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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le imprese con significativo potere di mercato che intendono trasferire le proprie reti di accesso locale a un soggetto terzo o creare un'entità commerciale separata devono informare l'AGCOM con almeno novanta giorni di preavviso.
  • L'impresa può offrire impegni sulle condizioni di accesso durante il periodo di attuazione, e tali impegni possono essere resi vincolanti dall'AGCOM.
  • L'AGCOM valuta l'effetto della transazione proposta sugli obblighi regolamentari esistenti, analizzando i mercati collegati alla rete di accesso e consultando i soggetti terzi direttamente interessati.
  • Sulla base della valutazione, l'AGCOM impone, mantiene, modifica o revoca obblighi, garantendo che l'entità separata che risulti dominante sia comunque assoggettata agli obblighi pertinenti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 89 D.Lgs. 259/2003 — Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78 informano l’Autorità almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un’entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l’Autorità in merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione. Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L’offerta di impegni deve essere sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all’Autorità di svolgere i propri compiti ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all’articolo 78, comma 7.

2. L’Autorità valuta l’effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base al presente decreto. A tal fine, l’Autorità conduce un’analisi dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 78. L’Autorità tiene conto degli impegni offerti dall’impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all’articolo 4. A tal fine l’Autorità consulta soggetti terzi conformemente all’articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista. Sulla base della propria analisi, l’Autorità, acquisendo ove opportuno il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 33, applicando, se del caso, l’articolo 91. Nella sua decisione l’Autorità può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all’articolo 78, comma 5, l’Autorità può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l’intero periodo per cui sono offerti.

3. Fatto salvo l’articolo 91, l’entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che è stata designata come detentrice di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell’articolo 78 può essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all’articolo 79, comma 2, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all’articolo 4.

4. L’Autorità controlla l’attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e valuta se prorogarli quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti. articolo precedente articolo successivo

Commento

La separazione volontaria e il suo valore regolamentare

La separazione volontaria — cioè la decisione autonoma di un operatore dominante di separare la propria rete di accesso locale — è un evento di grande rilevanza regolatoria, che può essere motivato da ragioni industriali (valorizzazione dell'asset infrastrutturale, attrazione di coinvestitori, ottimizzazione fiscale o finanziaria) o da una scelta strategica di posizionamento sul mercato. L'articolo 89 disciplina l'interazione tra questa decisione imprenditoriale e il quadro regolatorio, garantendo che la separazione non diventi uno strumento per eludere gli obblighi regolamentari o, al contrario, che un'impresa decida di separarsi sapendo che la struttura post-separazione beneficerà di un regime regolamentare più favorevole.

L'obbligo di preavviso e la trasparenza della transazione

Il primo comma impone due obblighi di informazione. Il primo è il preavviso di novanta giorni prima del trasferimento delle attività nelle reti di accesso locale a un soggetto terzo o della creazione di un'entità commerciale separata. Il secondo è l'obbligo di informare l'AGCOM dei cambiamenti di intenzione e del risultato finale del processo. Questo sistema di comunicazione preventiva è fondamentale per consentire all'Autorità di valutare le implicazioni regolatorie della transazione prima che si compia, piuttosto che adattare ex post il quadro regolamentare a una situazione già consolidata. L'impresa può anche offrire impegni sulle condizioni di accesso durante il periodo di attuazione — l'AGCOM può renderli vincolanti, eventualmente anche oltre il periodo delle analisi di mercato.

La valutazione dell'AGCOM e il ruolo dell'Antitrust

Il secondo comma descrive il processo di valutazione dell'Autorità: deve analizzare l'effetto della transazione e degli eventuali impegni sugli obblighi normativi esistenti, conduendo un'analisi dei mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura dell'articolo 78. L'AGCOM consulta soggetti terzi direttamente interessati e può acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sulla base di questa analisi, decide se imporre, mantenere, modificare o revocare obblighi regolamentari. Può rendere vincolanti gli impegni offerti dall'impresa, anche per l'intero periodo per cui sono offerti — in deroga al limite quinquennale normalmente previsto per le analisi di mercato. Questo flessibilità temporale è funzionale alla certezza regolatoria post-separazione.

Il regime regolamentare dell'entità separata

Il terzo comma chiarisce che l'entità commerciale separata che risulti designata come dominante in un mercato può comunque essere soggetta agli obblighi degli articoli 80-85 o ad altri obblighi autorizzati dalla Commissione, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a raggiungere gli obiettivi del Codice. La separazione volontaria, per quanto gradita da un punto di vista regolamentare, non comporta automaticamente una riduzione degli obblighi: l'entità separata rimane soggetta alla regolamentazione asimmetrica se il suo potere di mercato nei segmenti rilevanti permane. Il quarto comma prevede il monitoraggio degli impegni e la valutazione della loro eventuale proroga.

