Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 53 D.Lgs. 198/2006 – Principi in materia di beneficiari delle azioni positive ( legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. I principi in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti soggetti: a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 53 del D.Lgs. 198/2006 individua i soggetti che possono beneficiare delle azioni positive per l'imprenditoria femminile, distinguendo due categorie. La prima comprende le imprese direttamente gestite da donne: società cooperative e di persone con almeno il 60 per cento di socie donne, società di capitali con almeno i due terzi delle quote e degli organi di amministrazione femminili, nonché le imprese individuali gestite da donne, operanti nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo e servizi. La seconda categoria riguarda enti e organismi che promuovono la formazione imprenditoriale femminile: imprese, consorzi, associazioni, enti, centri di formazione e ordini professionali che organizzano corsi o servizi di consulenza riservati per almeno il 70 per cento a donne.
Indice dei contenuti

La funzione definitoria dell'articolo 53

L'articolo 53 svolge una funzione definitoria essenziale nell'architettura del capo III: individua con precisione i soggetti che possono accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 54, evitando che i benefici si disperdano o vengano richiesti da soggetti non coerenti con le finalità della norma. La doppia categoria di beneficiari - imprese femminili dirette e soggetti che promuovono la formazione femminile - riflette la scelta del legislatore di agire su due livelli distinti: sostenere direttamente le realtà produttive a gestione femminile e, contemporaneamente, rafforzare l'ecosistema di supporto all'imprenditoria femminile.

I requisiti di femminilità per le imprese

Per le società cooperative e le società di persone, il requisito è che almeno il 60 per cento dei soci siano donne. Per le società di capitali, il legislatore adotta un doppio criterio cumulativo più rigoroso: le quote di partecipazione devono spettare almeno per i due terzi a donne e gli organi di amministrazione devono essere composti per almeno i due terzi da donne. La scelta di applicare entrambi i criteri alle società di capitali risponde all'esigenza di evitare strutture in cui le donne risultino proprietarie formali ma prive di effettivo potere gestionale. Per le imprese individuali, è sufficiente che siano gestite da donne, senza ulteriori requisiti di soglia.

I settori economici rilevanti

Le imprese beneficiarie devono operare nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi. L'elenco è ampio e copre la quasi totalità delle attività economiche, con la sola eccezione delle attività finanziarie e assicurative, in linea con la tradizionale distinzione tra attività produttive e attività di intermediazione finanziaria nella legislazione sulle agevolazioni alle imprese. L'inclusione del turismo e dei servizi riflette la realtà della distribuzione settoriale dell'imprenditoria femminile, concentrata in misura significativa in questi comparti.

I soggetti promotori di formazione

La seconda categoria di beneficiari comprende soggetti la cui attività non è direttamente produttiva ma è orientata a promuovere la formazione e il supporto all'imprenditoria femminile: imprese o loro consorzi, associazioni, enti, società di promozione imprenditoriale (anche a capitale misto pubblico-privato), centri di formazione e ordini professionali. Il requisito è che i corsi di formazione o i servizi di consulenza e assistenza tecnica siano riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne. Questo requisito di concentrazione evita che i benefici vengano accordati a soggetti che offrono servizi generici con una presenza marginale di beneficiarie donne.

Verifica dei requisiti e controllo

La verifica del possesso dei requisiti indicati dall'articolo 53 è affidata alle strutture del Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico) nell'ambito della procedura di accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile. Le domande devono essere corredate della documentazione societaria (statuto, visura camerale aggiornata) e, per i soggetti che promuovono la formazione, dei programmi dettagliati dei corsi con indicazione della composizione prevista dei partecipanti. Il controllo successivo alla concessione del beneficio verifica la corrispondenza tra i requisiti dichiarati e la situazione effettiva al momento dell'erogazione.

Evoluzioni del quadro normativo e nuove definizioni

Il quadro dei beneficiari delle azioni positive per l'imprenditoria femminile si è arricchito nel tempo con nuovi strumenti che integrano le definizioni dell'articolo 53. La certificazione di parità di genere introdotta dalla legge 162/2021 ha ampliato il perimetro dei soggetti che possono accedere a incentivi legati alla parità, non limitandosi alle imprese a maggioranza femminile ma includendo tutte le imprese che adottino politiche strutturate per la parità. In questo senso, l'articolo 53 rappresenta un nucleo storico della disciplina, che si integra con un sistema di incentivi progressivamente più articolato e inclusivo.

Imprese femminili e accesso ai mercati internazionali

Un profilo di crescente rilevanza riguarda il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese femminili. Le statistiche indicano che le imprese a conduzione femminile esportano in misura proporzionalmente inferiore rispetto alle imprese a conduzione maschile, anche a parità di dimensione e settore. I programmi di sostegno all'internazionalizzazione gestiti dall'ICE-Agenzia e da SIMEST prevedono linee dedicate alle imprese femminili che rientrano nella definizione dell'articolo 53, con l'obiettivo di aumentare la presenza delle imprenditrici italiane sui mercati esteri e di valorizzare i settori in cui l'eccellenza femminile è più consolidata, come il made in Italy nel tessile, nell'alimentare e nel design.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Una srl con il 70 per cento delle quote intestate a donne ma con un CDA a prevalenza maschile può accedere alle agevolazioni?

No. Per le società di capitali l'articolo 53 richiede il soddisfacimento di entrambi i requisiti: quota di partecipazione femminile non inferiore ai due terzi e organi di amministrazione composti per almeno i due terzi da donne. Il solo requisito di partecipazione non è sufficiente.

Un'associazione che organizza corsi di imprenditoria misti può beneficiare delle agevolazioni della seconda categoria?

Solo se almeno il 70 per cento dei partecipanti ai corsi o destinatari dei servizi di consulenza sono donne. La quota del 70 per cento è calcolata in relazione alla specifica attività formativa o di consulenza per cui si chiede il beneficio.

Le imprese nel settore finanziario o assicurativo rientrano tra i beneficiari?

No. L'articolo 53 limita i benefici alle imprese operanti nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo e servizi. Il settore finanziario e assicurativo non è espressamente incluso.

Una cooperativa sociale con il 65 per cento di socie donne può accedere alle agevolazioni?

Si. Per le società cooperative il requisito è che almeno il 60 per cento dei soci siano donne. Una cooperativa con il 65 per cento di socie supera la soglia e rientra nella prima categoria di beneficiari.

La certificazione di parità di genere prevista dalla legge 162/2021 sostituisce i requisiti dell'articolo 53?

No. I due sistemi coesistono e hanno finalità complementari. I requisiti dell'articolo 53 identificano le imprese «strutturalmente femminili». La certificazione ex legge 162/2021 è invece aperta a tutte le imprese che adottino politiche di parità, indipendentemente dalla composizione societaria.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.