Testo dell'articoloAbrogato
Art. 11 D.Lgs. 198/2006
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Collegio istruttorio e segreteria tecnica ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 7 ) 1.
Per l’istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all’articolo 8 e alle consigliere e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto: a) il vicepresidente del Comitato di cui all’articolo 8, che lo presiede; b) un magistrato designato dal Ministero della giustizia fra quelli addetti alle sezioni lavoro, di legittimità o di merito; c) un dirigente [o un funzionario] del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c-bis) un dirigente o un funzionario del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c-ter) un dirigente o un funzionario del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) gli esperti di cui all’articolo 8, comma 3, let-tera a); e) la consigliera o il consigliere di parità di cui all’articolo 12.
2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b), c), c-bis) e c-ter) del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all’articolo 8, possono essere elevati a due.
3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica.
Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta da personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero.
La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato.
4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalità di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro.
Il Comitato può deliberare la stipula di convenzioni, nonché avvalersi di collaborazioni esterne: a) per l’effettuazione di studi e ricerche; b) per attività funzionali all’esercizio dei propri compiti in materia di progetti di azioni positive previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera d)
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