Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • TFR del dirigente del terziario: calcolo, destinazione e anticipo

    CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

    In sintesi

    Il TFR del dirigente del terziario si calcola secondo la regola generale (art. 2120 c.c.): retribuzione annua / 13,5. La destinazione e al Fondo Mario Negri (previdenza complementare obbligatoria) oppure, per la quota TFR residua, al Fondo Tesoreria INPS per le aziende con piu di 49 dipendenti. La scelta sulla destinazione del TFR influisce sul montante pensionistico complementare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Manageritalia
    Ultimo rinnovo
    31 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~40.000 dirigenti

    Tabella riepilogativa

    TFR del dirigente del terziario – Sintesi
    Aspetto Disciplina
    Base di calcolo Retribuzione annua (RGA + emolumenti fissi) / 13,5
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT (art. 2120 c.c.)
    Destinazione (aziende > 49 dip.) Fondo Mario Negri (quota previdenza) + eventuale Tesoreria INPS
    Destinazione (aziende <= 49 dip.) Fondo Mario Negri o accantonamento in azienda
    Anticipo TFR Ammesso per acquisto/ristrutturazione prima casa, spese sanitarie gravi
    Tassazione alla cessazione Tassazione separata IRPEF (aliquota media ultimi 5 anni)
    TFR in caso di fallimento datore Fondo di garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982)

    Calcolo del TFR: la formula di legge

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) del dirigente del terziario segue la regola generale dell’art. 2120 c.c.: per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5.

    La retribuzione rilevante per il calcolo comprende: RGA, tredicesima, emolumenti fissi aventi natura retributiva, valore dei fringe benefit tassabili (auto aziendale, alloggio), compensi variabili con carattere di continuita. Non si computa: rimborso spese analitiche documentate, indennita non aventi natura retributiva.

    Il TFR accantonato ogni anno viene rivalutato al 31 dicembre di ciascun anno nella misura dell’1,5% fisso piu il 75% dell’inflazione ISTAT. Sulla rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva del 17%.

    Destinazione del TFR: Fondo Mario Negri e Tesoreria INPS

    Il dirigente del terziario ha l’obbligo di versare al Fondo Mario Negri (previdenza complementare) una quota della propria retribuzione, a cui si somma il contributo datoriale obbligatorio. Parte del TFR puo confluire nel Fondo Mario Negri come contribuzione aggiuntiva.

    Per le aziende con piu di 49 dipendenti, la quota di TFR non destinata alla previdenza complementare confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS (art. 1, co. 755 ss., L. 296/2006). Le aziende con fino a 49 dipendenti accantonate il TFR in azienda oppure lo versano al Fondo Mario Negri per intero.

    La scelta sulla destinazione del TFR spetta al lavoratore al momento dell’assunzione (entro 6 mesi): il silenzio equivale a destinazione al fondo di previdenza complementare applicabile (Fondo Mario Negri) per i dirigenti del terziario.

    Anticipo del TFR e liquidazione

    Il dirigente puo richiedere un anticipo del TFR maturato (fino al 70% del maturato) nelle seguenti ipotesi (art. 2120, co. 6, c.c.):

    • acquisto o ristrutturazione della prima casa;
    • spese sanitarie straordinarie per gravi patologie proprie o del coniuge/figli;
    • corsi di formazione (facolta accordata da accordo aziendale o CCNL).

    L’anticipo e concedibile una sola volta nel corso del rapporto e a condizione che il lavoratore abbia almeno 8 anni di anzianita. E tassato con tassazione separata al momento della liquidazione.

    Alla cessazione del rapporto, il TFR viene liquidato con tassazione separata: aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni di reddito, applicata sulla quota tassabile (al netto di eventuali rivalutazioni gia tassate con imposta sostitutiva).

