Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 18 D.Lgs. 79/2011 – Definizioni

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.

3. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.

4. Fatta salva l’ulteriore competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare e di evitare l’alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.

5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.

6. È vietato l’uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti che non svolgono l’attività di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: ‘agenzia di viaggiò, ‘agenzia di turismò, ‘tour operator’, ‘mediatore di viaggio ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti.

8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente decreto, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o integrando la ragione o denominazione sociale, nonché ogni pubblicità o comunicazione al pubblico, in modo da non ingenerare equivoci in ordine alle attività effettivamente svolte.

9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.

In sintesi

  • Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi, soggiorni e ogni altra prestazione turistica.
  • Sono considerate agenzie di viaggio anche le imprese di trasporto che organizzano direttamente viaggi con prestazioni aggiuntive.
  • È vietato l'uso di denominazioni come 'agenzia di viaggi', 'tour operator' o locuzioni analoghe a chi non è legittimato, con sanzioni regionali.
  • I cofanetti regalo e i voucher turistici non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio: la qualifica spetta solo a chi li emette e produce, non a chi li distribuisce.
Indice dei contenuti

La nozione di agenzia di viaggio e turismo

L'articolo 18 del Codice del turismo fornisce la definizione giuridica di «agenzia di viaggio e turismo», che costituisce la nozione centrale del Capo III del Titolo II dedicato a questa categoria di imprese. La definizione è ampia e funzionale: sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi, soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico. Il riferimento al D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) inserisce le agenzie di viaggio nel sistema della tutela del consumatore.

Le imprese di trasporto come agenzie di viaggio

Il comma 2 estende la nozione a un'ulteriore categoria: le imprese di trasporto (terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale) che assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto al mero trasporto. Questa estensione è rilevante perché distingue il vettore (che svolge solo trasporto) dall'operatore turistico (che aggiunge servizi di accoglienza, guida, alloggio, pasti). Un traghetto che propone crociere con escursioni a terra e pasti inclusi non è un semplice vettore, ma rientra nella nozione di agenzia di viaggio ai fini del Codice del turismo.

Il divieto di denominazione ingannevole e le sanzioni

I commi 5, 6 e 7 vietano l'uso delle parole «agenzia di viaggi», «agenzia di turismo», «tour operator», «mediatore di viaggio» e locuzioni analoghe a chi non è legittimato a svolgere l'attività. Il divieto si estende alla ragione sociale, all'insegna e a qualsiasi comunicazione al pubblico, anche online. Chi si presenta come tour operator senza esserlo inganna i consumatori e distorce la concorrenza. Le sanzioni sono irrogate dalle Regioni o dalle Province autonome competenti. Il comma 8 prevede un periodo transitorio di un anno per chi già utilizzava denominazioni vietate al momento dell'entrata in vigore del Codice.

I cofanetti regalo e i voucher turistici

Il comma 9 affronta un tema economicamente rilevante: la qualificazione giuridica dei cofanetti regalo (box esperienze) e dei voucher turistici. La norma precisa che la vendita e distribuzione di cofanetti regalo non rientra nella nozione di agenzia di viaggio: la qualifica spetta esclusivamente a chi emette e produce i cofanetti, non ai rivenditori. Questa distinzione ha implicazioni pratiche: i supermercati, le librerie, le piattaforme online che rivendono cofanetti regalo non sono agenzie di viaggio e non sono soggetti agli obblighi di questo capo. Solo chi produce i cofanetti lo è, e quindi deve rispettare la normativa sui pacchetti turistici e stipulare le polizze assicurative richieste.

L'evoluzione del mercato e la normativa

Il mercato delle agenzie di viaggio ha subito una trasformazione radicale dall'entrata in vigore del Codice del turismo (2011). Le OTA (Online Travel Agency) come Booking.com, Expedia e Airbnb hanno assunto un ruolo dominante nella intermediazione turistica, spesso senza essere formalmente classificate come agenzie di viaggio nella accezione dell'art. 18. Il quadro normativo si è evoluto con la Direttiva 2015/2302 sui pacchetti turistici (recepita nel Titolo III del Codice) e con le normative europee sulle piattaforme digitali.

