Art. 18 D.Lgs. 198/2006 – Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Il Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, effettivi e supplenti, è alimentato dalle risorse di cui all’ articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità, le spese per missioni, le spese relative al pagamento di compensi per indennità, differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell’articolo 17, comma 1. articolo precedente articolo successivo
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In sintesi
L'articolo 18 del D.Lgs. 198/2006 istituisce il Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, effettivi e supplenti. Il Fondo è alimentato dalle risorse stanziate dall'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed è destinato a coprire le spese operative dell'attività della consigliera o del consigliere nazionale, le missioni, i compensi per le indennità differenziate tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi di cui all'articolo 17. Si tratta di una disposizione strumentale che garantisce la copertura finanziaria delle funzioni istituzionali svolte a livello nazionale, senza la quale il sistema delle consigliere di parità rischierebbe di rimanere privo di effettività pratica.
Indice dei contenuti
Funzione e natura del Fondo
L'articolo 18 ha natura essenzialmente finanziaria: esso non definisce diritti sostanziali né procedure, ma assicura la copertura economica necessaria affinché le funzioni attribuite alle consigliere e ai consiglieri nazionali di parità possano essere esercitate concretamente. Il Fondo è uno strumento di bilancio finalizzato, nel senso che le risorse che lo compongono possono essere utilizzate solo per le voci di spesa espressamente elencate nel testo dell'articolo. Questa tecnica legislativa - l'istituzione di un fondo dedicato con vincolo di destinazione - è comune nelle normative che tutelano funzioni pubbliche di natura promozionale, dove si vuole evitare che le spese relative competano in condizioni di parità con le ordinarie uscite correnti degli enti.
La fonte di alimentazione: il rinvio alla legge 144/1999
Il Fondo è alimentato dalle risorse individuate dall'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144. Questa legge delega recante disposizioni in materia di bilancio e di contabilità dello Stato aveva previsto lo stanziamento di risorse per il funzionamento di organismi istituzionali in materia di mercato del lavoro e pari opportunità. Il rinvio dinamico a tale fonte normativa significa che le risorse del Fondo variano in funzione delle disponibilità di bilancio fissate anno per anno dalla legge finanziaria: non si tratta di risorse «strutturali» in senso pieno, ma di stanziamenti soggetti alle contingenze della finanza pubblica. Questo profilo costituisce una potenziale criticità: in periodi di restrizione della spesa pubblica, le risorse del Fondo possono risultare insufficienti rispetto alle effettive esigenze operative dell'ufficio.
Le voci di spesa finanziate dal Fondo
L'articolo 18 elenca in modo tassativo le destinazioni del Fondo: a) le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità; b) le spese per missioni; c) le spese per il pagamento dei compensi delle indennità, differenziate tra effettivi e supplenti; d) i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell'articolo 17, comma 1. L'elencazione è evidentemente connessa a quanto previsto dall'articolo 17: il Fondo copre le indennità ivi previste per il consigliere nazionale e i rimborsi ai datori di lavoro privati per i permessi retribuiti dei consiglieri nazionali. In questo modo, i due articoli formano un microsistema coerente: l'articolo 17 definisce i diritti, l'articolo 18 garantisce le risorse per soddisfarli.
Rapporto con il Fondo per le attività regionali e locali
L'articolo 18 si occupa esclusivamente del Fondo destinato ai consiglieri nazionali, effettivi e supplenti. Le spese relative ai consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sono a carico dei rispettivi enti di pertinenza, come risulta dal combinato disposto degli articoli 16 e 17, comma 2. Questa ripartizione finanziaria verticale rispecchia il principio costituzionale di autonomia finanziaria degli enti territoriali: lo Stato non copre le spese delle consigliere di parità «decentrate», lasciando agli enti locali la scelta sull'entità delle risorse da stanziare. Il rischio è un divario qualitativo tra gli uffici regionali ben finanziati e quelli con dotazioni insufficienti.
