Testo dell'articoloVigente
Art. 2 D.Lgs. 198/2006 – Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità ( decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei. 1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 2 del D.Lgs. 198/2006 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la funzione di promuovere e coordinare le azioni di Governo finalizzate a garantire le pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni. La norma include anche il coordinamento dell'utilizzo dei fondi europei destinati alle politiche di genere. Il comma 1-bis estende gli obblighi di coordinamento a livello europeo: gli organismi nazionali di parità devono scambiare le informazioni disponibili con i corrispondenti organismi europei, assicurando coerenza tra l'azione interna e quella comunitaria. Si tratta di una disposizione organizzativa che radica la competenza in materia di pari opportunità al vertice dell'esecutivo, riconoscendo la trasversalità della materia rispetto alle singole competenze ministeriali.Indice dei contenuti
La competenza della Presidenza del Consiglio in materia di pari opportunità
L'articolo 2 del D.Lgs. 198/2006 individua nel Presidente del Consiglio dei Ministri l'organo di vertice responsabile della promozione e del coordinamento delle politiche di pari opportunità nell'ambito dell'esecutivo. La scelta di collocare questa competenza al livello della Presidenza del Consiglio, piuttosto che affidarla a un singolo ministero, riflette la natura trasversale della materia: le pari opportunità non riguardano un solo settore dell'azione di governo, ma investono trasversalmente le politiche del lavoro, della famiglia, dell'istruzione, della sanità e dello sviluppo economico. In pratica, la competenza operativa è storicamente esercitata dal Dipartimento per le Pari Opportunità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio
La norma assegna alla Presidenza del Consiglio tre funzioni distinte: promuovere le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità; prevenire e rimuovere le discriminazioni; coordinare e monitorare l'utilizzo dei fondi europei destinati alle politiche di pari opportunità. L'ultima funzione è particolarmente rilevante sul piano finanziario: i Fondi strutturali europei, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), prevedono obblighi orizzontali di rispetto del principio di parità di genere. Il monitoraggio affidato alla Presidenza del Consiglio garantisce che le amministrazioni beneficiarie rispettino tali vincoli e rendicontino correttamente l'utilizzo delle risorse sotto il profilo della dimensione di genere.
Il coordinamento europeo: il comma 1-bis
Il comma 1-bis, aggiunto in sede di attuazione di direttive europee, impone agli organismi di parità previsti dal Codice e da altre normative vigenti di scambiare informazioni con i corrispondenti organismi europei «al livello appropriato». La disposizione riflette la struttura a rete del sistema europeo di tutela antidiscriminatoria, che include l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e la rete degli organismi nazionali per la parità prevista dalla direttiva 2006/54/CE. Lo scambio di informazioni non è un mero adempimento burocratico: permette di allineare le pratiche nazionali ai migliori standard europei, di condividere esperienze su interventi efficaci e di contribuire al monitoraggio dell'applicazione del diritto europeo in materia di parità.
Rapporto con gli altri organismi di parità del Codice
L'articolo 2 si inserisce in un sistema articolato di organismi di parità che il Codice costruisce su più livelli. A livello nazionale, operano il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità (articolo 8) e la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità (articolo 12). A livello regionale e territoriale agiscono le consigliere e i consiglieri di parità regionali, metropolitani e degli enti di area vasta. La Presidenza del Consiglio si colloca al vertice di questo sistema in funzione di indirizzo politico e di coordinamento, garantendo la coerenza tra i diversi livelli dell'azione pubblica e la corretta allocazione delle risorse europee.
Il Dipartimento per le Pari Opportunità
In attuazione della delega presidenziale, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 (richiamato dalla rubrica dell'articolo) ha organizzato la struttura della Presidenza del Consiglio, includendo il Dipartimento per le Pari Opportunità quale struttura operativa dedicata. Il Dipartimento svolge funzioni di impulso, coordinamento e monitoraggio delle politiche di genere, gestisce programmi finanziati con fondi strutturali europei dedicati alle pari opportunità, promuove campagne di sensibilizzazione e supporta il lavoro del Comitato nazionale e delle consigliere di parità. Opera in stretto collegamento con il Comitato Interministeriale per le Pari Opportunità (CIPO) e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Rilevanza pratica e limiti della norma
L'articolo 2 ha una funzione prevalentemente organizzativa e di indirizzo politico: non attribuisce diritti soggettivi azionabili dai singoli individui davanti al giudice. La sua rilevanza pratica si misura nella coerenza delle politiche pubbliche e nell'efficace utilizzo delle risorse europee. La norma costituisce però un ancoraggio istituzionale importante: la titolarità presidenziale della competenza segnala che le pari opportunità non sono una questione marginale, ma un obiettivo strategico dell'azione di governo, che deve essere integrato in tutte le scelte di policy a ogni livello dell'esecutivo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi è competente a coordinare le politiche di pari opportunità a livello di governo centrale?
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, che esercita tale funzione tramite il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. La competenza include la promozione di azioni di governo, la prevenzione delle discriminazioni e il coordinamento dei fondi europei dedicati.
Cosa prevede il comma 1-bis sull'obbligo di coordinamento europeo?
Impone agli organismi di parità previsti dal Codice e da altre normative di scambiare informazioni con gli organismi europei corrispondenti «al livello appropriato». L'obiettivo è allineare le pratiche nazionali agli standard europei e contribuire al monitoraggio del diritto UE.
L'articolo 2 conferisce diritti ai singoli cittadini?
No. Si tratta di una norma di organizzazione istituzionale che distribuisce competenze tra organi di governo. Non attribuisce diritti soggettivi azionabili individualmente, ma definisce la struttura di governance delle politiche di parità.
Quali fondi europei sono richiamati dalla norma?
La disposizione fa riferimento ai fondi europei in materia di pari opportunità, principalmente il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che prevedono obblighi orizzontali di rispetto del principio di parità di genere nella progettazione e rendicontazione degli interventi.