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Art. 9 D.Lgs. 198/2006 — Convocazione e funzionamento

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Art. 9 D.Lgs. 198/2006 — Convocazione e funzionamento ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, può costituire specifici gruppi di lavoro. articolo precedente articolo successivo