Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 10 D.Lgs. 198/2006 – Compiti del Comitato

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell’ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 8, comma 1, e in particolare: a) formula proposte sulle questioni generali relative all’attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne; b) informa e sensibilizza l’opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa; c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli indirizzi in materia di promozione delle pari opportunità per le iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da programmare nell’anno finanziario successivo, indicando obiettivi e tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere. Sulla base di tali indirizzi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica apposito bando di finanziamento dei progetti di azione positiva; d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla commissione di valutazione dei progetti di azione positiva. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione della commissione, i criteri di valutazione dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo dei progetti approvati. Ai componenti della commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati; e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e a individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità; g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parità di trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonché sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi; h) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all’adozione di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive; i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego; l) può richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale; m) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale; n) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in materia di parità fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego; o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni positive, degli ostacoli che limitano l’uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, la più ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari; p) svolge le attività di monitoraggio e controllo dei progetti già approvati, verificandone la corretta attuazione e l’esito finale. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 10 del D.Lgs. 198/2006 elenca in modo analitico i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità. Si tratta di un catalogo ricco e articolato che comprende funzioni propositive (formulare proposte sulla parità nel lavoro), informative (sensibilizzare l'opinione pubblica), programmatorio-finanziarie (formulare indirizzi per il Ministero e partecipare alla valutazione dei progetti di azione positiva), di vigilanza (verificare l'applicazione della normativa), di dialogo sociale (favorire il dialogo tra parti sociali e con organizzazioni non governative), promozionali (promuovere la rappresentanza femminile negli organismi pubblici), di monitoraggio (anche attraverso richieste di informazioni alle Direzioni del lavoro) e di coordinamento europeo. La norma attribuisce al Comitato un ruolo di raccordo tra l'azione istituzionale e quella delle parti sociali, con particolare attenzione alla fase di attuazione concreta delle politiche di parità.
Indice dei contenuti

Le funzioni propositive e di indirizzo legislativo

L'articolo 10 del D.Lgs. 198/2006 dettaglia il catalogo delle attribuzioni del Comitato nazionale di parità. La lettera a) assegna al Comitato la funzione di formulare proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità, nonché per «lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne». Si tratta di una funzione consultiva in senso lato, che può sfociare in suggerimenti di riforma normativa, in proposte di circolare ministeriale interpretativa o in raccomandazioni indirizzate alle parti sociali. La lettera f) completa questa funzione assegnando al Comitato il compito di «verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità»: monitoraggio ex post che fornisce la base empirica per le proposte ex ante.

Funzioni informative e di sensibilizzazione

La lettera b) attribuisce al Comitato il compito di «informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa». Questa funzione comunicativa riconosce che il cambiamento culturale è una precondizione necessaria per l'effettività delle norme giuridiche: senza un'adeguata consapevolezza collettiva, le regole antidiscriminatorie rischiano di rimanere lettera morta. Il Comitato può esercitare questa funzione attraverso campagne di comunicazione, pubblicazioni, convegni e materiali divulgativi, potendosi avvalere delle risorse ministeriali.

Le azioni positive: indirizzi, finanziamento e valutazione

Le lettere c) e d) regolano il ciclo delle azioni positive finanziate dal Ministero del lavoro. Entro febbraio di ogni anno il Comitato formula gli indirizzi per le iniziative del Ministero relative all'anno finanziario successivo, indicando gli obiettivi e le tipologie di progetti da promuovere; sulla base di questi indirizzi il Ministero pubblica il bando di finanziamento. Il Comitato partecipa poi, attraverso propri rappresentanti, alla commissione di valutazione dei progetti presentati. È espressamente previsto che ai componenti della commissione non spettino compensi o rimborsi, nella logica dell'invarianza della spesa pubblica.

I codici di comportamento aziendale

La lettera e) prevede che il Comitato collabori, su richiesta, alla redazione di codici di comportamento «diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e a individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni». Questa funzione è particolarmente rilevante nell'ambito della prevenzione delle molestie sessuali e delle discriminazioni nella progressione di carriera: i codici di condotta aziendale, se elaborati con il supporto del Comitato, acquistano maggiore legittimità e autorevolezza, potendo anche assumere rilevanza probatoria in sede giudiziaria come standard di comportamento atteso dal datore di lavoro diligente.

Dialogo con le parti sociali e le ONG

Le lettere g), h) e i) delineano la funzione di mediazione e dialogo sociale del Comitato. La lettera g) impone di elaborare iniziative per il dialogo tra parti sociali, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi su prassi aziendali, contratti collettivi e codici di comportamento. La lettera h) prevede che il Comitato possa proporre soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di azioni positive. La lettera i) riguarda il dialogo con le organizzazioni non governative attive nella lotta alle discriminazioni: il coinvolgimento della società civile organizzata è un requisito espressamente imposto dalla direttiva 2006/54/CE.

Funzioni ispettive, promozionali e di reporting

La lettera l) attribuisce al Comitato la facoltà di richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile. Questa funzione di raccolta informazioni è strumentale al monitoraggio e alla verifica dell'applicazione della normativa. La lettera m) persegue un obiettivo di rappresentanza: promuovere una adeguata presenza femminile negli organismi pubblici competenti in materia di lavoro. La lettera n) riguarda il coordinamento europeo, rispecchiando l'obbligo di scambio di informazioni previsto dall'articolo 2, comma 1-bis. Le lettere o) e p) completano il quadro con la promozione del reinserimento post-maternità, del lavoro a tempo parziale e la funzione di monitoraggio dei progetti approvati.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quanti e quali sono i compiti del Comitato nazionale di parità?

L'articolo 10 elenca sedici compiti principali (lettere da a a p), che spaziano dalla formulazione di proposte normative alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, dalla valutazione dei progetti di azione positiva al dialogo con le parti sociali e le ONG, dal monitoraggio dell'occupazione femminile alla promozione della rappresentanza di genere negli organismi pubblici.

Come vengono finanziate le azioni positive nel sistema del Codice?

Il Comitato formula ogni anno (entro febbraio) gli indirizzi per le iniziative da promuovere nell'anno successivo; il Ministero del lavoro pubblica un bando di finanziamento sulla base di questi indirizzi; il Comitato partecipa alla commissione di valutazione dei progetti presentati. Le modalità dettagliate sono definite con decreto ministeriale.

Il Comitato può svolgere funzioni ispettive nelle aziende?

Non direttamente. Può però richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile. L'ispezione vera e propria è svolta dagli uffici del lavoro, non dal Comitato.

Cosa sono i codici di comportamento di cui alla lettera e)?

Sono documenti aziendali che specificano le regole di condotta conformi al principio di parità e individuano le manifestazioni, anche indirette, delle discriminazioni. Il Comitato collabora alla loro redazione su richiesta, conferendo autorevolezza allo strumento.

Il Comitato deve coordinarsi con organismi europei?

Sì. La lettera n) impone di provvedere allo scambio di informazioni con gli organismi europei corrispondenti in materia di parità tra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1-bis.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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