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo TFR su RGA con variabile continuativa
    Tizio ha una RGA di 70.000 euro + MBO di 10.000 euro annui erogato costantemente da 5 anni. Il TFR annuo si calcola su 80.000 euro (RGA + variabile continuativa): 80.000 / 13,5 = 5.926 euro di accantonamento annuo. Dopo 10 anni con rivalutazione cumulata, il TFR lordo sara di circa 65.000-70.000 euro, tassato con aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni.
    Caia – Anticipo TFR per acquisto prima casa
    Caia ha 10 anni di anzianita e un TFR maturato di 80.000 euro. Vuole acquistare la prima casa e chiede il 70% di anticipo: 56.000 euro. L’azienda puo concedere l’anticipo entro i limiti di legge e dello statuto del Fondo Mario Negri. Se parte del TFR e confluita nel Fondo, la richiesta va indirizzata al Fondo stesso secondo le sue procedure.
    Sempronio – Fallimento del datore e Fondo di garanzia INPS
    L’azienda di Sempronio fallisce con un TFR maturato di 45.000 euro. Sempronio attiva il Fondo di Garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982): l’INPS corrisponde il TFR non pagato entro i limiti di legge. Se parte del TFR era in tesoreria INPS, quella quota e gia al sicuro. La parte in Fondo Mario Negri e separata dal patrimonio aziendale e non subisce il fallimento.

    Domande frequenti

    Il TFR del dirigente si calcola su 13 o 13,5 mensilita?
    Su 13,5. La formula di legge (art. 2120 c.c.) divide la retribuzione annua per 13,5, indipendentemente dal fatto che il CCNL preveda 13 o 14 mensilita. Il divisore 13,5 e fisso per legge per tutti i lavoratori dipendenti.
    Cosa succede al TFR se il dirigente e iscritto al Fondo Mario Negri?
    Il Fondo Mario Negri e la previdenza complementare obbligatoria per i dirigenti del terziario. Il TFR destinato al Fondo confluisce nel montante individuale e sara liquidato come prestazione pensionistica complementare (rendita o capitale) al momento del pensionamento, con tassazione agevolata rispetto al TFR tradizionale.
    Il variabile conta per il TFR?
    Si, se erogato con carattere di continuita. I bonus occasionali o non ricorrenti tendenzialmente non entrano nella base TFR. L’MBO strutturale, erogato ogni anno secondo piani aziendali stabili, di norma concorre alla base di calcolo.
    L'anticipo del TFR riduce la pensione complementare?
    Se il TFR era destinato al Fondo Mario Negri e l’anticipo proviene dal Fondo, si: riduce il montante individuale e quindi la futura prestazione complementare. Per questo e preferibile valutare alternative finanziarie prima di attingere al TFR previdenziale.
    Come si tassa il TFR alla cessazione?
    Con tassazione separata: il fisco determina l’aliquota media IRPEF applicata sui redditi degli ultimi 5 anni e la applica sul TFR tassabile. Solitamente l’aliquota risultante e piu favorevole della tassazione ordinaria sull’importo percepito in un’unica soluzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimo contrattuale, indennita supplementare, CCNL Manageritalia 2026, CCNL Manageritalia, CCNL Manageritalia 2026 e guida per il dirigente del terziario.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 286 Cod. Amb. – valori limite di emissione

    Art. 286 Cod. Amb. – valori limite di emissione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell’aria previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010 , ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria.

    1-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti valori previsti a fini di adeguamento dall’allegato IX alla Parte Quinta ed alle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter a partire dal 1° gennaio

    2029.

    2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l’indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 . La parte III, sezione 1, dell’allegato IX alla parte quinta del presente decreto individua i casi in cui tale controllo dei valori di emissione non è richiesto o deve essere effettuato con una diversa frequenza. Al libretto di centrale devono essere allegati altresì i documenti o le dichiarazioni che attestano l’espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale.

    2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non conformità dei valori limite misurati rispetto ai valori limite prescritti, accertate nei controlli previsti al comma 2, sono comunicate dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto all’autorità competente entro 24 ore dall’accertamento, utilizzando il formato stabilito dalla normativa regionale. In tali casi, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. L’autorità competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l’adempimento, e stabilire le condizioni per l’esercizio dell’impianto fino al ripristino. La continuazione dell’esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell’aria a livello locale.

    2-ter. In caso di medi impianti termici civili, al libretto di centrale sono allegati, oltre agli atti previsti al comma 2, i seguenti atti: a) la comunicazione di avvenuta registrazione di cui all’articolo 284, comma 2-quater; b) la documentazione relativa al tipo ed al quantitativo di combustibili utilizzati; c) le prove del funzionamento effettivo e costante dell’impianto di abbattimento delle emissioni, ove presente; d) la documentazione relativa alle comunicazioni effettuate ed agli interventi effettuati ai sensi del comma

    2-bis.

