Autore: Andrea Marton

  • Art. 25 novies D.Lgs. 231/2001 – (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore)

    Art. 25 novies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore)

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

    2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941 . (17) ((20))

  • Art. 74 Codice del Processo Amministrativo – Sentenze in forma semplificata

    Art. 74 Codice del Processo Amministrativo – Sentenze in forma semplificata

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

    Capo III – Deliberazione

  • Art. 128 L. 689/1981 – Obblighi del condannato

    Art. 128 L. 689/1981 – Obblighi del condannato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L' articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.

    165. – (Obblighi del condannato). – La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti".

  • Art. 44 bis CAD – Articolo abrogato

    Art. 44 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 29

  • Art. 790 Codice della Navigazione – Licenza di esercizio

    Art. 790 Codice della Navigazione – Licenza di esercizio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La licenza di esercizio prevista dall'articolo 789 è rilasciata soltanto ai soggetti e alle società indicate nell'articolo 778. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di proprietà e di disponibilità degli aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al capo I. La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate dall'ENAC con proprio regolamento. Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.

  • Art. 95 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi

    Art. 95 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 , se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 , al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’ articolo 666 del codice di procedura penale , entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

    2. Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva.

    3. Sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’ articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n.

    151. Note all’art. 95: – Per l’ articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 , si veda l’articolo 71.

  • Art. 74 D.Lgs. 231/2001 – Giudice dell’esecuzione

    Art. 74 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Giudice dell’esecuzione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell' articolo 665 del codice di procedura penale .

    2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi: a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3; b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia; c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2; d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

    3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all' articolo 666 del codice di procedura penale , in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all' articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale .

    4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all' articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale . Note all'art. 74: – Si riporta il testo degli articoli 665 , 666 e 667 del codice di procedura penale : "Art. 665 (Giudice competente). –

    1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.

    2. Quando è stato proposto appello se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

    3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

    4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.

    4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.". "Art. 666 (Procedimento di esecuzione). –

    1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero dell'interessato o del difensore.

    2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice e il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inamissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.

    3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

    4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

    5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

    6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione.

    7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.

    8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.

    9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.". "Art. 667 (Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta). –

    1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.

    2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.

    3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto lino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.

    4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero. l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art.

    666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.

    5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza è comunicata all'autorità giudiziaria precedente.".

  • Piccole isole e divieti: casi pratici art. 8 CdS

    L’articolo 8 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) disciplina una fattispecie del tutto particolare: il potere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di vietare l’accesso ai veicoli privati di non residenti nelle piccole isole turistiche durante l’alta stagione. Questa pagina raccoglie i casi pratici più rilevanti per comprendere quando scatta il divieto, chi ne è esente e quali sanzioni si rischiano. Per il testo integrale e il commento sistematico consultare la pagina dedicata all’art. 8 CdS.

    Quadro normativo

    L’art. 8 CdS introduce una deroga al principio generale di libertà di circolazione stradale sancito dall’art. 16 della Costituzione, giustificata dalle specifiche condizioni geografiche e infrastrutturali delle piccole isole. La norma si applica esclusivamente ai comuni insulari che siano stati riconosciuti come luoghi di soggiorno o cura, abbiano una rete stradale extraurbana non superiore a cinquanta chilometri e presentino un traffico automobilistico particolarmente pericoloso per i livelli di densità raggiunti. In tali contesti il Ministero, sentite le regioni e i comuni interessati, può emanare un decreto stagionale che interdice l’afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell’isola. Il decreto può prevedere deroghe per categorie di veicoli ritenute indispensabili e può fissare un regime sanzionatorio amministrativo pecuniario compreso tra 357 e 1.433 euro per le violazioni accertate.

