Indice
- L'art. 40 detta i criteri per l'indennità delle aree non edificabili (in genere agricole).
- I vecchi criteri tabellari del valore agricolo medio sono stati superati come unico parametro.
- L'indennità deve tendere al valore reale del suolo secondo la sua effettiva consistenza.
- Rilevano la coltura in atto e le caratteristiche del fondo.
- La distinzione con le aree edificabili (art. 37) determina criteri di stima diversi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 40 T.U. Espropriazione — Disposizioni generali
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Nel caso di esproprio di un’area non edificabile, l’indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, senza valutare la possibile o l’effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un’indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l’indennità è aumentata delle somme pagate dall’espropriato per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile.
Stesso numero, altri codici
- Art. 40 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 40 D.Lgs. 159/2011 — Gestione dei beni sequestrati
- Art. 40 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 40 D.Lgs. 42/2004 — Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
- Art. 40 CAD — Formazione di documenti informatici
- Art. 40 Codice Civile: Responsabilità degli organizzatori
Commento
Oggetto e ratio
L'art. 40 disciplina la determinazione dell'indennità per l'espropriazione delle aree non edificabili, tipicamente i suoli agricoli. La norma completa il quadro dei criteri di stima accanto all'art. 37, dedicato alle aree edificabili, e mira anch'essa a un ristoro coerente con il valore reale del bene secondo la garanzia dell'art. 42 della Costituzione.
Il superamento dei criteri tabellari
Per lungo tempo l'indennità delle aree agricole è stata ancorata al valore agricolo medio (VAM), un parametro tabellare fissato per tipo di coltura e per zona. Tale criterio, astratto e sganciato dalle caratteristiche concrete del fondo, è stato ritenuto inadeguato a garantire un serio ristoro e non può più operare come unico ed esclusivo parametro di calcolo.
Il riferimento al valore reale
L'indennità deve oggi tendere al valore effettivo del suolo, valutato secondo la sua reale consistenza, la coltura praticata e le caratteristiche oggettive del fondo. La stima abbandona l'automatismo tabellare per ancorarsi alla situazione concreta, pur restando nell'ambito della destinazione non edificabile dell'area.
Gli elementi della stima
Concorrono alla determinazione del valore la qualità e la coltura in atto, l'ubicazione, l'estensione e le altre caratteristiche agronomiche del fondo. Possono rilevare, nei limiti di legge, indennità aggiuntive a favore di chi coltiva direttamente il fondo, in funzione della perdita dell'attività agricola.
La distinzione con le aree edificabili
La qualificazione del suolo come edificabile o non edificabile è il primo accertamento da compiere, perché conduce a criteri di stima differenti: valore venale per le aree edificabili (art. 37), valore reale del suolo agricolo per quelle non edificabili (art. 40). La classificazione si fonda sugli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'esproprio.
Le indennità aggiuntive al coltivatore
Il testo unico riconosce, in presenza dei presupposti, indennità aggiuntive al proprietario coltivatore diretto e al fittavolo o mezzadro costretti ad abbandonare il fondo (art. 42). Tali somme si aggiungono all'indennità di espropriazione e tutelano la posizione di chi trae dal fondo la propria attività.
Profili pratici e tutela
In concreto, la stima delle aree non edificabili è spesso oggetto di contenzioso sul valore reale del fondo e sulla spettanza delle indennità aggiuntive. Le contestazioni sull'ammontare si propongono con l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello (art. 54), anche tramite consulenza tecnica; i vizi degli atti restano sindacabili davanti al giudice amministrativo.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 181/2011
Illegittimità costituzionale
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio (VAM) per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree non edificabili, in quanto fondato su parametri tabellari astratti e sganciati dal valore reale del bene, in violazione degli artt. 3, 42 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU). Anche per le aree agricole l'indennizzo deve tendere al valore effettivo del suolo.
Casi pratici
Caso 1: Fondo agricolo espropriato
Il terreno coltivato di Tizio è espropriato per una strada: l'indennità è determinata in base al valore reale del suolo agricolo, non a un mero parametro tabellare.
Caso 2: Indennità aggiuntiva al coltivatore
Caio coltiva direttamente il fondo espropriato: oltre all'indennità di espropriazione gli spetta, in presenza dei presupposti, un'indennità aggiuntiva per l'abbandono dell'attività.
Caso 3: Contestazione del valore
Sempronio ritiene sottostimato il valore reale del proprio fondo e propone opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello, con consulenza tecnica agronomica.
Domande frequenti
Come si calcola l'indennità per un terreno agricolo?
In base al valore reale del suolo secondo la sua effettiva consistenza e coltura, superato il criterio del valore agricolo medio come unico parametro.
Spettano indennità aggiuntive?
Sì, in presenza dei presupposti, al proprietario coltivatore diretto e al fittavolo o mezzadro costretti ad abbandonare il fondo.
Che differenza c'è con le aree edificabili?
Le aree edificabili sono indennizzate al valore venale (art. 37); quelle non edificabili al valore reale del suolo agricolo (art. 40).
Come contesto la stima?
Con l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello competente per territorio, anche tramite consulenza tecnica.
Vedi anche