    3. Ai fini del campionamento, dell’analisi e della valutazione delle emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano i metodi previsti nella parte III dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183 .

  • Art. 112 D.Lgs. 141/2024 – Estinzione del reato – Cause di non punibilità

    Art. 112 D.Lgs. 141/2024 – Estinzione del reato – Cause di non punibilità

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l’autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L’estinzione del reato impedisce l’applicazione della confisca, salvi i casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito e fermo restando quanto disposto dall’ articolo 240, secondo comma, del codice penale.

    2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l’autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, semprechè il pagamento intervenga prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilità prevista nel presente comma impedisce l’applicazione della confisca, fermo restando quanto disposto dall’ articolo 240, secondo comma, del codice penale.

  • Art. 40 Rev. Leg. – Modifiche al TUF

    Art. 40 Rev. Leg. – Modifiche al TUF

    Art. 40 Rev. Leg. – Modifiche al TUIF

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. All’articolo 8 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: «della società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»; b) al comma 4 le parole: «le società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»; c) al comma 5 le parole: «alle società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti».

    2. L’articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 9 (Revisione legale). – 1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav si applica l’articolo 159, comma 1.

    2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune.».

    3. All’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «alla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

    4. All’articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «le società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»; b) al comma 5 le parole: «alle società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti».

    5. All’articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «della società incaricata della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

    6. All’articolo 61, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, 158, 165 e 165-bis» sono sostituite dalle seguenti: « e 158».

    7. L’articolo 96 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 96 (Bilanci dell’emittente). – 1. L’ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall’emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L’offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.».

    8. Il comma 3 dell’articolo 97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d’esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell’offerta, al giudizio di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.».

    9. All’articolo 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dalle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «dai revisori legali e dalle società di revisione legale».

    10. Il comma 2 dell’articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.».

    11. All’articolo 150, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e la società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e il revisore legale o la società di revisione legale».

    12. All’articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all’articolo 156» sono sostituite dalle seguenti: «redatte dal revisore legale o dalla società di revisione legale»; b) al comma 2, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale».

    13. La rubrica della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, è sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».

    14. Il comma 2 dell’articolo 155 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «2. Il revisore legale o la società di revisione legale informano senza indugio la Consob e l’organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell’attività di revisione legale sul bilancio d’esercizio e consolidato.».

    15. Il comma 4 dell’articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob.».

    16. All’articolo 158 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti»; b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla società di revisione legale»; c) ai commi 2 e 3, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti «del revisore legale o della società di revisione legale».

    17. Il comma 1 dell’articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, la società che deve conferire l’incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell’affidamento dell’incarico.».

    18. Il comma 4 dell’articolo 165-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o società di revisione, assumendo la responsabilità dell’operato di quest’ultimo. Ove la società italiana, non avendone l’obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.».

    19. All’articolo 165-quater, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dalla società» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto».

    20. All’articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale».

    21. Gli articoli 12, comma 4, 155, commi 1 e 3, 156, commi 1, 2, 3, 4-bis e 5, 159, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 165-bis, 174bis, 174-ter, 177, 178, 179 e 193, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sono abrogati.

  • Art. 39 Rev. Leg. – Modifiche al TUB banche

    Art. 39 Rev. Leg. – Modifiche al TUB banche

    Art. 39 Rev. Leg. – Modifiche al TUB

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Dopo il comma 1 dell’articolo 51 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. Le banche comunicano alla Banca d’Italia: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata. 1-ter. La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.».

    2. All’articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti»; b) al comma 2, le parole: «della revisione o del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»; c) il comma 2-bis è abrogato.

    3. All’articolo 72 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»; b) al comma 5-bisle parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

    4. All’articolo 84, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

  • Art. 1239 Codice della Navigazione – Oblazione nelle contravvenzioni marittime

    Art. 1239 Codice della Navigazione – Oblazione nelle contravvenzioni marittime

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore può, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, presentare domanda di oblazione al comandante di porto competente. Il comandante di porto determina, discrezionalmente ed entro i limiti dell'ammenda stabilita dalla legge, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e per le spese e stabilisce il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione. Il provvedimento del comandante di porto è notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale l'ufficiale di porto che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento. Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato. Nei casi di competenza dell'autorità consolare, la domanda di oblazione è diretta a tale autorità, la quale provvede a norma dei comma precedenti.

