Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 D.Lgs. 198/2006 – Convocazione e funzionamento ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, può costituire specifici gruppi di lavoro. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 9 del D.Lgs. 198/2006 disciplina le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità. La norma prevede due modalità di convocazione: su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, oppure su richiesta della maggioranza qualificata dei componenti (metà più uno). Il comma 2 riconosce al Comitato la piena autonomia nell'organizzare il proprio funzionamento interno e la facoltà di istituire specifici gruppi di lavoro per approfondire tematiche particolari o gestire specifici ambiti di competenza. Si tratta di norme organizzative essenziali che garantiscono l'operatività del Comitato e la sua capacità di rispondere sia alle esigenze istituzionali sia alle istanze interne della propria composizione plurale.
Indice dei contenuti

Le due modalità di convocazione del Comitato

L'articolo 9 del D.Lgs. 198/2006 regola il funzionamento ordinario del Comitato nazionale di parità sotto due profili: la convocazione e l'autonomia organizzativa. La convocazione può avvenire per iniziativa ministeriale, su impulso del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che presiede l'organo, ovvero su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti (metà più uno). Il doppio canale garantisce sia l'integrazione del Comitato nell'agenda politica del Ministero sia l'autonomia funzionale dell'organo collegiale rispetto all'esecutivo: i componenti, anche quando il Ministro non ritenga opportuno convocare, possono autonomamente attivarsi per riunire il Comitato e deliberare sulle questioni di propria competenza.

L'autonomia regolamentare del Comitato

Il comma 2 riconosce al Comitato la competenza a deliberare «in ordine al proprio funzionamento»: si tratta di una forma di autonomia organizzativa interna, che gli consente di definire le proprie regole procedurali (cadenza delle riunioni, quorum deliberativi, modalità di voto, gestione dell'ordine del giorno) senza dover ricorrere a fonti normative esterne. Questo potere regolamentare interno è coerente con la natura di organismo collegiale indipendente del Comitato, che non può essere ridotto a mera struttura consultiva subordinata all'iniziativa ministeriale. L'adozione di un regolamento interno fornisce altresì certezza procedurale a tutti i componenti, garantendo la parità di accesso e di influenza dei diversi portatori di interessi rappresentati.

I gruppi di lavoro tematici

La facoltà di istituire «specifici gruppi di lavoro» per lo svolgimento dei propri compiti è uno strumento organizzativo che permette al Comitato di operare in modo più agile e specializzato di quanto non consenta la riunione plenaria. I gruppi di lavoro possono essere costituiti per tematiche specifiche (ad esempio, parità retributiva, accesso alle carriere dirigenziali, conciliazione lavoro-famiglia) o per gestire particolari progetti o iniziative. Possono includere, con modalità da definire nell'ambito del regolamento interno, anche soggetti esterni con specifiche competenze. La loro attività si riversa poi nelle deliberazioni plenarie, permettendo un processo decisionale più informato e approfondito.

Raccordo con la struttura ministeriale

La convocazione su iniziativa ministeriale è il canale ordinario attraverso cui il Ministero del lavoro integra il Comitato nella propria attività istituzionale: consultazioni preliminari a iniziative normative, esame di relazioni periodiche, formulazione di indirizzi per le politiche attive. La convocazione su richiesta dei componenti è invece il meccanismo che preserva l'indipendenza dell'organo, consentendogli di affrontare questioni che i componenti ritengono urgenti o rilevanti anche in assenza di impulso ministeriale. Il bilanciamento tra questi due canali è essenziale per il corretto funzionamento del Comitato come organo che deve coniugare il coordinamento con l'esecutivo e la rappresentanza autonoma degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori.

Profili di diritto comparato

Il modello organizzativo dell'articolo 9 riflette un assetto diffuso negli ordinamenti europei per gli organismi di parità di livello istituzionale. La direttiva 2006/54/CE (articolo 20) impone agli Stati membri di designare uno o più organismi incaricati di promuovere, analizzare, monitorare e sostenere la parità di trattamento, senza tuttavia determinarne la struttura interna. La scelta italiana di un modello collegiale e paritetico, con autonomia organizzativa interna, è coerente con gli standard europei ma più articolata rispetto a modelli monocratici adottati in altri ordinamenti. Il principale limite è la dipendenza dalla convocazione ministeriale per le riunioni ordinarie, che potrebbe rallentare l'operatività dell'organo in periodi di disinteresse politico per le tematiche di parità.

Rilevanza pratica delle norme organizzative

Le disposizioni dell'articolo 9, pur di carattere organizzativo, hanno rilevanza pratica diretta: determinano la capacità operativa del Comitato e, di conseguenza, l'effettività delle sue funzioni di promozione e vigilanza elencate nell'articolo 10. Un Comitato che si riunisce raramente, privo di gruppi di lavoro attivi e senza un proprio regolamento interno consolidato, non può esercitare efficacemente i compiti di proposta, monitoraggio e dialogo con le parti sociali che la legge gli assegna. La norma è pertanto da leggersi in collegamento funzionale con l'articolo 10, che enumera analiticamente i compiti del Comitato e presuppone un'adeguata capacità organizzativa per il loro svolgimento.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può convocare il Comitato nazionale di parità?

Il Comitato può essere convocato su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali oppure su richiesta di metà più uno dei componenti. Questo doppio canale bilancia il coordinamento ministeriale con l'autonomia dell'organo collegiale.

Il Comitato può dotarsi di regole procedurali proprie?

Sì. Il comma 2 riconosce al Comitato la facoltà di deliberare in ordine al proprio funzionamento, adottando un regolamento interno che disciplini cadenza delle riunioni, quorum, modalità di voto e altri aspetti organizzativi.

A cosa servono i gruppi di lavoro previsti dal comma 2?

Servono a consentire al Comitato di lavorare in modo più specializzato su tematiche specifiche o progetti particolari, senza dover affrontare tutto nelle riunioni plenarie. I risultati dei gruppi di lavoro confluiscono nelle deliberazioni dell'organo collegiale.

Quanti componenti devono firmare la richiesta di convocazione?

La richiesta deve provenire da metà più uno dei componenti del Comitato. Si tratta di una maggioranza assoluta che garantisce che la convocazione risponda a un consenso ampio tra i rappresentanti delle diverse organizzazioni.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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