Art. 55 D.Lgs. 198/2006 – Relazione al Parlamento ( legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 11
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Il Ministro dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione dei principi di cui al presente capo, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento. articolo precedente articolo successivo
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'articolo 55 del D.Lgs. 198/2006 prevede che il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy) verifichi lo stato di attuazione dei principi in materia di imprenditoria femminile contenuti nel capo III del titolo II del codice, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento. La disposizione istituisce un meccanismo di rendicontazione parlamentare che consente di monitorare nel tempo l'efficacia delle politiche di sostegno all'imprenditoria femminile, fornendo al legislatore i dati necessari per valutare eventuali interventi correttivi o di potenziamento degli strumenti disponibili.
Indice dei contenuti
La funzione di monitoraggio parlamentare
L'articolo 55 introduce un obbligo di rendicontazione annuale al Parlamento in capo al Ministro competente. Questo meccanismo svolge una funzione cruciale nel ciclo delle politiche pubbliche per l'imprenditoria femminile: garantisce che le misure adottate siano soggette a verifica periodica da parte dell'organo legislativo, consentendo interventi di aggiustamento o di rafforzamento alla luce dei risultati conseguiti. La relazione annuale non è un mero adempimento formale ma uno strumento di accountability che rende trasparente la gestione delle risorse del Fondo e i progressi nelle statistiche sull'imprenditoria femminile.
Contenuto della relazione
La norma non specifica nel dettaglio il contenuto della relazione, ma nella prassi applicativa essa include: dati sull'utilizzo del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile (numero di domande presentate, ammesse al beneficio, importi erogati per tipologia di agevolazione e per settore produttivo), statistiche sull'evoluzione del tessuto imprenditoriale femminile (numero di imprese, tassi di sopravvivenza, occupazione generata, export), analisi dei principali ostacoli all'imprenditoria femminile ancora irrisolti (accesso al credito, conciliazione vita-lavoro, segregazione settoriale) e indicazioni sulle priorità per l'anno successivo. La relazione può anche contenere un confronto con i principali paesi europei, valorizzando le buone prassi trasferibili al contesto italiano.
Coordinamento con gli obblighi di reporting europeo
La relazione annuale al Parlamento si inserisce in un contesto più ampio di obblighi di reporting europeo. La Commissione europea richiede periodicamente agli Stati membri di documentare i progressi compiuti nell'attuazione della strategia per la parità di genere, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile. La «Gender Equality Strategy 2020-2025» della Commissione identifica nell'imprenditoria femminile uno degli obiettivi prioritari, con indicatori specifici da monitorare nel tempo. Le informazioni contenute nella relazione al Parlamento forniscono pertanto dati utili anche per adempiere agli obblighi di reporting verso le istituzioni europee.
Il ruolo della statistica ufficiale
La qualità della relazione al Parlamento dipende in larga misura dalla disponibilità di dati statistici affidabili sull'imprenditoria femminile. L'ISTAT, Unioncamere e il Registro delle imprese delle camere di commercio producono periodicamente statistiche disaggregate per genere sul tessuto imprenditoriale italiano, con dati su forma giuridica, settore, dimensione, età e localizzazione geografica delle imprese femminili. Questi dati consentono di andare oltre la semplice registrazione degli importi erogati dal Fondo, fornendo un quadro d'insieme sull'evoluzione strutturale dell'imprenditoria femminile nel contesto italiano ed europeo.
Efficacia del meccanismo di rendicontazione
Nell'esperienza pratica, il meccanismo di rendicontazione parlamentare previsto dall'articolo 55 ha avuto un'efficacia variabile. Negli anni di maggiore attivismo politico in materia di pari opportunità le relazioni sono state più dettagliate e hanno alimentato dibattiti parlamentari che hanno portato a revisioni della normativa di settore. In altri periodi, la relazione è stata più sintetica e meno incisiva nel suscitare attenzione parlamentare. La tendenza più recente è verso una maggiore integrazione della relazione sull'imprenditoria femminile con i più ampi rapporti sul gender gap nel mercato del lavoro, prodotti in raccordo con il Global Gender Gap Report del World Economic Forum e con gli indicatori europei di parità di genere elaborati dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE).
Prospettive di riforma dello strumento
Alcune proposte di riforma della normativa sull'imprenditoria femminile suggeriscono di rafforzare il meccanismo di rendicontazione, passando da una relazione annuale ministeriale a un sistema di monitoraggio continuo con pubblicazione di dati in formato aperto, accessibili a ricercatori e organizzazioni della società civile. Questo approccio sarebbe coerente con le politiche di open government e consentirebbe un controllo diffuso sull'efficacia delle misure, non limitato ai soli organi parlamentari. La digitalizzazione delle informazioni sulle imprese e l'integrazione delle banche dati amministrative con quelle statistiche può facilitare la produzione di analisi più tempestive e granulari.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Con quale cadenza il Ministro deve presentare la relazione al Parlamento?
L'articolo 55 prevede una cadenza annuale. La relazione verifica lo stato di attuazione dei principi del capo III del titolo II del codice, relativi all'imprenditoria femminile.
Cosa deve contenere la relazione?
La norma non specifica il contenuto nel dettaglio. Nella prassi la relazione include dati sull'utilizzo del Fondo, statistiche sull'imprenditoria femminile, analisi degli ostacoli ancora presenti e indicazioni sulle priorità future.
Chi è il Ministro competente a presentare la relazione?
L'articolo 55 indica il Ministro dello sviluppo economico, che nella denominazione attuale corrisponde al Ministro delle imprese e del made in Italy, titolare dello stato di previsione su cui è allocato il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile.
La relazione al Parlamento è pubblica?
