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Art. 19 D.Lgs. 79/2011 — Obbligo di assicurazione

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Art. 19 D.Lgs. 79/2011 — Obbligo di assicurazione

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti. articolo precedente articolo successivo