Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 24-bis Rev. Leg. – Sospensione cautelare

    Art. 24-bis Rev. Leg. – Sospensione cautelare

    Art. 24 Bis Rev. Leg. – Sospensione cautelare

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni.

    2. La sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell’Autorità giudiziaria di misure cautelari per- sonali o di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

    3. Quando la sospensione sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il fatto contestato non è stato commesso, la sospensione è revocata con decorrenza dalla data di pronuncia della sentenza.

  • Articolo 31 TU Giustizia Tributaria: Ufficio del massimario nazionale

    Art. 31 D.Lgs. 175/2024 – Ufficio del massimario nazionale

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.

    2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina del direttore e dei componenti dell'Ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

    3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado.

    4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.

    5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.

    6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 40 e dei servizi informatici del sistema informativo della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

    7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 19, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.

  • Art. 24 Rev. Leg. – Sanzioni MEF revisori

    Art. 24 Rev. Leg. – Sanzioni MEF revisori

    Art. 24 Rev. Leg. – Provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione della sostenibilità, può applicare le seguenti sanzioni: a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo; b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione o la relazione di attestazione non soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis; c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione; d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro; e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale; f) la sospensione dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità; g) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità; h) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità per un periodo non superiore a tre anni; i) la cancellazione dal Registro del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale.

    2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi: a) mancato assolvimento dell’obbligo formativo; b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7, nonchè dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

    3. Il Ministero dell’economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.

    4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

    5. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.

    6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l’esito dell’impugnazione medesima.

    7. Il Ministero dell’economia e delle finanze può pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni: a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione; b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso; c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.

    8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l’esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

    9. Il Ministero dell’economia e delle finanze quando accerta la mancata o l’inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, può, tenendo conto della loro gravità: a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro; b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

  • Art. 392 DPR 495/1992 – Versamenti all’Ufficio del registro

    Art. 392 DPR 495/1992 – Versamenti all’Ufficio del registro

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni all'ufficio del registro competente per territorio.

    2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione garantisce 14 mensilità: la tredicesima a dicembre e la quattordicesima a luglio. Con gli scatti di anzianità biennali, la retribuzione cresce nel tempo in modo prevedibile.

    In sintesi

    Il CCNL prevede tredicesima (entro il 16 dicembre, pari alla retribuzione di novembre) e quattordicesima (entro la prima decade di luglio). Gli scatti di anzianità sono 5 biennali, da circa 22 a 31 euro per scatto a seconda del livello. Non esiste un premio di risultato nazionale: eventuali premi sono definiti dalla contrattazione aziendale.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
    Riferimento
    Artt. 107-109 CCNL

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e scatti di anzianità – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Istituto Importo Data di pagamento Pro-quota
    Tredicesima Retribuzione globale novembre Entro 16 dicembre Sì (dodicesimi)
    Quattordicesima Retribuzione globale al 30 giugno Entro 1ª decade luglio Sì (dodicesimi)
    Scatti anzianità (max 5) Da 22,21 € (6°) a 30,99 € (Quadri) per scatto Maturazione biennale N/A

    La tredicesima: calcolo e componenti

    La tredicesima mensilità è erogata entro il 16 dicembre di ogni anno. L’importo è pari alla retribuzione globale mensile del mese di novembre, che comprende:

    • minimo tabellare del livello di inquadramento;
    • EPA (Elemento Professionale d’Area);
    • scatti di anzianità maturati;
    • superminimo individuale (se non esclusivamente legato alle presenze);
    • eventuali indennità continuative (es. indennità di cassa).

    Sono escluse dalla base di calcolo: le indennità per spese di trasferta, i rimborsi chilometrici, le indennità di montagna o di alloggio, le spese di vitto e alloggio e le somme erogate a titolo di rimborso spese.

    Per i lavoratori assunti o cessati in corso d’anno, la tredicesima è frazionata per dodicesimi. Frazioni di mese inferiori a 15 giorni non contano; frazioni pari o superiori a 15 giorni contano come mese intero.

    La quattordicesima: un’ulteriore mensilità a luglio

    La quattordicesima mensilità è erogata entro la prima decade di luglio. L’importo è pari alla retribuzione globale in vigore al 30 giugno dell’anno in corso, con gli stessi criteri di calcolo della tredicesima.

    La quattordicesima è frazionata per dodicesimi con gli stessi criteri della tredicesima. Essendo erogata a luglio, il periodo di maturazione va dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso.