Casi pratici

Caso 1: Compagnia aerea che vende pacchetti vacanza con hotel e tour

Alfa Airlines, compagnia aerea italiana, lancia sul proprio sito internet la vendita di pacchetti 'volo + hotel + escursioni' per le Maldive, combinando il proprio servizio di trasporto aereo con alloggio in resort selezionati e tour guidati in barca. L'Antitrust verifica se Alfa Airlines debba essere considerata agenzia di viaggio ai sensi dell'art. 18, comma 2: la compagnia organizza direttamente viaggi con prestazioni aggiuntive rispetto al puro trasporto. La risposta è affermativa: il prodotto venduto da Alfa Airlines è un pacchetto turistico e la compagnia soggiace agli obblighi del Titolo III del Codice del turismo.

Caso 2: Sito web che usa il termine 'tour operator' senza essere un'agenzia

Un portale online di recensioni di viaggi utilizza nella propria denominazione la parola 'tour operator' in italiano e in inglese, pur limitandosi a raccogliere e pubblicare recensioni di strutture turistiche senza organizzare viaggi. La Regione Lazio, a seguito di segnalazione di un'associazione di categoria, contesta l'utilizzo del termine ai sensi dell'art. 18, comma 6, e irroga una sanzione amministrativa, ordinando la rimozione del termine dalla denominazione del sito.

Caso 3: Grande magazzino che vende cofanetti regalo

Una catena di grandi magazzini vende al proprio interno cofanetti regalo contenenti voucher per cene, week-end in spa e escursioni in barca, prodotti da una società specializzata. Un consumatore chiede se il grande magazzino sia un'agenzia di viaggio tenuta ad applicare le norme di tutela del turista. Ai sensi dell'art. 18, comma 9, la qualifica di agenzia di viaggio spetta solo a chi emette e produce i cofanetti, non ai distributori: il grande magazzino non è soggetto agli obblighi delle agenzie di viaggio, ma risponde delle proprie obbligazioni contrattuali verso il consumatore ai sensi del Codice del consumo.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra un'agenzia di viaggio e un tour operator?

Nella pratica, il tour operator (organizzatore) assembla il pacchetto turistico (volo + hotel + escursioni), mentre l'agenzia di viaggio al dettaglio lo rivende ai clienti. Nel Codice del turismo la definizione di 'agenzia di viaggio e turismo' è unitaria e comprende entrambe le figure: chi produce e chi distribuisce rientrano nella stessa nozione, con gli stessi obblighi.

Un'agenzia di viaggio deve avere una sede fisica?

No. Il comma 1 prevede che le agenzie possano operare con o senza vendita diretta al pubblico. Un'agenzia che opera esclusivamente online (senza sede fisica aperta al pubblico) rientra pienamente nella definizione, purché rispetti tutti i requisiti di legge (autorizzazione, polizza assicurativa, direttore tecnico).

Chi compra un cofanetto regalo può rivolgersi all'agenzia per assistenza?

L'acquirente del cofanetto si rivolge al produttore del cofanetto (che è l'agenzia di viaggio ai sensi dell'art. 18, comma 9) per le questioni relative ai servizi inclusi. Il rivenditore (il negozio dove ha comprato il cofanetto) non è responsabile per l'erogazione dei servizi turistici: è solo il distributore del prodotto.

Cosa rischia chi usa abusivamente la denominazione 'agenzia di viaggi'?

Rischia una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Regione o dalla Provincia autonoma competente (art. 18, comma 7). Oltre alla sanzione, deve rimuovere la denominazione abusiva da tutti i canali di comunicazione. In alcuni casi, l'utilizzo della denominazione può configurare la fattispecie di frode ai consumatori.

Un'agenzia di viaggio è obbligata a vendere al pubblico in una sede fisica?

No. L'art. 18 include anche le agenzie 'senza vendita diretta al pubblico': le agenzie che operano esclusivamente come produttori e vendono attraverso altre agenzie (modello all'ingrosso o business-to-business) rientrano pienamente nella nozione e soggiacciono agli stessi obblighi.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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