Testo dell'articoloAbrogato

Art. 6 D.Lgs. 198/2006

D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Esperti e consulenti ( decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 4 ) 1.

La Commissione si avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche attinenti la parità fra i sessi, e di propri consulenti secondo quanto previsto dall’ articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e dall’ articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 .

2. I consulenti di cui al comma 1 sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, delle politiche sociali e dell’analisi delle politiche pubbliche.

3. Nel decreto di conferimento dell’incarico è determinato il compenso degli esperti e dei consulenti

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006).
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