Testo dell'articoloVigente
Art. 56 D.Lgs. 198/2006 – Pari opportunità nell’accesso alla carica di membro del Parlamento europeo ( legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima.
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell’ articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.
In sintesi
L'articolo 56 del D.Lgs. 198/2006 disciplina la parità di genere nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo. Nelle prime due elezioni successive all'entrata in vigore della legge 90/2004, nessun sesso poteva essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati nell'insieme delle liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno. I partiti che avessero violato questa proporzione subivano una riduzione proporzionale del rimborso per le spese elettorali fino alla metà, mentre le liste con più di un candidato prive di entrambi i sessi erano inammissibili. I risparmi derivanti dalle riduzioni erano ridistribuiti ai partiti che avevano eletto più di un terzo di candidati di entrambi i sessi.Indice dei contenuti
Contesto storico e ratio della norma
L'articolo 56 del D.Lgs. 198/2006 recepisce le disposizioni della legge 8 aprile 2004, n. 90, con cui l'Italia ha disciplinato, per la prima volta in modo organico, le misure di equilibrio di genere nelle liste per l'elezione del Parlamento europeo. La norma risponde all'esigenza, avvertita sia a livello nazionale che europeo, di correggere la cronica sottorappresentanza femminile nelle assemblee rappresentative, riconoscendo che la presenza paritaria delle donne nelle istituzioni politiche è parte integrante del principio democratico. La scelta dello strumento finanziario - la modulazione dei rimborsi elettorali in funzione del rispetto della proporzione di genere - riflette un approccio non coercitivo ma incentivante, coerente con l'autonomia dei partiti nella selezione delle candidature.
La regola dei due terzi e le modalità di calcolo
Il meccanismo previsto dall'articolo 56 si articola in due livelli. A livello primario, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati nell'insieme delle liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno. Il calcolo avviene sull'insieme delle liste e non singola lista per lista, consentendo una certa flessibilità nella composizione delle singole circoscrizioni purché il rispetto della proporzione sia garantito a livello aggregato. Ai fini del computo sono escluse le candidature plurime - cioè le candidature dello stesso soggetto in più circoscrizioni - per evitare distorsioni nel calcolo. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.
Le sanzioni finanziarie
Per i partiti che non rispettano la proporzione dei due terzi, l'articolo 56 prevede una riduzione dell'importo del rimborso per le spese elettorali ai sensi della legge 157/1999. La riduzione è direttamente proporzionale al numero di candidati in più rispetto al massimo consentito, con un tetto massimo della metà del rimborso totale. Questa modulazione progressiva produce un effetto disincentivante proporzionale all'entità dello squilibrio: un partito che supera di poco la soglia subisce una riduzione contenuta, mentre uno che presenta liste fortemente sbilanciate può arrivare a perdere fino alla metà del rimborso.
L'inammissibilità delle liste monomembro dello stesso sesso
Una previsione particolarmente significativa è l'inammissibilità delle liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi. Questa disposizione introduce una regola assoluta che prescinde dal calcolo aggregato: anche se il partito rispettasse la proporzione dei due terzi a livello complessivo, non potrebbe presentare in alcuna circoscrizione una lista plurima composta esclusivamente da candidati dello stesso sesso. La sanzione è la dichiarazione di inammissibilità della lista, con conseguente esclusione dalla competizione elettorale.
Il meccanismo premiale: redistribuzione delle risorse
L'articolo 56 prevede anche un elemento premiale: le somme derivanti dalle riduzioni dei rimborsi ai partiti inadempienti sono erogate ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano eletto una quota superiore a un terzo di candidati di entrambi i sessi. La redistribuzione avviene in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun beneficiario. Questo meccanismo crea un incentivo aggiuntivo a favore dei partiti che non solo rispettano la soglia minima di candidature ma raggiungono una rappresentanza effettiva più equilibrata in termini di seggi conquistati.
Portata temporale e sviluppi successivi
La norma originaria della legge 90/2004, recepita nell'articolo 56, aveva una portata temporalmente limitata alle prime due elezioni del Parlamento europeo successive alla sua entrata in vigore. Questo limite temporale aveva natura sperimentale: il legislatore intendeva verificare l'impatto delle misure prima di renderle permanenti. Successivamente, la disciplina delle liste per il Parlamento europeo è stata ulteriormente riformata, con l'introduzione della cosiddetta «doppia preferenza di genere», che consente agli elettori di esprimere due preferenze purché riguardino candidati di sesso diverso, e con il rafforzamento degli obblighi di alternanza nelle liste. L'articolo 56, nella sua formulazione originaria, rappresenta pertanto un momento storico nell'evoluzione della legislazione italiana sulla parità di genere in politica.
La parità di genere nelle istituzioni politiche come principio costituzionale
Il fondamento costituzionale delle misure previste dall'articolo 56 va ricercato nell'articolo 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, che ha aggiunto l'inciso: «La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». Questa modifica ha introdotto nella Carta una clausola di azione positiva che legittima esplicitamente le misure di riequilibrio della rappresentanza, superando le obiezioni di incostituzionalità che erano state sollevate nei confronti della legge elettorale del 1993 che prevedeva quote di genere nelle liste.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
La regola dei due terzi dell'articolo 56 si applica ancora oggi alle elezioni europee?
La norma originaria aveva portata limitata alle prime due elezioni successive alla legge 90/2004. La disciplina attuale è più articolata e include la doppia preferenza di genere e obblighi di alternanza nelle liste, ma i principi fondamentali dell'articolo 56 restano il punto di partenza della legislazione vigente.
Come si calcola la proporzione dei due terzi nelle liste?
Il calcolo avviene sull'insieme delle liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, non singola lista per lista. Le candidature plurime dello stesso soggetto sono escluse dal computo. In caso di risultato frazionario si arrotonda all'unità prossima.
Una lista con un solo candidato uomo è ammissibile?
Si. La regola di presenza di entrambi i sessi si applica solo alle liste composte da più di un candidato. Una lista con un solo nome non è tenuta a rispettare la proporzione di genere.
Cosa succede alle risorse derivanti dalle sanzioni finanziarie ai partiti inadempienti?
Le somme vengono redistribuite ai partiti che abbiano eletto più di un terzo di candidati di entrambi i sessi, in misura proporzionale ai voti ottenuti. Questo meccanismo crea un incentivo aggiuntivo alla parità effettiva e non solo formale.
Qual è il fondamento costituzionale delle misure di parità nelle liste elettorali?
L'articolo 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 1/2003, prevede che la Repubblica promuova con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini, legittimando esplicitamente le misure di riequilibrio della rappresentanza.