Si. Le relazioni presentate al Parlamento sono documenti pubblici, depositate agli atti parlamentari e consultabili sul sito della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
L'articolo 55 del D.Lgs. 198/2006 prevede che il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy) verifichi lo stato di attuazione dei principi in materia di imprenditoria femminile contenuti nel capo III del titolo II del codice, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento. La disposizione istituisce un meccanismo di rendicontazione parlamentare che consente di monitorare nel tempo l'efficacia delle politiche di sostegno all'imprenditoria femminile, fornendo al legislatore i dati necessari per valutare eventuali interventi correttivi o di potenziamento degli strumenti disponibili.Indice dei contenuti
La funzione di monitoraggio parlamentare
L'articolo 55 introduce un obbligo di rendicontazione annuale al Parlamento in capo al Ministro competente. Questo meccanismo svolge una funzione cruciale nel ciclo delle politiche pubbliche per l'imprenditoria femminile: garantisce che le misure adottate siano soggette a verifica periodica da parte dell'organo legislativo, consentendo interventi di aggiustamento o di rafforzamento alla luce dei risultati conseguiti. La relazione annuale non è un mero adempimento formale ma uno strumento di accountability che rende trasparente la gestione delle risorse del Fondo e i progressi nelle statistiche sull'imprenditoria femminile.
Contenuto della relazione
La norma non specifica nel dettaglio il contenuto della relazione, ma nella prassi applicativa essa include: dati sull'utilizzo del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile (numero di domande presentate, ammesse al beneficio, importi erogati per tipologia di agevolazione e per settore produttivo), statistiche sull'evoluzione del tessuto imprenditoriale femminile (numero di imprese, tassi di sopravvivenza, occupazione generata, export), analisi dei principali ostacoli all'imprenditoria femminile ancora irrisolti (accesso al credito, conciliazione vita-lavoro, segregazione settoriale) e indicazioni sulle priorità per l'anno successivo. La relazione può anche contenere un confronto con i principali paesi europei, valorizzando le buone prassi trasferibili al contesto italiano.
Coordinamento con gli obblighi di reporting europeo
La relazione annuale al Parlamento si inserisce in un contesto più ampio di obblighi di reporting europeo. La Commissione europea richiede periodicamente agli Stati membri di documentare i progressi compiuti nell'attuazione della strategia per la parità di genere, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile. La «Gender Equality Strategy 2020-2025» della Commissione identifica nell'imprenditoria femminile uno degli obiettivi prioritari, con indicatori specifici da monitorare nel tempo. Le informazioni contenute nella relazione al Parlamento forniscono pertanto dati utili anche per adempiere agli obblighi di reporting verso le istituzioni europee.
Il ruolo della statistica ufficiale
La qualità della relazione al Parlamento dipende in larga misura dalla disponibilità di dati statistici affidabili sull'imprenditoria femminile. L'ISTAT, Unioncamere e il Registro delle imprese delle camere di commercio producono periodicamente statistiche disaggregate per genere sul tessuto imprenditoriale italiano, con dati su forma giuridica, settore, dimensione, età e localizzazione geografica delle imprese femminili. Questi dati consentono di andare oltre la semplice registrazione degli importi erogati dal Fondo, fornendo un quadro d'insieme sull'evoluzione strutturale dell'imprenditoria femminile nel contesto italiano ed europeo.
Efficacia del meccanismo di rendicontazione
Nell'esperienza pratica, il meccanismo di rendicontazione parlamentare previsto dall'articolo 55 ha avuto un'efficacia variabile. Negli anni di maggiore attivismo politico in materia di pari opportunità le relazioni sono state più dettagliate e hanno alimentato dibattiti parlamentari che hanno portato a revisioni della normativa di settore. In altri periodi, la relazione è stata più sintetica e meno incisiva nel suscitare attenzione parlamentare. La tendenza più recente è verso una maggiore integrazione della relazione sull'imprenditoria femminile con i più ampi rapporti sul gender gap nel mercato del lavoro, prodotti in raccordo con il Global Gender Gap Report del World Economic Forum e con gli indicatori europei di parità di genere elaborati dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE).
Prospettive di riforma dello strumento
Alcune proposte di riforma della normativa sull'imprenditoria femminile suggeriscono di rafforzare il meccanismo di rendicontazione, passando da una relazione annuale ministeriale a un sistema di monitoraggio continuo con pubblicazione di dati in formato aperto, accessibili a ricercatori e organizzazioni della società civile. Questo approccio sarebbe coerente con le politiche di open government e consentirebbe un controllo diffuso sull'efficacia delle misure, non limitato ai soli organi parlamentari. La digitalizzazione delle informazioni sulle imprese e l'integrazione delle banche dati amministrative con quelle statistiche può facilitare la produzione di analisi più tempestive e granulari.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Con quale cadenza il Ministro deve presentare la relazione al Parlamento?
L'articolo 55 prevede una cadenza annuale. La relazione verifica lo stato di attuazione dei principi del capo III del titolo II del codice, relativi all'imprenditoria femminile.
Cosa deve contenere la relazione?
La norma non specifica il contenuto nel dettaglio. Nella prassi la relazione include dati sull'utilizzo del Fondo, statistiche sull'imprenditoria femminile, analisi degli ostacoli ancora presenti e indicazioni sulle priorità future.
Chi è il Ministro competente a presentare la relazione?
L'articolo 55 indica il Ministro dello sviluppo economico, che nella denominazione attuale corrisponde al Ministro delle imprese e del made in Italy, titolare dello stato di previsione su cui è allocato il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile.
La relazione al Parlamento è pubblica?
Si. Le relazioni presentate al Parlamento sono documenti pubblici, depositate agli atti parlamentari e consultabili sul sito della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.