Il decreto ministeriale di attuazione
L'articolo 17, comma 3, prevede che un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia stabilisca, «nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18», i criteri e le modalità per la determinazione delle indennità. Il Fondo funge quindi da parametro di riferimento e da limite massimo di spesa entro cui il decreto ministeriale deve muoversi. Questa tecnica normativa garantisce flessibilità senza rinunciare al controllo finanziario: il Parlamento definisce la dotazione del Fondo in sede di legge di bilancio, il Governo la distribuisce secondo criteri predeterminati.
Profili di effettività: quando le risorse non bastano
La brevità del testo dell'articolo 18 non deve far sottovalutare la sua importanza sistematica. Senza un Fondo adeguatamente dotato, le disposizioni sui permessi dell'articolo 17 rischiano di diventare norme senza copertura, con conseguente impossibilità per il consigliere nazionale di fruire in concreto dei permessi retribuiti o di ottenere i rimborsi per le missioni. La storia applicativa del D.Lgs. 198/2006 registra criticità relative alla dotazione insufficiente del Fondo, che hanno talvolta costretto i consiglieri nazionali a sopportare personalmente quote delle spese legate al mandato o a ridurre l'operatività del proprio ufficio. Una revisione periodica della congruità delle risorse stanziate rispetto ai fabbisogni reali sarebbe un presidio di effettività della norma.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Cos'è il Fondo di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 198/2006?
È un fondo dedicato che finanzia le spese operative, le missioni, le indennità e i rimborsi dei permessi delle consigliere e dei consiglieri nazionali di parità, effettivi e supplenti.
Quali spese copre il Fondo?
Le attività della consigliera o del consigliere nazionale, le missioni, le indennità differenziate tra effettivi e supplenti, e i rimborsi ai datori di lavoro per i permessi retribuiti di cui all'articolo 17.
Il Fondo copre anche le spese dei consiglieri regionali?
No. Le spese dei consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sono a carico dei rispettivi enti di pertinenza, non del Fondo statale.
Da dove provengono le risorse del Fondo?
Dalle risorse stanziate dall'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, con eventuali aggiornamenti in sede di legge di bilancio annuale.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
L'articolo 18 del D.Lgs. 198/2006 istituisce il Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, effettivi e supplenti. Il Fondo è alimentato dalle risorse stanziate dall'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed è destinato a coprire le spese operative dell'attività della consigliera o del consigliere nazionale, le missioni, i compensi per le indennità differenziate tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi di cui all'articolo 17. Si tratta di una disposizione strumentale che garantisce la copertura finanziaria delle funzioni istituzionali svolte a livello nazionale, senza la quale il sistema delle consigliere di parità rischierebbe di rimanere privo di effettività pratica.Indice dei contenuti
Funzione e natura del Fondo
L'articolo 18 ha natura essenzialmente finanziaria: esso non definisce diritti sostanziali né procedure, ma assicura la copertura economica necessaria affinché le funzioni attribuite alle consigliere e ai consiglieri nazionali di parità possano essere esercitate concretamente. Il Fondo è uno strumento di bilancio finalizzato, nel senso che le risorse che lo compongono possono essere utilizzate solo per le voci di spesa espressamente elencate nel testo dell'articolo. Questa tecnica legislativa - l'istituzione di un fondo dedicato con vincolo di destinazione - è comune nelle normative che tutelano funzioni pubbliche di natura promozionale, dove si vuole evitare che le spese relative competano in condizioni di parità con le ordinarie uscite correnti degli enti.
La fonte di alimentazione: il rinvio alla legge 144/1999
Il Fondo è alimentato dalle risorse individuate dall'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144. Questa legge delega recante disposizioni in materia di bilancio e di contabilità dello Stato aveva previsto lo stanziamento di risorse per il funzionamento di organismi istituzionali in materia di mercato del lavoro e pari opportunità. Il rinvio dinamico a tale fonte normativa significa che le risorse del Fondo variano in funzione delle disponibilità di bilancio fissate anno per anno dalla legge finanziaria: non si tratta di risorse «strutturali» in senso pieno, ma di stanziamenti soggetti alle contingenze della finanza pubblica. Questo profilo costituisce una potenziale criticità: in periodi di restrizione della spesa pubblica, le risorse del Fondo possono risultare insufficienti rispetto alle effettive esigenze operative dell'ufficio.
