Testo dell'articoloAbrogato
Art. 4 D.Lgs. 198/2006
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Durata e composizione della Commissione ( decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 2 ) 1.
La Commissione è nominata con decreto del Ministro e dura in carica due anni.
Essa è composta da venticinque componenti di cui: a) undici prescelti nell’ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; b) quattro prescelti nell’ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; c) quattro prescelti nell’ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale; d) tre prescelti fra le donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attività scientifiche, letterarie e sociali; e) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Almeno due volte l’anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell’ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali
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