Testo dell'articoloVigente
Art. 14 D.Lgs. 198/2006 – Mandato
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all’articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall’articolo 12. Le consigliere e i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all’articolo 12, comma 4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’ articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 14 del D.Lgs. 198/2006 disciplina la durata e le condizioni del mandato delle consigliere e dei consiglieri di parità. Il mandato dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. La norma contiene una regola di computo cumulativo: ai fini della determinazione della durata massima del mandato (otto anni complessivi, sommando un primo e un secondo mandato), si computano tutti i periodi svolti in qualità di Consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La norma precisa che le consigliere e i consiglieri continuano a svolgere le proprie funzioni fino al completamento della procedura di rinnovo, evitando interruzioni nell'esercizio delle attribuzioni istituzionali. Non si applica il regime generale di prorogatio previsto dalla legge n. 145/2002, essendo la continuità funzionale direttamente regolata dal Codice.Indice dei contenuti
La durata quadriennale del mandato
L'articolo 14 del D.Lgs. 198/2006 fissa in quattro anni la durata del mandato delle consigliere e dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, nominati ai sensi dell'articolo 12. La scelta di un mandato quadriennale riflette la necessità di garantire al titolare del ruolo un orizzonte temporale sufficientemente ampio per sviluppare una conoscenza approfondita del territorio, costruire rapporti stabili con i soggetti istituzionali e le parti sociali, e portare a compimento azioni e progetti che richiedono continuità. Un mandato troppo breve rischierebbe di vanificare il valore dell'esperienza acquisita; uno troppo lungo ridurrebbe il ricambio e la dinamicità del sistema.
Il rinnovo unico e il limite di durata complessiva
Il mandato è rinnovabile per una sola volta: il Consigliere o la Consigliera può quindi svolgere complessivamente al massimo otto anni di mandato (due mandati da quattro anni). Questa scelta introduce un limite all'inamovibilità del ruolo, ispirato al principio del ricambio che pervade l'ordinamento delle cariche pubbliche di nomina. La norma però introduce una regola di computo particolarmente rigorosa: «per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni». Questa regola ha un effetto sostanziale: chi ha svolto anche parzialmente il ruolo di supplente in un precedente mandato deve computare quei periodi nel calcolo della durata totale consentita, anche se tali periodi sono stati non continuativi o di breve durata.
La continuità funzionale durante il rinnovo
Una delle disposizioni praticamente più rilevanti dell'articolo 14 è quella che stabilisce che «le consigliere e i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all'articolo 12, comma 4». Questa clausola di continuità funzionale è fondamentale per garantire l'effettività della rete di tutela: senza di essa, si creerebbero inevitabilmente periodi di vacanza del ruolo ogni volta che la procedura di rinnovo subisse ritardi. Il Codice privilegia quindi la continuità del servizio rispetto alla cessazione automatica alla scadenza del mandato, richiedendo che il titolare uscente rimanga operativo fino alla designazione e nomina del successore.
L'esclusione della legge n. 145/2002
L'articolo 14 esclude espressamente l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145. Tale norma generale disciplina la prorogatio degli organi di nomina governativa, stabilendo che gli organi scaduti continuano ad esercitare le proprie funzioni per un periodo limitato (di norma quarantacinque giorni) in attesa del rinnovo. L'esclusione è logica e coerente: il Codice già prevede una propria disciplina di continuità funzionale (il Consigliere rimane in carica fino al completamento del rinnovo, senza limiti temporali prefissati), rendendo superflua e potenzialmente contraddittoria l'applicazione della norma generale. La specialità del Codice prevale sulla generalità della legge n. 145/2002.
La procedura di rinnovo
Il comma 1 specifica che la procedura di rinnovo si svolge «secondo le modalità previste dall'articolo 12», vale a dire con le stesse procedure di designazione e nomina previste per la prima nomina. Per i Consiglieri regionali, metropolitani e degli enti di area vasta, ciò implica una nuova designazione da parte dell'ente territoriale e una nuova procedura di valutazione comparativa ministeriale. Non è quindi prevista una conferma automatica: anche il Consigliere che abbia svolto con merito il primo mandato deve sottoporsi nuovamente alla procedura comparativa, come richiedente qualunque candidato. Questo meccanismo garantisce che il secondo mandato sia anch'esso frutto di una verifica formale della competenza e della rappresentatività.
Implicazioni del computo cumulativo dei periodi come supplente
Il computo cumulativo dei periodi svolti come supplente ha implicazioni concrete che meritano attenzione. Se un soggetto ha svolto il ruolo di supplente per due anni in un primo mandato e poi viene nominato titolare, avrà già «consumato» due anni dei propri otto anni massimi. Potrà quindi svolgere al massimo ulteriori sei anni come titolare, suddivisi tra i due mandati. La norma è formulata in modo da non consentire elusioni: non importa se i periodi come supplente siano stati effettivi o meramente formali (ad esempio per sostituire il titolare solo in rare occasioni), né se siano stati non continuativi. Il computo è rigoroso e cumulativo, a garanzia del principio del ricambio.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quanto dura il mandato del Consigliere di parità?
Quattro anni, rinnovabile per una sola volta. La durata complessiva massima è quindi di otto anni, computando tutti i periodi svolti sia come titolare che come supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni.
Chi ha svolto il ruolo di supplente può successivamente diventare titolare?
Sì, ma i periodi svolti come supplente vengono computati nel calcolo della durata complessiva massima del mandato (otto anni). Non è possibile aggirare il limite svolgendo prima il ruolo di supplente e poi di titolare senza tenerne conto.
Il Consigliere smette di lavorare alla scadenza del mandato?
No. L'articolo 14 prevede che le consigliere e i consiglieri continuino a svolgere le proprie funzioni fino al completamento della procedura di rinnovo, evitando vuoti di tutela sul territorio.
Si applica la prorogatio della legge n. 145/2002?
No. L'articolo 14 esclude espressamente l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 145/2002. La continuità funzionale è regolata direttamente dal Codice, che non prevede un termine massimo per la fase di attesa del successore.
Come si svolge il rinnovo del mandato?
Secondo le stesse modalità previste per la prima nomina dall'articolo 12: nuova designazione dell'ente territoriale (per i livelli regionali e sub-regionali) e nuova procedura di valutazione comparativa ministeriale. Non è prevista la conferma automatica.