006 — Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità ( decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei. 1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 3 D.Lgs. 198/2006

    Art. 3 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 4 D.Lgs. 198/2006

    Art. 4 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 5 D.Lgs. 198/2006

    Art. 5 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 6 D.Lgs. 198/2006

    Art. 6 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 7 D.Lgs. 198/2006

    Art. 7 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 8 D.Lgs. 198/2006 — Costituzione e componenti

    Art. 8 D.Lgs. 198/2006 — Costituzione e componenti ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell’ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza fra uomo e donna nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

    2. Il Comitato è composto da: a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente; b) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; c) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; d) due componenti designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale; e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro che ne abbiano fatto richiesta; f) la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all’articolo 12, comma 2, del presente decreto. 2-bis. Le designazioni di cui al comma sono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato può essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l’integrazione quando pervengano le designazioni mancanti.

    3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto: a) tre esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro e politiche di genere; b) quattro rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunità e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, per l’inclusione e le politiche sociali; c-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151;

    4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. In caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato.

    5. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito dei suoi componenti.

  • Art. 9 D.Lgs. 198/2006 — Convocazione e funzionamento

    Art. 9 D.Lgs. 198/2006 — Convocazione e funzionamento ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

    2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, può costituire specifici gruppi di lavoro. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 10 D.Lgs. 198/2006 — Compiti del Comitato

    Art. 10 D.Lgs. 198/2006 — Compiti del Comitato

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell’ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 8, comma 1, e in particolare: a) formula proposte sulle questioni generali relative all’attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne; b) informa e sensibilizza l’opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa; c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli indirizzi in materia di promozione delle pari opportunità per le iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da programmare nell’anno finanziario successivo, indicando obiettivi e tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere. Sulla base di tali indirizzi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica apposito bando di finanziamento dei progetti di azione positiva; d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla commissione di valutazione dei progetti di azione positiva. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione della commissione, i criteri di valutazione dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo dei progetti approvati. Ai componenti della commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati; e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e a individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità; g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parità di trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonché sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi; h) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all’adozione di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive; i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego; l) può richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale; m) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale; n) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in materia di parità fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego; o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni positive, degli ostacoli che limitano l’uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, la più ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari; p) svolge le attività di monitoraggio e controllo dei progetti già approvati, verificandone la corretta attuazione e l’esito finale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 11 D.Lgs. 198/2006

    Art. 11 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 12 D.Lgs. 198/2006 — Nomina

    Art. 12 D.Lgs. 198/2006 — Nomina ( decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. A livello nazionale, regionale e della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo.

    2. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.

    3. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.

    4. In caso di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall’articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei trenta giorni successivi, indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, di durata non superiore, complessivamente, ai 90 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.

    5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.. articolo precedente articolo successivo