  • Art. 38 Rev. Leg. – Modifiche bilanci consolidati

    Art. 38 Rev. Leg. – Modifiche bilanci consolidati

    Art. 38 Rev. Leg. – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo la lettera o-sexies) è inserita la seguente: «o-septies) separatamente, l’importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo.».

    2. L’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è sostituito dal seguente: «Art. 41 (Revisione legale del bilancio consolidato). – 1. Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale.

    2. La revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato.

    3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio.

    4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio e finchè questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.».

  • Art. 394 DPR 495/1992 – Sequestro del veicolo

    Art. 394 DPR 495/1992 – Sequestro del veicolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice, il veicolo è condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se è presente il conducente, il veicolo è condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo procedente, ovvero può essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo procedente. In tutti gli altri casi questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene più idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso; le spese relative rientrano tra quelle attinenti all'esecuzione del sequestro.

    2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate è disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i componenti dell'ufficio o comando che dia garanzie di idoneità all'assolvimento degli obblighi di custodia.

    3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose sequestrate viene redatto verbale sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode; copia del verbale è consegnata all'interessato.

    4. Se non è possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2, il preposto all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto competente. Il soggetto predetto è nominato custode; tale nomina e il luogo in cui la cosa è custodita sono indicati nel verbale di affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode. Copia del verbale è consegnata all'interessato.

    5. Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3, o ai sensi del comma 4, deve essere fatta menzione del veicolo sequestrato e dei suoi estremi di identificazione, nonché dello stato d'uso al momento della consegna al custode. Se trattasi di altra cosa, essa ed il suo stato sono descritti nel verbale. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia. Se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel suddetto verbale.

    6. L'inosservanza di alcune delle formalità di cui al comma 5, non esime il custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio e dalle responsabilità relative.

    7. Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal codice, ed alla relativa custodia si applica l' articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

    8. Non può essere effettuata la rimozione dei veicoli e delle altre cose sequestrate dal luogo in cui sono custoditi se non nei casi consentiti dalla legge o per motivate ragioni. In tal caso deve essere redatto verbale sottoscritto dal custode e notificato all'interessato in cui viene indicato il nuovo luogo di custodia. Analogamente, nel caso in cui sia necessario sostituire il custode, si redige verbale in cui è nominato il nuovo custode, scelto con i criteri di cui ai commi 2 e 4, e in cui sono contenuti gli avvertimenti di cui al comma 5; il verbale è sottoscritto dal nuovo custode e notificato all'interessato. 9. La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo è realizzata con l'apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione: "Veicolo sottoposto a sequestro" e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Le dimensioni dell'adesivo non devono essere inferiori a 20X30 cm.

  • Art. 37 Rev. Leg. – Modifiche al codice civile

    Art. 37 Rev. Leg. – Modifiche al codice civile

    Art. 37 Rev. Leg. – Modifiche al codice civile

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Al numero 11) del secondo comma dell’articolo 2328 del codice civile, le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

    2. Al numero 4) del primo comma dell’articolo 2335 del codice civile, le parole: «cui è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

    3. Al numero 2) del primo comma dell’articolo 2364 del codice civile, le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

    4. Al numero 5) del primo comma dell’articolo 2364-bis del codice civile, le parole: «il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

    5. All’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, le parole: «tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giu- stizia» sono sostitute dalle seguenti: «tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro».

    6. All’articolo 2399 del codice civile, secondo comma, le parole: «dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dei revisori legali e delle società di revisione legale».

    7. La rubrica del paragrafo 4 della sezione VI-bis, del capo V, del titolo V, del libro V del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della revisione legale dei conti».

    8. L’articolo 2409-bis del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). – La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro». Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro».

    9. Sono abrogati gli articoli 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies del codice civile.

    10. All’articolo 2409-septies del codice civile, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

    11. All’articolo 2409-duodecies, quarto comma, del codice civile, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell’apposito registro».

