Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 15 D.Lgs. 198/2006 – Compiti e funzioni

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti: a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse dell’Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo; c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell’unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità; d) promozione delle politiche di pari opportunità nell’ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative; e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l’esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi; f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione; g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parità degli enti locali.

2. La consigliera nazionale di parità, nell’ambito delle proprie competenze, determina le priorità d’intervento e i programmi di azione, nel rispetto della programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1 e può svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e può pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.

3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le consigliere e i consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale, o in sua sostituzione la supplente o il supplente, è componente del Comitato nazionale di cui all’articolo 8.

4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all’articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.

5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull’attività svolta, redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall’ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell’organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all’articolo 19. Si applica quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 6 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 15 del D.Lgs. 198/2006 è la disposizione normativa più densa dell'intero Capo dedicato alle consigliere e ai consiglieri di parità: descrive analiticamente i compiti e le funzioni di questi soggetti istituzionali a tutti i livelli territoriali. I compiti comprendono la rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, la promozione di azioni positive e di politiche di pari opportunità nel mercato del lavoro, la collaborazione con le Direzioni del lavoro per rilevare violazioni normative, la diffusione di buone pratiche, il collegamento con gli organismi locali di parità. La Consigliera nazionale svolge un ruolo di coordinamento e può condurre inchieste indipendenti sulle discriminazioni, pubblicare relazioni e raccomandazioni. Tutte le consigliere e i consiglieri presentano rapporti annuali alle autorità competenti; la mancata presentazione può comportare la decadenza dall'ufficio.
Indice dei contenuti

I compiti generali: la lettera a) sulla rilevazione degli squilibri

L'articolo 15 del D.Lgs. 198/2006 è il cuore normativo della disciplina delle consigliere e dei consiglieri di parità, descrivendo un catalogo articolato di compiti e funzioni. La lettera a) del comma 1 assegna il compito di rilevare le situazioni di squilibrio di genere, «anche in collaborazione con le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro», ai fini dello svolgimento delle funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione professionale, nelle condizioni di lavoro e nella retribuzione, nonché con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive. L'ambito della vigilanza è ampio e copre l'intero ciclo del rapporto di lavoro, dalla fase pre-contrattuale (accesso) a quella esecutiva (condizioni, retribuzione) fino alla previdenza complementare. La collaborazione con le Direzioni del lavoro è essenziale per superare il limite dell'assenza di poteri ispettivi diretti della consigliera: è attraverso questo canale che si traduce in accertamento formale l'analisi delle situazioni di squilibrio.

Azioni positive e programmazione delle politiche di sviluppo

Le lettere b), c) e d) riguardano la funzione programmatoria e propositiva. La lettera b) impone la promozione di progetti di azioni positive, inclusa l'individuazione di risorse europee, nazionali e locali a questo destinate. La lettera c) mira a garantire la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale con gli indirizzi europei e nazionali in materia di parità: un compito di raccordo che presuppone la partecipazione ai tavoli di programmazione regionale e locale. La lettera d) prevede la promozione delle politiche di pari opportunità nell'ambito delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale. Queste funzioni collocano la consigliera di parità come interlocutrice strutturale nelle sedi in cui si programmano interventi sul mercato del lavoro, con il compito di garantire che la dimensione di genere non sia trattata come residuale.

La collaborazione ispettiva e la formazione

La lettera e) prevede la collaborazione con le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro «al fine di rilevare l'esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi». La funzione è duplice: da un lato, la consigliera contribuisce a orientare l'attività ispettiva del lavoro verso le situazioni di maggior rischio di discriminazione di genere; dall'altro, progetta strumenti formativi che consentano al personale ispettivo di riconoscere e segnalare correttamente le violazioni. La lettera f) completa questa funzione con la «diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità».

Il collegamento con gli organismi locali di parità

La lettera g) assegna alla consigliera e al consigliere il compito di collegarsi e collaborare con gli assessorati competenti e con gli organismi di parità degli enti locali. Si tratta di una funzione di raccordo verticale e orizzontale nel sistema di governance delle pari opportunità: verticale, perché lega il livello regionale o sub-regionale a quello locale; orizzontale, perché coinvolge diversi assessorati (tipicamente quello alle pari opportunità, al lavoro e alle politiche sociali) in un'azione coordinata. Il comma 3 chiarisce che le consigliere e i consiglieri regionali sono componenti delle commissioni di parità di pari livello o di organismi analoghi.

Le prerogative speciali della Consigliera nazionale

Il comma 2 riserva alla Consigliera o al Consigliere nazionale alcune prerogative aggiuntive di particolare rilievo. Nell'ambito delle proprie competenze, determina le priorità di intervento e i programmi di azione nel rispetto della programmazione ministeriale annuale. Può svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro e degli enti strumentali, «inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro» e può «pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro». Il termine «indipendenti» è particolarmente significativo: le inchieste e le relazioni non sono soggette a visto ministeriale preventivo, garantendo così l'autonomia funzionale dell'organo rispetto all'esecutivo. Questa prerogativa avvicina la figura della Consigliera nazionale a quella degli ombudsman settoriali presenti in altri ordinamenti europei.

I rapporti annuali e la decadenza

I commi 6 e 7 disciplinano gli obblighi di rendiconto. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere e i consiglieri regionali, metropolitani e degli enti di area vasta presentano un rapporto sull'attività svolta agli organi che hanno effettuato la designazione e la nomina. Entro il 31 marzo di ogni anno la Consigliera nazionale elabora un rapporto al Ministro del lavoro e al Ministro per le pari opportunità, anche sulla base dei rapporti territoriali. Chi non presenta il rapporto nei termini o lo presenta con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio, con provvedimento adottato dal Ministro del lavoro su segnalazione dell'organo di designazione. Si tratta di una sanzione severa (la decadenza) che sottolinea l'importanza del rendiconto come strumento di accountability e di verifica dell'effettivo svolgimento delle funzioni assegnate.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quanti e quali sono i compiti principali delle consigliere di parità?

L'articolo 15 elenca sette compiti principali (lettere da a a g): rilevazione degli squilibri di genere, promozione di azioni positive, coerenza con la programmazione UE/nazionale, politiche attive del lavoro, collaborazione ispettiva e formazione, diffusione di buone pratiche, collegamento con gli enti locali.

La Consigliera nazionale ha prerogative diverse da quelle regionali?

Sì. Il comma 2 le attribuisce in via esclusiva la facoltà di condurre inchieste indipendenti sulle discriminazioni sul lavoro e di pubblicare relazioni e raccomandazioni indipendenti, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro, senza necessità di approvazione ministeriale.

Entro quando le consigliere devono presentare il rapporto annuale?

Le consigliere regionali, metropolitane e degli enti di area vasta devono presentarlo entro il 31 dicembre di ogni anno. La Consigliera nazionale deve presentare il proprio rapporto al Ministro entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Cosa succede se il rapporto annuale non viene presentato nei termini?

Chi non presenta il rapporto nei termini o lo presenta con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Ministro del lavoro su segnalazione dell'organo che ha effettuato la designazione.

La consigliera di parità può richiedere informazioni alle aziende?

Non direttamente. Può richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile. Sono le Direzioni del lavoro, con i propri poteri ispettivi, ad acquisire materialmente le informazioni.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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