    Gli scatti di anzianità biennali

    Il CCNL prevede 5 scatti biennali di anzianità: ogni 2 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a un aumento mensile fisso che si aggiunge al minimo tabellare. Gli importi per scatto (lordi mensili) sono:

    Scatti di anzianità biennali per livello – importo lordo mensile per scatto
    Livello Importo per scatto Totale dopo 5 scatti (10 anni)
    Quadri 30,99 € 154,95 €
    29,44 € 147,20 €
    26,86 € 134,30 €
    3° Super 24,79 € 123,95 €
    3° Super Junior 24,22 € 121,10 €
    24,27 € 121,35 €
    23,24 € 116,20 €
    4° Junior 22,34 € 111,70 €
    22,21 € 111,05 €

    L’importo per il 6° livello non è disponibile nelle fonti consultate: verificare la tabella ufficiale aggiornata disponibile su confetra.com o contrattotrasporti.it. Gli scatti si maturano dalla data di assunzione nel livello e si aggiungono cumulativamente.

    La contrattazione di secondo livello e i premi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione non prevede un premio di risultato nazionale. La contrattazione di secondo livello – accordi aziendali o territoriali stipulati tra l’azienda (o le associazioni datoriali locali) e le rappresentanze sindacali (RSA/RSU affiliate a Filt-Cgil, Fit-Cisl o Uiltrasporti) – può introdurre:

    • premi di produttività legati a indicatori (volumi di spedizione, puntualità delle consegne, riduzione degli errori di smistamento);
    • premi una tantum legati ai risultati annuali aziendali;
    • forme di partecipazione agli utili o di welfare aggiuntivo.

    Questi accordi variano significativamente da azienda ad azienda e non sono disciplinati dal contratto nazionale. In assenza di contrattazione di secondo livello, non esiste alcun diritto individuale a un premio aziendale.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo tredicesima con 3 scatti di anzianità
    Tizio è al livello 3S con 6 anni di servizio (3 scatti × 24,79 euro = 74,37 euro di scatti). La retribuzione di novembre è: minimo tabellare + EPA di 2.000,37 euro + scatti 74,37 euro = 2.074,74 euro lordi. La tredicesima erogata il 16 dicembre è di 2.074,74 euro lordi (al netto di eventuali assenze non retribuite nel mese di novembre, da defalcare proporzionalmente).
    Caia – Pro-quota quattordicesima per assunzione a febbraio
    Caia è stata assunta il 10 febbraio 2026. Alla prima decade di luglio 2026 matura la quattordicesima pro-quota. Il periodo di maturazione che compete è: febbraio (21 giorni = meno di 15 giorni nel 1° mese, ma siccome sono 21 conta come mese intero), marzo, aprile, maggio, giugno = 5 mesi. La quattordicesima è: retribuzione globale al 30 giugno × 5/12.
    Sempronio – Maturazione del 5° scatto di anzianità
    Sempronio è al 1° livello da 10 anni presso la stessa azienda. Ha maturato tutti e 5 gli scatti di anzianità: 5 × 29,44 euro = 147,20 euro mensili aggiuntivi rispetto al minimo tabellare. La sua retribuzione base mensile è: 2.411,46 euro (minimo tabellare + EPA) + 147,20 euro (5 scatti) = 2.558,66 euro, prima di eventuali superminimi. Gli scatti entrano nel calcolo di tredicesima, quattordicesima, TFR e straordinario.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Logistica?
    La tredicesima è erogata entro il 16 dicembre. L’importo è pari alla retribuzione globale del mese di novembre (minimo, EPA, scatti di anzianità, superminimo), esclusi rimborsi e indennità occasionali.
    Esiste la quattordicesima nel CCNL Logistica?
    Sì. La quattordicesima è erogata entro la prima decade di luglio ed è pari alla retribuzione globale in vigore al 30 giugno. Come la tredicesima, è frazionabile per dodicesimi in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno.
    Come si calcola la tredicesima per chi è stato assunto a metà anno?
    Per dodicesimi, in proporzione ai mesi di servizio: frazioni sotto 15 giorni non contano, quelle pari o superiori contano come mese intero. Un lavoratore assunto il 1° settembre matura 4/12 della tredicesima.
    Gli scatti di anzianità entrano nel calcolo della tredicesima?
    Sì. La tredicesima si calcola sulla retribuzione globale mensile, che include gli scatti di anzianità già maturati. Il lavoratore con 3 scatti al 3° livello ha 72,81 euro di scatti inclusi nella base di calcolo.
    Esiste un premio di risultato nel settore?
    Il CCNL non prevede un premio di risultato nazionale. Eventuali premi sono definiti dalla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali), che variano da azienda ad azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. Le cifre degli scatti di anzianità si riferiscono alle tabelle vigenti; l’importo per il 6° livello deve essere verificato sulle tabelle ufficiali (confetra.com, contrattotrasporti.it). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 23 Rev. Leg. – Collaborazione tra aut.’ e segreto d’ufficio