    Ambito di applicazione

    Il campo di applicazione dell’art. 8 è geograficamente circoscritto: rientrano nella norma le isole del golfo di Napoli (Capri, Ischia, Procida), le isole siciliane minori (Pantelleria, Ustica, Favignana) e le isole tirreniche di piccole dimensioni. Ne sono escluse Sardegna e Sicilia, che non soddisfano il limite dei 50 km di rete stradale extraurbana. Il divieto vale nei mesi di alta stagione (solitamente giugno-settembre) e il criterio discriminante è la residenza anagrafica: i proprietari di seconde case privi di residenza insulare sono soggetti al divieto esattamente come i turisti occasionali.

    Profili operativi

    Il controllo è affidato alle polizie municipali e alle forze dell’ordine presenti sull’isola, che accertano la residenza mediante documento d’identità. Le categorie esenti dal divieto – mezzi di soccorso, veicoli delle forze dell’ordine, mezzi per servizi essenziali, imprese con attività documentata sull’isola – sono elencate nel singolo decreto ministeriale. Chi intende avvalersi di una deroga deve portare con sé la documentazione a supporto: non è sufficiente dichiararsi verbalmente esente.

    Caso 1: Tizio vuole raggiungere la seconda casa a Capri in luglio con la propria auto

    Scenario. Tizio possiede un appartamento a Capri ma ha la residenza anagrafica a Napoli. A luglio decide di imbarcare la propria automobile sul traghetto per raggiungere la casa di vacanza. All’arrivo in porto, la polizia municipale gli nega l’accesso all’isola con il veicolo.

    Come si legge l’art. 8. La norma affida al decreto ministeriale stagionale la definizione di chi sia «popolazione stabile». Tizio, pur avendo un immobile sull’isola, non è residente anagrafico a Capri: ricade quindi nella categoria dei non residenti soggetti al divieto. Né la proprietà immobiliare né un soggiorno prolungato rilevano ai fini della deroga, che è ancorata esclusivamente alla residenza anagrafica.

    • Verificare anticipatamente il testo del decreto ministeriale vigente per l’anno e per l’isola specifica.
    • Accertare se il decreto preveda una deroga per i proprietari di immobili con domicilio abituale – alcune isole distinguono tra residenza anagrafica e domicilio effettivo.
    • In alternativa, raggiungere l’isola senza veicolo e noleggiare un mezzo elettrico o uno scooter locale, se consentito.
    • Valutare il trasferimento della residenza anagrafica sull’isola se la presenza è continuativa.

    Caso 2: Caio è un elettricista che deve eseguire lavori urgenti sull’isola di Ischia

    Scenario. Caio ha un’impresa artigiana con sede a Pozzuoli e viene contattato da un albergo di Ischia per un intervento urgente all’impianto elettrico durante il mese di agosto, periodo in cui il decreto ministeriale vieta l’accesso ai non residenti. Caio chiede se possa portare il proprio furgone con gli attrezzi.

    Come si legge l’art. 8. Il comma 1 dell’art. 8 consente al decreto di prevedere deroghe «per determinate categorie di veicoli». I decreti ministeriali adottati nel tempo per Ischia hanno tipicamente incluso tra le deroghe i mezzi adibiti ad attività lavorative documentate sull’isola. Caio può accedere se rientra in tale categoria, ma deve essere in grado di provarlo al momento del controllo.

    • Acquisire dal committente una lettera o un ordine di lavoro su carta intestata che attesti la necessità dell’intervento e il periodo.
    • Consultare il testo del decreto ministeriale vigente per verificare le categorie di veicoli esenti e le modalità di comprovazione.
    • Eventualmente richiedere al comune o alla prefettura un nulla osta preventivo, ove previsto dal decreto.
    • Conservare a bordo del veicolo tutta la documentazione durante il tragitto sull’isola.

    Caso 3: Sempronia è medico di base residente a Palermo e deve visitare pazienti a Ustica

    Scenario. Sempronia esercita la professione medica e, nell’ambito di una convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, si reca periodicamente a Ustica per garantire l’assistenza di base. Il mese di luglio è coperto dal decreto ministeriale di divieto. Sempronia chiede se il proprio veicolo possa accedere all’isola.

