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Categoria: Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006)

  • Art. 49 D.Lgs. 198/2006 — Azioni positive nel settore radiotelevisivo

    Art. 49 D.Lgs. 198/2006 — Azioni positive nel settore radiotelevisivo ( legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 11

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, promuovono azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità.

    2. I concessionari di cui al comma 1 redigono, ogni due anni, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna di cui al libro I, titolo II, capo II. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 50 D.Lgs. 198/2006 — Misure a sostegno della flessibilità di orario

    Art. 50 D.Lgs. 198/2006 — Misure a sostegno della flessibilità di orario

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le misure a sostegno della flessibilità di orario, finalizzate a promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, sono disciplinate dall’ articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

  • Art. 51 D.Lgs. 198/2006 — Tutela e sostegno della maternità e paternità

    Art. 51 D.Lgs. 198/2006 — Tutela e sostegno della maternità e paternità

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. La tutela ed il sostegno della maternità e paternità è disciplinata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

  • Art. 52 D.Lgs. 198/2006 — Principi in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile

    Art. 52 D.Lgs. 198/2006 — Principi in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile ( legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 1, commi 1 e 2

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a: a) favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici; c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne; e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 53 D.Lgs. 198/2006 — Principi in materia di beneficiari delle azioni positive

    Art. 53 D.Lgs. 198/2006 — Principi in materia di beneficiari delle azioni positive ( legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. I principi in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti soggetti: a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 54 D.Lgs. 198/2006 — Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile

    Art. 54 D.Lgs. 198/2006 — Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile ( legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. A valere sulle disponibilità del Fondo, istituito con l’ articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all’articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente: a) per impianti ed attrezzature sostenute per l’avvio o per l’acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell’industria, dell’artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all’introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa; b) per l’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività, all’innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

    2. Ai soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 55 D.Lgs. 198/2006 — Relazione al Parlamento

    Art. 55 D.Lgs. 198/2006 — Relazione al Parlamento ( legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 11

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il Ministro dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione dei principi di cui al presente capo, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 56 D.Lgs. 198/2006 — Pari opportunità nell’accesso alla carica di membro del Parlamento europeo

    Art. 56 D.Lgs. 198/2006 — Pari opportunità nell’accesso alla carica di membro del Parlamento europeo ( legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima.

    2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

    3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell’ articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

  • Art. 57 D.Lgs. 198/2006

    Art. 57 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 58 D.Lgs. 198/2006 — Disposizioni finanziarie

    Art. 58 D.Lgs. 198/2006 — Disposizioni finanziarie

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità Baccini, Ministro per la funzione pubblica Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Berlusconi, Ministro della salute (ad interim) Scajola, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli articolo precedente