    Art. 23 Rev. Leg. – Collaborazione tra aut.’ e segreto d’ufficio

    Art. 23 Rev. Leg. – Collaborazione tra autorita’ e segreto d’ufficio

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d’intesa o l’istituzione di comitati di coordinamento. Dette autorità, limitatamente all’esercizio delle predette funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio. 1 bis. Ai fini della ricognizione degli enti di interesse pubblico e di quelli sottoposti a regime intermedio, le Autorità di vigilanza sugli enti sottoposti a revisione collaborano con il Ministero dell’economia e delle finanze e comunicano, in particolare, almeno annualmente, l’elenco delle entità rispettivamente vigilate.

  • Art. 140 D.Lgs. 42/2004 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza

    Art. 140 D.Lgs. 42/2004 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro . . . sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico . . . degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 .

    ((

    2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

    3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.

    4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.

    ))

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 63 .

  • Art. 22 Rev. Leg. – Competenze e poteri della Consob

    Art. 22 Rev. Leg. – Competenze e poteri della Consob

    Art. 22 Rev. Leg. – Competenze e poteri della Consob

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. La Consob vigila sull’organizzazione e sull’attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale, in conformità alle disposizioni del presente decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento europeo e svolge i compiti previsti dall’articolo 20 del Regolamento europeo. Nell’esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all’articolo 20 del presente decreto o di cui all’articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione. 1 bis. La Consob vigila sull’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, svolta dai soggetti di cui al comma 1, nonchè dai revisori della sostenibilità e società di revisione legale a tal fine incaricati da enti di interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi dai revisori legali di cui al comma 1, al fine di verificarne il corretto svolgimento in conformità alle disposizioni del presente decreto. Nell’esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all’articolo 20-bis. 1 ter. La Consob assume la responsabilità finale per i controlli di qualità, per le ispezioni e per le sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio di cui al comma 1, nonchè sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che sono sottoposti alla sua vigilanza ai sensi del comma 1-bis.

    2. Nell’esercizio della vigilanza, la Consob può: a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti; b) eseguire ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari; c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere b) e c) viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto ad averne copia.

    3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento euro- peo, i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitati nei confronti di: a) revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio; b) persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio; c) enti sottoposti a regime intermedio, loro affiliati e terzi correlati; d) terzi ai quali i revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato determinate funzioni o attività; e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali o società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio. 3 bis. Nell’esercizio della vigilanza di cui al comma 1-bis, la Consob può esercitare i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), nei confronti di: a) revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione; b) persone coinvolte nelle attività dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione; c) società che pubblicano la rendicontazione di sostenibilità oggetto di attestazione, loro affiliati e terzi correlati; d) terzi ai quali i revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione hanno esternalizzato determinate funzioni o attività; e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori della sostenibilità o società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione.

    4. Nell’esercizio della vigilanza, la Consob può esercitare nei confronti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico i poteri di cui al comma 2.

    5. I risultati complessivi dei controlli della qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all’articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito internet.

    6. La Consob può disciplinare con proprio regolamento l’eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni dei controlli di qualità di cui all’articolo 26 del Regolamento europeo in relazione a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.

  • Art. 125 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere

    Art. 125 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Il numero 6 del primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: "6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda".

  • Art. 21-bis Rev. Leg. – Svolgimento dei controlli della qualità

    Art. 21-bis Rev. Leg. – Svolgimento dei controlli della qualità

    Art. 21 Bis Rev. Leg. – Svolgimento dei controlli della qualita’ da parte del Ministero dell’economia e delle finanze

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Nell’ambito dei controlli di qualità di cui all’articolo 21, comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, in particolare, allo svolgimento dei seguenti compiti: a) l’approvazione e l’eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo; b) l’approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualità; c) l’emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all’ente al quale sono stati delegati i compiti.