    Come si legge l’art. 8. I decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 8 prevedono sistematicamente deroghe per i mezzi di soccorso e per i veicoli legati alla prestazione di servizi sanitari essenziali. Un medico in convenzione SSN che opera sull’isola rientra nella ratio di tale deroga. Tuttavia la deroga non è automatica: occorre che il veicolo e la funzione siano identificabili.

    • Richiedere alla ASL competente o alla struttura convenzionante un documento che attesti l’incarico e i periodi di servizio sull’isola.
    • Verificare se il decreto ministeriale vigente per Ustica preveda esplicitamente i mezzi sanitari non di emergenza tra le categorie esentate.
    • In caso di dubbio, contattare preventivamente la polizia municipale del comune insulare per chiarire il regime applicabile.

    Caso 4: Mevio transita con il veicolo a Pantelleria ignorando il decreto di divieto

    Scenario. Mevio, turista, sbarca a Pantelleria ad agosto con la propria automobile, avendo acquistato il biglietto del traghetto senza verificare se il decreto di divieto fosse in vigore. La polizia municipale ferma il veicolo e contesta la violazione.

    Come si legge l’art. 8. Il comma 2 dell’art. 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 357 a 1.433 euro per la violazione degli obblighi e dei divieti. L’ignoranza del decreto non è una causa di esclusione dalla responsabilità amministrativa, che è obiettiva: il solo fatto della circolazione in violazione del divieto integra la fattispecie sanzionata.

    • Ricevuto il verbale, Mevio ha 60 giorni per pagare in misura ridotta (un terzo del massimo) oppure per presentare ricorso al prefetto entro 60 giorni o al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica.
    • Il veicolo può essere soggetto a fermo amministrativo se non viene ottemperato l’invito a lasciare l’isola entro i termini fissati dagli agenti.
    • Per il futuro: consultare il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il sito del comune insulare prima di organizzare lo spostamento in alta stagione.
    • Le compagnie di navigazione non sono tenute a rifiutare l’imbarco del veicolo: l’obbligo di conoscere il divieto grava sul conducente.

    Caso 5: Il comune di un’isola chiede al Ministero l’estensione del divieto anche a maggio

    Scenario. Il sindaco di una piccola isola del Mar Tirreno, constatando che già nel mese di maggio il traffico automobilistico causa congestione e rischi per la sicurezza, delibera di richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’emissione di un decreto che anticipi il divieto rispetto al tradizionale inizio di giugno.

    Come si legge l’art. 8. Il procedimento previsto dalla norma richiede che il Ministero senta le regioni e i comuni interessati prima di emanare il decreto: il comune è quindi un attore istituzionale necessario nel procedimento, ma non ha potere di adottare autonomamente il divieto. La competenza decisionale resta in capo al Ministero, che valuta la sussistenza dei presupposti oggettivi (rete stradale, pericolosità del traffico) e temporali.

    • Il comune delibera formalmente la richiesta e la trasmette alla regione competente per il parere, che viene poi inoltrata al Ministero.
    • La regione esprime il proprio parere, solitamente favorevole se i dati sulla sinistrosità lo giustificano.
    • Il Ministero istruisce il procedimento e, se i presupposti oggettivi sono riscontrati, emana il decreto con il nuovo periodo di vigenza.
    • Fino all’emissione del decreto ministeriale, il comune non può autonomamente vietare la circolazione ai non residenti in base all’art. 8: potrà semmai ricorrere a misure ordinarie di limitazione del traffico ai sensi dell’art. 7 CdS.

