Testo dell'articoloVigente
Art. 12 D.Lgs. 198/2006 – Nomina ( decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. A livello nazionale, regionale e della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo.
2. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
3. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.
4. In caso di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall’articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei trenta giorni successivi, indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, di durata non superiore, complessivamente, ai 90 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.
5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 12 del D.Lgs. 198/2006 disciplina la nomina delle consigliere e dei consiglieri di parità a livello nazionale, regionale, delle città metropolitane e degli enti di area vasta. Per ogni livello è prevista la nomina sia di un titolare sia di un supplente. A livello nazionale la nomina spetta al Ministro del lavoro di concerto con il Ministro per le pari opportunità. A livello regionale e territoriale la nomina ministeriale avviene su designazione degli enti locali, previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa che verifichi il possesso dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti dall'articolo 13. La norma introduce anche una procedura sostitutiva per i casi di mancata designazione nei termini: il Ministro indice autonomamente una procedura comparativa, evitando che l'inerzia locale paralizzi la copertura del ruolo. I decreti di nomina, con allegato il curriculum della persona nominata, devono essere pubblicati sul sito del Ministero.Indice dei contenuti
La rete delle consigliere e dei consiglieri di parità
L'articolo 12 del D.Lgs. 198/2006 regola l'istituzione della rete territoriale delle consigliere e dei consiglieri di parità, figure chiave nell'architettura istituzionale delle pari opportunità nel lavoro introdotta dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e poi trasfusa nel Codice. La rete si articola su tre livelli: nazionale, regionale e sub-regionale (città metropolitane ed enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56). Ogni livello prevede la nomina di un titolare e di un supplente, garantendo la continuità operativa anche in caso di assenza o impedimento del titolare.
La nomina del Consigliere nazionale
Il comma 2 disciplina specificamente la nomina della Consigliera o del Consigliere nazionale di parità, che avviene con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità. La procedura bicefala riflette la trasversalità del ruolo, che si colloca all'intersezione tra le competenze del Ministero del lavoro (in materia di discriminazioni occupazionali) e quelle della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Pari Opportunità (in materia di pari opportunità in senso lato). Il Consigliere nazionale svolge anche la funzione di membro di diritto del Comitato nazionale di parità (articolo 8) e coordina la Conferenza nazionale (articolo 19), fungendo da raccordo tra i diversi livelli del sistema.
La nomina dei Consiglieri regionali e territoriali
Il comma 3 prevede che i Consiglieri di parità regionali, metropolitani e degli enti di area vasta siano nominati con decreto ministeriale «su designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta». La designazione locale precede la nomina ministeriale, ma quest'ultima è vincolata al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13 e all'esito di una procedura di valutazione comparativa. Il modello garantisce che la competenza specialistica sia verificata a livello centrale, evitando che le designazioni locali siano guidate esclusivamente da logiche di appartenenza politica o associativa prive di adeguato supporto professionale.
La procedura sostitutiva in caso di mancata designazione
Il comma 4 introduce un meccanismo antiparalisi: se la designazione locale non avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato, o se avviene ma in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, il Ministro del lavoro interviene autonomamente, indendo entro i trenta giorni successivi una procedura di valutazione comparativa della durata massima di novanta giorni. Questa norma è fondamentale per garantire la continuità della rete: il Codice non tollera che il ruolo di Consigliere rimanga vacante a tempo indefinito per l'inerzia dell'ente territoriale designante. Nel frattempo, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 14, il titolare uscente continua a svolgere le proprie funzioni fino al completamento della procedura di rinnovo.
La trasparenza delle nomine: pubblicazione sul sito ministeriale
Il comma 5 impone che i decreti di nomina siano pubblicati sul sito internet del Ministero del lavoro e che ad essi sia allegato il curriculum professionale della persona nominata. Questa disposizione, apparentemente tecnica, ha un rilevante significato di accountability: consente ai soggetti interessati (lavoratrici, associazioni di categoria, parti sociali) di verificare che le nomine siano avvenute nel rispetto dei requisiti di competenza ed esperienza previsti dall'articolo 13. La pubblicazione è anche un presupposto di efficacia della nomina nei confronti dei terzi, che devono poter conoscere chi riveste il ruolo e con quale profilo professionale.
Rapporto con la legge n. 56/2014 e gli enti territoriali
La riforma degli enti locali introdotta dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio) ha ridisegnato la mappa degli enti di area vasta, abolendo le province e istituendo le città metropolitane e le province riformate (con funzioni ridotte). L'articolo 12 si adegua a questa nuova geometria istituzionale, mantenendo la copertura territoriale del sistema dei Consiglieri di parità anche nei nuovi enti. L'adattamento è importante perché evita vuoti di tutela nei territori dove la provincia storica è stata sostituita da un ente di area vasta con diversa configurazione giuridica e rappresentanza.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi nomina il Consigliere nazionale di parità?
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, con decreto ministeriale. Sia il titolare che il supplente sono nominati con questa procedura.
Come vengono nominati i Consiglieri di parità regionali?
Con decreto del Ministro del lavoro, su designazione della regione (o città metropolitana o ente di area vasta), previo superamento di una procedura di valutazione comparativa che verifica il possesso dei requisiti di competenza ed esperienza previsti dall'articolo 13.
Cosa succede se l'ente locale non designa il Consigliere nei termini?
Se la designazione non avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato, il Ministro del lavoro interviene autonomamente, indendo entro trenta giorni una procedura di valutazione comparativa di durata non superiore a novanta giorni. Nel frattempo il titolare uscente continua a svolgere le funzioni.
I decreti di nomina sono pubblici?
Sì. Il comma 5 impone la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it), con allegato il curriculum professionale della persona nominata. La pubblicazione garantisce trasparenza e consente la verifica del rispetto dei requisiti.
Il Consigliere supplente ha le stesse funzioni del titolare?
Il supplente «agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo». Svolge quindi le stesse funzioni, ma solo quando autorizzato o in sostituzione del titolare assente.