Casi pratici

Caso 1: Notifica di separazione volontaria con offerta di impegni di accesso

Alfa S.p.A., in vista della quotazione in borsa della propria divisione reti, decide di trasferire la rete di accesso locale a NetCo S.p.A., una società che rimarrà controllata ma dovrà operare in modo indipendente. Novanta giorni prima del trasferimento, notifica l'operazione all'AGCOM e offre impegni sulle condizioni di accesso che garantiranno agli operatori alternativi condizioni stabili e non deteriorate per un periodo di dieci anni. L'AGCOM avvia la consultazione dei soggetti terzi, che esprimono preoccupazioni sulla qualità dei prodotti di accesso attivo. L'Autorità modifica parzialmente i termini degli impegni e li rende vincolanti per il periodo offerto.

Caso 2: Analisi dell'impatto del trasferimento sui mercati dell'accesso wholesale

Alfa S.p.A. notifica all'AGCOM l'intenzione di cedere la propria rete di accesso in rame a un fondo di investimento infrastrutturale. L'AGCOM conduce l'analisi dei mercati collegati alla rete di accesso, interpella l'Antitrust sulle implicazioni concorrenziali e consulta gli operatori alternativi Beta e Gamma. Questi ultimi segnalano preoccupazioni sul fatto che il fondo acquirente, privo di attività retail, potrebbe avere incentivi a massimizzare i prezzi wholesale. L'AGCOM conclude che gli obblighi esistenti devono essere mantenuti integralmente e impone all'entità acquirente di assumere espressamente gli obblighi regolamentari come condizione del trasferimento.

Caso 3: Monitoraggio degli impegni post-separazione volontaria

A tre anni dalla separazione volontaria di Alfa S.p.A., l'AGCOM verifica il rispetto degli impegni resi vincolanti. Il monitoraggio rivela che NetCo S.p.A. ha introdotto nuovi prodotti di accesso attivo sulla rete FTTH che non erano stati disciplinati negli impegni originali, e che le condizioni di accesso a questi nuovi prodotti non garantiscono il livello di equivalenza richiesto. L'Autorità avvia una consultazione per integrare gli impegni, includendo i nuovi prodotti nell'ambito degli obblighi vincolanti. Gamma S.r.l. partecipa attivamente alla consultazione, segnalando le proprie esigenze specifiche in termini di condizioni tecniche di accesso.

Domande frequenti

Perché un operatore dominante dovrebbe volontariamente separare la propria rete?

Le motivazioni possono essere industriali (valorizzazione dell'asset infrastrutturale, attenzione degli investitori), finanziarie (separazione del debito, quotazione di NetCo), o strategiche (riduzione del rischio regolamentare attraverso la separazione strutturale come alternativa alla separazione funzionale imposta). In alcuni casi, un operatore può scegliere la separazione volontaria per ottenere in cambio un regime regolamentare più favorevole, come suggerito dall'articolo 89.

Qual è il preavviso minimo che l'operatore deve dare all'AGCOM prima della separazione?

Almeno novanta giorni prima del trasferimento delle attività nelle reti di accesso locale o della costituzione dell'entità commerciale separata. L'AGCOM deve inoltre essere informata di eventuali cambiamenti di intenzione durante il processo e del risultato finale della separazione.

Gli impegni offerti dall'impresa in occasione della separazione possono durare più di cinque anni?

Sì. Il secondo comma prevede espressamente che l'AGCOM possa rendere vincolanti gli impegni per l'intero periodo per cui sono offerti, in deroga al limite quinquennale normalmente previsto per le analisi di mercato. Questo consente una maggiore certezza regolatoria a lungo termine, utile sia per l'impresa separata sia per gli operatori che dipendono dall'accesso alla sua rete.

L'entità separata rimane soggetta a obblighi regolamentari dopo la separazione volontaria?

Sì, se continua ad essere designata come avente significativo potere di mercato nei mercati rilevanti. La separazione volontaria non comporta automaticamente la revoca degli obblighi regolamentari: l'entità separata rimane soggetta agli obblighi degli articoli 80-85 in ciascun mercato in cui risulta dominante, a meno che gli impegni offerti e resi vincolanti siano sufficienti a raggiungere gli obiettivi del Codice.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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