Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 23 D.Lgs. 198/2006 – Pari opportunità nei rapporti fra coniugi

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. La materia delle pari opportunità nei rapporti familiari è disciplinata dal codice civile. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 23 del D.Lgs. 198/2006 rinvia al codice civile per la disciplina della parità di opportunità nei rapporti familiari tra coniugi. Si tratta di una norma di coordinamento: il Codice delle pari opportunità non detta regole sostanziali proprie in materia familiare, ma si limita a richiamare il sistema normativo civilistico, riconoscendo che la parità tra uomo e donna all'interno della famiglia è assicurata dall'insieme delle disposizioni del codice civile in materia di matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e potestà genitoriale. La brevità del testo riflette la scelta del legislatore di non sovrapporre discipline, demandando alla normativa civilistica la regolazione specifica dei rapporti intrafamiliari.
Indice dei contenuti

La tecnica del rinvio: coordinamento tra codici

L'articolo 23 è tra le disposizioni più brevi del D.Lgs. 198/2006: si compone di un solo comma che rinvia integralmente al codice civile per la disciplina della parità di opportunità nei rapporti familiari. Questa scelta legislativa riflette una tecnica normativa di coordinamento tra testi: il Codice delle pari opportunità ha come baricentro le discriminazioni nel lavoro e nella vita pubblica, mentre la parità nei rapporti familiari è tradizionalmente affidata al diritto civile. Il rinvio evita la duplicazione di norme e la creazione di potenziali antinomie tra le due discipline.

Il fondamento costituzionale: articolo 29 della Costituzione

Il fondamento costituzionale della parità nei rapporti familiari è l'articolo 29 della Costituzione, che riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e stabilisce che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. L'articolo 3 Cost. aggiunge il principio generale di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso. La lettura combinata degli articoli 3 e 29 Cost. ha orientato la progressiva riforma del diritto di famiglia italiano, culminata con la legge 151/1975, che ha riformato il codice civile introducendo il principio della parità giuridica dei coniugi in tutti i rapporti familiari.

Le norme del codice civile richiamate

Il richiamo al «codice civile» opera come rinvio generale all'intera materia del diritto di famiglia, non solo a singole disposizioni. Le principali norme rilevanti sono: l'articolo 143 c.c., che stabilisce che i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, con obbligo di fedelta', assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione; l'articolo 144 c.c., che prevede l'accordo dei coniugi nella determinazione dell'indirizzo della vita familiare; l'articolo 145 c.c., che disciplina la risoluzione dei contrasti; l'articolo 159 c.c. e seguenti sul regime patrimoniale della famiglia; gli articoli sulla responsabilità genitoriale (articolo 316 e seguenti c.c.) che attribuisce in modo paritario ad entrambi i genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale.

L'evoluzione del diritto di famiglia verso la parità effettiva

Il percorso verso la parità effettiva nei rapporti tra coniugi è stato lungo. Prima della riforma del 1975 (legge 151/1975), il codice civile del 1942 prevedeva una struttura familare con preminenza del marito: quest'ultimo aveva la potestà maritale, la rappresentanza legale della famiglia e la direzione della vita coniugale. La riforma del 1975 ha eliminato questi residui paternalistici, introducendo la parità giuridica formale. In seguito, la giurisprudenza e ulteriori interventi legislativi hanno progressivamente ampliato la portata della parità, estendendo la disciplina alle convivenze di fatto (legge 76/2016) e alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, alle quali si applicano le disposizioni sui coniugi nei limiti delle compatibilità.

Il rapporto tra parità formale e parità sostanziale in ambito familiare

La parità formale garantita dal codice civile non sempre coincide con la parità sostanziale effettivamente vissuta nelle famiglie. Il persistere di squilibri nel carico del lavoro domestico e di cura, documentato dalle statistiche ISTAT, evidenzia come la parità giuridica dei coniugi non si traduca automaticamente in una distribuzione equa dei compiti familiari. Su questo piano, il D.Lgs. 198/2006 opera principalmente sul versante lavorativo, prevedendo strumenti di conciliazione vita-lavoro e tutele per la maternità e la paternità che mirano a ridurre indirettamente gli squilibri familiari. L'articolo 23, pur nella sua brevità, segnala la consapevolezza del legislatore che la parità nel lavoro non può essere disgiunta dalla parità in famiglia.

Connessioni con le norme anti-discriminatorie nel lavoro

L'articolo 23 apre il Titolo II del D.Lgs. 198/2006, dedicato alla parità di trattamento e opportunità nell'accesso al lavoro, nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro e nel sistema previdenziale. Il collegamento tra la parità familiare e quella lavorativa è fondamentale: le discriminazioni nel mercato del lavoro ai danni delle donne sono spesso radicate in stereotipi legati ai ruoli familiari, come l'assunzione che le donne siano le principali responsabili della cura dei figli. Per questo motivo, l'articolo 25, comma 2-bis, introdotto successivamente, considera discriminazione anche il trattamento sfavorevole legato alle esigenze di cura personale o familiare, creando un ponte normativo esplicito tra la sfera familiare e quella lavorativa.

Unioni civili e convivenze: l'estensione del perimetro applicativo

La legge 76/2016 (c.d. legge Cirinnà) ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso e ha riconosciuto le convivenze di fatto. Le norme sulle unioni civili richiamano espressamente le disposizioni del codice civile applicabili ai coniugi, nei limiti della compatibilità. In questo contesto, il rinvio dell'articolo 23 al codice civile deve intendersi in modo evolutivo: esso abbraccia non solo la coppia eterosessuale sposata, ma anche le realtà familiari regolate dalla legge 76/2016, nella misura in cui le disposizioni civilistiche sulla parità tra coniugi si estendono per rinvio esplicito alle unioni civili.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

L'articolo 23 detta regole sostanziali sulla parità in famiglia?

No. Si tratta di una norma di rinvio che demanda integralmente al codice civile la disciplina della parita' di opportunita' nei rapporti tra coniugi, senza dettare regole proprie.

Quale norma costituzionale fonda la parità tra coniugi?

L'articolo 29 della Costituzione, che sancisce l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, letto in combinato con l'articolo 3 Cost. che vieta discriminazioni basate sul sesso.

La parità nei rapporti tra coniugi si estende alle unioni civili?

Si. La legge 76/2016 estende alle unioni civili le disposizioni del codice civile sui coniugi nei limiti della compatibilita', compreso il principio di parita' richiamato dall'articolo 23.

Quando e' stata introdotta la piena parita' giuridica tra coniugi nel codice civile italiano?

Con la legge 151/1975, che ha riformato il diritto di famiglia eliminando la preminenza del marito prevista dal codice civile del 1942 e introducendo la parita' giuridica formale tra i coniugi.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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