Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 34 Rev. Leg. – Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Re

    Art. 34 Rev. Leg. – Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Re

    Art. 34 Rev. Leg. – Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati o, ove applicabile, una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l’entità del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia: 1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un’altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell’emissione; 2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un’altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell’emissione.

    2. […]

    3. […]

    4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

    5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni.

    6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati e le relazioni di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità delle entità di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia.

    7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali.

  • Art. 33 Rev. Leg. – Cooperazione internazionale

    Art. 33 Rev. Leg. – Cooperazione internazionale

    Art. 33 Rev. Leg. – Cooperazione internazionale

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. La Consob è l’autorità competente a prestare la cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dal presente decreto, secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente capo e dall’articolo 4 del TUIF.

    2. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazione provenienti da autorità competenti di altri Stati membri dell’Unione europea e di Paesi terzi in materia di revisione legale e di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità. Lo svolgimento di indagini nel territorio della Repubblica per conto dell’autorità estera richiedente è soggetto al controllo della Consob o del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze. 2 bis. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonchè relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

    3. Qualora la Consob o il Ministero dell’economia e delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità sul territorio di un altro Stato membro, notificano tale conclusione all’autorità competente dell’altro Stato membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili.

    4. Qualora un’autorità competente di un altro Stato membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità nel territorio italiano, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottano le misure opportune e comunicano all’autorità competente dell’altro Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese.

    5. Qualora il revisore legale o la società di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all’Unione europea, la Consob dà comunicazione dell’adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorità competenti di tali Stati.

  • Art. 32 Rev. Leg. – Aggravanti e comunicazioni

    Art. 32 Rev. Leg. – Aggravanti e comunicazioni

    Art. 32 Rev. Leg. – Disposizioni comuni

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.

    2. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Ministero dell’economia e delle finanze quando nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali: a) è esercitata l’azione penale; b) è disposta l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza; c) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

    3. Deve essere altresì comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob, a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che ha emesso l’atto, la sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell’organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della società di revisione legale per i reati commessi nell’esercizio della revisione legale.

  • Art. 31 Rev. Leg. – Illeciti rapporti patrimoniali con la societ

    Art. 31 Rev. Leg. – Illeciti rapporti patrimoniali con la societ

    Art. 31 Rev. Leg. – Illeciti rapporti patrimoniali con la societa’ assoggettata a revisione

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

  • Art. 30 Rev. Leg. – Compensi illegali

    Art. 30 Rev. Leg. – Compensi illegali

    Art. 30 Rev. Leg. – Compensi illegali

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell’organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila.

    2. La stessa pena si applica ai componenti dell’organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

  • Contratto preliminare o definitivo: le differenze

    Negli affari più importanti raramente si conclude tutto in un solo passaggio. Spesso le parti firmano prima un contratto preliminare, con cui si impegnano a stipulare il definitivo, e poi concludono l’atto finale. Capire la differenza è essenziale per sapere quali effetti si producono e quali tutele scattano se uno dei due si tira indietro.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Contratto preliminare Contratto definitivo
    Norma di riferimento Art. 1351 c.c.
    Funzione Obbliga a stipulare il definitivo Realizza direttamente l’operazione
    Effetti Obbligo di concludere il contratto futuro Effetto reale o traslativo immediato
    Forma Stessa forma del definitivo Forma richiesta dalla legge per quel contratto
    Tutela in caso di rifiuto Sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
    Trasferimento della proprietà Non ancora prodotto Si produce con il definitivo
    Tutela del promissario acquirente Trascrizione del preliminare
    Quando si usa Per impegnarsi prima di concludere Per perfezionare l’affare

    Le caratteristiche del contratto preliminare

    Il contratto preliminare è l’accordo con cui le parti si obbligano a stipulare in un momento successivo il contratto definitivo. Non realizza ancora l’effetto finale, ma crea un vincolo a contrarre.

    • Richiede la stessa forma prevista per il contratto definitivo (art. 1351 c.c.).
    • Se una parte si rifiuta di stipulare, l’altra può chiedere al giudice una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso, ex art. 2932 c.c.
    • La trascrizione del preliminare tutela il promissario acquirente, rendendo opponibile la sua posizione.

    Il preliminare svolge una funzione importante nella pratica degli affari: consente di fissare per iscritto le condizioni dell’operazione e di vincolare le parti, lasciando il tempo necessario per completare verifiche, ottenere finanziamenti o compiere accertamenti sul bene prima della stipula definitiva.

    Esempio: Tizio e Caio firmano un preliminare di vendita di un immobile. Se poi Caio si rifiuta di stipulare il definitivo, Tizio può rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso.

    Le caratteristiche del contratto definitivo

    Il contratto definitivo è l’atto con cui l’operazione si perfeziona: produce direttamente l’effetto voluto dalle parti, senza necessità di ulteriori passaggi.

    • Realizza l’effetto tipico del contratto, ad esempio il trasferimento della proprietà.
    • Deve rispettare la forma richiesta dalla legge per quel tipo di contratto.
    • Con la sua conclusione cessa il vincolo meramente obbligatorio del preliminare.

    Mentre il preliminare crea solo l’obbligo di contrarre, il definitivo è l’atto che chiude l’operazione: una volta concluso, le parti hanno esaurito il loro impegno e l’effetto programmato si è prodotto, salvo le garanzie e gli obblighi accessori tipici di quel contratto.

    Esempio: Caia e Tizio stipulano il contratto definitivo di compravendita; con la conclusione dell’atto la proprietà del bene passa direttamente all’acquirente.

