Testo dell'articoloAbrogato
Art. 3 D.Lgs. 198/2006
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna ( decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 1 ) 1.
La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, istituita presso il Dipartimento per le pari opportunità, fornisce al Ministro per le pari opportunità, che la presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna, sui provvedimenti di competenza dello Stato, ad esclusione di quelli riferiti alla materia della parità fra i sessi nell’accesso al lavoro e sul lavoro; in particolare la Commissione: a) formula proposte al Ministro per l’elaborazione delle modifiche della normativa statale necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l’ordinamento giuridico al principio di pari opportunità fra uomo e donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della predisposizione degli atti normativi;
b) cura la raccolta, l’analisi e l’elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative opportune; c) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità; d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le pari opportunità; e) svolge attività di studio e di ricerca in materia di pari opportunità fra uomo e donna
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