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Categoria: Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006)

  • Art. 13 D.Lgs. 198/2006 — Requisiti e attribuzioni

    Art. 13 D.Lgs. 198/2006 — Requisiti e attribuzioni ( decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

    2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 14 D.Lgs. 198/2006 — Mandato

    Art. 14 D.Lgs. 198/2006 — Mandato

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all’articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall’articolo 12. Le consigliere e i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all’articolo 12, comma 4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’ articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 15 D.Lgs. 198/2006 — Compiti e funzioni

    Art. 15 D.Lgs. 198/2006 — Compiti e funzioni

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti: a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse dell’Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo; c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell’unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità; d) promozione delle politiche di pari opportunità nell’ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative; e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l’esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi; f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione; g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parità degli enti locali.

    2. La consigliera nazionale di parità, nell’ambito delle proprie competenze, determina le priorità d’intervento e i programmi di azione, nel rispetto della programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1 e può svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e può pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.

    3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le consigliere e i consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale, o in sua sostituzione la supplente o il supplente, è componente del Comitato nazionale di cui all’articolo 8.

    4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all’articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.

    5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

    6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull’attività svolta, redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall’ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell’organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

    7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all’articolo 19. Si applica quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 6 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 16 D.Lgs. 198/2006 — Sede e attrezzature

    Art. 16 D.Lgs. 198/2006 — Sede e attrezzature

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. L’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 è ubicato rispettivamente presso le regioni, le città metropolitane e gli enti di area vasta. L’ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità è ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’ufficio è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie e idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari devono essere prontamente assegnati dagli enti presso cui l’ufficio è ubicato, nell’ambito delle risorse esistenti e a invarianza della spesa.

    2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può predisporre con gli enti territoriali, nel cui ambito operano le consigliere e i consiglieri di parità, convenzioni quadro allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché gli indirizzi generali per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e g). articolo precedente articolo successivo

  • Art. 17 D.Lgs. 198/2006 — Permessi

    Art. 17 D.Lgs. 198/2006 — Permessi

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le consigliere e i consiglieri di parità, nazionale e regionali, hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. L’eventuale retribuzione dei suddetti permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria dell’ente di pertinenza che, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva assenza. Ai fini dell’esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dell’inizio dell’assenza. Le consigliere e i consiglieri di parità supplenti hanno diritto ai permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri di parità effettivi.

    2. L’ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.

    3. Alla consigliera e al consigliere nazionale di parità è attribuita un’indennità annua. La consigliera e il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruiscono, inoltre, di un numero massimo di permessi non retribuiti. In alternativa a quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, la consigliera e il consigliere nazionale di parità possono richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un’indennità complessiva annua. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 18, i criteri e le modalità per determinare la misura dell’indennità di cui al primo periodo, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, il numero massimo dei permessi non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri e le modalità per determinare la misura dell’indennità complessiva di cui al terzo periodo, le risorse destinate alle missioni legate all’espletamento delle funzioni e le spese per le attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 18 D.Lgs. 198/2006 — Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

    Art. 18 D.Lgs. 198/2006 — Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, effettivi e supplenti, è alimentato dalle risorse di cui all’ articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità, le spese per missioni, le spese relative al pagamento di compensi per indennità, differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell’articolo 17, comma 1. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 19 D.Lgs. 198/2006 — Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità

    Art. 19 D.Lgs. 198/2006 — Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. La Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, che comprende tutte le consigliere e i consiglieri, nazionale, regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità, in collaborazione con due consigliere o consiglieri di parità in rappresentanza rispettivamente delle o dei consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta.

    2. La Conferenza opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l’efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuovono iniziative volte a garantire il coordinamento e l’integrazione degli interventi necessari ad assicurare l’effettività delle politiche di promozione delle pari opportunità per i lavoratori e le lavoratrici.

    3. Dallo svolgimento delle attività del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 20 D.Lgs. 198/2006 — Relazione al Parlamento

    Art. 20 D.Lgs. 198/2006 — Relazione al Parlamento

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all’articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all’articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, sulle ricadute sull’occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.

  • Art. 21 D.Lgs. 198/2006

    Art. 21 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 22 D.Lgs. 198/2006

    Art. 22 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 23 D.Lgs. 198/2006 — Pari opportunità nei rapporti fra coniugi

    Art. 23 D.Lgs. 198/2006 — Pari opportunità nei rapporti fra coniugi

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. La materia delle pari opportunità nei rapporti familiari è disciplinata dal codice civile. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 24 D.Lgs. 198/2006 — Violenza nelle relazioni familiari

    Art. 24 D.Lgs. 198/2006 — Violenza nelle relazioni familiari

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Per il contrasto alla violenza nelle relazioni familiari si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 aprile 2001, n. 154.