Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 23 D.Lgs. 79/2011 – Sistemi turistici locali

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell’ ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l’integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

In sintesi

  • I sistemi turistici locali sono contesti turistici omogenei o integrati, anche interregionali, caratterizzati da offerta integrata di beni culturali, ambientali e attrazioni turistiche, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche.
  • Gli enti locali e i soggetti privati promuovono i sistemi turistici locali attraverso la concertazione con enti funzionali, associazioni di categoria e soggetti pubblici e privati.
  • Le Regioni riconoscono i sistemi turistici locali nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, favorendo l'integrazione tra politiche del turismo e governo del territorio.
Indice dei contenuti

I sistemi turistici locali come strumento di governance del territorio

L'articolo 23 del Codice del turismo definisce e disciplina i sistemi turistici locali (STL), una delle innovazioni più interessanti introdotte dalla normativa italiana sul turismo. I sistemi turistici locali sono contesti territoriali che si caratterizzano per l'integrazione dell'offerta turistica: non singole attrazioni o strutture ricettive, ma insiemi organizzati di risorse (beni culturali, ambientali, produzioni tipiche, imprese) che compongono un'offerta turistica distintiva e coerente. La norma riconosce che il turismo di qualità non si costruisce su singole eccellenze isolate, ma su sistemi integrati che valorizzano la specificità di un territorio.

La definizione: due modelli di sistema turistico locale

Il comma 1 individua due tipologie di sistema turistico locale. La prima è quella fondata sull'integrazione delle risorse: contesti con «offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale». In questo modello, ciò che tiene insieme il sistema è la coerenza e la complementarità delle risorse del territorio. La seconda tipologia è quella fondata sulla presenza imprenditoriale: contesti caratterizzati dalla «presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate». In questo caso, è la concentrazione di operatori economici specializzati che qualifica il sistema. Nella realtà, i due modelli spesso si sovrappongono.

Il modello interregionale

Un elemento innovativo della definizione è la possibilità che i sistemi turistici locali «comprendano ambiti territoriali appartenenti anche a Regioni diverse». Questo supera i confini amministrativi regionali che spesso frammentano artificialmente sistemi turistici naturalmente unitari: un sistema lacuale che coinvolge le sponde di un lago diviso tra due Regioni, un distretto montano che attraversa due Regioni, un percorso eno-gastronomico che segue un'area produttiva indipendentemente dai confini amministrativi. La dimensione interregionale richiede ovviamente forme di governance condivisa tra più Regioni.

Il meccanismo di riconoscimento regionale

Il comma 3 attribuisce alle Regioni il potere di riconoscere i sistemi turistici locali, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, favorendo l'integrazione tra politiche del turismo e governo del territorio e di sviluppo economico. Il riconoscimento regionale ha effetti concreti: i sistemi riconosciuti possono accedere a finanziamenti regionali dedicati, essere inseriti negli strumenti di pianificazione regionale del turismo, ottenere un marchio di qualità che valorizza l'offerta integrata. Il meccanismo rinvia agli strumenti previsti dal D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e dal D.Lgs. 112/1998 per la programmazione locale.

La promozione concertata

Il comma 2 prevede che gli enti locali e i soggetti privati promuovano i sistemi turistici attraverso «forme di concertazione» con gli enti funzionali (Camere di commercio, consorzi di bonifica, enti parco), le associazioni di categoria e i soggetti pubblici e privati interessati. Il modello è quello della governance partecipata: il sistema turistico locale non è un'entità pubblica ma un tavolo di concertazione tra attori diversi che condividono un interesse alla valorizzazione del territorio. Questa logica anticipa quella che sarà alla base dei Piani Strategici del Turismo adottati negli anni successivi.

Casi pratici

Caso 1: Costituzione di un sistema turistico locale in un distretto vitivinicolo

I Comuni della Valpolicella, in Veneto, insieme alle associazioni dei produttori vinicoli, alle strutture ricettive del territorio e all'ente parco regionale, si associano per costituire il sistema turistico locale della Valpolicella. Il sistema offre un'esperienza integrata: degustazioni nelle cantine, visite ai vigneti, pernottamenti in agriturismi e dimore storiche, escursioni nei boschi. La Regione Veneto riconosce formalmente il sistema, che può accedere ai fondi regionali per il turismo e utilizzare il marchio regionale dei sistemi turistici riconosciuti.

Caso 2: Sistema turistico locale interregionale sui laghi

Le Province di Brescia e Bolzano, insieme alle rispettive Regioni Lombardia e Trentino-Alto Adige, avviano il percorso di riconoscimento di un sistema turistico locale che valorizza il corridoio alpino tra il Lago di Garda e le Dolomiti. Il sistema è interregionale: comprende ambiti territoriali appartenenti a due Regioni diverse. La complessità governance richiede la stipula di un protocollo d'intesa tra le due Regioni per la gestione condivisa del sistema e la distribuzione delle risorse promozionali.

Caso 3: Piccola impresa che chiede di rientrare in un sistema turistico locale

Alfa S.r.l., agriturismo di piccole dimensioni in Toscana, chiede di essere inclusa nel sistema turistico locale della Maremma già riconosciuto dalla Regione. Il sistema prevede un processo di adesione che verifica la coerenza dell'impresa con l'offerta integrata del territorio (qualità del prodotto, rispetto dei disciplinari, accettazione del marchio). Una volta inclusa nel sistema, Alfa S.r.l. può utilizzare il marchio del sistema nei propri materiali promozionali e beneficiare delle campagne di marketing collettivo.

Domande frequenti

Cosa è un sistema turistico locale?

È un insieme di risorse turistiche (culturali, ambientali, enogastronomiche) e di imprese turistiche di un territorio omogeneo o integrato, che collaborano per offrire un'esperienza turistica coerente e distintiva. Può comprendere ambiti territoriali di Regioni diverse ed è riconosciuto formalmente dalla Regione di riferimento.

Chi può far parte di un sistema turistico locale?

Il comma 2 prevede la partecipazione di enti locali, soggetti privati, enti funzionali (Camere di commercio, enti parco), associazioni di categoria e soggetti pubblici e privati interessati. La partecipazione è basata sulla concertazione volontaria, non su un'obbligazione di legge.

Il riconoscimento regionale dà accesso a finanziamenti?

Sì. I sistemi turistici riconosciuti dalle Regioni possono accedere a finanziamenti regionali dedicati al turismo integrato, ai fondi europei per lo sviluppo regionale e a programmi di marketing collettivo. Il riconoscimento formale è il presupposto per l'accesso a queste risorse.

Un sistema turistico locale può comprendere più Regioni?

Sì. Il comma 1 prevede espressamente che i sistemi turistici locali possano comprendere «ambiti territoriali appartenenti anche a Regioni diverse». In questo caso, il riconoscimento richiede la cooperazione di più Regioni, tipicamente attraverso accordi o intese interregionali.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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