    Quando intervenire

    Chi programma di raggiungere una piccola isola con il proprio veicolo in alta stagione deve verificare preventivamente l’esistenza e il contenuto del decreto ministeriale vigente, reperibile sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del comune insulare. Chi ritiene di rientrare in una categoria esente deve predisporre la documentazione prima della partenza. Chi riceve un verbale per violazione deve decidere tempestivamente: il pagamento in misura ridotta va effettuato entro 60 giorni; il ricorso al prefetto va proposto entro 60 giorni dalla notifica, quello al giudice di pace entro 30 giorni. Un professionista abilitato nel settore amministrativo può valutare l’opportunità di impugnare il decreto quando sussistano vizi procedurali o difetto dei presupposti oggettivi.

    Norme e fonti

    • Art. 8, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – divieto di circolazione nelle piccole isole
    • Art. 7, D.Lgs. 285/1992 – regolamentazione della circolazione nei centri abitati e aree particolari
    • Art. 12, D.Lgs. 285/1992 – polizia stradale e soggetti preposti al controllo
    • Artt. 200-204, D.Lgs. 285/1992 – procedimento di accertamento e contestazione delle violazioni
    • Art. 203, D.Lgs. 285/1992 – ricorso al prefetto avverso verbali di accertamento
    • Art. 16, Costituzione della Repubblica Italiana – libertà di circolazione e soggiorno
    • D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada

    Domande frequenti

    Il decreto ministeriale vale per tutte le piccole isole italiane allo stesso modo?

    No. Il decreto viene adottato su base individuale per ciascuna isola che soddisfi i presupposti dell’art. 8 CdS: classificazione come comune di soggiorno o cura, rete stradale extraurbana non superiore a 50 km e traffico particolarmente pericoloso. Ogni decreto può fissare periodi, deroghe e sanzioni diversi. Occorre pertanto verificare lo specifico provvedimento vigente per l’isola di destinazione.

    Un proprietario di barca a motore immatricolata sull’isola è soggetto al divieto?

    Il divieto dell’art. 8 riguarda la circolazione di veicoli sulla rete stradale dell’isola, non la navigazione nelle acque circostanti. L’accesso in barca è disciplinato dalla normativa della navigazione marittima e dalle ordinanze della Capitaneria di porto, non dal Codice della Strada. Chi arriva via mare e non porta un veicolo sull’isola non è soggetto al divieto di cui all’art. 8.

    È possibile contestare il decreto ministeriale se si ritiene che i presupposti dell’art. 8 non siano rispettati?

    Sì. Il decreto ministeriale è un atto amministrativo generale impugnabile davanti al giudice amministrativo (TAR competente) da parte di soggetti che abbiano un interesse legittimo differenziato. La contestazione deve riguardare vizi di legittimità: difetto dei presupposti oggettivi (es. rete stradale superiore a 50 km), omessa consultazione degli enti locali o difetto di motivazione. Il ricorso in sede di opposizione al singolo verbale può invece essere proposto davanti al giudice di pace.

    La sanzione prevista dall’art. 8 comporta anche il ritiro della patente?

    No. La sanzione prevista dall’art. 8, comma 2, è esclusivamente di natura pecuniaria (da 357 a 1.433 euro). La norma non prevede né la decurtazione di punti dalla patente né la sospensione o il ritiro del documento di guida. Potrebbe tuttavia essere disposto il fermo del veicolo fino al momento in cui esso lasci l’isola, qualora gli agenti accertino la prosecuzione della violazione.

  • CCNL Pubblici Esercizi: orario di lavoro, straordinari, notturno e festivo

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi prevede un orario normale di 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Le maggiorazioni per lavoro straordinario variano dal 15% al 50%, con percentuali specifiche per lavoro notturno (dalle 22:00 alle 6:00) e per lavoro domenicale e festivo, molto frequenti nel settore della ristorazione e dei bar.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni orarie CCNL Pubblici Esercizi – Straordinario, notturno e festivo
    Tipologia di prestazione Maggiorazione sul minimo orario Note
    Straordinario diurno feriale (41a-48a ora) +15% Prime ore oltre il normale
    Straordinario diurno oltre 48 ore +20% Limite settimanale D.Lgs. 66/2003
    Lavoro notturno ordinario (22:00-6:00) +20% Per chi lavora in turno notturno continuativo
    Straordinario notturno +50% Oltre orario normale, in fascia 22:00-6:00
    Lavoro domenicale (giorno di riposo) +30% Se la domenica non è il riposo settimanale, maggiorazione ridotta
    Lavoro festivo (festività nazionali) +35% + diritto a riposo compensativo Oppure retribuzione aggiuntiva giornaliera
    Lavoro straordinario festivo +50% Combinazione straordinario + festivo

    Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro salvo diversa disposizione del contratto aziendale; si applica quella più favorevole. Limite annuo di straordinari: 250 ore per lavoratore.

    Orario normale e distribuzione settimanale

    Il contratto collettivo fissa l’orario di lavoro normale a 40 ore settimanali. La distribuzione su 5 o 6 giorni dipende dall’organizzazione del singolo esercizio: la ristorazione tipicamente opera su 6 giorni con turni spezzati (split-shift), mentre le mense aziendali lavorano spesso su 5 giorni dal lunedì al venerdì.

    Per il settore dei Pubblici Esercizi è molto diffuso il turno spezzato: il lavoratore opera in due segmenti distinti nella giornata (es. 10:00-15:00 e 18:00-22:30), con un intervallo non retribuito nel mezzo. Il CCNL disciplina la durata massima del turno spezzato e prevede che, superata una certa ampiezza dell’intervallo (generalmente 2 ore), competa un’indennità di turno spezzato.

    Lavoro notturno: definizione e maggiorazioni

    Il lavoro notturno è quello svolto nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00, in conformità con il D.Lgs. 66/2003. Nel settore della ristorazione e dei bar è strutturalmente presente, soprattutto nei locali con chiusura tardiva.

    Il CCNL distingue tra:

    • Lavoro notturno ordinario: il lavoratore che svolge regolarmente turni notturni (lavoro notturno continuativo) percepisce una maggiorazione del +20% sulla quota oraria base.
    • Straordinario notturno: ore prestate oltre il normale orario in fascia 22:00-6:00; maggiorazione del +50%.

    I lavoratori notturni hanno diritto a visite mediche preventive e periodiche (art. 14 D.Lgs. 66/2003) e a particolari tutele in caso di problemi di salute connessi al lavoro notturno.

    Domenicale, festivo e riposo compensativo

    Il settore dei Pubblici Esercizi è caratterizzato da apertura nei giorni festivi e domenicali. Il CCNL disciplina queste situazioni con attenzione:

    • Lavoro domenicale: se la domenica coincide con il giorno di riposo contrattuale del lavoratore e questi viene chiamato a lavorare, percepisce una maggiorazione del +30% più il diritto a un giorno di riposo compensativo in altra giornata.
    • Lavoro nelle festività nazionali (1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre): maggiorazione del +35% sulla retribuzione giornaliera, con diritto al riposo compensativo o, in alternativa, alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva.

    Nei bar e ristoranti, poiché le aperture festive sono la norma, molti esercizi adottano turni programmati che includono festività e domeniche nell’orario ordinario, con conseguente diversa distribuzione del riposo settimanale.

    Straordinari: limiti, calcolo e banca ore

    Il limite annuo di straordinari è fissato a 250 ore per lavoratore. Su base settimanale si applica il limite di legge di 48 ore medie calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003).

    Esempio di calcolo per un cameriere di 4° livello (minimo ~1.540 €, divisore 173):

    • Quota oraria base: 1.540 / 173 = 8,90 €/h
    • 1 ora di straordinario diurno (+15%): 8,90 × 1,15 = 10,24 €
    • 1 ora di straordinario notturno (+50%): 8,90 × 1,50 = 13,35 €
    • 1 ora di lavoro festivo (+35%): 8,90 × 1,35 = 12,02 €

    Il CCNL o i contratti aziendali possono prevedere la banca ore: le ore straordinarie vengono accantonate e recuperate come riposi compensativi entro il periodo concordato (generalmente 12 mesi).