    2. Ai fini dell’attuazione dei controlli di qualità di cui all’articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze può delegare lo svolgimento di compiti connessi al controllo di qualità, a enti pubblici e privati, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti. Gli enti pubblici e privati svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalità indicati nella convenzione. In particolare, gli enti si avvalgono di persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, commi 6 e 7.

    3. Gli enti di cui al comma 2, selezionati con le procedure previste dalla legge, devono soddisfare le seguenti condizioni: a) i titolari, i soci o gli associati degli enti medesimi e i membri dei loro organi di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), e non possono avere rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l’assunzione di cariche sociali, nè relazioni familiari, finanziarie o d’affari con un revisore legale o con una società di revisione legale; b) almeno il 75 per cento dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo devono essere revisori legali iscritti nel Registro; c) la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo deve essere in possesso di un’esperienza continuativa almeno quinquennale nello svolgimento della revisione legale e almeno biennale nello svolgimento di controlli di qualità sui revisori legali e società di revisione legale iscritti nel Registro.

    4. Gli enti di cui al comma 2 si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti assegnati, possano compromettere l’indipendenza rispetto ai soggetti sottoposti a controllo.

    5. La convenzione di cui al comma 2, stipulata dal Ministero dell’economia e finanze, specifica: a) le modalità e i termini per la comunicazione, da parte del Ministero, dei dati relativi ai soggetti da sottoporre a controllo, indicando la tempistica entro la quale i relativi controlli devono essere completati; b) i criteri per la programmazione dei controlli della qualità; c) i criteri e le metodologie per lo svolgimento delle verifiche, i criteri per l’individuazione degli eventuali interventi correttivi da raccomandare e per la determinazione della relativa tempistica di realizzazione e le modalità di redazione della relazione di cui all’articolo 20, comma 16; d) i criteri per la verifica dei requisiti di indipendenza e di professionalità dei soggetti incaricati dei controlli; e) i criteri per l’assegnazione dei singoli incarichi di controllo qualità ai soggetti incaricati dei controlli; f) i criteri per la verifica del corretto adempimento, da parte del soggetto sottoposto al controllo, delle eventuali raccomandazioni ricevute ai sensi dell’articolo 20, comma 16; g) le modalità di comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, degli esiti dei controlli svolti nonchè dell’eventuale mancato, incompleto o tardivo adempimento degli obblighi di cui all’articolo 20, comma 17, da parte dei soggetti sottoposti a controllo.

    6. Ai fini dell’attuazione dei controlli di qualità di cui all’articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al precedente comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze può conferire, con apposito provvedimento, gli incarichi di controllo della qualità, previa verifica dei requisiti di indipendenza e l’assenza di conflitti, anche potenziali, di interessi, a persone fisiche, iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero.

    7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al comma precedente, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 20, commi 6 e 7, e gli emolumenti spettanti ai controllori della qualità determinati in base alla complessità degli incarichi assegnati, alla durata degli stessi e al numero dei soggetti sottoposti a controllo.

    8. I soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi di controllo della qualità ai sensi del comma 6 svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalità indicati nel provvedimento con il quale sono incaricati dei controlli.

    9. Il Ministero dell’economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti assegnati da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 6, può indirizzare loro raccomandazioni e può in ogni momento recedere senza oneri dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma 3, avocando i compiti delegati.

    10. Ove siano stati delegati compiti connessi allo svolgimento dei controlli della qualità ai sensi del comma 2, il Ministero dell’economia e delle finanze può altresì: a) partecipare, con proprio personale, ai controlli svolti dai soggetti delegati e avere accesso a ogni documento pertinente; b) avocare singoli incarichi e intervenire in via sostitutiva nello svolgimento degli stessi utilizzando proprio personale o avvalendosi di professionisti iscritti nell’elenco di cui al comma 6; c) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti prodotti o acquisiti dai soggetti delegati nello svolgimento dei controlli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero; d) eseguire ispezioni presso i soggetti delegati; e) assumere notizie, chiarimenti, dati e documenti dai titolari, soci o associati degli enti delegati ai sensi del comma 2, dai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo degli enti medesimi, dai soggetti da questi incaricati dei controlli, e dai soggetti sottoposti ai controlli, stabilendo il termine per la relativa comunicazione, nonchè procedere, nei confronti dei medesimi soggetti, ad audizione personale.

