Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 24 D.Lgs. 198/2006 – Violenza nelle relazioni familiari

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Per il contrasto alla violenza nelle relazioni familiari si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 aprile 2001, n. 154.

In sintesi

L'articolo 24 del D.Lgs. 198/2006 affronta il tema della violenza nelle relazioni familiari mediante un rinvio espresso alla legge 4 aprile 2001, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari». Si tratta di una norma di coordinamento che integra il Codice delle pari opportunità con la disciplina speciale in materia di protezione delle vittime di violenza domestica, riconoscendo implicitamente che la violenza nelle relazioni familiari è una delle manifestazioni più gravi della discriminazione e della disparità di genere. Il rinvio alla legge 154/2001 introduce nel perimetro del codice delle pari opportunità strumenti quali gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Indice dei contenuti

La violenza domestica come manifestazione estrema della disparità di genere

L'inserimento dell'articolo 24 nel D.Lgs. 198/2006 non è casuale: il legislatore ha voluto segnalare esplicitamente che la violenza nelle relazioni familiari non è un fenomeno separato dalla questione delle pari opportunità, bensì una delle sue manifestazioni più gravi e dirette. La violenza domestica - nelle sue forme fisiche, psicologiche, economiche e sessuali - è strutturalmente connessa agli squilibri di potere tra uomo e donna che il Codice delle pari opportunità si propone di eliminare. Includere un articolo sulla violenza familiare nel codice delle pari opportunità costituisce un atto di riconoscimento normativo di questa connessione sistemica.

La legge 154/2001: misure contro la violenza nelle relazioni familiari

La legge 4 aprile 2001, n. 154 ha introdotto nell'ordinamento italiano gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, strumento di tutela d'urgenza per le vittime di violenza domestica. Gli ordini di protezione possono essere disposti dal giudice civile (articolo 342-bis e seguenti c.c.) o dal giudice penale (nel quadro delle misure cautelari) e consistono nell'allontanamento del soggetto violento dalla casa familiare, nel divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, nell'intervento dei servizi sociali e nel pagamento di un assegno periodico alla vittima quando quest'ultima non disponga di redditi propri adeguati.

Il quadro normativo successivo: una disciplina in costante evoluzione

Dal 2001 ad oggi, la disciplina sulla violenza domestica si è arricchita di numerosi interventi legislativi che ne hanno ampliato la portata e le tutele. Il decreto legislativo 11/2009 ha attuato la decisione quadro europea 2008/977/GAI; la legge 119/2013 (c.d. «femminicidio») ha inasprito le pene per i reati di violenza contro le donne; il decreto legislativo 212/2015 ha recepito la direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato; la legge 69/2019 (c.d. «Codice rosso») ha introdotto una corsia preferenziale per il trattamento processuale dei reati di violenza di genere. Il richiamo dell'articolo 24 alla legge 154/2001 deve quindi essere letto in senso evolutivo, come rinvio al sistema complessivo di tutela della vittima di violenza domestica.

Gli ordini di protezione: funzionamento concreto

Gli ordini di protezione previsti dalla legge 154/2001 sono provvedimenti del giudice civile adottati ai sensi degli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile. Il giudice può ordinare all'autore della condotta violenta o gravemente pregiudizievole di lasciare immediatamente la casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, salvo che si trovi nella necessità di frequentarli per esigenze lavorative. L'ordine può durare fino a un anno e può essere rinnovato. La violazione dell'ordine di protezione costituisce reato ai sensi dell'articolo 387-bis del codice penale, introdotto dalla legge 69/2019. Parallelamente, il giudice penale può disporre misure cautelari analoghe nell'ambito del procedimento penale per i reati di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.), stalking (articolo 612-bis c.p.) e violenza sessuale.

La connessione con la Convenzione di Istanbul

A livello internazionale, il principale strumento di riferimento in materia di violenza contro le donne è la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul, aperta alla firma il 11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 77/2013). La Convenzione definisce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione, obbligando gli Stati firmatari ad adottare misure legislative, amministrative e sociali per prevenirla, perseguirla e sanzionarla. L'Italia, in ottemperanza a questi obblighi internazionali, ha progressivamente rafforzato il proprio apparato normativo, con interventi che si collocano nel solco del rinvio di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 198/2006.

La violenza economica: un profilo spesso trascurato

Tra le forme di violenza nelle relazioni familiari, la violenza economica - che consiste nel controllo coercitivo delle risorse finanziarie del partner, nell'impedirne l'accesso al lavoro o al reddito, o nello sfruttamento economico - assume una rilevanza particolare nell'ottica del Codice delle pari opportunità. La violenza economica limita concretamente l'indipendenza lavorativa e finanziaria della vittima, determinando una condizione di dipendenza che rende difficile l'uscita dalla relazione violenta. Il D.Lgs. 198/2006, letto sistematicamente, offre strumenti indiretti di contrasto a questo fenomeno: le norme sul diritto al lavoro delle donne, sull'accesso alla formazione professionale e sulla parità retributiva contribuiscono a rafforzare l'autonomia economica che è condizione necessaria per poter uscire da una relazione abusiva.

Profili processuali e accesso alla giustizia

Un aspetto fondamentale nella lotta alla violenza familiare è l'effettività dell'accesso alla giustizia per le vittime. La legge 154/2001, richiamata dall'articolo 24, prevede procedure semplificate per l'ottenimento degli ordini di protezione; il codice di procedura civile attribuisce al giudice il potere di adottare provvedimenti d'urgenza anche inaudita altera parte in caso di grave e imminente pregiudizio. L'articolo 736-bis c.p.c. disciplina il procedimento specifico per gli ordini di protezione, che si caratterizza per la sua rapidità. Le successive riforme legislative (legge 69/2019 in primis) hanno ulteriormente accelerato i tempi processuali per i reati di violenza di genere, prevedendo termini perentori per il deposito della notizia di reato e per l'adozione delle misure cautelari.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa prevede la legge 154/2001 richiamata dall'articolo 24?

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, in particolare gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, che consentono al giudice di allontanare il soggetto violento dalla casa familiare e di vietargli di avvicinarsi alla vittima.

Chi puo' richiedere un ordine di protezione?

La persona che subisce la condotta violenta o gravemente pregiudizievole puo' ricorrere al giudice civile ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile, anche tramite un avvocato e con assistenza legale gratuita se ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Qual e' la durata di un ordine di protezione?

L'ordine di protezione puo' durare fino a un anno e puo' essere rinnovato su istanza di parte in caso di persistenza del pericolo.

La violazione dell'ordine di protezione e' un reato?

Si. L'articolo 387-bis del codice penale, introdotto dalla legge 69/2019, punisce la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La violenza economica rientra nelle forme di violenza domestica tutelate?

Si. La Convenzione di Istanbul (ratificata con legge 77/2013) include la violenza economica tra le forme di violenza contro le donne; la giurisprudenza italiana la riconduce, nei casi piu' gravi, al reato di maltrattamenti in famiglia ex articolo 572 c.p.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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