    12. L’articolo 2409-quinquiesdecies del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2409-quinquiesdecies (Revisione legale). – La revisione legale dei conti è svolta a norma dell’articolo 2409-bis, primo comma».

    13. All’articolo 2409-octiesdecies del codice civile, terzo comma, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell’apposito registro».

    14. All’articolo 2409-octiesdecies del codice civile, quinto comma, alla lettera c) le parole: «i soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

    15. All’articolo 2409-noviesdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituta dalla seguente: «Norme applicabili e revisione legale»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La revisione legale dei conti è svolta ai sensi dell’articolo 2409-bis, primo comma.».

    16. All’articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 16) è inserito il seguente: «16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l’importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;».

    17. All’articolo 2429 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma dopo le parole: «al collegio sindacale» sono inserite le seguenti: «e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti»; b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso; c) al terzo comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

    18. All’articolo 2433-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: «al controllo da parte di società di revisione iscritte all’albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico»; b) al secondo comma, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»; c) al quinto e sesto comma, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

    19. All’articolo 2434-bis, secondo comma, del codice civile, le parole: «il revisore non ha formulato rilievi» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi».

    20. All’articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile, le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».

    21. All’articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto comma le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal revisore legale o dalla società di revisione legale»; b) al sesto comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

    22. All’articolo 2447-ter, primo comma, del codice civile, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell’affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale;».

    23. Al primo comma dell’articolo 2447-nonies del codice civile le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».

    24. All’articolo 2463, secondo comma, numero 8), del codice civile, le parole: «gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

    25. Al primo comma dell’articolo 2465 del codice civile le parole: «di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell’apposito registro».

    26. L’articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2477 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti). – L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis. L’obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».

    27. All’articolo 2478 del codice civile, al numero 4) del primo comma, le parole: «o del revisore nominati» sono sostituite dalla seguente: «nominato» e al secondo comma le parole: «o del revisore» sono soppresse.

    28. All’articolo 2479, secondo comma, numero 3), del codice civile, le parole: «del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

    29. All’articolo 2482-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma le parole: «o del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»; b) al quarto comma, le parole: «o il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

    30. All’articolo 2492, secondo comma, del codice civile, le parole: «della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «di effettuare la revisione legale dei conti».

    31. Al quinto comma dell’articolo 2501-bis del codice civile le parole: «della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

    32. Il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 2501-sexies del codice civile è sostituito dal seguente: «Se la società è quotata in mercati re- golamentati, l’esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa».

    33. All’articolo 2501-septies del codice civile, primo comma, numero 2), le parole: «il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «la revisione legale».

    34. L’articolo 2624 del codice civile è abrogato.

    35. All’articolo 2625, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «o di revisione» sono soppresse; b) le parole: «, ad altri organi sociali o alle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altri organi sociali».

    36. All’articolo 2635, primo comma, del codice civile, le parole: «, i liquidatori e i responsabili della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e i liquidatori».

  • Art. 1242 Codice della Navigazione – Decreto di condanna

    Art. 1242 Codice della Navigazione – Decreto di condanna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei casi previsti nell'articolo 506 del codice di procedura penale il comandante di porto può pronunciare la condanna con decreto senza procedere al dibattimento. Si osservano gli articoli 506 a 510 del codice di procedura penale. Sull'opposizione decide il comandante di porto. La sentenza che decide sull'opposizione è impugnabile nei casi, coi mezzi e con le forme previsti dal codice di procedura penale. L'appello, nei casi in cui è ammesso, viene portato a cognizione del tribunale. 19 ———— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327."

  • Art. 36 Rev. Leg. – Deroghe in caso di equivalenza

    Art. 36 Rev. Leg. – Deroghe in caso di equivalenza

    Art. 36 Rev. Leg. – Deroghe in caso di equivalenza

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. La Consob può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dall’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

    2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo.

    3. La sussistenza dell’equivalenza è valutata in conformità all’articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.

    4. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

    5. La Consob comunica alla Commissione europea: a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2; b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.

  • Art. 35 Rev. Leg. – Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi

    Art. 35 Rev. Leg. – Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi

    Art. 35 Rev. Leg. – Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal presente decreto.

    2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono […] essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell’articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti.

    3. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

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