Testo dell'articoloVigente
Art. 8 D.Lgs. 198/2006 – Costituzione e componenti ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell’ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza fra uomo e donna nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2. Il Comitato è composto da: a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente; b) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; c) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; d) due componenti designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale; e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro che ne abbiano fatto richiesta; f) la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all’articolo 12, comma 2, del presente decreto. 2-bis. Le designazioni di cui al comma sono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato può essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l’integrazione quando pervengano le designazioni mancanti.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto: a) tre esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro e politiche di genere; b) quattro rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunità e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, per l’inclusione e le politiche sociali; c-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151;
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. In caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato.
5. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito dei suoi componenti.
In sintesi
L'articolo 8 del D.Lgs. 198/2006 disciplina la costituzione e la composizione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato è un organismo paritetico e plurale: al suo interno siedono rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni cooperative, delle associazioni femminili e la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità. Partecipano senza diritto di voto esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche e rappresentanti di vari ministeri. I componenti durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro. La norma prevede anche una procedura semplificata per costituire il Comitato in caso di mancate designazioni nei termini.Indice dei contenuti
Natura e finalità del Comitato nazionale di parità
Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici è un organismo collegiale con funzioni consultive, propositive e di vigilanza sull'applicazione della legislazione antidiscriminatoria nel lavoro. Istituito originariamente dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, è stato riorganizzato e inserito nel Codice delle pari opportunità dal D.Lgs. 198/2006. La sua collocazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne sottolinea la vocazione specificamente lavoristica, a differenza del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, che ha una competenza più generale.
La composizione paritetica: sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro
Il comma 2 disegna una composizione che riflette il modello tripartito delle relazioni industriali. Le confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale designano sei componenti; altrettanti ne designano le confederazioni dei datori di lavoro dei diversi settori economici. Due componenti provengono dalle associazioni del movimento cooperativo. Questa struttura bilaterale assicura che il Comitato costituisca un luogo di confronto e mediazione tra gli interessi contrastanti delle parti sociali, favorendo la ricerca di soluzioni condivise alle problematiche di genere nel mercato del lavoro. La presidenza spetta al Ministro del lavoro o, per delega, a un Sottosegretario di Stato.
Le associazioni femminili e la Consigliera di parità
Undici componenti sono designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi che operano nel campo della parità nel lavoro: si tratta della componente più numerosa del Comitato, a sottolineare la centralità della società civile organizzata nel presidio dell'attuazione del principio di parità. La Consigliera o il Consigliere nazionale di parità è componente di diritto, in quanto soggetto istituzionale con funzioni di promozione e controllo dell'attuazione del principio di non discriminazione nel lavoro ai sensi dell'articolo 12. Questa partecipazione garantisce un raccordo permanente tra l'organo collegiale e la figura monocratica di garanzia.
I partecipanti senza diritto di voto
Il comma 3 prevede la partecipazione alle riunioni, senza diritto di voto, di una serie di soggetti portatori di competenze tecniche o istituzionali: tre esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche con competenze in materia di lavoro e politiche di genere; quattro rappresentanti di altrettante strutture ministeriali (Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per le pari opportunità e Dipartimento per le politiche della famiglia); tre rappresentanti del Ministero del lavoro in rappresentanza di altrettante Direzioni generali. L'esclusione del diritto di voto preserva la natura paritetica delle deliberazioni, riservando la titolarità decisionale ai rappresentanti delle parti sociali e delle associazioni femminili.
La durata del mandato e la procedura di nomina
Il comma 4 fissa in tre anni la durata del mandato dei componenti, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è prevista la nomina di un supplente, che opera in caso di assenza o impedimento dell'effettivo. In caso di sostituzione nel corso del mandato, il nuovo componente rimane in carica fino alla scadenza del Comitato, garantendo la continuità istituzionale dell'organo. Il vicepresidente è designato dal Ministro nell'ambito dei componenti.
La procedura antiparalisi del comma 2-bis
Il comma 2-bis introduce una disposizione antiparalisi: le designazioni dei componenti devono avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. Se le designazioni non pervengono nei termini, il Comitato può essere ugualmente costituito sulla base di quelle già pervenute, «fatta salva l'integrazione quando pervengano le designazioni mancanti». Questa norma evita che il mancato rispetto dei termini da parte di una o più organizzazioni blocchi indefinitamente la costituzione e l'operatività del Comitato, garantendo la continuità funzionale dell'organo anche in presenza di ritardi organizzativi delle sigle designanti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Dove ha sede il Comitato nazionale di parità?
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La presidenza spetta al Ministro del lavoro o, per sua delega, a un Sottosegretario di Stato.
Chi nomina i componenti del Comitato?
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni effettuate dalle organizzazioni rappresentate. I componenti durano in carica tre anni e per ognuno è nominato anche un supplente.
Quante sono le associazioni femminili rappresentate nel Comitato?
Undici componenti sono designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale che operano nel campo della parità nel lavoro e ne abbiano fatto richiesta. È la componente numericamente più rappresentata nel Comitato.
Cosa succede se le organizzazioni non designano i propri rappresentanti nei tempi?
Il comma 2-bis prevede che, se le designazioni non pervengono entro trenta giorni dalla richiesta, il Comitato può essere costituito con le designazioni già ricevute. Le designazioni mancanti potranno essere integrate successivamente.
Gli esperti tecnici partecipano alle votazioni del Comitato?
No. Gli esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche e i rappresentanti ministeriali partecipano alle riunioni senza diritto di voto, svolgendo una funzione di supporto tecnico alle deliberazioni.