In sintesi
L'articolo 44-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale è stato abrogato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, recante disposizioni integrative e correttive al CAD. La norma originariamente disciplinava i soggetti che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e i relativi requisiti di accreditamento. Con la riforma del 2017, la materia è stata riorganizzata e le previsioni pertinenti sono confluite nel nuovo assetto delineato dagli articoli 29 e seguenti del CAD, che regolano in maniera organica le qualifiche e l'accreditamento dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, inclusi i conservatori, in coordinamento con il Regolamento eIDAS (Reg. UE 910/2014) e le successive modifiche introdotte dall'eIDAS 2 (Reg. UE 2024/1183). La soppressione dell'articolo rientra nel più ampio processo di allineamento del diritto italiano al quadro europeo sui servizi fiduciari elettronici.
Testo dell'articoloVigente
Art. 44 bis D.Lgs. 82/2005 CAD — Articolo abrogato
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 29
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Commento
L'abrogazione dell'art. 44-bis CAD, disposta dal D.Lgs. 217/2017, si inserisce nel processo di razionalizzazione normativa avviato con il decreto correttivo del CAD. La norma originaria aveva introdotto un regime di accreditamento volontario per i conservatori di documenti informatici, prevedendo requisiti organizzativi, tecnici e di qualità che i soggetti interessati dovevano possedere per essere iscritti in un apposito elenco tenuto da DigitPA (poi AgID).
La riforma del 2017 ha consolidato tali previsioni nel quadro sistematico degli artt. 29 ss. CAD, che disciplinano i soggetti qualificati e le infrastrutture immateriali, dando piena attuazione al Regolamento eIDAS nel segmento dei servizi fiduciari qualificati. Il conservatore accreditato ai sensi dell'eIDAS beneficia della presunzione di conformità ai requisiti di legge e della piena efficacia transfrontaliera delle operazioni di conservazione all'interno dello Spazio Economico Europeo.
Per i procedimenti amministrativi avviati prima dell'abrogazione e per i contratti di conservazione già in essere, il regime transitorio ha garantito la continuità degli effetti giuridici. Le imprese e le PA che si erano accreditate ai sensi dell'art. 44-bis hanno dovuto adeguarsi ai nuovi requisiti entro i termini fissati dall'AgID, confluendo nell'elenco dei soggetti qualificati ex art. 29 CAD.
Casi pratici
Caso 1: Adeguamento di un conservatore al nuovo regime post-abrogazione
Caso 2: Verifica dello status di un conservatore nel contesto di un appalto PA
Domande frequenti
Perché l'articolo 44-bis CAD è stato abrogato?
Il D.Lgs. 217/2017 ha soppresso l'art. 44-bis nell'ambito di una revisione complessiva del CAD volta ad allineare la normativa italiana al Regolamento eIDAS (UE 910/2014). I contenuti già presenti nell'articolo, relativi all'accreditamento dei conservatori di documenti informatici, sono stati riorganizzati e aggiornati negli artt. 29 ss. CAD, che disciplinano i soggetti qualificati e le infrastrutture immateriali.
Quale normativa si applica oggi ai conservatori di documenti informatici?
I conservatori accreditati operano oggi ai sensi degli artt. 29 e seguenti del CAD, delle Linee guida AgID e del Regolamento eIDAS (Reg. UE 910/2014), aggiornato dall'eIDAS 2 (Reg. UE 2024/1183). L'accreditamento AgID certifica il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi e abilita all'inserimento nell'elenco pubblico dei soggetti qualificati.
I contratti di conservazione stipulati sotto la vigenza dell'art. 44-bis restano validi?
Sì, in forza delle clausole di diritto transitorio previste dal D.Lgs. 217/2017. I conservatori già accreditati ai sensi dell'art. 44-bis hanno dovuto adeguarsi ai nuovi requisiti entro i termini stabiliti da AgID. I contratti in essere rimangono validi fino alla loro scadenza naturale, purché conformi al nuovo quadro normativo.
Vedi anche