    Quando conviene il preliminare e quando il definitivo

    Il preliminare conviene quando le parti vogliono fissare subito l’impegno reciproco ma devono ancora compiere verifiche, ottenere autorizzazioni o reperire le risorse necessarie prima di concludere. Permette di bloccare l’affare e di prendere tempo, senza rinunciare a una tutela forte in caso di ripensamento dell’altra parte.

    Il definitivo è invece il passaggio che realizza l’operazione e ne produce direttamente gli effetti, come il trasferimento della proprietà. Si stipula quando tutte le condizioni sono mature e non resta che perfezionare l’affare.

    In molte operazioni, soprattutto immobiliari, le due fasi convivono: prima il preliminare per impegnare le parti, poi il definitivo per trasferire la proprietà. La tutela ex art. 2932 c.c., che consente di ottenere una sentenza al posto del contratto rifiutato, e la trascrizione del preliminare rendono questo strumento solido per chi attende la stipula del definitivo.

    Effetti e tutele a confronto

    La differenza sostanziale tra le due figure riguarda gli effetti. Il preliminare produce un effetto meramente obbligatorio: vincola le parti a stipulare, ma non realizza ancora il risultato finale, ad esempio il passaggio della proprietà. Il definitivo, invece, produce direttamente l’effetto voluto, perfezionando l’operazione.

    Sul piano delle tutele, chi ha firmato un preliminare non resta indifeso se l’altra parte si sottrae. Oltre alla possibilità di chiedere la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., che produce gli effetti del contratto non concluso, il promissario acquirente può avvalersi della trascrizione del preliminare per rendere opponibile la propria posizione. Sono strumenti che rendono il preliminare molto più di una semplice intenzione di concludere.

    • Il preliminare crea un obbligo a contrarre, tutelato anche con l’esecuzione specifica.
    • Il definitivo realizza l’effetto e chiude l’operazione.

    Aspetti pratici da non trascurare

    Poiché il preliminare richiede la stessa forma del definitivo, va redatto con cura, soprattutto per i contratti che esigono forma scritta: un difetto di forma può comprometterne la validità. La trascrizione, dove ammessa, rafforza la posizione del promissario acquirente nell’attesa della stipula del definitivo.

    • Rispettare la forma del definitivo già nel preliminare, per non comprometterne la validità.
    • Valutare la trascrizione del preliminare per tutelarsi nell’attesa della stipula del definitivo.
    • Definire con precisione termini e contenuto del futuro definitivo, così da rendere effettiva l’eventuale tutela ex art. 2932 c.c.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Cosa succede se una parte rifiuta di stipulare il definitivo?

    L’altra parte può chiedere al giudice, ex art. 2932 c.c., una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso.

    Il preliminare deve avere la stessa forma del definitivo?

    Sì. L’art. 1351 c.c. impone al preliminare la stessa forma prevista per il contratto definitivo.

    Quando si trasferisce la proprietà?

    La proprietà si trasferisce con il contratto definitivo, che produce direttamente l’effetto; il preliminare crea solo l’obbligo di stipulare.

    Confronti e guide correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

  • Art. 69 L. 633/1941

    Art. 69 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non e soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto . . . e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

    Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 144 D.Lgs. 42/2004 – Pubblicità e partecipazione

    Art. 144 D.Lgs. 42/2004 – Pubblicità e partecipazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.

    2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 143, comma 9 , il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

  • Art. 29 Rev. Leg. – Impedito controllo

    Art. 29 Rev. Leg. – Impedito controllo

    Art. 29 Rev. Leg. – Impedito controllo

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. I componenti dell’organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l’ammenda fino a settantacinquemila euro.

    2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell’ammenda fino a settantacinquemila euro e dell’arresto fino a diciotto mesi.

    3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

    4. Si procede d’ufficio.

  • Art. 28 Rev. Leg. – Corruzione revisori

    Art. 28 Rev. Leg. – Corruzione revisori

    Art. 28 Rev. Leg. – Corruzione dei revisori

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, per sè o per un terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l’utilità.

    2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell’organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell’esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o degli enti sottoposti a regime intermedio o delle società da questi controllate, fuori dei casi previsti dall’articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l’utilità.

    3. Si procede d’ufficio.

  • Art. 255 TUEL – Articolo 255

    Art. 255 TUEL – Articolo 255

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 252, comma 4, lettera b), l’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall’ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.

    2. Per il risanamento dell’ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall’organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell’ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell’interno.

    3. L’importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.

    4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.

    5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall’utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell’organo consiliare dell’ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’interno, all’assunzione di mutui integrativi per permettere all’ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l’approvazione del rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell’interno, previo parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. La priorità nell’assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell’intera quota disponibile ai sensi del comma 4.

    6. Per l’assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all’assunzione dei mutui di cui all’articolo 204, comma 1.

    7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all’ articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.

    8. L’organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall’ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all’accertamento delle entrate tributarie per le quali l’ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.

    9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l’organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell’ente, avviando, nel contempo, le procedure per l’alienazione di tali beni. Ai fini dell’alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall’ articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 , e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all’organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L’ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all’articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.

    10. Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206.

    11. Per il finanziamento delle passività l’ente locale può destinare quota dell’avanzo di amministrazione non vincolato.

    12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

  • Art. 27 Rev. Leg. – Falsità relazioni

    Art. 27 Rev. Leg. – Falsità relazioni

    Art. 27 Rev. Leg. – Falsita’ nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno.

    2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

    3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

    4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

    5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l’utilità nonchè ai direttori generali e ai componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo dell’ente di interesse pubblico o dell’ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.