    11. Ove siano stati conferiti incarichi di controllo della qualità ai sensi del comma 6, il Ministero dell’economia e delle finanze può esercitare nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli i poteri di cui al comma 10, lettere a), c), d) ed e).

    12. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei controlli della qualità in attuazione delle disposizioni del presente articolo, sono finanziati dai contributi degli iscritti al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  • Art. 21 Rev. Leg. – Competenze e poteri del Ministero dell’econo

    Art. 21 Rev. Leg. – Competenze e poteri del Ministero dell’econo

    Art. 21 Rev. Leg. – Competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze assicura: a) l’abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l’iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale, anche ai fini dello svolgimento delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione della sostenibilità; b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio; c) l’adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile, dei principi di revisione, dei principi di attestazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15; d) la formazione dei controllori di qualità incaricati dei controlli di qualità di competenza del Ministero e alla formazione continua dei revisori legali dei conti iscritti al registro; e) la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio. f) l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 10 e 11, salvo quanto previsto dall’articolo 26; f-bis) il controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonchè sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 1-bis; f-ter) all’adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazioni in materia di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 9-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-bis, 8-ter e 8-quater, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7-bis e 8, 10-sexies e 11, nonchè dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, per quanto di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

    2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all’abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale e alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio.

    3. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all’articolo 5, comma 13, svolgono i compiti in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione e di una convenzione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze.

    4. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all’articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti affidati o delegati, possono compromettere l’indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.

    5. Il Ministero dell’economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma 2, gli enti delegati di cui all’articolo 5, comma 13, e può indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.

    6. Nell’esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell’economia e delle finanze può: a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti; b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale; c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti; d) acquisire direttamente dal Registro delle imprese, anche con modalità telematiche nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti relativi al controllo della qualità.

    7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 24-ter.

    8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti l’entità dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell’attività svolta dall’iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all’ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l’integrale copertura del costo del servizio.

    9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull’attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l’altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità. 9 bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze assume la responsabilità finale per le attività di cui al comma 1 e dei controlli di qualità, delle ispezioni e delle sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonchè sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell’articolo 22.

  • Art. 20-bis Rev. Leg. – Controllo della qualità sull’attestazio

    Art. 20-bis Rev. Leg. – Controllo della qualità sull’attestazio

    Art. 20 Bis Rev. Leg. – Controllo della qualita’ sull’attestazione di conformita’ della rendicontazione di sostenibilita’

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. I revisori della sostenibilità e le società di revisione che svolgono incarichi di attestazione sul- la conformità della rendicontazione di sostenibilità sono soggetti a controllo della qualità secondo le specifiche disposizioni del presente articolo.

    2. Il controllo di qualità sui revisori della sostenibilità che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino allo svolgimento dell’incarico di attestazione in una società di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di attestazione.

    3. I revisori della sostenibilità e le società di revisione che svolgono incarichi di attestazione sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un’analisi del rischio e almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall’esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di attestazione.

    4. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un’adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità oppure di altri servizi correlati alla sostenibilità, nonchè della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all’articolo 5bis.

    5. Possono essere incaricati dei controlli di qualità sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione le persone fisiche che, oltre che a essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7: a) hanno svolto, per almeno cinque anni continuativi, incarichi di attestazione in qualità di responsabili dell’incarico; b) sono stati, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione partecipando agli incarichi di attestazione con funzioni di direzione e supervisione; c) sono stati, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sull’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

    6. I soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

    7. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore della sostenibilità o di una società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore della sostenibilità o società di revisione legale.

    8. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore della sostenibilità o di una società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione se è coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore della sostenibilità sottoposto al controllo o di revisori della sostenibilità che siano soci, amministratori o collaboratori della società di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la società di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d’affari o finanziarie che ne possono compromettere l’indipendenza.

    9. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione oggetto del controllo.

    10. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati e del fascicolo di attestazione, include una valutazione della conformità ai principi di attestazione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonchè del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

    11. I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell’attività svolta dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.

    12. Il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli è, in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l’accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.

    13. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni di effettuare specifici interventi al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione, con l’indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.

    14. Il revisore della sostenibilità e la società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 13, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26-quater, commi 1, 3 e 4.

    15. Fino al 31 dicembre 2025, le persone fisiche che effettuano i controlli della qualità sono esentate dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità.

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