Testo dell'articoloVigente
Art. 25 D.Lgs. 79/2011 – Strumenti di programmazione negoziale
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 22, le amministrazioni interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di cui all’ articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per la conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i successivi sessanta giorni.
2. Gli strumenti di programmazione negoziale di cui al comma 1 prevedono misure finalizzate a: a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio storico – artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realtà minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio patrimonio a fini turistici; b) garantire, ai fini dell’incremento dei flussi turistici, in particolare dall’estero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare gli introiti e di destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso; c) assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La programmazione negoziale come strumento di coordinamento multi-livello
L'articolo 25 del Codice del turismo ricorre alla programmazione negoziale come strumento per attuare gli obiettivi dei circuiti nazionali di eccellenza definiti dall'art. 22. La programmazione negoziale è una modalità di coordinamento tra livelli istituzionali diversi (Stato, Regioni, enti locali) che si realizza attraverso accordi formali: contratti di programma, accordi di programma quadro, intese istituzionali. Questi strumenti, disciplinati dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituiscono la semplice distribuzione verticale di risorse con una negoziazione orizzontale tra le parti interessate.
Il contenuto degli accordi
Il comma 2 elenca le misure che gli accordi di programmazione negoziale devono prevedere. Le tre finalità sono: promuovere in chiave turistica le iniziative di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico, con attenzione particolare ai borghi, ai piccoli Comuni e alle realtà minori ancora non adeguatamente valorizzate; garantire la completa accessibilità del patrimonio al pubblico dei visitatori (anche straniero), anche per incrementare gli introiti destinati al restauro; assicurare la fruibilità del patrimonio mediante materiale informativo nelle lingue inglese, francese e tedesco, e preferibilmente anche in cinese.
L'obbligo linguistico: un segnale di apertura internazionale
Il requisito del materiale informativo in lingue straniere è indicativo di un cambio di approccio nella politica turistica italiana: il patrimonio culturale deve essere comunicato in modo fruibile per i visitatori internazionali. L'obbligo minimo (inglese, francese, tedesco) riflette i principali mercati emissori storici; l'aggiunta «preferibilmente» del cinese riconosce la crescente importanza del mercato turistico cinese, che al momento della stesura del Codice era ancora emergente ma già proiettato a diventare uno dei più rilevanti a livello globale.
Il termine di sessanta giorni
La fissazione di un termine (sessanta giorni dalla definizione dei tempi in Conferenza Stato-Regioni) per la conclusione degli accordi è un elemento di pressing procedurale che distingue la programmazione negoziale turistica da altri accordi interistituzionali spesso caratterizzati da tempi indeterminati. Il rispetto di questo termine nella pratica è spesso problematico, data la complessità dei negoziati intergovernamentali, ma la previsione testimonia la volontà del legislatore di rendere operative le disposizioni in tempi ragionevoli.
La valorizzazione dei borghi e dei piccoli Comuni
Il comma 2, lett. a, dedica attenzione specifica ai borghi, ai piccoli Comuni e alle «realtà minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio patrimonio a fini turistici». Questa scelta è strategica: i piccoli Comuni italiani custodiscono una quota straordinaria del patrimonio storico-architettonico del Paese (chiese romaniche, castelli medievali, centri storici intatti) che i grandi flussi turistici non raggiungono, con conseguente deterioramento per mancanza di risorse. La valorizzazione turistica dei borghi è vista come strumento per generare risorse da destinare alla conservazione.
Casi pratici
Caso 1: Accordo di programma quadro per la valorizzazione dei borghi siciliani
Stato, Regione Sicilia e dieci Comuni con borghi medievali stipulano un accordo di programma quadro ai sensi dell'art. 25: le parti si impegnano a realizzare percorsi turistici guidati, materiale informativo multilingue (inglese, francese, tedesco, cinese), siti web dedicati e a garantire l'apertura dei principali monumenti nei fine settimana. Le risorse provengono da fondi FESR e da cofinanziamento regionale. Il turista straniero trova all'ingresso di ciascun borgo cartellonistica bilingue e QR code collegati a audioguide in quattro lingue.
Caso 2: Accordo per l'accessibilità di un'area archeologica
Un accordo tra il Ministero della cultura, la Regione Campania e il Comune di Paestum prevede il rifacimento dei percorsi interni all'area archeologica per renderli accessibili a persone con disabilità motoria, la realizzazione di un bookshop multilingue e di pannelli illustrativi in cinque lingue, e la destinazione di una quota del biglietto d'ingresso al restauro dei templi. L'accordo realizza contestualmente gli obiettivi dell'art. 24 (tutela del patrimonio) e dell'art. 25 (accessibilità e multilingue).
Caso 3: Piccolo Comune che non riesce a partecipare all'accordo
Il Comune di Semproniano, borgo medievale della Maremma, viene escluso dall'accordo di programma quadro regionale perché non ha le risorse administrative per gestire la quota di cofinanziamento richiesta. Il sindaco chiede agli uffici regionali se sia possibile prevedere forme di adesione semplificate per i piccoli Comuni con scarse capacità amministrative. L'art. 25, comma 2, lett. a, indica espressamente l'attenzione per le realtà minori «ancora non adeguatamente valorizzate»: la Regione prevede un meccanismo di adesione semplificata con cofinanziamento ridotto per i Comuni sotto i 2.000 abitanti.
Domande frequenti
Cosa sono gli strumenti di programmazione negoziale nel turismo?
Sono accordi formali (accordi di programma quadro, contratti di programma, intese istituzionali) stipulati tra Stato, Regioni ed enti locali per coordinare le politiche e le risorse nel perseguimento degli obiettivi dei circuiti nazionali di eccellenza. Sono disciplinati dall'art. 2, comma 203, della legge 662/1996.
È obbligatorio il materiale informativo turistico in lingue straniere?
L'art. 25 prevede che gli accordi di programmazione negoziale assicurino materiale informativo in inglese, francese e tedesco (obbligatoriamente) e preferibilmente in cinese. Non si tratta di un obbligo diretto per i singoli operatori, ma di un obiettivo che gli accordi istituzionali devono perseguire.
Entro quanto tempo devono essere conclusi gli accordi?
Entro sessanta giorni dalla definizione dei tempi stabilita in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il termine è fissato dalla norma come elemento di sollecitazione procedurale, anche se nella pratica il rispetto di questo termine è spesso problematico.
I borghi e i piccoli Comuni sono espressamente menzionati nella norma?
Sì. Il comma 2, lett. a, indica esplicitamente «borghi, piccoli comuni ed a tutte le realtà minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio patrimonio a fini turistici» come destinatari privilegiati delle misure di valorizzazione previste dagli accordi. È un riconoscimento esplicito della specificità dei centri storici minori nel patrimonio italiano.