Autore: Andrea Marton

  • Art. 49 CTS – Estinzione o scioglimento dell’ente

    Art. 49 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Estinzione o scioglimento dell’ente

    In vigore dal 03/08/2017

    1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinchè provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

    2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

  • Art. 59 RD 12/1941 – Sezioni distaccate di corte d’appello

    Art. 59 RD 12/1941 – Sezioni distaccate di corte d’appello

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Sezioni distaccate di corte d’appello. Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento. Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono. Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del primo presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale del Re Imperatore.

  • Art. 1294 Codice della Navigazione – Servizi soggetti ad autorizzazione

    Art. 1294 Codice della Navigazione – Servizi soggetti ad autorizzazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Coloro che esercitano servizi di trasporto o di rimorchio per conto di terzi ovvero servizi di traino con mezzi non meccanici in navigazione interna, devono presentare all’ispettorato compartimentale, entro un anno dall’entrata in vigore del codice, domanda di autorizzazione corredata dei documenti stabiliti dal regolamento. L’ispettorato compartimentale può rilasciare al richiedente una autorizzazione provvisoria per la prosecuzione del servizio.

  • Art. 23 D.Lgs. 79/2011 – Sistemi turistici locali

    Art. 23 D.Lgs. 79/2011 – Sistemi turistici locali

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

    2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

    3. Nell’ ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l’integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

  • Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001 – (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni…

    Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita , nonché autoriciclaggio )

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis ((, 648-ter e 648-ter.1)) del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

    2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

    3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .

  • Art. 89 D.Lgs. 259/2003 – Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata

    Art. 89 D.Lgs. 259/2003 – Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78 informano l’Autorità almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un’entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l’Autorità in merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione. Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L’offerta di impegni deve essere sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all’Autorità di svolgere i propri compiti ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all’articolo 78, comma 7.

    2. L’Autorità valuta l’effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base al presente decreto. A tal fine, l’Autorità conduce un’analisi dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 78. L’Autorità tiene conto degli impegni offerti dall’impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all’articolo 4. A tal fine l’Autorità consulta soggetti terzi conformemente all’articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista. Sulla base della propria analisi, l’Autorità, acquisendo ove opportuno il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 33, applicando, se del caso, l’articolo 91. Nella sua decisione l’Autorità può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all’articolo 78, comma 5, l’Autorità può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l’intero periodo per cui sono offerti.

    3. Fatto salvo l’articolo 91, l’entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che è stata designata come detentrice di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell’articolo 78 può essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all’articolo 79, comma 2, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all’articolo 4.

    4. L’Autorità controlla l’attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e valuta se prorogarli quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 68 D.Lgs. 231/2001 – Provvedimenti sulle misure cautelari

    Art. 68 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Provvedimenti sulle misure cautelari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

  • Art. 79 RD 12/1941 – Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze

    Art. 79 RD 12/1941 – Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze. Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice è in camera di consiglio.

  • Art. 858 Codice della Navigazione

    Art. 858 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 32 bis CAD – Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari quali…

    Art. 32 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell’identità digitale e per i conservatori

    In vigore dal 01/01/2006

    1. L'AgID può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b) , che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS o del presente Codice relative alla prestazione dei predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00. Le violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralità di utenti o relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone altresì la cancellazione del fornitore del servizio dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni. Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell'AgID ((…)) . Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

    1-bis. L'AgID irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 1 e diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente.

    2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgID, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida altresì i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

    3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis; e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 54 D.Lgs. 231/2001 – Sequestro conservativo

    Art. 54 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sequestro conservativo

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4 , 317 , 318 , 319 e 320 del codice di procedura penale , in quanto applicabili. Nota all'art. 54: – Si riporta il testo degli articoli 316 , 317 , 318 , 319 e 320 del codice di procedura penale : "Art. 316 (Presupposti ed effetti del provvedimento). –

    1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

    2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma

    1. 3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

    4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.". "Art. 317 (Forma del provvedimento. Competenza). –

    1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede.

    2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari.

    3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.

    4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione.". "Art. 318 (Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo). –

    1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art.

    324. 2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.". "Art. 319 (Offerta di cauzione). –

    1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'art. 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.

    2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.

    3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.". "Art. 320 (Esecuzione sui beni sequestrati). –

    1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'art. 316, comma

    4. 2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui bei sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile . Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.".

  • Art. 69 D.Lgs. 231/2001 – Sentenza di condanna

    Art. 69 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sentenza di condanna

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

    2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.