Art. 25 D.Lgs. 198/2006 — Discriminazione diretta e indiretta ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 1 e 2
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.
2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull’orario di lavoro, apparentemente neutri mettono o possono mettere i candidati in fase di selezione e i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. 2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; c) limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 25 D.Lgs. 504/1995 — Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa ( Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 – Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970
- Articolo 25 L. 184/1983: Pronuncia sull'adozione dopo l'affidamento
- Art. 25 Reg. (UE) 2024/1689 — Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA
- Art. 25 Cod. Amb. — Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
- Art. 25 D.Lgs. 148/2015 — Procedimento
- Art. 25 D.Lgs. 159/2011 — (Sequestro e confisca per equivalente)