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Ultimo aggiornamento: 4 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I requisiti professionali nazionali del direttore tecnico delle agenzie di viaggio sono fissati con DPCM, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
  • L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già autorizzate non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 D.Lgs. 79/2011 — Direttore tecnico

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.

Commento

Il direttore tecnico: la figura professionale di riferimento per le agenzie di viaggio

L'articolo 20 del Codice del turismo disciplina la figura del direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, che è il professionista responsabile della gestione tecnica dell'attività. Tradizionalmente, il direttore tecnico era il soggetto che possedeva i requisiti di competenza e professionalità richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività di agenzia, fungendo da garanzia nei confronti dell'amministrazione e dei clienti. La norma attribuisce al DPCM la definizione dei requisiti professionali a livello nazionale, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

La semplificazione per le filiali

Il comma 2 introduce una semplificazione significativa per le agenzie con più punti di erogazione del servizio: l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimatamente operative non richiede la nomina di un direttore tecnico per ogni singolo punto. Questa previsione riflette la realtà commerciale delle catene di agenzie di viaggio, che possono avere decine o centinaia di punti vendita: imporre un direttore tecnico con requisiti professionali specifici per ogni singolo sportello avrebbe reso economicamente insostenibile la distribuzione capillare del servizio. La derogabilità di questo requisito è bilanciata dalla responsabilità del direttore tecnico della sede principale, che estende la propria supervisione all'intera rete.

Il ruolo del direttore tecnico nella pratica

Nella prassi operativa, il direttore tecnico è la persona fisica (solitamente un dipendente dell'agenzia o lo stesso titolare) che possiede i requisiti professionali richiesti: tradizionalmente, il superamento di un esame regionale o il possesso di un titolo di studio specifico, combinato con esperienza nel settore. Il direttore tecnico è responsabile della corretta esecuzione dei contratti di viaggio, della gestione dei reclami, della supervisione del personale e della conformità dell'attività alla normativa. In caso di violazioni, può rispondere anche personalmente.

L'impatto della sentenza n. 80 del 2012

Come per altre norme del Codice, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la disciplina delle agenzie di viaggio (inclusi i requisiti del direttore tecnico) è materia di competenza regionale. L'art. 20 sopravvissuto alla pronuncia mantiene principalmente la funzione di fissare i requisiti minimi nazionali tramite DPCM, ma le Regioni conservano la competenza a disciplinare nel dettaglio le modalità di abilitazione del direttore tecnico nel proprio territorio. Il risultato è una certa frammentazione: i requisiti per il direttore tecnico variano da Regione a Regione, anche se il DPCM nazionale garantisce un minimo comune.

La tendenza alla liberalizzazione

Il D.L. 138/2011 e successivi provvedimenti di liberalizzazione hanno ridotto progressivamente i requisiti minimi per l'accesso alle professioni non ordinistiche, incluse quelle del settore turistico. La figura del direttore tecnico è stata ridimensionata rispetto al passato, quando rappresentava una vera barriera all'ingresso per chi voleva aprire un'agenzia di viaggio. Oggi i requisiti sono principalmente di onorabilità (assenza di condanne per determinati reati) e di esperienza nel settore, con progressivo abbandono dei rigidi requisiti di esame.

Casi pratici

Caso 1: Catena di agenzie che apre nuovi punti vendita

Alfa Travel S.p.A. ha la propria sede principale a Milano con direttore tecnico abilitato e vuole aprire dieci nuovi punti vendita nelle città italiane. Il comma 2 dell'art. 20 stabilisce che l'apertura di filiali non richiede la nomina di un direttore tecnico per ogni punto vendita. Alfa Travel nomina un responsabile operativo per ciascun punto, ma il direttore tecnico della sede principale mantiene la responsabilità tecnica sull'intera rete. La comunicazione dell'apertura di ciascun punto è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 21, comma 3.

Caso 2: Cambio del direttore tecnico di un'agenzia

L'agenzia di viaggio Beta S.r.l. vede dimettersi il proprio direttore tecnico. Il titolare Sempronio deve nominare un sostituto nel minor tempo possibile per non incorrere nel rischio di esercitare l'attività senza il responsabile tecnico richiesto. Il sostituto deve possedere i requisiti previsti dal DPCM nazionale e dalla normativa regionale applicabile. L'agenzia comunica il cambio all'autorità regionale competente con la documentazione del nuovo direttore tecnico.

Caso 3: Agenzia online senza direttore tecnico fisicamente presente

Caio gestisce un'agenzia di viaggio esclusivamente online, senza sede fisica aperta al pubblico. Si chiede se sia comunque necessario nominare un direttore tecnico. La risposta è affermativa: i requisiti dell'art. 20 si applicano a tutte le agenzie di viaggio indipendentemente dalla modalità di distribuzione (fisica o digitale). Il direttore tecnico può svolgere le proprie funzioni anche da remoto, ma la nomina e l'abilitazione sono requisiti inderogabili.

Domande frequenti

Chi è il direttore tecnico di un'agenzia di viaggio?

Il direttore tecnico è il professionista responsabile della gestione tecnica dell'agenzia, che possiede i requisiti professionali richiesti dalla legge. È il soggetto che garantisce la competenza professionale dell'agenzia nei confronti dell'amministrazione e dei clienti. Può essere il titolare stesso o un dipendente qualificato.

Ogni punto vendita di un'agenzia deve avere il suo direttore tecnico?

No. Il comma 2 dell'art. 20 prevede espressamente che l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già autorizzate non richieda la nomina di un direttore tecnico per ogni punto di erogazione del servizio. Il direttore tecnico della sede principale estende la propria responsabilità all'intera rete.

Dove si trovano i requisiti per diventare direttore tecnico?

I requisiti professionali a livello nazionale sono fissati con DPCM, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In aggiunta, le normative regionali possono prevedere requisiti specifici. Tradizionalmente includono titoli di studio nel settore, esperienza lavorativa e il superamento di esami regionali, ma i requisiti variano da Regione a Regione.

Cosa succede se un'agenzia rimane senza direttore tecnico?

L'agenzia deve nominare un sostituto nel minor tempo possibile. Esercitare l'attività di agenzia di viaggio senza il responsabile tecnico richiesto espone al rischio di sospensione o revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità regionale. In genere le normative regionali prevedono un termine massimo entro cui deve essere comunicato il nuovo direttore tecnico.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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