Le voci di spesa finanziate dal Fondo
L'articolo 18 elenca in modo tassativo le destinazioni del Fondo: a) le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità; b) le spese per missioni; c) le spese per il pagamento dei compensi delle indennità, differenziate tra effettivi e supplenti; d) i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell'articolo 17, comma 1. L'elencazione è evidentemente connessa a quanto previsto dall'articolo 17: il Fondo copre le indennità ivi previste per il consigliere nazionale e i rimborsi ai datori di lavoro privati per i permessi retribuiti dei consiglieri nazionali. In questo modo, i due articoli formano un microsistema coerente: l'articolo 17 definisce i diritti, l'articolo 18 garantisce le risorse per soddisfarli.
Rapporto con il Fondo per le attività regionali e locali
L'articolo 18 si occupa esclusivamente del Fondo destinato ai consiglieri nazionali, effettivi e supplenti. Le spese relative ai consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sono a carico dei rispettivi enti di pertinenza, come risulta dal combinato disposto degli articoli 16 e 17, comma 2. Questa ripartizione finanziaria verticale rispecchia il principio costituzionale di autonomia finanziaria degli enti territoriali: lo Stato non copre le spese delle consigliere di parità «decentrate», lasciando agli enti locali la scelta sull'entità delle risorse da stanziare. Il rischio è un divario qualitativo tra gli uffici regionali ben finanziati e quelli con dotazioni insufficienti.
Il decreto ministeriale di attuazione
L'articolo 17, comma 3, prevede che un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia stabilisca, «nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18», i criteri e le modalità per la determinazione delle indennità. Il Fondo funge quindi da parametro di riferimento e da limite massimo di spesa entro cui il decreto ministeriale deve muoversi. Questa tecnica normativa garantisce flessibilità senza rinunciare al controllo finanziario: il Parlamento definisce la dotazione del Fondo in sede di legge di bilancio, il Governo la distribuisce secondo criteri predeterminati.
Profili di effettività: quando le risorse non bastano
La brevità del testo dell'articolo 18 non deve far sottovalutare la sua importanza sistematica. Senza un Fondo adeguatamente dotato, le disposizioni sui permessi dell'articolo 17 rischiano di diventare norme senza copertura, con conseguente impossibilità per il consigliere nazionale di fruire in concreto dei permessi retribuiti o di ottenere i rimborsi per le missioni. La storia applicativa del D.Lgs. 198/2006 registra criticità relative alla dotazione insufficiente del Fondo, che hanno talvolta costretto i consiglieri nazionali a sopportare personalmente quote delle spese legate al mandato o a ridurre l'operatività del proprio ufficio. Una revisione periodica della congruità delle risorse stanziate rispetto ai fabbisogni reali sarebbe un presidio di effettività della norma.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Cos'è il Fondo di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 198/2006?
È un fondo dedicato che finanzia le spese operative, le missioni, le indennità e i rimborsi dei permessi delle consigliere e dei consiglieri nazionali di parità, effettivi e supplenti.
Quali spese copre il Fondo?
Le attività della consigliera o del consigliere nazionale, le missioni, le indennità differenziate tra effettivi e supplenti, e i rimborsi ai datori di lavoro per i permessi retribuiti di cui all'articolo 17.
Il Fondo copre anche le spese dei consiglieri regionali?
No. Le spese dei consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sono a carico dei rispettivi enti di pertinenza, non del Fondo statale.
Da dove provengono le risorse del Fondo?
Dalle risorse stanziate dall'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, con eventuali aggiornamenti in sede di legge di bilancio annuale.