Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 17 D.Lgs. 198/2006 – Permessi

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Le consigliere e i consiglieri di parità, nazionale e regionali, hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. L’eventuale retribuzione dei suddetti permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria dell’ente di pertinenza che, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva assenza. Ai fini dell’esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dell’inizio dell’assenza. Le consigliere e i consiglieri di parità supplenti hanno diritto ai permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri di parità effettivi.

2. L’ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.

3. Alla consigliera e al consigliere nazionale di parità è attribuita un’indennità annua. La consigliera e il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruiscono, inoltre, di un numero massimo di permessi non retribuiti. In alternativa a quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, la consigliera e il consigliere nazionale di parità possono richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un’indennità complessiva annua. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 18, i criteri e le modalità per determinare la misura dell’indennità di cui al primo periodo, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, il numero massimo dei permessi non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri e le modalità per determinare la misura dell’indennità complessiva di cui al terzo periodo, le risorse destinate alle missioni legate all’espletamento delle funzioni e le spese per le attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 17 del D.Lgs. 198/2006 regola i permessi lavorativi e le indennità spettanti alle consigliere e ai consiglieri di parità per l'esercizio delle loro funzioni. I consiglieri nazionali e regionali hanno diritto a un massimo di cinquanta ore mensili di assenza retribuita; quelli delle città metropolitane e degli enti di area vasta a trenta ore mensili. I costi dei permessi sono a carico dell'ente di pertinenza, che rimborsa il datore di lavoro. Per i consiglieri nazionali è prevista un'indennità annua, oppure la possibilità di richiedere l'aspettativa non retribuita per la durata del mandato con un'indennità complessiva annua, i cui criteri sono fissati con decreto ministeriale.
Indice dei contenuti

La ratio dei permessi: conciliare il mandato con il lavoro ordinario

Le consigliere e i consiglieri di parità sono spesso lavoratori dipendenti che svolgono il proprio mandato istituzionale in parallelo all'attività professionale ordinaria. L'articolo 17 affronta questa realtà concreta prevedendo un diritto all'assenza retribuita dal posto di lavoro, con un monte ore mensile differenziato in funzione del livello del mandato. Questa impostazione riconosce che l'esercizio effettivo delle funzioni di promozione della parità e di contrasto alle discriminazioni richiede tempo e disponibilità, che non possono essere sacrificate sull'altare degli impegni lavorativi ordinari del titolare del mandato.

Il differenziale quantitativo: cinquanta ore versus trenta ore

Il comma 1 introduce una distinzione netta tra due categorie di consiglieri. I consiglieri nazionali e regionali hanno diritto a un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie di assenza dal posto di lavoro. I consiglieri delle città metropolitane e degli enti di area vasta, invece, hanno diritto a un massimo di trenta ore mensili. La differenza quantitativa riflette la diversa portata territoriale e la maggiore complessità delle funzioni attribuite ai consiglieri di livello nazionale e regionale rispetto a quelli di area vasta. Le cinquanta ore mensili equivalgono grosso modo a una settimana e mezza di lavoro, un impegno significativo che impone una seria pianificazione con il datore di lavoro privato o con l'amministrazione pubblica di appartenenza.

Il meccanismo del rimborso al datore di lavoro

Il comma 1 chiarisce che l'eventuale retribuzione dei permessi è «rimessa alla disponibilità finanziaria dell'ente di pertinenza», il quale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza. Il meccanismo è quindi triangolare: il lavoratore-consigliere si assenta, il datore di lavoro eroga comunque la retribuzione, l'ente di pertinenza rimborsa il datore. La clausola «su richiesta» impone al datore di attivarsi formalmente; la locuzione «disponibilità finanziaria» introduce un elemento di incertezza che, nella prassi, può determinare ritardi o contenziosi sul rimborso. L'obbligo di preavviso scritto almeno tre giorni prima garantisce al datore di lavoro il tempo necessario per organizzare la copertura dell'assente.

I permessi dei consiglieri supplenti: regola della sussidiarietà

Il comma 1 stabilisce che i consiglieri supplenti hanno diritto ai permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano i consiglieri effettivi. Si tratta di un principio di sussidiarietà che impedisce il cumulo dei permessi tra effettivo e supplente nello stesso periodo, evitando un'allocazione irragionevole delle risorse. Questa regola presuppone una comunicazione chiara e tempestiva tra effettivo e supplente, in modo da evitare sovrapposizioni o vuoti di copertura.

Le indennità: struttura e determinazione

Il comma 2 prevede la possibilità che l'ente territoriale, a proprio carico, attribuisca ai consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta un'indennità mensile, differenziata tra effettivo e supplente, secondo criteri stabiliti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 281/1997. L'indennità ai supplenti è limitata ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza. Il comma 3 disciplina invece l'indennità del consigliere nazionale, che è annua e determinata con decreto ministeriale nei limiti del Fondo di cui all'articolo 18. In alternativa, il consigliere nazionale può optare per l'aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennità complessiva annua che sostituisce sia la retribuzione sia i permessi ordinari.

L'aspettativa non retribuita: una scelta strutturale

La previsione dell'aspettativa non retribuita per i consiglieri nazionali risponde all'esigenza di consentire un impegno a tempo pieno nello svolgimento del mandato, particolarmente gravoso per chi opera a livello centrale. L'indennità complessiva annua che si percepisce durante l'aspettativa deve essere adeguata a compensare la rinuncia alla retribuzione ordinaria; i criteri e la misura vengono fissati con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 18. La formula «in alternativa» lascia al consigliere la facoltà di scegliere l'assetto più conveniente in base alla propria situazione lavorativa e familiare.

Coordinamento con le norme sul lavoro dipendente

L'articolo 17 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni del codice civile, dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) e dei contratti collettivi nazionali, che potrebbero integrare o modificare il regime dei permessi per cariche pubbliche. Le disposizioni speciali del D.Lgs. 198/2006 prevalgono sulle norme ordinarie in forza del principio di specialità, ma i contratti collettivi possono prevedere condizioni di favore aggiuntive. Nei casi di lavoratori autonomi o liberi professionisti, la norma sul rimborso al datore di lavoro non si applica direttamente, ma l'indennità prevista dal comma 2 assolve una funzione analoga di compensazione per il tempo dedicato al mandato.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quante ore di permesso mensile spettano a un consigliere regionale di parità?

Un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie, come stabilito dall'articolo 17, comma 1, per i consiglieri nazionali e regionali.

Chi paga la retribuzione durante i permessi del consigliere di parità?

Il datore di lavoro eroga la retribuzione e poi chiede il rimborso all'ente di pertinenza, nei limiti della disponibilità finanziaria dello stesso ente.

Con quanti giorni di anticipo va comunicata l'assenza al datore di lavoro?

Almeno tre giorni prima dell'inizio dell'assenza, mediante comunicazione scritta al datore di lavoro, come previsto dall'articolo 17, comma 1.

Il consigliere nazionale di parità puo' chiedere l'aspettativa?

Si. Il comma 3 prevede la possibilita' di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, con corresponsione di un'indennita' complessiva annua in sostituzione della retribuzione ordinaria.

Il supplente puo' usufruire dei permessi contemporaneamente all'effettivo?

No. I supplenti hanno diritto ai permessi solo nei periodi in cui non ne usufruisca il consigliere effettivo, secondo il principio di sussidiarieta' del comma 1.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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