    Casi pratici

    Tizio – Barista con turni notturni regolari
    Tizio è barista (3° livello) in un locale aperto fino all’1:30 di notte, 5 giorni a settimana. Lavora regolarmente in fascia notturna (22:00-1:30) per 3 ore a turno. Percepisce la maggiorazione notturna del +20% su 3 ore notte × 5 sere × ~4,3 settimane al mese = ~64,5 ore notturne/mese. Con quota oraria 1.620 / 173 = 9,37 €, la maggiorazione mensile è: 64,5 × 9,37 × 0,20 = ~121 € lordi aggiuntivi.
    Caia – Cuoca chiamata in una festività
    Caia è cuoca (3° livello) con il 1° maggio come giorno normalmente libero. Il ristorante è aperto e la chiama a lavorare 8 ore. Percepisce: retribuzione ordinaria 8 × 9,37 = 74,96 € + maggiorazione festiva 35%: 74,96 × 0,35 = 26,24 €. Totale lordo per quella giornata: ~101 € più il diritto a un giorno di riposo compensativo.
    Sempronio – Cameriere con turno spezzato lungo
    Sempronio (4° livello, 8,90 €/h) lavora in turno spezzato: 11:00-15:00 e 19:30-23:30 (4+4 = 8 ore lavorate). L’intervallo è di 4,5 ore. Supera le 2 ore previste per l’indennità di turno spezzato, quindi percepisce la relativa indennità giornaliera (importo definito da accordo aziendale, orientativamente 3-5 €/giorno). Nelle 4 ore serali dalle 22:00 in poi matura anche 30 minuti di notturno.

    Domande frequenti

    Qual è il limite di straordinari nel CCNL Pubblici Esercizi?
    250 ore annue per lavoratore. Su base settimanale vale il limite di legge di 48 ore medie su 4 mesi (D.Lgs. 66/2003). Lo straordinario richiede il consenso del lavoratore salvo urgenze dimostrabili.
    Come funziona il turno spezzato nel settore?
    È frequente nei ristoranti: il lavoratore opera in due segmenti con pausa lunga non retribuita. Se l’intervallo supera una certa soglia (generalmente 2 ore), scatta un’indennità di turno spezzato definita dalla contrattazione aziendale o territoriale.
    Il lavoro domenicale è sempre maggiorato?
    Dipende dall’organizzazione del lavoro. Se la domenica è inclusa nel turno ordinario del lavoratore come giorno di lavoro normale (con il riposo settimanale spostato in altro giorno), non scatta la maggiorazione. La maggiorazione del 30% scatta quando la domenica è il giorno di riposo contrattuale del lavoratore.
    Cosa accade se il datore non paga il notturno?
    Le maggiorazioni per lavoro notturno sono obbligatorie per legge (D.Lgs. 66/2003) e contratto. Il mancato pagamento costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivendicarle in sede sindacale, con diffida accertativa tramite ITL, o in sede giudiziaria. Il termine di prescrizione è 5 anni dalla cessazione del rapporto.
    La banca ore è obbligatoria?
    No, è uno strumento facoltativo che può essere introdotto da contratti aziendali o accordi individuali. Consente di accantonare le ore straordinarie ed erogarle come riposi compensativi. In assenza di accordo, le ore straordinarie devono essere retribuite con la relativa maggiorazione nella busta paga del mese in cui sono state prestate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 42 T.U. Stupefacenti – Acquisto di medicinali stupefacenti da parte di medici e strutture

    Art. 42 T.U. Stupefacenti – Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unita' operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessita' di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro

    500. 3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi.

    4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale. Torna al sommario

  • Art. 62 TULPS – Registro dei portieri e custodi di edifici

    Art. 62 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

    L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.

    Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.

    I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l'sanzione amministrativa da euro 206 a euro 619.

    (44a) 71

  • Art. 81 TULPS – articolo abrogato

    Art. 81 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112